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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 15/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3224/2022, ivi riunita la causa rg. n. 3236/2022,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fusiello ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Afragola (NA) alla Via Ludovico Ariosto, 46; e
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Controparte_1 dall'avv. Sebastiano B. Caruso, avv. Vincenzo De Michele, avv. Giorgio Fontana, avv. Sergio Galleano, avv. Stefano Giubboni, domiciliata presso lo Studio dell'avv. Giorgio Fontana, in via Francesco Crispi n. 73; CP_1
Appellanti
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e OP CP_3 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici ex lege domicilia in CP_1 alla via Diaz n.11; CP_1
, in persona del Controparte_4
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Nola, Via Variante 7/bis;
Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/11/2018 presso il Tribunale di Nola, e Parte_1 [...]
, premesso di aver svolto le funzioni di Giudice di Pace – sezione Controparte_1 civile/penale – sin dal 13/5/2003, rispettivamente a e a LI (la Parte_2 Parte_1 [...]
, avevano convenuto in giudizio il e chiesto di: CP_1 OP “a)accertare e dichiarare, preliminarmente, che i ricorrenti, in qualità di Giudici Onorari con funzioni di Giudice di Pace, tuttora in servizio, hanno svolto fin dalla propria assunzione, a seguito dei decreti di nomina allegati, un servizio continuativo alle dipendenze del OP
, qualificabile in termini di lavoro subordinato, ovvero rientrante nella nozione di
[...]
“lavoratore” prevista ed accolta nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, secondo i principi indicati dalla Corte di Giustizia Europea;
b) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad un trattamento economico e normativo, in relazione al rapporto di lavoro in essere con il Ministero della Giustizia, non discriminatorio ed equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del convenuto, ai sensi della normativa vigente e in ogni caso CP_2 conformemente a quanto disposto dalla direttiva n. 1999/70/CE;
c) conseguentemente, condannare il , convenuto nel presente giudizio, OP ove occorra ai sensi dell'art. 2126 c.c., alla rideterminazione del trattamento economico applicato nei confronti dei ricorrenti sin dalla data di assunzione in servizio, in materia di retribuzione e mensilità aggiuntive, ferie, maternità, malattia ed infortunio, trattamento fine rapporto di lavoro, ed in relazione ad ogni altro diritto derivante dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili a tale rapporto, in ragione dell'attività svolta alle dipendenze del convenuto, CP_2 con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36 Costituzione;
d) accertare il diritto dei ricorrenti alla tutela previdenziale ed assicurativa, con obbligo del convenuto di provvedere alla regolarizzazione della posizione dei ricorrenti con effetto CP_2 dall'inizio del proprio rapporto di servizio e con obbligo di versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi presso gli enti competenti con eguale decorrenza, secondo il regime applicabile ad un rapporto di lavoro alle dipendenze del ritenuto OP comparabile, nei sensi indicati in ricorso;
e) accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione da parte del convenuto di rapporti di CP_2 lavoro a termine fin dall'assunzione in servizio dei ricorrenti con il primo decreto di nomina, in violazione della direttiva n. 1999/70/CE e della vigente normativa nazionale, e, conseguentemente, condannare il al risarcimento dei danni in favore dei OP ricorrenti, da quantificarsi in corso di causa e comunque in misura non inferiore all'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 l. n. 180/2010, oltre al risarcimento del danno ulteriore, come dedotto in ricorso;
h) accertare e dichiarare infine ed in ogni caso, in via gradata, il diritto dei ricorrenti al godimento delle ferie, dei congedi di maternità o paternità e di ogni altra tutela o diritto derivanti dalle direttive europee ed applicabili ai ricorrenti in quanto lavoratori, e pertanto condannare il convenuto al risarcimento dei danni per l'inadempienza agli obblighi ivi previsti, fin CP_2 dall'inizio del rapporto lavorativo, da liquidarsi in via equitativa;
h) condannare il al pagamento delle spese ed onorari di causa”. OP
I ricorrenti avevano esposto di aver trattato un notevole numero di procedimenti e svolto tre udienze alla settimana, tranne che nel periodo feriale di agosto, non retribuito;
di essere stati nominati Giudici di Pace a seguito di concorso per titoli e di essere stati assoggettati ogni 4 anni a valutazione di idoneità dei consigli giudiziari e del Consiglio Superiore della Magistratura;
di aver sempre garantito la propria costante reperibilità per ragioni di servizio;
di aver ricevuto, durante tutto il periodo di servizio, un trattamento economico conforme alle disposizioni di cui all'art. 11 della l. n. 374/1991; di aver ricevuto alla fine di ogni anno il C.U.D. (Certificato Unico dei Redditi), essendo il reddito del giudice di pace assimilato al reddito da lavoro dipendente, con applicazione delle stesse trattenute del pubblico dipendente (escluse quelle previdenziali, in assenza di tutela); di aver preso parte ai corsi di formazione istituiti dal obbligatori per la Pt_3 conferma degli incarichi quadriennali.
Quindi, premessa la giurisdizione del Giudice del Lavoro non vertendosi in materia di status o di sussistenza di un rapporto di impiego assimilato o assimilabile a quello dei giudici ordinari ed allegati i caratteri propri del rapporto di lavoro del Giudice onorario ex L. 374/1991 e D.Lgs. 116/2017, avevano invocato l'applicazione delle tutele fondamentali, minimali, in materia previdenziale, assicurativa e retributiva, riconosciute alla generalità dei lavoratori dipendenti di un'amministrazione pubblica, per effetto dell'applicazione delle direttive e dei principi del diritto dell'Unione Europea e delle altre fonti di diritto sovranazionale (Carta sociale europea), in relazione a diritti ivi sanciti, quali le ferie, la maternità, la previdenza e l'assistenza, nonché, ed in primo luogo, l'applicazione del principio di non discriminazione, come previsto, fra l'altro, dalla direttiva 1999/70/CE, sostenendo:
-che dal punto di vista dell'etero-organizzazione dell'orario di lavoro e dei luoghi ove si svolge la prestazione lavorativa, ossia delle coordinate spaziali e temporali dell'attività lavorativa, sia dal punto di vista dell'etero-direzione sia dell'integrazione di essi ricorrenti, come tutti i giudici onorari, nell'organizzazione degli uffici predisposta dal datore di lavoro, non si poteva negare che sussistesse la condizione di fatto che rinvia alla nozione di lavoro subordinato secondo i comuni indici di riferimento della giurisprudenza giuslavoristica;
-che la sentenza a Sezioni Unite della Cassazione, n. 13721 del 2017 (che aveva escluso che l'attività prestata dai giudici onorari a favore dell'amministrazione dello Stato potesse essere qualificata alla stregua di un rapporto di lavoro, sfuggendo di conseguenza all'applicazione dei diritti fondamentali applicabili alla generalità dei lavoratori in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa) era in contrasto con il diritto dell'Unione Europea;
-che l'esclusione di qualsiasi diritto o garanzia per la sola circostanza relativa al carattere genetico
“onorario” del rapporto di lavoro non aveva neppure fondamento costituzionale;
-che dovevano essere interpretate in modo conforme a Costituzione le disposizioni che regolamentano il rapporto di lavoro dei Giudici di pace (L. n. 374/1991; D.Lgs. n. 116/2017), non potendo essere interpretate nel senso di rendere inapplicabili le tutele lavoristiche a rapporti concretamente disciplinati (dalla legge stessa) e che si atteggiano altrettanto concretamente come rapporti di natura subordinata;
-che secondo l'orientamento costante della Corte di Giustizia, la definizione di “lavoratore” ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione Europea, va applicata a tutti quei rapporti di lavoro la cui “caratteristica essenziale … è la circostanza che una persona fornisca prestazioni di indiscusso valore economico ad un'altra persona e sotto la direzione della stessa, ricevendo come contropartita una retribuzione. Il campo in cui le prestazioni sono fornite e la natura del rapporto giuridico fra lavoratore e datore di lavoro sono irrilevanti ai fini dell'art. 48 del trattato” (poi art. 39 TCE e, infine, 45 TFUE;
sentenza 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum);
-che la nozione di “lavoratore”, rilevante ai fini dell'applicazione delle direttive europee, è quella elaborata ai sensi dell'art. 45 del TFUE, onde la caratteristica essenziale per il riconoscimento della natura subordinata di un rapporto di lavoro è che la persona fornisca prestazioni di indiscusso valore economico in favore di un altro soggetto e sotto la direzione dello stesso, ricevendo come contropartita una retribuzione;
-che, dunque, non poteva escludersi che i ricorrenti fossero lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione Europea, in base all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea;
-che la Corte di Giustizia (sentenza O'Brien, C-393/10) si era già espressa favorevolmente per i c.d. recorders, ovvero i giudici non togati inglesi retribuiti in base a tariffe giornaliere ed esclusi dalla quasi totalità delle tutele lavoristiche e previdenziali, secondo una logica assai simile se non identica a quella dei Giudici italiani di pace;
-che diverse pronunce a livello euro-unitario o da parte di istituzioni sovra-nazionali ( già Pt_4 si erano espresse sulla figura dei Giudici onorari (decisione del Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa sul reclamo collettivo n.102/2013 pubblicata il 16 novembre 2016 in materia di diritti previdenziali;
comunicazione DG EMPL/B2/DA-MAT/sk (2016), con cui la
Commissione Ue ha chiuso con esito negativo il caso EU Pilot 7779/15/EMPL, preannunciando la prossima apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano sulla compatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari;
comunicazione del 23 marzo 2017 prot. D 304831, con cui la Presidente della
Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue, all'esito della riunione del 28 febbraio 2017 in cui sono state discusse le petizioni nn. 1328/2015, 1376/2015, 0028/2016, 0044/2016, 0177/2016,
0214/2016, 0333/2016 e 0889/2016 sullo statuto dei giudici di pace in Italia, ha invitato il a trovare un equo compromesso sulla situazione lavorativa dei Giudici Controparte_5 di Pace).
Si era costituito il , eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione OP dell'a.g. adita, essendo normativamente prevista la competenza esclusiva del giudice amministrativo, nonché la prescrizione quinquennale ed in subordine quella decennale di ogni avversa pretesa in carenza di atti interruttivi.
Nel merito aveva contestato la fondatezza della domanda volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Pubblica Amministrazione evidenziando che la L. n. 374/1991, istitutiva del giudice di pace, inquadra quest'ultima figura professionale tra i funzionari onorari, con rapporto di servizio e attribuzione di funzioni pubbliche ma con profili sostanziali distinti rispetto a quelli di pubblico dipendente. Precisamente aveva individuato le differenze tra i due rapporti nei seguenti elementi:
-la scelta del funzionario che per le funzioni onorarie è effettuata sulla scorta di una valutazione meramente professionale/discrezionale (mentre nell'impiego pubblico viene effettuata normalmente all'esito di procedure concorsuali;
-l'inserimento meramente funzionale nella struttura organizzativa della pubblica amministrazione
(mentre è strutturale e professionale per il pubblico impiegato);
-lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto mentre nell'esercizio di funzioni onorarie è privo di una specifica disciplina, quest'ultima potendo essere individuata unicamente nell'atto di conferimento dell'incarico e nella natura di tale incarico;
-il compenso che ha natura meramente indennitaria e di ristoro delle spese sostenute, e non retributiva in quanto non inserita in un rapporto sinallagmatico;
-la durata del rapporto che di norma è a tempo indeterminato nel pubblico impiego, a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario (anche se soggetto a rinnovi ovvero a proroghe ex lege); caratteristiche queste del rapporto onorario che fondano un rapporto di servizio volontario al di fuori dello schema del pubblico impiego, così come da sempre sostenuto anche dalla giurisprudenza della S.C. (Cass. Sez. Un. 8 gennaio 1975 n. 27, Cass., Sez. Un. 7 ottobre 1982 n.
5129, Cass. Sez. Un. 20 marzo 1985 n. 2033, Cass. Sez. Un. l4 gennaio 1992 n. 363 e Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1994 n. 1556), mentre l'attribuzione di funzioni giurisdizionali anche ai magistrati onorari, con l'inserimento di questi ultimi nell'Ordine Giudiziario, esemplifica come il legislatore abbia consapevolmente previsto l'estensione a tale categoria dei doveri, delle responsabilità e dei controlli previsti per i magistrati professionali, mantenendoli tuttavia ontologicamente distinti. Il aveva quindi escluso il diritto dei ricorrenti al riconoscimento di un rapporto di lavoro CP_2 subordinato a tempo indeterminato, con ogni conseguente effetto economico e giuridico a carico della Amministrazione, e il diritto al risarcimento dei danni, non essendo lavoratori subordinati ma funzionari onorari, non rientranti nell'ambito di applicazione soggettivo della normativa nazionale e dell'UE richiamata in ricorso, compreso l'art. 2126 c.c. che concerne i casi di nullità del contratto di lavoro subordinato.
CP_ Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quale litisconsorte necessario, l' aveva rilevato che l'obbligazione contributiva discende dall'accertamento dei fatti di cui CP_4 in ricorso, la cui prova incombe su parte attrice, e aveva quindi chiesto che, accertata la fondatezza della domanda, fosse condannato il datore di lavoro alla corresponsione della dovuta contribuzione omessa, da calcolarsi sulla retribuzione dichiarata come spettante, nei limiti della prescrizione.
Con la sentenza n. 1301/2022, pubblicata il 23/6/2022, il Tribunale di Nola, affermata la giurisdizione del Giudice del Lavoro, ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite, in primo luogo per difetto di adeguata allegazione probatoria e in ogni caso per la non equiparabilità della figura del magistrato onorario a quello togato, aderendo all'iter motivazionale della Corte di Appello di Cagliari, sentenza n. 191/2021 e rilevando come la distinzione tra giudici ordinari e giudici onorari abbia fondamento normativo nell'art. 106 Cost. Ha richiamato i consolidati e univoci orientamenti della giurisprudenza di legittimità e costituzionale (Corte Cost. sentenza n.
41/2021 e n. 267/2020; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1062/2021; Corte di Cassazione ordinanza n. 10774/2020 e sentenza n. 25767/2019) nonché la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16 luglio 2020, nella causa C-658/18, secondo cui spetta al giudice nazionale verificare in concreto la comparabilità tra la condizione del lavoratore a tempo determinato e quella del lavoratore a tempo indeterminato, e quindi nel caso in esame tra il giudice di pace ed il giudice togato, e che nella specie difettava proprio il requisito della comparabilità tra l'attività svolta dal giudice onorario e quella del magistrato professionale.
Avverso la predetta statuizione, con separati ricorsi poi riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., hanno proposto appello i ricorrenti indicati in epigrafe. ha censurato l'omessa valutazione Pt_1 delle risultanze istruttorie e la motivazione insufficiente in punto di accesso alla magistratura di pace e di riconoscimento economico e previdenziale. La ha osservato come gli assunti CP_1 del Tribunale fossero in conflitto con quanto sancito dalla Corte di Giustizia, in particolare con le sentenze del 16.7.2020 e del 7.4.2022; che la dissertazione del Giudice di primo grado sulla differente modalità di assunzione del magistrato ordinario e del magistrato onorario è estranea al thema decidendum;
che oggetto di domanda non è la rivendicazione del medesimo status giuridico del magistrato ordinario ma la denuncia di un trattamento economico e normativo illegittimo per violazione del diritto dell'Unione Europea e domanda di applicazione del principio antidiscriminatorio (art. 4 Dir. 99/70).
I ricorrenti hanno quindi chiesto, in riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di
Nola, di accogliere la domanda proposta in primo grado.
Ricostituito il contradditorio, il ha resistito con plurime argomentazioni OP al gravame, di cui ha chiesto il rigetto. Preliminarmente, ha proposto appello incidentale condizionato avverso la sentenza appellata per difetto di giurisdizione e rilevato l'improcedibilità ed inammissibilità dell'appello in considerazione della normativa sopravvenuta, precisamente di quanto previsto dall'art. 29 D.Lgs 116/2017, come sostituito dalla legge n. 234/2021, che ha introdotto la cd. procedura di stabilizzazione. Nel merito ha ribadito gli elementi distintivi tra le figure di magistrato ordinario e di magistrato onorario, richiamato la recente sentenza della S.C.
n. 10080/2023 del 14.4.2023 e, in subordine, in ipotesi di condanna a maggior retribuzione e/o risarcimento, insistito per la prescrizione dei ratei ultraquinquennali o in subordine la prescrizione ordinaria decennale.
CP_ L' ha riproposto le medesime difese svolte in primo grado, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nei limiti della prescrizione, ove venga accertata la sussistenza del rapporto di lavoro.
Disposta la trattazione cartolare ed effettuata la riunione dei procedimenti ex art. 335 c.p.c., a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Sul tema di recente si è già espressa questa Corte (cfr. sentenze nn. 3930/23 e 763/25), le cui motivazioni vanno confermate (art.118 disp. att. c.p.c.) attesa la loro piena condivisibilità.
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Nola nella sentenza impugnata vanno confermate, anche alla luce dei pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea, da ultimo con sentenza del
7 aprile 2022 (C-236/2020), e dei principi successivamente affermati dalla Suprema Corte di
Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza del 3 maggio 2022 n. 13973, nonché con sentenza n.
10080/2023.
La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia ha riguardato l'interpretazione degli articoli 20, 21, 31, 33, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9), come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 (GU 1998, L 131, pag. 10); delle clausole 2, 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43); degli articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16); dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
La domanda pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia sorta nei confronti del in merito al rifiuto di accertare l'esistenza di un Controparte_6 rapporto di lavoro di pubblico impiego, a tempo pieno o a tempo parziale, tra il giudice di pace ricorrente e il . OP
I principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 7 aprile 2022 (C-236/2020), mutuati anche dalla precedente sentenza del 16 luglio 2020 (C-658/18), debbono ritenersi applicabili anche al caso in esame, in considerazione della identica natura onoraria dei servizi svolti. Occorre premettere, quanto al diritto dell'Unione, che la clausola 2 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, intitolata “Campo di applicazione”, prevede che: “
1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in base alle prassi in vigore in ogni Stato membro. ...”. La clausola 4, sempre dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, ai punti 1 e 2, stabilisce che:
“
1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.
2. Dove opportuno, si applica il principio “pro rata temporis”.
Quanto all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, la clausola 2, intitolata "Campo d'applicazione", così recita: "
1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro….”. La clausola 4 dello stesso Accordo, rubricata “Principio di non discriminazione”, stabilisce che: “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis...”.
Secondo la Corte di Giustizia, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di svolgere un'attività in forza di un contratto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punto 136, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 32).
Con la sentenza del 7 aprile 2022 (C-236/2020) la Corte ha riaffermato, inoltre, che la clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di lavoro di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza del
16 luglio 2020, C-658/18, punto 137, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 35). Per quanto riguarda le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 del medesimo accordo quadro, la Corte ha ribadito che tali condizioni includono le condizioni relative alle retribuzioni nonché alle pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad esclusione delle condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale (sentenza del 15 aprile 2008, C-
268/06, punto 134, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 36).
Peraltro, poiché le suddette “condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, coprono gli elementi costitutivi della retribuzione, ivi compreso il livello di tali elementi, il diritto alle ferie annuali retribuite, nonché le condizioni relative alle pensioni di vecchiaia che dipendono dal rapporto di lavoro, spetta al giudice del rinvio accertare se, tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, l'attività giurisdizionale del giudice onorario sia comparabile a quella di un magistrato ordinario (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punti da 143 a 147, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 38). La Corte ne ha concluso che, solo qualora sia accertato che un giudice di pace si trova, sotto il profilo della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in una situazione comparabile a quella dei magistrati ordinari, occorre poi ancora verificare se esista una ragione oggettiva che giustifichi l'esistenza di una differenza di trattamento (sentenza del 7 aprile 2022,
C-236/2020, punto 39).
A tale riguardo occorre ricordare, ha aggiunto la Corte, che secondo una giurisprudenza costante la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma generale o astratta, quale una legge o un contratto collettivo
(sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punto 150 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 40).
Piuttosto, detta nozione richiede, secondo una giurisprudenza parimenti costante, che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punto 151, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 41).
La Corte ha dichiarato, al punto 156 della menzionata sentenza del 16 luglio 2020, per quanto riguarda la giustificazione relativa all'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, concorso che non è richiesto ai fini della nomina dei giudici di pace, che, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri quanto all'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, essi possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 o l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stabilire condizioni di accesso alla magistratura, nonché condizioni di impiego applicabili sia ai magistrati ordinari che ai giudici di pace (sentenza del 7 aprile 2022,
C-236/2020, punto 42).
Tuttavia, nonostante tale margine di discrezionalità, l'applicazione dei criteri che gli Stati membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata al fine di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo determinato sulla sola base della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punto 157, nonché sentenza del
7 aprile 2022, C-236/2020, punto 43).
Qualora un simile trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro che intercorre tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, detto trattamento può essere giustificato, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. A tale riguardo, ha aggiunto la Corte, occorre considerare che talune differenze di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato assunti al termine di un concorso e lavoratori a tempo determinato assunti all'esito di una procedura diversa da quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui devono assumere la responsabilità (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punti 158 e 159, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 44).
La Corte ha, quindi, ritenuto che gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti nel mettere in luce le differenze nell'attività lavorativa tra un giudice di pace e un magistrato ordinario possano essere considerati come configuranti una “ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punti 1 o 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine
(sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punto 160, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-
236/2020, punto 45).
A questo proposito, la Corte ha considerato che le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magistrati ordinari e, segnatamente, la particolare importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale, e più specificamente dall'articolo 106, paragrafo 1, della
Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari, sembrano indicare una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell'assolvimento di tali mansioni. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio valutare, a tal fine, gli elementi qualitativi e quantitativi disponibili riguardanti le funzioni svolte dai giudici di pace e dai magistrati professionali, i vincoli di orario e le sanzioni cui sono soggetti nonché, in generale, l'insieme delle circostanze e dei fatti pertinenti (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punto 161, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 46).
Discende quindi da tale giurisprudenza che l'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, che invece non vale per la nomina dei giudici di pace, consente di escludere che questi ultimi beneficino integralmente dei diritti dei magistrati ordinari (sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 47).
Tuttavia, si deve considerare, fatte salve le verifiche di competenza esclusiva del giudice nazionale, che la differenza tra le modalità di accesso alla magistratura applicabili a queste due categorie di lavoratori non può giustificare l'esclusione, per i magistrati onorari, di ferie annuali retribuite nonché di ogni regime assistenziale e previdenziale di cui beneficiano i magistrati ordinari che si trovano in una situazione comparabile (sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 48).
Per quanto riguarda, in particolare, il diritto alle ferie, la Corte ha ricordato che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane”.
Inoltre, dal tenore della direttiva 2003/88 e dalla giurisprudenza della Corte emerge che, se è vero che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a una qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria e I.B., C-762/18 e C-37/19, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 50). Pertanto, ha concluso la Corte, fatte salve le verifiche di competenza esclusiva del giudice nazionale, occorre considerare che, sebbene talune differenze di trattamento possano essere giustificate dalle differenze di qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i magistrati ordinari devono assumere la responsabilità, l'esclusione dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite nonché da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale è, alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato o della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, inammissibile (sentenza del 7 aprile 2022, C- 236/2020, punto 50).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Corte di Giustizia ha dunque risposto alla questione sollevata dinanzi ad essa, dichiarando che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale nonché la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra nella nozione di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario”.
Come precisato dalla Corte di Giustizia spetta al giudice del rinvio determinare se l'istante rientri nella nozione di “lavoratore a tempo determinato” ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e/o di “lavoratore a tempo parziale” ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (cfr. paragrafo 31 della sentenza), così come “spetta al giudice del rinvio accertare se, tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, l'attività giurisdizionale” del ricorrente, “nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, fosse comparabile a quella di un magistrato ordinario [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020,Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C-
658/18, EU:C:2020:572, punti da 143 a 147]. 39. Qualora sia accertato che un giudice di pace, come PG, si trova, sotto il profilo della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in una situazione comparabile a quella dei magistrati ordinari, occorre poi ancora verificare se esista una ragione oggettiva che giustifichi l'esistenza di una differenza di trattamento” (cfr. paragrafi 38 e 39 della sentenza).
E', dunque, compito del giudice nazionale verificare se gli istanti rientrino nella nozione di
“lavoratore a tempo determinato”, ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e/o di “lavoratore a tempo parziale” ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e, in ogni caso, accertare, tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, se l'attività giurisdizionale da essi svolta nell'esercizio delle funzioni di giudici onorari sia comparabile a quella di un magistrato ordinario.
Infine, ove accertato che essi rientrino nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e/o di “lavoratore a tempo parziale” ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e che si trovino, sotto il profilo della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in una situazione comparabile a quella dei magistrati ordinari, occorre, poi, ancora verificare se esista una ragione oggettiva che giustifichi l'esistenza di una differenza di trattamento. Nel caso in esame, alla luce delle deduzioni svolte dalle parti e tenuto conto delle previsioni normative che si sono susseguite nel corso del tempo, non può affermarsi che gli odierni appellanti si trovino in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario.
Le caratteristiche del rapporto tra l'Amministrazione ed i Giudici onorari inducono a qualificare gli istanti quali funzionari onorari e non quali parti di un rapporto di impiego pubblico. I due rapporti si distinguono (cfr. SSUU 11272/1998) in base ai seguenti elementi: 1) la scelta del funzionario, che nell'impiego pubblico viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politico- discrezionale;
2) l'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato e meramente funzionale per il funzionario onorario;
3) lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto, mentre nell'esercizio di funzioni onorarie è privo di una specifica disciplina, quest'ultima potendo essere individuata unicamente nell'atto di conferimento dell'incarico e nella natura di tale incarico;
4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti;
5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego e a termine (anche se vi è la possibilità del rinnovo dell'incarico) quanto al funzionario onorario.
Ulteriore riprova della natura meramente onoraria nonché volontaria della funzione è data dalla assenza del requisito della esclusività del rapporto: l'incarico, infatti, non presuppone la cancellazione dall'albo professionale d'appartenenza, sicché l'eventuale svolgimento dell'attività in via esclusiva è mero frutto della volontà del singolo e non di imposizione da parte dell'Amministrazione.
I magistrati professionali esercitano le funzioni giurisdizionali in via esclusiva, quelli onorari in via concorrente. La funzione di giudice onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di diverse attività lavorative o professionali e non determina un rapporto di pubblico impiego.
Enunciata a proposito del trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie
(ordinanza n. 272 del 1999) e per quello dei vice pretori onorari (ordinanza n. 479 del 2000),
l'affermazione è stata ripetuta dalla Corte costituzionale anche per i giudici di pace, sia in tema di cause di incompatibilità professionale (sentenza n. 60 del 2006), sia in ordine alla competenza per il contenzioso sulle spettanze economiche (ordinanza n. 174 del 2012), sia in tema di rimborso delle spese legali (sentenza n. 267/2020).
Quanto alla giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte, con sentenza 5 giugno 2020, n.
10774, ha richiamato integralmente Cassazione civile sez. lav., sentenza 9 settembre 2016, n. 17862 ed enunciato il principio secondo cui “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost., non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente, né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto. Ne consegue l'impossibilità di parificare le indennità percepite dai giudici onorari (nella specie, per reggenza su due sedi), alla retribuzione e la legittimità della fissazione di un limite massimo annuo all'emolumento, di misura tale da non potersi considerare inadeguato o irrisorio, ai sensi dell'art. 11, comma 4 ter, della L. n. 374 del 1991”.
Con motivazione sostanzialmente analoga, già Cassazione civile sez. lav., sentenza 4 gennaio 2018, n. 99 aveva statuito che “La categoria dei funzionari onorari, di cui fa parte il Giudice di Pace, ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano l'impiego pubblico”, anche in questo caso richiamando integralmente Cassazione civile sez. lav., sentenza 9 settembre 2016,
n.17862.
Sempre in termini, si era pronunciata Cassazione civile sez. lav., sentenza 2 gennaio 2002, n. 16, secondo cui “La specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace, la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici nonché la possibilità garantita ai giudici di pace di esercitare la professione forense inducono a ritenere che non sono estensibili ai suddetti giudici indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi ... in quanto tale disposizione costituisce, caso mai, una conferma della diversità e imparagonabilità dei trattamenti economici rispettivamente previsti per i giudici di pace e per i giudici togati”.
Tale indirizzo interpretativo, come recentemente ricostruito dal Consiglio di Stato, VII sezione, nell'ordinanza 26 gennaio 2023 n. 906, “si fonda su specifici ed oggettivi elementi normativi, distintivi dello status di magistrato professionale rispetto a quello di magistrato onorario. Detti elementi attengono: I) alla differente modalità di assunzione, radicata nella nomina o nella elezione secondo la previsione dell'art. 106, secondo comma, Cost., che ne condiziona la posizione nel sistema organizzativo della pubblica amministrazione;
II) al carattere non esclusivo e non continuato dell'attività giurisdizionale svolta, compatibile per impegno e durata con la prestazione di altre attività lavorative, anch'esse svolte a titolo professionale;
III) al peculiare regime delle incompatibilità, che mutua quello dei magistrati professionali nei limiti della compatibilità, e che necessariamente deve tenere conto delle diverse attività professionali che possono essere contemporaneamente svolte;
IV) alla durata temporanea del rapporto, che prevede una prima nomina e una successiva riconferma per la medesima durata;
V) alle limitazioni alle quali è sottoposta l'attività: per tipologia di controversie, sia nel settore civile, sia in quello penale;
per funzione, essendo esclusa la partecipazione agli organi collegiali;
per livello di complessità degli affari trattati;
e per assegnazione a sedi e uffici;
VI) al regime della remunerazione dell'attività, con indennità anziché mediante retribuzione 'stipendiale', proprio in considerazione delle suddette caratterizzazioni e limitazioni”.
Anche con la recente sentenza n. 2723/2024 il Consiglio di Stato ha affermato che: “lo status del giudice onorario non è equiparabile a quello del magistrato ordinario, in quanto le due figure si differenziano per modalità di reclutamento (concorso vs nomina discrezionale), regime delle incompatibilità, natura del rapporto (esclusivo vs non esclusivo), competenze attribuite, durata dell'incarico (indeterminato vs temporaneo) e trattamento economico (retributivo vs indennitario). Tale differenziazione trova fondamento nell'art. 106 Cost. che impone il concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria e non viola le direttive europee sul lavoro a tempo determinato, costituendo una “ragione oggettiva” che giustifica, nei limiti della proporzionalità, il diverso trattamento delle due categorie. L'unica equiparazione ammessa dalla giurisprudenza costituzionale riguarda specifici aspetti funzionali, come il rimborso delle spese legali per i giudizi di responsabilità conclusi con esito favorevole, in ragione dell'identità della funzione giurisdizionale svolta”.
Dette differenziazioni, oltre a rendere conto, sul piano descrittivo, dell'eterogeneità fra le figure soggettive, spiegano anche le ragioni, funzionali, per le quali i relativi status non sono giuridicamente comparabili ed il diverso trattamento, giuridico ed economico, non solo non è discriminatorio ma anzi giustificato da autonome ed oggettive considerazioni.
Inoltre, ai fini di una completa ricostruzione del quadro normativo e della esegesi applicativa di cui il medesimo è fatto oggetto, non va sottaciuto che per il diritto interno è fondamentale distinguere fra rapporto di impiego e rapporto di servizio, laddove con la prima nozione si fa riferimento alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione (a tempo indeterminato, a tempo determinato o a tempo parziale) e con la seconda nozione, invece, si intende il conferimento di una funzione, o munus publicum, sulla base di una previsione di legge o per atto della Pubblica Amministrazione, senza che ciò comporti, necessariamente, la stipulazione di un rapporto di lavoro o impiego (Corte di Cassazione, sentenze n. 17862 del 2016 e n. 99 del 2018).
I pubblici dipendenti, fra cui i magistrati ordinari professionali, instaurano entrambi i rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione. I magistrati onorari, invece, instaurano con la
Pubblica Amministrazione il solo rapporto di servizio. Il fondamento della qualifica onoraria del rapporto di servizio è stato affermato dal legislatore fin dall'istituzione della figura (R.D. n. 12 del 1941), è stata riconfermata dalla Costituzione e, in ultimo, è stata ribadita dalla riforma del
2017, sempre all'insegna del principio di differenziazione rispetto ai magistrati ordinari professionali.
A questo proposito, va sottolineato che solo i magistrati professionali debbono necessariamente essere selezionati attraverso il pubblico concorso (art. 106, comma 1 Cost.), mentre la Carta costituzionale ha previsto per i soli giudici onorari la possibilità di essere nominati ovvero eletti
(art. 106, comma 2), conservando così il previgente sistema impiantato dal R.D. n. 12 del 1941, secondo cui la nomina avveniva (e tuttora avviene) con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del
Consiglio giudiziario competente per territorio, e dunque sulla base di valutazioni essenzialmente politico-discrezionali (art. 42-ter, R.D. n. 12 del 1941 cit.).
Inoltre, non è priva di significato giuridico l'affermazione secondo cui i magistrati professionali costituiscono l'ordine giudiziario, mentre i giudici onorari vi appartengono (art. 4, comma 1, R.D.
n. 12 del 1941, ed in via esegetica l'art. 102, Cost.). Le modalità dell'assunzione per concorso pubblico dei magistrati professionali spiegano, poi, la ragione per la quale soltanto essi possono stipulare un contratto di impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, a prescindere dalla sua natura di essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il rapporto che lega i giudici onorari all'Amministrazione della Giustizia è fondato, invece, sul solo servizio prestato, tramite atto di conferimento di munus publicum per nomina individuale, rispetto al quale il contestuale e lecito svolgimento di altre attività professionali è a tal punto connaturato al regime della magistratura onoraria da costituire specifico titolo di preferenza per la nomina. Il fatto che i giudici onorari abbiano doveri assimilabili a quelli dei magistrati professionali è solo una conseguenza della funzione svolta, in quanto l'attività giurisdizionale deve essere caratterizzata dalle stesse garanzie a prescindere dallo status del giudice che la esercita. Si tratta, all'evidenza, di una estensione solo funzionale di doveri che servono a garantire il rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza, che caratterizzano l'esercizio di ogni funzione giurisdizionale. In altre parole, il servizio onorario non si trasforma in un rapporto di impiego per il fatto di essere i giudici onorari assoggettati ai doveri, alle responsabilità e ai controlli che sono propri dei magistrati ordinari, in quanto tale regime (doveri, responsabilità e controlli) dipende dalle funzioni svolte e non dal rapporto organico instaurato con la Pubblica Amministrazione.
La non comparabilità della situazione in cui si trova il giudice onorario a quella del magistrato ordinario trova conforto nelle motivazioni espresse dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 13973 del 3 maggio 2022.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che “6.2. … l'esercizio della funzione giurisdizionale è differente tra le due categorie di magistrati (togati ed onorari) e detta differenza è supportata da ragioni oggettive che rispondono a reali ed effettive esigenze;
la distinzione tra le due categorie
è sancita dall'art. 106 Cost., ove si afferma che: “Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli”.
6.3. la Corte Cost., già con la pronuncia n. 99 del 1964, ha interpretato detta disposizione nel senso che “l'art. 106, stabilisce che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso;
tuttavia, le funzioni del giudice singolo (pretore e conciliatore) possono essere esercitate da magistrati onorari”; questo essendo il significato della norma in esame, la quale non tratta dell'esercizio delle funzioni giudiziarie e tanto meno dell'attribuzione di funzioni a determinati organi, è indiscutibile che la frase “per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli” “debba intendersi come indicazione generica dell'ufficio nel quale i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie”; sempre il giudice delle leggi ha affermato che “la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie, ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza;
situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso, per evitare che un giudizio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico" (così Corte Cost. n. 174 del 1980); il principio è stato successivamente ribadito evidenziandosi l'impossibilità di assimilare la posizione dei giudici onorari a quella dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giudiziarie, nonché l'impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le proprie funzioni (Corte Cost. n. 479 del 2000; n. 60 del
2006; n. 174 del 2012); in particolare, nella pronuncia n. 479 del 2000 è stato affermato che: “... la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della lesione del principio di eguaglianza, in quanto per i secondi il compenso è previsto per un'attività che essi
... non esercitano professionalmente ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per cui non deve agli stessi essere riconosciuto il medesimo trattamento economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui beneficiano i primi;
che ugualmente nessun raffronto, ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati”; egualmente, nella pronuncia n. 174 del 2012, la Corte ha sottolineato l'impossibilità di assimilare le posizioni dei giudici onorari e dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giudiziarie, e l'impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le loro funzioni;
la distinzione tra magistratura professionale e magistratura onoraria è stata, dunque, costante nella giurisprudenza della Corte;
anche recentemente (Corte Cost. n. 267 del 2020), con riferimento al giudice di pace, il giudice delle leggi ha affermato che: “la differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106 Cost., comma 2, il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica 'onoraria' del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017”, tratti peculiari distintivi che “non incidono tuttavia sull'identità funzionale dei singoli atti che il giudice di pace compie nell'esercizio della funzione giurisdizionale”; tale identità funzionale dei singoli atti (che è cosa diversa da una omogeneità del rapporto), ha portato il giudice delle leggi ad estendere ai giudici di pace la normativa in tema di rimborso delle spese di patrocinio per i giudizi di responsabilità, ravvisando anche con riferimento al magistrato onorario l'esigenza di garantire un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità (si ricorda che
l'art. 108 Cost., al comma 2, stabilisce che: “la legge assicura l'indipendenza … degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia”); ancora più di recente la Corte Cost. è tornata sul tema della magistratura onoraria (si veda la sentenza n. 41 del 2021) sottolineando che il Costituente non ha previsto in termini assoluti
l'esclusività dell'esercizio della giurisdizione in capo alla magistratura nominata a seguito di pubblico concorso e che la compatibilità di una magistratura onoraria con la regola generale della giurisdizione esercitata da una magistratura professionale alla quale si accede mediante pubblico concorso si è proprio tradotta nella formulazione del comma 2 dell'art. 106 Cost. sopra ricordato, ferma restando, però, la netta distinzione tra l'una magistratura e l'altra (la natura onoraria della magistratura si caratterizza per i requisiti della precarietà e dell'occasionalità dell'assegnazione, che la distingue nettamente dalla nomina, riservata ai magistrati di carriera);
6.4. anche la Corte di legittimità ha più volte affrontato il tema della non equiparabilità del giudice onorario al magistrato inquadrato nell'ordine giudiziario (si vedano Cass., Sez. Un., 2 giugno 1997, n. 4905; Cass., Sez. Un., 9 novembre 1998, n. 11272, Cass., Sez. Un. 4 aprile 2008,
n. 8737 che tale equiparabilità hanno escluso);
è stato, in particolare, osservato che – “pur non potendo sussistere dubbi sul fatto che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari e che di tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera che quelli onorari (v. gli artt. 102, 104 e 105 Cost.)” – non è casuale la circostanza che, già prima dell'entrata in vigore della Carta Fondamentale del 1948, l'art. 4, R.D. 30 gennaio
1941, n. 12, prevedesse in due diversi commi, le due categorie di magistrati ordinari, stabilendo nel comma 1, che l'ordine giudiziario “è costituito” dai magistrati cd. togati e nel secondo che
“appartengono all'ordine giudiziario” anche gli altri magistrati cd. onorari (così, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 11272/1998 cit.), così distinguendo un'appartenenza all'ordine giudiziario strutturale, cioè in ragione del rapporto di servizio (comma 1) e un'appartenenza meramente funzionale, vale a dire in occasione delle funzioni giudiziarie in concreto svolte, cioè soltanto per quanto concerne lo svolgimento concreto del rapporto d'ufficio e in occasione di esso (comma 2); tale differenza di fondo è, del resto, un riflesso della non omogeneità tra la figura del funzionario onorario e quella del pubblico dipendente (qual è, invece, il magistrato togato), perché la prima si rinviene ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, quali: - la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico-discrezionale); -
l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della P.A. (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario); - lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso); la diversità concerne anche la durata, che è tendenzialmente indeterminata nel rapporto di pubblico impiego, a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario (così, tra le tante, in motivazione, Cass. 5 febbraio 2001, n. 1622; per un'applicazione più recente si veda anche, in motivazione, Cass., Sez. Un., 31 maggio 2017, n. 13721), la qualità e quantità dell'attività giudiziaria (solo il magistrato togato può trattare determinate materie, non ha limiti di orario né di giorni di attività e svolge quest'ultima in modo esclusivo), lo sviluppo di carriera (solo per i magistrati togati è prevista, ad esempio, la possibilità di ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi di tutti gli uffici giudiziari italiani); si ricorda, in particolare, che l'art. 42-bis, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, prevedeva il criterio di non affidare ai giudici onorari: - nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
- nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'art.
550 c.p.p. (la norma è stata, poi, abrogata dall'art. 33, comma 1, lett. a), D.L.vo 13 luglio 2017,
n. 116, che all'art. 11, ha elencato i procedimenti che non possono essere assegnati ai 'giudici onorari di pace', dettando poi agli artt. 29 e 30 disposizioni per i magistrati onorari in servizio); diversa è anche la disciplina relativa al trattamento sanzionatorio: per il giudice onorario di
Tribunale il R.D. n. 12 del 1941, art. 42-sexies, prevedeva solo la revoca dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo (la disposizione è stata abrogata dal D.L.vo n. 116 del 2017, che ha dettato all'art. 21, la disciplina della dispensa, decadenza e revoca); non sono mai state previste per i magistrati onorari alcune sanzioni (così, ad esempio, la perdita dell'anzianità, in quanto agganciata ad un ruolo stabile organico, tipico di un rapporto di servizio professionale, e l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo e semidirettivo, non essendovi questo genere di incarichi nella magistratura onoraria);
è stato, altresì, affermato, Cass., Sez. Un., 29 marzo 2011, n. 7009, in relazione alla pretesa relativa all'iscrizione all'Albo degli avvocati, prevista solo per i magistrati togati, che i giudici onorari restano soggetti 'estranei' che partecipano all'amministrazione della giustizia ai sensi dell'art. 108 Cost., essendo loro assicurata la medesima indipendenza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali dei giudici togati ed ha precisato, ai fini della soluzione della questione lì dibattuta, che solo per i togati il concorso di accesso alla nomina assicura un accertamento della capacità professionale del soggetto che chiede l'iscrizione, analoga a quella di chi sostiene
l'esame per la professione di avvocato;
sempre questa S.C. (cfr. Cass. 18 marzo 2008, n. 7290) ha statuito che il servizio onorario - del magistrato, come di ogni altro funzionario pubblico - ha caratteri propri che valgono a distinguere la condizione di chi l'esercita dal dipendente pubblico;
questi con una scelta di vita tendenzialmente permanente fino al collocamento a riposo impegna in via continuativa, integrale ed esclusiva le proprie energie lavorative, fisiche ed intellettuali, nel rapporto di servizio con
l'amministrazione ricevendone la retribuzione adeguata (art. 36 Cost.); invece il funzionario onorario esercita temporaneamente e in maniera parziaria e limitata funzioni pubbliche e per questo riceve un compenso indennitario;
ancora, Cass. 5 giugno 2020, n. 10774 ha affermato che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come
l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto" (si veda anche Cass. 9 settembre 2016, n. 17862); né, tra funzioni e compenso, può predicarsi un reale nesso sinallagmatico (Cass. 4 novembre
2015, n. 22569);
6.5. in sostanza manca il presupposto fattuale per l'applicazione dei principi costituzionali invocati dalla ricorrente, ossia la totale equiparazione, o equiparabilità, tra le funzioni svolte dal magistrato onorario e quelle del magistrato togato;
sono ostative le differenze esistenti non solo in punto di accesso alla funzione giurisdizionale, ma anche quanto alla natura e all'esercizio delle funzioni svolte;
tali differenze di collocazione ordinamentale (come vieppiù dimostrato dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3, che stabilisce: “L'incarico di magistrato onorario ... non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego”) e di natura del rapporto cui dà vita l'esercizio delle funzioni, si riflettono pure sul piano dei compensi, “perché quello del giudice togato ha carattere retributivo in quanto inserito in un rapporto sinallagmatico, mentre quello percepito dal funzionario onorario ha carattere indennitario e di ristoro delle spese” (v. Cass. 14 ottobre
2019, n. 25767); non casualmente, pertanto, “i magistrati onorari non sono mai stati contemplati nelle leggi riguardanti il trattamento economico di quelli togati, ma hanno sempre ricevuto il trattamento appositamente previsto dagli specifici provvedimenti istitutivi” (così Cass. n. 25767/2019 cit.), e precisamente, nel corso del tempo, dalla L. 18 maggio 1974, n. 217, in relazione ai vice pretori onorari;
dal D.L.vo 28 luglio 1989, n. 273, (art. 4), in relazione ai giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari;
dalla L. 21 novembre 1991, n. 374, in relazione ai giudici di pace;
dalla L. 22 luglio 1997, n. 276, (art. 8), in relazione ai giudici onorari aggregati;
dalla L. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 8, in relazione ai giudici onorari addetti al tribunale ordinario;
dal
D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, (art. 23), in relazione a tutti i magistrati onorari (quest'ultimo ha espressamente previsto che “al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario”: la disposizione ricalca la previsione del R.D. n. 12 del 1941, art. 42 septies, aggiunto dal citato D.L.vo n. 51 del 1998, art. 8); così, in particolare, il quantum dell'indennità da corrispondere per il servizio volontario svolto da un giudice onorario di tribunale è stato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 64, art. abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2022, dal citato D.L.vo n. 116 del 2017, art. 33, comma 2, come modificato dall'art. 17-ter, comma 1, lett. d), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
6.6. anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 16 luglio 2020, in causa C-
658/18, UX, pronunciandosi, in sede di rinvio pregiudiziale in relazione ad una questione (quella delle ferie annuali retribuite) che qui non viene in rilievo (la ricorrente a pag. 17 del ricorso fa, invero, riferimento alle ferie, ma non risulta avanzata, sul punto, alcuna domanda rilevandosi dalla stessa sentenza impugnata che la richiesta azionata aveva riguardato solo le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante ad un magistrato ordinario), ha avuto modo di rimarcare che, nell'ambito di una valutazione comparativa assume rilievo la circostanza che per i soli magistrati ordinari la nomina debba avvenire per concorso, a norma dell'art. 106 Cost., comma 1, e che a questi l'ordinamento riservi le controversie di maggiore complessità o da trattare negli organi di grado superiore. La differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106 Cost., comma 2, il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il minor livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica 'onoraria' del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017; che i magistrati si distinguano per lo status, piuttosto che per le funzioni esercitate, oltre ad essere come sopra precisato ulteriormente mostrato dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3,
è in coerenza con il tradizionale inquadramento del funzionario onorario, tale per cui l'atto di nomina comporta solo l'instaurazione del rapporto d'ufficio, o organico, ma non un rapporto di servizio con l'amministrazione, ossia non comporta il sorgere di un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego (né subordinato né autonomo;
cfr. Cass. 5 giugno 2020,
n. 10774; Cass. 9 settembre 2016, n. 17862); con le ulteriori peculiarità indicate dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3: “L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali” (per assicurare tale compatibilità “a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana” e
“ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”) e dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 23, che prevede la corresponsione di un compenso di natura indennitaria (e non una retribuzione corrispettiva all'attività lavorativa svolta);
6.7. dunque, la figura del giudice togato e del giudice onorario sono ontologicamente e funzionalmente molto diverse;
ciascuna riveste uno specifico ruolo e una determinata funzione per l'ordinamento giudiziario
(che devono ritenersi distinti) e, di conseguenza, il trattamento retributivo non può definirsi né analogo né comparabile;
tali differenze rendono del tutto legittimo il differente trattamento economico previsto dal legislatore nazionale ed infondata la pretesa incentrata su una (insussistente) relazione economica;
... 6.10 … i compensi dei magistrati onorari sono commisurati al loro ruolo professionale, tenuto conto del particolare regime giuridico cui sono assoggettati, della possibilità di ricevere introiti dallo svolgimento di altra attività (tra cui quella di avvocato, v. R.D. n. 12 del 1941, art. 42 quater, e poi D.L.vo n. 116 del 2017, art. 5, commi 2 e 3), dalla esclusione dalla trattazione di alcune cause” (cfr. Cass., sezione lavoro, ordinanza del 3 maggio 2022 n. 13973).
Tanto evidenziato in ordine alla natura onoraria della funzione svolta e alla non comparabilità dell'attività prestata dal giudice onorario a quella di un magistrato ordinario, elementi già dirimenti ai fini del rigetto del gravame, va comunque osservato che, nel caso in esame, gli istanti hanno chiesto il “riconoscimento dei diritti di carattere previdenziale ed assistenziale” senza indicare alcun inquadramento contrattuale corrispondente alle prestazioni svolte, impendendo, così, di effettuare qualsivoglia raffronto con le categorie di lavoratori subordinati del comparto
Giustizia. Va, in ogni caso, rimarcato che gli elementi posti a sostegno della dedotta natura subordinata del rapporto (partecipazione ad una procedura di selezione, continuità della prestazione, compenso con periodicità mensile, inserimento nell'organizzazione dell'ufficio, assoggettamento a doveri, a direttive e a sanzioni disciplinari) non sono incompatibili con la funzione onoraria, così come normativamente disciplinata dal legislatore ed assolta dagli odierni appellanti.
Ribadita la funzione onoraria del servizio prestato dai giudici onorari ed escluso che il rapporto di servizio in questione possa inquadrarsi nell'ambito del lavoro subordinato, va considerato se - ai fini dell'esame della domanda proposta dai ricorrenti volta ad ottenere la declaratoria dei diritti di tutela sociale - rilevi la nozione di “lavoratore” come delineata dalla Corte di Giustizia nelle recenti pronunce.
In particolare, la Corte di Giustizia, forniti chiarimenti su detta nozione eurounitaria di
“lavoratore”, ha evidenziato che tale nozione non può essere interpretata in modo da variare a seconda degli ordinamenti nazionali, ma ha una portata autonoma, propria del diritto dell'Unione (sentenze del 26 marzo 2015; F., C-316113, EU:C:2015:200, punto 25, e del 20 novembre 2018,
UL Familia Constanta e a., C-147/17, EU:C:2018:926, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
In relazione alla posizione dei giudici onorari, la Corte di Giustizia ha pure affermato che, sebbene talune differenze di trattamento possano essere giustificate dalle differenti procedure di accesso
(in considerazione della particolare importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale, e più specificamente dall'articolo 106, paragrafo 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari), dalle differenze di qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i magistrati ordinari devono assumere la responsabilità, l'esclusione dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite nonché da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale è, alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato o della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, inammissibile (sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 54). Ha, quindi, dichiarato che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale nonché la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per
i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra nella nozione di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario” (sentenza del 7 aprile 2022, C- 236/2020, punto 54).
Nel caso in esame va, innanzitutto, ribadita la non comparabilità della situazione del giudice onorario a quella del magistrato ordinario.
Va, comunque, osservato che la domanda riguardante il riconoscimento di un trattamento previdenziale ed assicurativo non può essere accolta anche in considerazione delle argomentazioni già svolte dalla Suprema Corte in analoga controversia. Invero, “creditore dei contributi (e quindi legittimato ad agire in nome proprio ex art. 81 c.p.c.) è pur sempre l'istituto previdenziale e mai il singolo lavoratore, che - salva l'eccezione di cui alla sentenza di reintegra nel posto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex art. 18) - non può chiedere la condanna del proprio presunto datore di lavoro a versare i contributi (v. Cass. 14 maggio 2020,
n. 8956; Cass. 19 agosto 2020, n. 17320; Cass. 1 febbraio 2021, n. 2164; Cass. 10 marzo 2021,
n. 6722). Al più e in via meramente ipotetica ove ne sussistano gli estremi, egli può agire solo per il risarcimento del danno ex art. 2116 cpv. c.c. o per la costituzione presso l d'una CP_4 rendita vitalizia ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13. Inoltre, la costruzione d'una posizione previdenziale - vale a dire d'una iscrizione all'A.G.O., alla gestione separata presso l o ad CP_4 altra forma di previdenza - non può che avvenire in forza d'una apposita normativa e non già in via giudiziaria. In altre parole, non può chiedersi al giudice di scegliere un qualche regime previdenziale, individuare un possibile soggetto erogatore di future prestazioni e stabilire termini, importi e modalità di formazione della relativa provvista: una sentenza del genere invaderebbe la sfera di attribuzione del legislatore, in violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Nella vicenda in esame, anche a volere ricavare, per implicito, dall'affermazione della mancanza di altri redditi, l'inesistenza di regimi previdenziali dei ricorrenti - perché pensionati, o impiegati, o liberi professionisti - che assicurino loro una copertura sociale alternativa, non è stata proposta alcuna domanda nei confronti dell o di altro istituto CP_4 previdenziale e non si evince che sia stato reclamato, nei confronti del , OP un risarcimento del danno per effetto della mancata iscrizione alla Gestione separata che CP_4 solo ora è stata prevista dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 25 per l'ipotesi in cui non vi sia iscrizione agli albi forensi. Ciò rende egualmente irrilevante la questione di legittimità costituzionale delle norme di diritto interno per violazione dell'art. 38 Cost.” (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 10080/2023).
Quanto al diritto alle ferie annuali retribuite, va osservato che l'articolo 7, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2003/88, prevede che: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Nel caso in esame, i ricorrenti avevano comunque chiesto il riconoscimento del “diritto alle ferie annuali retribuite” non inferiore a 4 settimane.
Ribadita la non comparabilità della situazione degli odierni appellanti a quella dei magistrati ordinari, la domanda non può essere accolta anche in considerazione delle ulteriori ragioni che si vanno ad esporre.
Premesso che il periodo che qui interessa copre l'arco temporale fino al deposito dei ricorsi di primo grado, va osservato che quello che gli istanti chiedono (“ferie annuali retribuite”) è una mera affermazione di un diritto oggettivo e non il riconoscimento di uno specifico diritto soggettivo, giacché una siffatta domanda avrebbe richiesto l'indicazione, partitamente per ciascun ricorrente e per ciascun anno, dei giorni di ferie effettivamente maturati (in proporzione alle giornate in cui hanno prestato la loro attività, secondo il principio “pro rata temporis”), nonché del numero di giorni di ferie godute ma non retribuite, oppure non godute (in considerazione dell'eventuale avvenuta prestazione di attività durante i consueti periodi feriali) ed eventualmente da indennizzare mediante la relativa indennità sostitutiva. In assenza di specifiche deduzioni non può neppure accertarsi se gli istanti abbiano subito un trattamento economico deteriore rispetto a quello di un lavoratore in posizione comparabile cui sono retribuite le ferie annuali;
ed invero, in sede di gravame gli appellanti si sono limitati ad affermare l'assimilabilità del loro rapporto (quanto all'aspetto delle ferie) a quello dei magistrati togati.
Parimenti infondata è la richiesta di risarcimento per reiterazione atteso che l'incarico de quo è stato oggetto di successive proroghe (non reiterazione di nuovi incarichi), concesse da apposite disposizioni normative e comunque rimesse (ancora una volta) alla scelta dei medesimi giudici onorari che evidentemente hanno presentato la relativa apposita domanda. In altri termini, la natura dell'incarico ontologicamente a tempo determinato è dimostrata essenzialmente dal fatto che la sua protrazione consegue alla circostanza che le successive proroghe risultano essere oggetto di altrettanti interventi legislativi di natura eccezionale e, come tali, insuscettibili di applicazione estensiva ed analogica. La natura temporanea delle funzioni dei giudici onorari, a prescindere dall'effettiva durata dell'incarico, è evidentemente incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali proprie dei giudici togati e, più in generale, con un rapporto di pubblico impiego. E ciò esclude che possa riconoscersi alcun risarcimento del danno in favore degli appellanti, non vertendosi in tema d'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato.
Per le ragioni descritte, assorbita ogni altra questione proposta, l'appello va respinto.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del grado.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-compensa tra le parti le spese del grado.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 15/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 15/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3224/2022, ivi riunita la causa rg. n. 3236/2022,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fusiello ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Afragola (NA) alla Via Ludovico Ariosto, 46; e
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Controparte_1 dall'avv. Sebastiano B. Caruso, avv. Vincenzo De Michele, avv. Giorgio Fontana, avv. Sergio Galleano, avv. Stefano Giubboni, domiciliata presso lo Studio dell'avv. Giorgio Fontana, in via Francesco Crispi n. 73; CP_1
Appellanti
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e OP CP_3 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici ex lege domicilia in CP_1 alla via Diaz n.11; CP_1
, in persona del Controparte_4
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Nola, Via Variante 7/bis;
Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/11/2018 presso il Tribunale di Nola, e Parte_1 [...]
, premesso di aver svolto le funzioni di Giudice di Pace – sezione Controparte_1 civile/penale – sin dal 13/5/2003, rispettivamente a e a LI (la Parte_2 Parte_1 [...]
, avevano convenuto in giudizio il e chiesto di: CP_1 OP “a)accertare e dichiarare, preliminarmente, che i ricorrenti, in qualità di Giudici Onorari con funzioni di Giudice di Pace, tuttora in servizio, hanno svolto fin dalla propria assunzione, a seguito dei decreti di nomina allegati, un servizio continuativo alle dipendenze del OP
, qualificabile in termini di lavoro subordinato, ovvero rientrante nella nozione di
[...]
“lavoratore” prevista ed accolta nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, secondo i principi indicati dalla Corte di Giustizia Europea;
b) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad un trattamento economico e normativo, in relazione al rapporto di lavoro in essere con il Ministero della Giustizia, non discriminatorio ed equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del convenuto, ai sensi della normativa vigente e in ogni caso CP_2 conformemente a quanto disposto dalla direttiva n. 1999/70/CE;
c) conseguentemente, condannare il , convenuto nel presente giudizio, OP ove occorra ai sensi dell'art. 2126 c.c., alla rideterminazione del trattamento economico applicato nei confronti dei ricorrenti sin dalla data di assunzione in servizio, in materia di retribuzione e mensilità aggiuntive, ferie, maternità, malattia ed infortunio, trattamento fine rapporto di lavoro, ed in relazione ad ogni altro diritto derivante dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili a tale rapporto, in ragione dell'attività svolta alle dipendenze del convenuto, CP_2 con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36 Costituzione;
d) accertare il diritto dei ricorrenti alla tutela previdenziale ed assicurativa, con obbligo del convenuto di provvedere alla regolarizzazione della posizione dei ricorrenti con effetto CP_2 dall'inizio del proprio rapporto di servizio e con obbligo di versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi presso gli enti competenti con eguale decorrenza, secondo il regime applicabile ad un rapporto di lavoro alle dipendenze del ritenuto OP comparabile, nei sensi indicati in ricorso;
e) accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione da parte del convenuto di rapporti di CP_2 lavoro a termine fin dall'assunzione in servizio dei ricorrenti con il primo decreto di nomina, in violazione della direttiva n. 1999/70/CE e della vigente normativa nazionale, e, conseguentemente, condannare il al risarcimento dei danni in favore dei OP ricorrenti, da quantificarsi in corso di causa e comunque in misura non inferiore all'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 l. n. 180/2010, oltre al risarcimento del danno ulteriore, come dedotto in ricorso;
h) accertare e dichiarare infine ed in ogni caso, in via gradata, il diritto dei ricorrenti al godimento delle ferie, dei congedi di maternità o paternità e di ogni altra tutela o diritto derivanti dalle direttive europee ed applicabili ai ricorrenti in quanto lavoratori, e pertanto condannare il convenuto al risarcimento dei danni per l'inadempienza agli obblighi ivi previsti, fin CP_2 dall'inizio del rapporto lavorativo, da liquidarsi in via equitativa;
h) condannare il al pagamento delle spese ed onorari di causa”. OP
I ricorrenti avevano esposto di aver trattato un notevole numero di procedimenti e svolto tre udienze alla settimana, tranne che nel periodo feriale di agosto, non retribuito;
di essere stati nominati Giudici di Pace a seguito di concorso per titoli e di essere stati assoggettati ogni 4 anni a valutazione di idoneità dei consigli giudiziari e del Consiglio Superiore della Magistratura;
di aver sempre garantito la propria costante reperibilità per ragioni di servizio;
di aver ricevuto, durante tutto il periodo di servizio, un trattamento economico conforme alle disposizioni di cui all'art. 11 della l. n. 374/1991; di aver ricevuto alla fine di ogni anno il C.U.D. (Certificato Unico dei Redditi), essendo il reddito del giudice di pace assimilato al reddito da lavoro dipendente, con applicazione delle stesse trattenute del pubblico dipendente (escluse quelle previdenziali, in assenza di tutela); di aver preso parte ai corsi di formazione istituiti dal obbligatori per la Pt_3 conferma degli incarichi quadriennali.
Quindi, premessa la giurisdizione del Giudice del Lavoro non vertendosi in materia di status o di sussistenza di un rapporto di impiego assimilato o assimilabile a quello dei giudici ordinari ed allegati i caratteri propri del rapporto di lavoro del Giudice onorario ex L. 374/1991 e D.Lgs. 116/2017, avevano invocato l'applicazione delle tutele fondamentali, minimali, in materia previdenziale, assicurativa e retributiva, riconosciute alla generalità dei lavoratori dipendenti di un'amministrazione pubblica, per effetto dell'applicazione delle direttive e dei principi del diritto dell'Unione Europea e delle altre fonti di diritto sovranazionale (Carta sociale europea), in relazione a diritti ivi sanciti, quali le ferie, la maternità, la previdenza e l'assistenza, nonché, ed in primo luogo, l'applicazione del principio di non discriminazione, come previsto, fra l'altro, dalla direttiva 1999/70/CE, sostenendo:
-che dal punto di vista dell'etero-organizzazione dell'orario di lavoro e dei luoghi ove si svolge la prestazione lavorativa, ossia delle coordinate spaziali e temporali dell'attività lavorativa, sia dal punto di vista dell'etero-direzione sia dell'integrazione di essi ricorrenti, come tutti i giudici onorari, nell'organizzazione degli uffici predisposta dal datore di lavoro, non si poteva negare che sussistesse la condizione di fatto che rinvia alla nozione di lavoro subordinato secondo i comuni indici di riferimento della giurisprudenza giuslavoristica;
-che la sentenza a Sezioni Unite della Cassazione, n. 13721 del 2017 (che aveva escluso che l'attività prestata dai giudici onorari a favore dell'amministrazione dello Stato potesse essere qualificata alla stregua di un rapporto di lavoro, sfuggendo di conseguenza all'applicazione dei diritti fondamentali applicabili alla generalità dei lavoratori in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa) era in contrasto con il diritto dell'Unione Europea;
-che l'esclusione di qualsiasi diritto o garanzia per la sola circostanza relativa al carattere genetico
“onorario” del rapporto di lavoro non aveva neppure fondamento costituzionale;
-che dovevano essere interpretate in modo conforme a Costituzione le disposizioni che regolamentano il rapporto di lavoro dei Giudici di pace (L. n. 374/1991; D.Lgs. n. 116/2017), non potendo essere interpretate nel senso di rendere inapplicabili le tutele lavoristiche a rapporti concretamente disciplinati (dalla legge stessa) e che si atteggiano altrettanto concretamente come rapporti di natura subordinata;
-che secondo l'orientamento costante della Corte di Giustizia, la definizione di “lavoratore” ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione Europea, va applicata a tutti quei rapporti di lavoro la cui “caratteristica essenziale … è la circostanza che una persona fornisca prestazioni di indiscusso valore economico ad un'altra persona e sotto la direzione della stessa, ricevendo come contropartita una retribuzione. Il campo in cui le prestazioni sono fornite e la natura del rapporto giuridico fra lavoratore e datore di lavoro sono irrilevanti ai fini dell'art. 48 del trattato” (poi art. 39 TCE e, infine, 45 TFUE;
sentenza 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum);
-che la nozione di “lavoratore”, rilevante ai fini dell'applicazione delle direttive europee, è quella elaborata ai sensi dell'art. 45 del TFUE, onde la caratteristica essenziale per il riconoscimento della natura subordinata di un rapporto di lavoro è che la persona fornisca prestazioni di indiscusso valore economico in favore di un altro soggetto e sotto la direzione dello stesso, ricevendo come contropartita una retribuzione;
-che, dunque, non poteva escludersi che i ricorrenti fossero lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione Europea, in base all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea;
-che la Corte di Giustizia (sentenza O'Brien, C-393/10) si era già espressa favorevolmente per i c.d. recorders, ovvero i giudici non togati inglesi retribuiti in base a tariffe giornaliere ed esclusi dalla quasi totalità delle tutele lavoristiche e previdenziali, secondo una logica assai simile se non identica a quella dei Giudici italiani di pace;
-che diverse pronunce a livello euro-unitario o da parte di istituzioni sovra-nazionali ( già Pt_4 si erano espresse sulla figura dei Giudici onorari (decisione del Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa sul reclamo collettivo n.102/2013 pubblicata il 16 novembre 2016 in materia di diritti previdenziali;
comunicazione DG EMPL/B2/DA-MAT/sk (2016), con cui la
Commissione Ue ha chiuso con esito negativo il caso EU Pilot 7779/15/EMPL, preannunciando la prossima apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano sulla compatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari;
comunicazione del 23 marzo 2017 prot. D 304831, con cui la Presidente della
Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue, all'esito della riunione del 28 febbraio 2017 in cui sono state discusse le petizioni nn. 1328/2015, 1376/2015, 0028/2016, 0044/2016, 0177/2016,
0214/2016, 0333/2016 e 0889/2016 sullo statuto dei giudici di pace in Italia, ha invitato il a trovare un equo compromesso sulla situazione lavorativa dei Giudici Controparte_5 di Pace).
Si era costituito il , eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione OP dell'a.g. adita, essendo normativamente prevista la competenza esclusiva del giudice amministrativo, nonché la prescrizione quinquennale ed in subordine quella decennale di ogni avversa pretesa in carenza di atti interruttivi.
Nel merito aveva contestato la fondatezza della domanda volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Pubblica Amministrazione evidenziando che la L. n. 374/1991, istitutiva del giudice di pace, inquadra quest'ultima figura professionale tra i funzionari onorari, con rapporto di servizio e attribuzione di funzioni pubbliche ma con profili sostanziali distinti rispetto a quelli di pubblico dipendente. Precisamente aveva individuato le differenze tra i due rapporti nei seguenti elementi:
-la scelta del funzionario che per le funzioni onorarie è effettuata sulla scorta di una valutazione meramente professionale/discrezionale (mentre nell'impiego pubblico viene effettuata normalmente all'esito di procedure concorsuali;
-l'inserimento meramente funzionale nella struttura organizzativa della pubblica amministrazione
(mentre è strutturale e professionale per il pubblico impiegato);
-lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto mentre nell'esercizio di funzioni onorarie è privo di una specifica disciplina, quest'ultima potendo essere individuata unicamente nell'atto di conferimento dell'incarico e nella natura di tale incarico;
-il compenso che ha natura meramente indennitaria e di ristoro delle spese sostenute, e non retributiva in quanto non inserita in un rapporto sinallagmatico;
-la durata del rapporto che di norma è a tempo indeterminato nel pubblico impiego, a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario (anche se soggetto a rinnovi ovvero a proroghe ex lege); caratteristiche queste del rapporto onorario che fondano un rapporto di servizio volontario al di fuori dello schema del pubblico impiego, così come da sempre sostenuto anche dalla giurisprudenza della S.C. (Cass. Sez. Un. 8 gennaio 1975 n. 27, Cass., Sez. Un. 7 ottobre 1982 n.
5129, Cass. Sez. Un. 20 marzo 1985 n. 2033, Cass. Sez. Un. l4 gennaio 1992 n. 363 e Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1994 n. 1556), mentre l'attribuzione di funzioni giurisdizionali anche ai magistrati onorari, con l'inserimento di questi ultimi nell'Ordine Giudiziario, esemplifica come il legislatore abbia consapevolmente previsto l'estensione a tale categoria dei doveri, delle responsabilità e dei controlli previsti per i magistrati professionali, mantenendoli tuttavia ontologicamente distinti. Il aveva quindi escluso il diritto dei ricorrenti al riconoscimento di un rapporto di lavoro CP_2 subordinato a tempo indeterminato, con ogni conseguente effetto economico e giuridico a carico della Amministrazione, e il diritto al risarcimento dei danni, non essendo lavoratori subordinati ma funzionari onorari, non rientranti nell'ambito di applicazione soggettivo della normativa nazionale e dell'UE richiamata in ricorso, compreso l'art. 2126 c.c. che concerne i casi di nullità del contratto di lavoro subordinato.
CP_ Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quale litisconsorte necessario, l' aveva rilevato che l'obbligazione contributiva discende dall'accertamento dei fatti di cui CP_4 in ricorso, la cui prova incombe su parte attrice, e aveva quindi chiesto che, accertata la fondatezza della domanda, fosse condannato il datore di lavoro alla corresponsione della dovuta contribuzione omessa, da calcolarsi sulla retribuzione dichiarata come spettante, nei limiti della prescrizione.
Con la sentenza n. 1301/2022, pubblicata il 23/6/2022, il Tribunale di Nola, affermata la giurisdizione del Giudice del Lavoro, ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite, in primo luogo per difetto di adeguata allegazione probatoria e in ogni caso per la non equiparabilità della figura del magistrato onorario a quello togato, aderendo all'iter motivazionale della Corte di Appello di Cagliari, sentenza n. 191/2021 e rilevando come la distinzione tra giudici ordinari e giudici onorari abbia fondamento normativo nell'art. 106 Cost. Ha richiamato i consolidati e univoci orientamenti della giurisprudenza di legittimità e costituzionale (Corte Cost. sentenza n.
41/2021 e n. 267/2020; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1062/2021; Corte di Cassazione ordinanza n. 10774/2020 e sentenza n. 25767/2019) nonché la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16 luglio 2020, nella causa C-658/18, secondo cui spetta al giudice nazionale verificare in concreto la comparabilità tra la condizione del lavoratore a tempo determinato e quella del lavoratore a tempo indeterminato, e quindi nel caso in esame tra il giudice di pace ed il giudice togato, e che nella specie difettava proprio il requisito della comparabilità tra l'attività svolta dal giudice onorario e quella del magistrato professionale.
Avverso la predetta statuizione, con separati ricorsi poi riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., hanno proposto appello i ricorrenti indicati in epigrafe. ha censurato l'omessa valutazione Pt_1 delle risultanze istruttorie e la motivazione insufficiente in punto di accesso alla magistratura di pace e di riconoscimento economico e previdenziale. La ha osservato come gli assunti CP_1 del Tribunale fossero in conflitto con quanto sancito dalla Corte di Giustizia, in particolare con le sentenze del 16.7.2020 e del 7.4.2022; che la dissertazione del Giudice di primo grado sulla differente modalità di assunzione del magistrato ordinario e del magistrato onorario è estranea al thema decidendum;
che oggetto di domanda non è la rivendicazione del medesimo status giuridico del magistrato ordinario ma la denuncia di un trattamento economico e normativo illegittimo per violazione del diritto dell'Unione Europea e domanda di applicazione del principio antidiscriminatorio (art. 4 Dir. 99/70).
I ricorrenti hanno quindi chiesto, in riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di
Nola, di accogliere la domanda proposta in primo grado.
Ricostituito il contradditorio, il ha resistito con plurime argomentazioni OP al gravame, di cui ha chiesto il rigetto. Preliminarmente, ha proposto appello incidentale condizionato avverso la sentenza appellata per difetto di giurisdizione e rilevato l'improcedibilità ed inammissibilità dell'appello in considerazione della normativa sopravvenuta, precisamente di quanto previsto dall'art. 29 D.Lgs 116/2017, come sostituito dalla legge n. 234/2021, che ha introdotto la cd. procedura di stabilizzazione. Nel merito ha ribadito gli elementi distintivi tra le figure di magistrato ordinario e di magistrato onorario, richiamato la recente sentenza della S.C.
n. 10080/2023 del 14.4.2023 e, in subordine, in ipotesi di condanna a maggior retribuzione e/o risarcimento, insistito per la prescrizione dei ratei ultraquinquennali o in subordine la prescrizione ordinaria decennale.
CP_ L' ha riproposto le medesime difese svolte in primo grado, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nei limiti della prescrizione, ove venga accertata la sussistenza del rapporto di lavoro.
Disposta la trattazione cartolare ed effettuata la riunione dei procedimenti ex art. 335 c.p.c., a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Sul tema di recente si è già espressa questa Corte (cfr. sentenze nn. 3930/23 e 763/25), le cui motivazioni vanno confermate (art.118 disp. att. c.p.c.) attesa la loro piena condivisibilità.
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Nola nella sentenza impugnata vanno confermate, anche alla luce dei pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea, da ultimo con sentenza del
7 aprile 2022 (C-236/2020), e dei principi successivamente affermati dalla Suprema Corte di
Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza del 3 maggio 2022 n. 13973, nonché con sentenza n.
10080/2023.
La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia ha riguardato l'interpretazione degli articoli 20, 21, 31, 33, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9), come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 (GU 1998, L 131, pag. 10); delle clausole 2, 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43); degli articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16); dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
La domanda pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia sorta nei confronti del in merito al rifiuto di accertare l'esistenza di un Controparte_6 rapporto di lavoro di pubblico impiego, a tempo pieno o a tempo parziale, tra il giudice di pace ricorrente e il . OP
I principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 7 aprile 2022 (C-236/2020), mutuati anche dalla precedente sentenza del 16 luglio 2020 (C-658/18), debbono ritenersi applicabili anche al caso in esame, in considerazione della identica natura onoraria dei servizi svolti. Occorre premettere, quanto al diritto dell'Unione, che la clausola 2 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, intitolata “Campo di applicazione”, prevede che: “
1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in base alle prassi in vigore in ogni Stato membro. ...”. La clausola 4, sempre dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, ai punti 1 e 2, stabilisce che:
“
1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.
2. Dove opportuno, si applica il principio “pro rata temporis”.
Quanto all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, la clausola 2, intitolata "Campo d'applicazione", così recita: "
1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro….”. La clausola 4 dello stesso Accordo, rubricata “Principio di non discriminazione”, stabilisce che: “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis...”.
Secondo la Corte di Giustizia, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di svolgere un'attività in forza di un contratto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punto 136, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 32).
Con la sentenza del 7 aprile 2022 (C-236/2020) la Corte ha riaffermato, inoltre, che la clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di lavoro di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza del
16 luglio 2020, C-658/18, punto 137, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 35). Per quanto riguarda le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 del medesimo accordo quadro, la Corte ha ribadito che tali condizioni includono le condizioni relative alle retribuzioni nonché alle pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad esclusione delle condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale (sentenza del 15 aprile 2008, C-
268/06, punto 134, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 36).
Peraltro, poiché le suddette “condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, coprono gli elementi costitutivi della retribuzione, ivi compreso il livello di tali elementi, il diritto alle ferie annuali retribuite, nonché le condizioni relative alle pensioni di vecchiaia che dipendono dal rapporto di lavoro, spetta al giudice del rinvio accertare se, tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, l'attività giurisdizionale del giudice onorario sia comparabile a quella di un magistrato ordinario (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punti da 143 a 147, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 38). La Corte ne ha concluso che, solo qualora sia accertato che un giudice di pace si trova, sotto il profilo della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in una situazione comparabile a quella dei magistrati ordinari, occorre poi ancora verificare se esista una ragione oggettiva che giustifichi l'esistenza di una differenza di trattamento (sentenza del 7 aprile 2022,
C-236/2020, punto 39).
A tale riguardo occorre ricordare, ha aggiunto la Corte, che secondo una giurisprudenza costante la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma generale o astratta, quale una legge o un contratto collettivo
(sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punto 150 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 40).
Piuttosto, detta nozione richiede, secondo una giurisprudenza parimenti costante, che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punto 151, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 41).
La Corte ha dichiarato, al punto 156 della menzionata sentenza del 16 luglio 2020, per quanto riguarda la giustificazione relativa all'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, concorso che non è richiesto ai fini della nomina dei giudici di pace, che, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri quanto all'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, essi possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 o l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stabilire condizioni di accesso alla magistratura, nonché condizioni di impiego applicabili sia ai magistrati ordinari che ai giudici di pace (sentenza del 7 aprile 2022,
C-236/2020, punto 42).
Tuttavia, nonostante tale margine di discrezionalità, l'applicazione dei criteri che gli Stati membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata al fine di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo determinato sulla sola base della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punto 157, nonché sentenza del
7 aprile 2022, C-236/2020, punto 43).
Qualora un simile trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro che intercorre tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, detto trattamento può essere giustificato, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. A tale riguardo, ha aggiunto la Corte, occorre considerare che talune differenze di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato assunti al termine di un concorso e lavoratori a tempo determinato assunti all'esito di una procedura diversa da quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui devono assumere la responsabilità (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punti 158 e 159, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 44).
La Corte ha, quindi, ritenuto che gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti nel mettere in luce le differenze nell'attività lavorativa tra un giudice di pace e un magistrato ordinario possano essere considerati come configuranti una “ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punti 1 o 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine
(sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punto 160, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-
236/2020, punto 45).
A questo proposito, la Corte ha considerato che le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magistrati ordinari e, segnatamente, la particolare importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale, e più specificamente dall'articolo 106, paragrafo 1, della
Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari, sembrano indicare una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell'assolvimento di tali mansioni. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio valutare, a tal fine, gli elementi qualitativi e quantitativi disponibili riguardanti le funzioni svolte dai giudici di pace e dai magistrati professionali, i vincoli di orario e le sanzioni cui sono soggetti nonché, in generale, l'insieme delle circostanze e dei fatti pertinenti (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punto 161, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 46).
Discende quindi da tale giurisprudenza che l'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, che invece non vale per la nomina dei giudici di pace, consente di escludere che questi ultimi beneficino integralmente dei diritti dei magistrati ordinari (sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 47).
Tuttavia, si deve considerare, fatte salve le verifiche di competenza esclusiva del giudice nazionale, che la differenza tra le modalità di accesso alla magistratura applicabili a queste due categorie di lavoratori non può giustificare l'esclusione, per i magistrati onorari, di ferie annuali retribuite nonché di ogni regime assistenziale e previdenziale di cui beneficiano i magistrati ordinari che si trovano in una situazione comparabile (sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 48).
Per quanto riguarda, in particolare, il diritto alle ferie, la Corte ha ricordato che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane”.
Inoltre, dal tenore della direttiva 2003/88 e dalla giurisprudenza della Corte emerge che, se è vero che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a una qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria e I.B., C-762/18 e C-37/19, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 50). Pertanto, ha concluso la Corte, fatte salve le verifiche di competenza esclusiva del giudice nazionale, occorre considerare che, sebbene talune differenze di trattamento possano essere giustificate dalle differenze di qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i magistrati ordinari devono assumere la responsabilità, l'esclusione dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite nonché da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale è, alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato o della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, inammissibile (sentenza del 7 aprile 2022, C- 236/2020, punto 50).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Corte di Giustizia ha dunque risposto alla questione sollevata dinanzi ad essa, dichiarando che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale nonché la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra nella nozione di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario”.
Come precisato dalla Corte di Giustizia spetta al giudice del rinvio determinare se l'istante rientri nella nozione di “lavoratore a tempo determinato” ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e/o di “lavoratore a tempo parziale” ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (cfr. paragrafo 31 della sentenza), così come “spetta al giudice del rinvio accertare se, tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, l'attività giurisdizionale” del ricorrente, “nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, fosse comparabile a quella di un magistrato ordinario [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020,Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C-
658/18, EU:C:2020:572, punti da 143 a 147]. 39. Qualora sia accertato che un giudice di pace, come PG, si trova, sotto il profilo della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in una situazione comparabile a quella dei magistrati ordinari, occorre poi ancora verificare se esista una ragione oggettiva che giustifichi l'esistenza di una differenza di trattamento” (cfr. paragrafi 38 e 39 della sentenza).
E', dunque, compito del giudice nazionale verificare se gli istanti rientrino nella nozione di
“lavoratore a tempo determinato”, ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e/o di “lavoratore a tempo parziale” ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e, in ogni caso, accertare, tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, se l'attività giurisdizionale da essi svolta nell'esercizio delle funzioni di giudici onorari sia comparabile a quella di un magistrato ordinario.
Infine, ove accertato che essi rientrino nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e/o di “lavoratore a tempo parziale” ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e che si trovino, sotto il profilo della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in una situazione comparabile a quella dei magistrati ordinari, occorre, poi, ancora verificare se esista una ragione oggettiva che giustifichi l'esistenza di una differenza di trattamento. Nel caso in esame, alla luce delle deduzioni svolte dalle parti e tenuto conto delle previsioni normative che si sono susseguite nel corso del tempo, non può affermarsi che gli odierni appellanti si trovino in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario.
Le caratteristiche del rapporto tra l'Amministrazione ed i Giudici onorari inducono a qualificare gli istanti quali funzionari onorari e non quali parti di un rapporto di impiego pubblico. I due rapporti si distinguono (cfr. SSUU 11272/1998) in base ai seguenti elementi: 1) la scelta del funzionario, che nell'impiego pubblico viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politico- discrezionale;
2) l'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato e meramente funzionale per il funzionario onorario;
3) lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto, mentre nell'esercizio di funzioni onorarie è privo di una specifica disciplina, quest'ultima potendo essere individuata unicamente nell'atto di conferimento dell'incarico e nella natura di tale incarico;
4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti;
5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego e a termine (anche se vi è la possibilità del rinnovo dell'incarico) quanto al funzionario onorario.
Ulteriore riprova della natura meramente onoraria nonché volontaria della funzione è data dalla assenza del requisito della esclusività del rapporto: l'incarico, infatti, non presuppone la cancellazione dall'albo professionale d'appartenenza, sicché l'eventuale svolgimento dell'attività in via esclusiva è mero frutto della volontà del singolo e non di imposizione da parte dell'Amministrazione.
I magistrati professionali esercitano le funzioni giurisdizionali in via esclusiva, quelli onorari in via concorrente. La funzione di giudice onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di diverse attività lavorative o professionali e non determina un rapporto di pubblico impiego.
Enunciata a proposito del trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie
(ordinanza n. 272 del 1999) e per quello dei vice pretori onorari (ordinanza n. 479 del 2000),
l'affermazione è stata ripetuta dalla Corte costituzionale anche per i giudici di pace, sia in tema di cause di incompatibilità professionale (sentenza n. 60 del 2006), sia in ordine alla competenza per il contenzioso sulle spettanze economiche (ordinanza n. 174 del 2012), sia in tema di rimborso delle spese legali (sentenza n. 267/2020).
Quanto alla giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte, con sentenza 5 giugno 2020, n.
10774, ha richiamato integralmente Cassazione civile sez. lav., sentenza 9 settembre 2016, n. 17862 ed enunciato il principio secondo cui “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost., non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente, né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto. Ne consegue l'impossibilità di parificare le indennità percepite dai giudici onorari (nella specie, per reggenza su due sedi), alla retribuzione e la legittimità della fissazione di un limite massimo annuo all'emolumento, di misura tale da non potersi considerare inadeguato o irrisorio, ai sensi dell'art. 11, comma 4 ter, della L. n. 374 del 1991”.
Con motivazione sostanzialmente analoga, già Cassazione civile sez. lav., sentenza 4 gennaio 2018, n. 99 aveva statuito che “La categoria dei funzionari onorari, di cui fa parte il Giudice di Pace, ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano l'impiego pubblico”, anche in questo caso richiamando integralmente Cassazione civile sez. lav., sentenza 9 settembre 2016,
n.17862.
Sempre in termini, si era pronunciata Cassazione civile sez. lav., sentenza 2 gennaio 2002, n. 16, secondo cui “La specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace, la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici nonché la possibilità garantita ai giudici di pace di esercitare la professione forense inducono a ritenere che non sono estensibili ai suddetti giudici indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi ... in quanto tale disposizione costituisce, caso mai, una conferma della diversità e imparagonabilità dei trattamenti economici rispettivamente previsti per i giudici di pace e per i giudici togati”.
Tale indirizzo interpretativo, come recentemente ricostruito dal Consiglio di Stato, VII sezione, nell'ordinanza 26 gennaio 2023 n. 906, “si fonda su specifici ed oggettivi elementi normativi, distintivi dello status di magistrato professionale rispetto a quello di magistrato onorario. Detti elementi attengono: I) alla differente modalità di assunzione, radicata nella nomina o nella elezione secondo la previsione dell'art. 106, secondo comma, Cost., che ne condiziona la posizione nel sistema organizzativo della pubblica amministrazione;
II) al carattere non esclusivo e non continuato dell'attività giurisdizionale svolta, compatibile per impegno e durata con la prestazione di altre attività lavorative, anch'esse svolte a titolo professionale;
III) al peculiare regime delle incompatibilità, che mutua quello dei magistrati professionali nei limiti della compatibilità, e che necessariamente deve tenere conto delle diverse attività professionali che possono essere contemporaneamente svolte;
IV) alla durata temporanea del rapporto, che prevede una prima nomina e una successiva riconferma per la medesima durata;
V) alle limitazioni alle quali è sottoposta l'attività: per tipologia di controversie, sia nel settore civile, sia in quello penale;
per funzione, essendo esclusa la partecipazione agli organi collegiali;
per livello di complessità degli affari trattati;
e per assegnazione a sedi e uffici;
VI) al regime della remunerazione dell'attività, con indennità anziché mediante retribuzione 'stipendiale', proprio in considerazione delle suddette caratterizzazioni e limitazioni”.
Anche con la recente sentenza n. 2723/2024 il Consiglio di Stato ha affermato che: “lo status del giudice onorario non è equiparabile a quello del magistrato ordinario, in quanto le due figure si differenziano per modalità di reclutamento (concorso vs nomina discrezionale), regime delle incompatibilità, natura del rapporto (esclusivo vs non esclusivo), competenze attribuite, durata dell'incarico (indeterminato vs temporaneo) e trattamento economico (retributivo vs indennitario). Tale differenziazione trova fondamento nell'art. 106 Cost. che impone il concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria e non viola le direttive europee sul lavoro a tempo determinato, costituendo una “ragione oggettiva” che giustifica, nei limiti della proporzionalità, il diverso trattamento delle due categorie. L'unica equiparazione ammessa dalla giurisprudenza costituzionale riguarda specifici aspetti funzionali, come il rimborso delle spese legali per i giudizi di responsabilità conclusi con esito favorevole, in ragione dell'identità della funzione giurisdizionale svolta”.
Dette differenziazioni, oltre a rendere conto, sul piano descrittivo, dell'eterogeneità fra le figure soggettive, spiegano anche le ragioni, funzionali, per le quali i relativi status non sono giuridicamente comparabili ed il diverso trattamento, giuridico ed economico, non solo non è discriminatorio ma anzi giustificato da autonome ed oggettive considerazioni.
Inoltre, ai fini di una completa ricostruzione del quadro normativo e della esegesi applicativa di cui il medesimo è fatto oggetto, non va sottaciuto che per il diritto interno è fondamentale distinguere fra rapporto di impiego e rapporto di servizio, laddove con la prima nozione si fa riferimento alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione (a tempo indeterminato, a tempo determinato o a tempo parziale) e con la seconda nozione, invece, si intende il conferimento di una funzione, o munus publicum, sulla base di una previsione di legge o per atto della Pubblica Amministrazione, senza che ciò comporti, necessariamente, la stipulazione di un rapporto di lavoro o impiego (Corte di Cassazione, sentenze n. 17862 del 2016 e n. 99 del 2018).
I pubblici dipendenti, fra cui i magistrati ordinari professionali, instaurano entrambi i rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione. I magistrati onorari, invece, instaurano con la
Pubblica Amministrazione il solo rapporto di servizio. Il fondamento della qualifica onoraria del rapporto di servizio è stato affermato dal legislatore fin dall'istituzione della figura (R.D. n. 12 del 1941), è stata riconfermata dalla Costituzione e, in ultimo, è stata ribadita dalla riforma del
2017, sempre all'insegna del principio di differenziazione rispetto ai magistrati ordinari professionali.
A questo proposito, va sottolineato che solo i magistrati professionali debbono necessariamente essere selezionati attraverso il pubblico concorso (art. 106, comma 1 Cost.), mentre la Carta costituzionale ha previsto per i soli giudici onorari la possibilità di essere nominati ovvero eletti
(art. 106, comma 2), conservando così il previgente sistema impiantato dal R.D. n. 12 del 1941, secondo cui la nomina avveniva (e tuttora avviene) con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del
Consiglio giudiziario competente per territorio, e dunque sulla base di valutazioni essenzialmente politico-discrezionali (art. 42-ter, R.D. n. 12 del 1941 cit.).
Inoltre, non è priva di significato giuridico l'affermazione secondo cui i magistrati professionali costituiscono l'ordine giudiziario, mentre i giudici onorari vi appartengono (art. 4, comma 1, R.D.
n. 12 del 1941, ed in via esegetica l'art. 102, Cost.). Le modalità dell'assunzione per concorso pubblico dei magistrati professionali spiegano, poi, la ragione per la quale soltanto essi possono stipulare un contratto di impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, a prescindere dalla sua natura di essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il rapporto che lega i giudici onorari all'Amministrazione della Giustizia è fondato, invece, sul solo servizio prestato, tramite atto di conferimento di munus publicum per nomina individuale, rispetto al quale il contestuale e lecito svolgimento di altre attività professionali è a tal punto connaturato al regime della magistratura onoraria da costituire specifico titolo di preferenza per la nomina. Il fatto che i giudici onorari abbiano doveri assimilabili a quelli dei magistrati professionali è solo una conseguenza della funzione svolta, in quanto l'attività giurisdizionale deve essere caratterizzata dalle stesse garanzie a prescindere dallo status del giudice che la esercita. Si tratta, all'evidenza, di una estensione solo funzionale di doveri che servono a garantire il rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza, che caratterizzano l'esercizio di ogni funzione giurisdizionale. In altre parole, il servizio onorario non si trasforma in un rapporto di impiego per il fatto di essere i giudici onorari assoggettati ai doveri, alle responsabilità e ai controlli che sono propri dei magistrati ordinari, in quanto tale regime (doveri, responsabilità e controlli) dipende dalle funzioni svolte e non dal rapporto organico instaurato con la Pubblica Amministrazione.
La non comparabilità della situazione in cui si trova il giudice onorario a quella del magistrato ordinario trova conforto nelle motivazioni espresse dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 13973 del 3 maggio 2022.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che “6.2. … l'esercizio della funzione giurisdizionale è differente tra le due categorie di magistrati (togati ed onorari) e detta differenza è supportata da ragioni oggettive che rispondono a reali ed effettive esigenze;
la distinzione tra le due categorie
è sancita dall'art. 106 Cost., ove si afferma che: “Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli”.
6.3. la Corte Cost., già con la pronuncia n. 99 del 1964, ha interpretato detta disposizione nel senso che “l'art. 106, stabilisce che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso;
tuttavia, le funzioni del giudice singolo (pretore e conciliatore) possono essere esercitate da magistrati onorari”; questo essendo il significato della norma in esame, la quale non tratta dell'esercizio delle funzioni giudiziarie e tanto meno dell'attribuzione di funzioni a determinati organi, è indiscutibile che la frase “per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli” “debba intendersi come indicazione generica dell'ufficio nel quale i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie”; sempre il giudice delle leggi ha affermato che “la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie, ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza;
situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso, per evitare che un giudizio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico" (così Corte Cost. n. 174 del 1980); il principio è stato successivamente ribadito evidenziandosi l'impossibilità di assimilare la posizione dei giudici onorari a quella dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giudiziarie, nonché l'impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le proprie funzioni (Corte Cost. n. 479 del 2000; n. 60 del
2006; n. 174 del 2012); in particolare, nella pronuncia n. 479 del 2000 è stato affermato che: “... la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della lesione del principio di eguaglianza, in quanto per i secondi il compenso è previsto per un'attività che essi
... non esercitano professionalmente ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per cui non deve agli stessi essere riconosciuto il medesimo trattamento economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui beneficiano i primi;
che ugualmente nessun raffronto, ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati”; egualmente, nella pronuncia n. 174 del 2012, la Corte ha sottolineato l'impossibilità di assimilare le posizioni dei giudici onorari e dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giudiziarie, e l'impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le loro funzioni;
la distinzione tra magistratura professionale e magistratura onoraria è stata, dunque, costante nella giurisprudenza della Corte;
anche recentemente (Corte Cost. n. 267 del 2020), con riferimento al giudice di pace, il giudice delle leggi ha affermato che: “la differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106 Cost., comma 2, il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica 'onoraria' del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017”, tratti peculiari distintivi che “non incidono tuttavia sull'identità funzionale dei singoli atti che il giudice di pace compie nell'esercizio della funzione giurisdizionale”; tale identità funzionale dei singoli atti (che è cosa diversa da una omogeneità del rapporto), ha portato il giudice delle leggi ad estendere ai giudici di pace la normativa in tema di rimborso delle spese di patrocinio per i giudizi di responsabilità, ravvisando anche con riferimento al magistrato onorario l'esigenza di garantire un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità (si ricorda che
l'art. 108 Cost., al comma 2, stabilisce che: “la legge assicura l'indipendenza … degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia”); ancora più di recente la Corte Cost. è tornata sul tema della magistratura onoraria (si veda la sentenza n. 41 del 2021) sottolineando che il Costituente non ha previsto in termini assoluti
l'esclusività dell'esercizio della giurisdizione in capo alla magistratura nominata a seguito di pubblico concorso e che la compatibilità di una magistratura onoraria con la regola generale della giurisdizione esercitata da una magistratura professionale alla quale si accede mediante pubblico concorso si è proprio tradotta nella formulazione del comma 2 dell'art. 106 Cost. sopra ricordato, ferma restando, però, la netta distinzione tra l'una magistratura e l'altra (la natura onoraria della magistratura si caratterizza per i requisiti della precarietà e dell'occasionalità dell'assegnazione, che la distingue nettamente dalla nomina, riservata ai magistrati di carriera);
6.4. anche la Corte di legittimità ha più volte affrontato il tema della non equiparabilità del giudice onorario al magistrato inquadrato nell'ordine giudiziario (si vedano Cass., Sez. Un., 2 giugno 1997, n. 4905; Cass., Sez. Un., 9 novembre 1998, n. 11272, Cass., Sez. Un. 4 aprile 2008,
n. 8737 che tale equiparabilità hanno escluso);
è stato, in particolare, osservato che – “pur non potendo sussistere dubbi sul fatto che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari e che di tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera che quelli onorari (v. gli artt. 102, 104 e 105 Cost.)” – non è casuale la circostanza che, già prima dell'entrata in vigore della Carta Fondamentale del 1948, l'art. 4, R.D. 30 gennaio
1941, n. 12, prevedesse in due diversi commi, le due categorie di magistrati ordinari, stabilendo nel comma 1, che l'ordine giudiziario “è costituito” dai magistrati cd. togati e nel secondo che
“appartengono all'ordine giudiziario” anche gli altri magistrati cd. onorari (così, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 11272/1998 cit.), così distinguendo un'appartenenza all'ordine giudiziario strutturale, cioè in ragione del rapporto di servizio (comma 1) e un'appartenenza meramente funzionale, vale a dire in occasione delle funzioni giudiziarie in concreto svolte, cioè soltanto per quanto concerne lo svolgimento concreto del rapporto d'ufficio e in occasione di esso (comma 2); tale differenza di fondo è, del resto, un riflesso della non omogeneità tra la figura del funzionario onorario e quella del pubblico dipendente (qual è, invece, il magistrato togato), perché la prima si rinviene ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, quali: - la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico-discrezionale); -
l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della P.A. (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario); - lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso); la diversità concerne anche la durata, che è tendenzialmente indeterminata nel rapporto di pubblico impiego, a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario (così, tra le tante, in motivazione, Cass. 5 febbraio 2001, n. 1622; per un'applicazione più recente si veda anche, in motivazione, Cass., Sez. Un., 31 maggio 2017, n. 13721), la qualità e quantità dell'attività giudiziaria (solo il magistrato togato può trattare determinate materie, non ha limiti di orario né di giorni di attività e svolge quest'ultima in modo esclusivo), lo sviluppo di carriera (solo per i magistrati togati è prevista, ad esempio, la possibilità di ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi di tutti gli uffici giudiziari italiani); si ricorda, in particolare, che l'art. 42-bis, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, prevedeva il criterio di non affidare ai giudici onorari: - nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
- nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'art.
550 c.p.p. (la norma è stata, poi, abrogata dall'art. 33, comma 1, lett. a), D.L.vo 13 luglio 2017,
n. 116, che all'art. 11, ha elencato i procedimenti che non possono essere assegnati ai 'giudici onorari di pace', dettando poi agli artt. 29 e 30 disposizioni per i magistrati onorari in servizio); diversa è anche la disciplina relativa al trattamento sanzionatorio: per il giudice onorario di
Tribunale il R.D. n. 12 del 1941, art. 42-sexies, prevedeva solo la revoca dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo (la disposizione è stata abrogata dal D.L.vo n. 116 del 2017, che ha dettato all'art. 21, la disciplina della dispensa, decadenza e revoca); non sono mai state previste per i magistrati onorari alcune sanzioni (così, ad esempio, la perdita dell'anzianità, in quanto agganciata ad un ruolo stabile organico, tipico di un rapporto di servizio professionale, e l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo e semidirettivo, non essendovi questo genere di incarichi nella magistratura onoraria);
è stato, altresì, affermato, Cass., Sez. Un., 29 marzo 2011, n. 7009, in relazione alla pretesa relativa all'iscrizione all'Albo degli avvocati, prevista solo per i magistrati togati, che i giudici onorari restano soggetti 'estranei' che partecipano all'amministrazione della giustizia ai sensi dell'art. 108 Cost., essendo loro assicurata la medesima indipendenza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali dei giudici togati ed ha precisato, ai fini della soluzione della questione lì dibattuta, che solo per i togati il concorso di accesso alla nomina assicura un accertamento della capacità professionale del soggetto che chiede l'iscrizione, analoga a quella di chi sostiene
l'esame per la professione di avvocato;
sempre questa S.C. (cfr. Cass. 18 marzo 2008, n. 7290) ha statuito che il servizio onorario - del magistrato, come di ogni altro funzionario pubblico - ha caratteri propri che valgono a distinguere la condizione di chi l'esercita dal dipendente pubblico;
questi con una scelta di vita tendenzialmente permanente fino al collocamento a riposo impegna in via continuativa, integrale ed esclusiva le proprie energie lavorative, fisiche ed intellettuali, nel rapporto di servizio con
l'amministrazione ricevendone la retribuzione adeguata (art. 36 Cost.); invece il funzionario onorario esercita temporaneamente e in maniera parziaria e limitata funzioni pubbliche e per questo riceve un compenso indennitario;
ancora, Cass. 5 giugno 2020, n. 10774 ha affermato che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come
l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto" (si veda anche Cass. 9 settembre 2016, n. 17862); né, tra funzioni e compenso, può predicarsi un reale nesso sinallagmatico (Cass. 4 novembre
2015, n. 22569);
6.5. in sostanza manca il presupposto fattuale per l'applicazione dei principi costituzionali invocati dalla ricorrente, ossia la totale equiparazione, o equiparabilità, tra le funzioni svolte dal magistrato onorario e quelle del magistrato togato;
sono ostative le differenze esistenti non solo in punto di accesso alla funzione giurisdizionale, ma anche quanto alla natura e all'esercizio delle funzioni svolte;
tali differenze di collocazione ordinamentale (come vieppiù dimostrato dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3, che stabilisce: “L'incarico di magistrato onorario ... non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego”) e di natura del rapporto cui dà vita l'esercizio delle funzioni, si riflettono pure sul piano dei compensi, “perché quello del giudice togato ha carattere retributivo in quanto inserito in un rapporto sinallagmatico, mentre quello percepito dal funzionario onorario ha carattere indennitario e di ristoro delle spese” (v. Cass. 14 ottobre
2019, n. 25767); non casualmente, pertanto, “i magistrati onorari non sono mai stati contemplati nelle leggi riguardanti il trattamento economico di quelli togati, ma hanno sempre ricevuto il trattamento appositamente previsto dagli specifici provvedimenti istitutivi” (così Cass. n. 25767/2019 cit.), e precisamente, nel corso del tempo, dalla L. 18 maggio 1974, n. 217, in relazione ai vice pretori onorari;
dal D.L.vo 28 luglio 1989, n. 273, (art. 4), in relazione ai giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari;
dalla L. 21 novembre 1991, n. 374, in relazione ai giudici di pace;
dalla L. 22 luglio 1997, n. 276, (art. 8), in relazione ai giudici onorari aggregati;
dalla L. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 8, in relazione ai giudici onorari addetti al tribunale ordinario;
dal
D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, (art. 23), in relazione a tutti i magistrati onorari (quest'ultimo ha espressamente previsto che “al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario”: la disposizione ricalca la previsione del R.D. n. 12 del 1941, art. 42 septies, aggiunto dal citato D.L.vo n. 51 del 1998, art. 8); così, in particolare, il quantum dell'indennità da corrispondere per il servizio volontario svolto da un giudice onorario di tribunale è stato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 64, art. abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2022, dal citato D.L.vo n. 116 del 2017, art. 33, comma 2, come modificato dall'art. 17-ter, comma 1, lett. d), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
6.6. anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 16 luglio 2020, in causa C-
658/18, UX, pronunciandosi, in sede di rinvio pregiudiziale in relazione ad una questione (quella delle ferie annuali retribuite) che qui non viene in rilievo (la ricorrente a pag. 17 del ricorso fa, invero, riferimento alle ferie, ma non risulta avanzata, sul punto, alcuna domanda rilevandosi dalla stessa sentenza impugnata che la richiesta azionata aveva riguardato solo le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante ad un magistrato ordinario), ha avuto modo di rimarcare che, nell'ambito di una valutazione comparativa assume rilievo la circostanza che per i soli magistrati ordinari la nomina debba avvenire per concorso, a norma dell'art. 106 Cost., comma 1, e che a questi l'ordinamento riservi le controversie di maggiore complessità o da trattare negli organi di grado superiore. La differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106 Cost., comma 2, il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il minor livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica 'onoraria' del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017; che i magistrati si distinguano per lo status, piuttosto che per le funzioni esercitate, oltre ad essere come sopra precisato ulteriormente mostrato dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3,
è in coerenza con il tradizionale inquadramento del funzionario onorario, tale per cui l'atto di nomina comporta solo l'instaurazione del rapporto d'ufficio, o organico, ma non un rapporto di servizio con l'amministrazione, ossia non comporta il sorgere di un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego (né subordinato né autonomo;
cfr. Cass. 5 giugno 2020,
n. 10774; Cass. 9 settembre 2016, n. 17862); con le ulteriori peculiarità indicate dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3: “L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali” (per assicurare tale compatibilità “a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana” e
“ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”) e dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 23, che prevede la corresponsione di un compenso di natura indennitaria (e non una retribuzione corrispettiva all'attività lavorativa svolta);
6.7. dunque, la figura del giudice togato e del giudice onorario sono ontologicamente e funzionalmente molto diverse;
ciascuna riveste uno specifico ruolo e una determinata funzione per l'ordinamento giudiziario
(che devono ritenersi distinti) e, di conseguenza, il trattamento retributivo non può definirsi né analogo né comparabile;
tali differenze rendono del tutto legittimo il differente trattamento economico previsto dal legislatore nazionale ed infondata la pretesa incentrata su una (insussistente) relazione economica;
... 6.10 … i compensi dei magistrati onorari sono commisurati al loro ruolo professionale, tenuto conto del particolare regime giuridico cui sono assoggettati, della possibilità di ricevere introiti dallo svolgimento di altra attività (tra cui quella di avvocato, v. R.D. n. 12 del 1941, art. 42 quater, e poi D.L.vo n. 116 del 2017, art. 5, commi 2 e 3), dalla esclusione dalla trattazione di alcune cause” (cfr. Cass., sezione lavoro, ordinanza del 3 maggio 2022 n. 13973).
Tanto evidenziato in ordine alla natura onoraria della funzione svolta e alla non comparabilità dell'attività prestata dal giudice onorario a quella di un magistrato ordinario, elementi già dirimenti ai fini del rigetto del gravame, va comunque osservato che, nel caso in esame, gli istanti hanno chiesto il “riconoscimento dei diritti di carattere previdenziale ed assistenziale” senza indicare alcun inquadramento contrattuale corrispondente alle prestazioni svolte, impendendo, così, di effettuare qualsivoglia raffronto con le categorie di lavoratori subordinati del comparto
Giustizia. Va, in ogni caso, rimarcato che gli elementi posti a sostegno della dedotta natura subordinata del rapporto (partecipazione ad una procedura di selezione, continuità della prestazione, compenso con periodicità mensile, inserimento nell'organizzazione dell'ufficio, assoggettamento a doveri, a direttive e a sanzioni disciplinari) non sono incompatibili con la funzione onoraria, così come normativamente disciplinata dal legislatore ed assolta dagli odierni appellanti.
Ribadita la funzione onoraria del servizio prestato dai giudici onorari ed escluso che il rapporto di servizio in questione possa inquadrarsi nell'ambito del lavoro subordinato, va considerato se - ai fini dell'esame della domanda proposta dai ricorrenti volta ad ottenere la declaratoria dei diritti di tutela sociale - rilevi la nozione di “lavoratore” come delineata dalla Corte di Giustizia nelle recenti pronunce.
In particolare, la Corte di Giustizia, forniti chiarimenti su detta nozione eurounitaria di
“lavoratore”, ha evidenziato che tale nozione non può essere interpretata in modo da variare a seconda degli ordinamenti nazionali, ma ha una portata autonoma, propria del diritto dell'Unione (sentenze del 26 marzo 2015; F., C-316113, EU:C:2015:200, punto 25, e del 20 novembre 2018,
UL Familia Constanta e a., C-147/17, EU:C:2018:926, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
In relazione alla posizione dei giudici onorari, la Corte di Giustizia ha pure affermato che, sebbene talune differenze di trattamento possano essere giustificate dalle differenti procedure di accesso
(in considerazione della particolare importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale, e più specificamente dall'articolo 106, paragrafo 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari), dalle differenze di qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i magistrati ordinari devono assumere la responsabilità, l'esclusione dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite nonché da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale è, alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato o della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, inammissibile (sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 54). Ha, quindi, dichiarato che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale nonché la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per
i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra nella nozione di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario” (sentenza del 7 aprile 2022, C- 236/2020, punto 54).
Nel caso in esame va, innanzitutto, ribadita la non comparabilità della situazione del giudice onorario a quella del magistrato ordinario.
Va, comunque, osservato che la domanda riguardante il riconoscimento di un trattamento previdenziale ed assicurativo non può essere accolta anche in considerazione delle argomentazioni già svolte dalla Suprema Corte in analoga controversia. Invero, “creditore dei contributi (e quindi legittimato ad agire in nome proprio ex art. 81 c.p.c.) è pur sempre l'istituto previdenziale e mai il singolo lavoratore, che - salva l'eccezione di cui alla sentenza di reintegra nel posto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex art. 18) - non può chiedere la condanna del proprio presunto datore di lavoro a versare i contributi (v. Cass. 14 maggio 2020,
n. 8956; Cass. 19 agosto 2020, n. 17320; Cass. 1 febbraio 2021, n. 2164; Cass. 10 marzo 2021,
n. 6722). Al più e in via meramente ipotetica ove ne sussistano gli estremi, egli può agire solo per il risarcimento del danno ex art. 2116 cpv. c.c. o per la costituzione presso l d'una CP_4 rendita vitalizia ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13. Inoltre, la costruzione d'una posizione previdenziale - vale a dire d'una iscrizione all'A.G.O., alla gestione separata presso l o ad CP_4 altra forma di previdenza - non può che avvenire in forza d'una apposita normativa e non già in via giudiziaria. In altre parole, non può chiedersi al giudice di scegliere un qualche regime previdenziale, individuare un possibile soggetto erogatore di future prestazioni e stabilire termini, importi e modalità di formazione della relativa provvista: una sentenza del genere invaderebbe la sfera di attribuzione del legislatore, in violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Nella vicenda in esame, anche a volere ricavare, per implicito, dall'affermazione della mancanza di altri redditi, l'inesistenza di regimi previdenziali dei ricorrenti - perché pensionati, o impiegati, o liberi professionisti - che assicurino loro una copertura sociale alternativa, non è stata proposta alcuna domanda nei confronti dell o di altro istituto CP_4 previdenziale e non si evince che sia stato reclamato, nei confronti del , OP un risarcimento del danno per effetto della mancata iscrizione alla Gestione separata che CP_4 solo ora è stata prevista dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 25 per l'ipotesi in cui non vi sia iscrizione agli albi forensi. Ciò rende egualmente irrilevante la questione di legittimità costituzionale delle norme di diritto interno per violazione dell'art. 38 Cost.” (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 10080/2023).
Quanto al diritto alle ferie annuali retribuite, va osservato che l'articolo 7, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2003/88, prevede che: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Nel caso in esame, i ricorrenti avevano comunque chiesto il riconoscimento del “diritto alle ferie annuali retribuite” non inferiore a 4 settimane.
Ribadita la non comparabilità della situazione degli odierni appellanti a quella dei magistrati ordinari, la domanda non può essere accolta anche in considerazione delle ulteriori ragioni che si vanno ad esporre.
Premesso che il periodo che qui interessa copre l'arco temporale fino al deposito dei ricorsi di primo grado, va osservato che quello che gli istanti chiedono (“ferie annuali retribuite”) è una mera affermazione di un diritto oggettivo e non il riconoscimento di uno specifico diritto soggettivo, giacché una siffatta domanda avrebbe richiesto l'indicazione, partitamente per ciascun ricorrente e per ciascun anno, dei giorni di ferie effettivamente maturati (in proporzione alle giornate in cui hanno prestato la loro attività, secondo il principio “pro rata temporis”), nonché del numero di giorni di ferie godute ma non retribuite, oppure non godute (in considerazione dell'eventuale avvenuta prestazione di attività durante i consueti periodi feriali) ed eventualmente da indennizzare mediante la relativa indennità sostitutiva. In assenza di specifiche deduzioni non può neppure accertarsi se gli istanti abbiano subito un trattamento economico deteriore rispetto a quello di un lavoratore in posizione comparabile cui sono retribuite le ferie annuali;
ed invero, in sede di gravame gli appellanti si sono limitati ad affermare l'assimilabilità del loro rapporto (quanto all'aspetto delle ferie) a quello dei magistrati togati.
Parimenti infondata è la richiesta di risarcimento per reiterazione atteso che l'incarico de quo è stato oggetto di successive proroghe (non reiterazione di nuovi incarichi), concesse da apposite disposizioni normative e comunque rimesse (ancora una volta) alla scelta dei medesimi giudici onorari che evidentemente hanno presentato la relativa apposita domanda. In altri termini, la natura dell'incarico ontologicamente a tempo determinato è dimostrata essenzialmente dal fatto che la sua protrazione consegue alla circostanza che le successive proroghe risultano essere oggetto di altrettanti interventi legislativi di natura eccezionale e, come tali, insuscettibili di applicazione estensiva ed analogica. La natura temporanea delle funzioni dei giudici onorari, a prescindere dall'effettiva durata dell'incarico, è evidentemente incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali proprie dei giudici togati e, più in generale, con un rapporto di pubblico impiego. E ciò esclude che possa riconoscersi alcun risarcimento del danno in favore degli appellanti, non vertendosi in tema d'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato.
Per le ragioni descritte, assorbita ogni altra questione proposta, l'appello va respinto.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del grado.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-compensa tra le parti le spese del grado.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 15/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano