Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado n. 1673/2023 R.G.
TRA
con gli Avv.ti Natalizia ed Andrea Airò Parte_1
-attrice-
E
con l'Avv. Miria Vigneri CP_1
-convenuta-
Le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 10/12/2024
FATTO E DIRITTO
La conveniva in giudizio la chiedendone la condanna al Parte_2 CP_1
pagamento della somma di euro 35.444,86, oltre interessi legali dalla domanda, decurtata dal contributo per sviluppo rurale di euro 179.650,00 cui essa attrice era stata precedentemente ammessa nell'ambito della misura di sostegno vitivinicolo prevista dal Regolamento UE n. 1308/2013 e relativa alla campagna
1
opere in relazione alle quali il contributo era stato riconosciuto.Si costituiva in giudizio la CP_1
chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo della loro infondatezza.In diritto, la domanda di condanna proposta dall'attrice è infondata e va, quindi, rigettata poiché proposta nei confronti di soggetto estraneo al rapporto creditorio nascente da aiuti comunitari in ambito agricolo all'interno della CP_1
.Il contributo per cui è causa ha natura Comunitaria in quanto costituisce applicazione del
[...]
Regolamento dell'Unione Europea n. 885/2006 che ha istituito misure di sostegno alla produzione agricola nei paesi membri attraverso l'erogazione di aiuti in denaro finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di sviluppo rurale.La dotazione in denaro messa a disposizione da detto Fondo Europeo viene, poi, gestita dagli Stati Membri attraverso propri organismi che vengono definiti agenti pagatori.Lo Stato Italiano ha istituito come agente pagatore l'AGEA, che ha sostituito nei compiti e funzioni la soppressa , con CP_2
Legge n. 165/1999 che assegna a detto organismo natura giuridica di ente di diritto pubblico non economico e ne prevede autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.Le funzioni di detto Ente sono disciplinate dalla Legge n. 74/2018 che la colloca in posizione di interlocutore unico dello Stato Italiano nei confronti dell'Unione Europea per le questioni relative al Fondo
Agricolo Europeo per lo sviluppo rurale, cui si riferisce il contributo per cui è causa, e di responsabile nei confronti dell'Unione Europea della gestione degli aiuti previsti dalla politica agricola comune.L'Agea è
dunque il soggetto istituzionalmente preposto ad erogare gli aiuti comunitari per lo sviluppo rurale in tutte le Regioni che non hanno dato attuazione alla delega di funzioni prevista dall'art. 117 della Costituzione che consente alle stesse di istituire, nell'ambito del territorio regionale, propri agenti pagatori degli aiuti comunitari in agricoltura.La non ha istituito un proprio organismo di pagamento, come si CP_1
desume dalla stessa documentazione prodotta dalle parti ove le richieste di pagamento e di rimborso del contributo per cui è causa vedono sempre come destinataria Agea.Pertanto, ogni richiesta giudiziale di pagamento di contributi riguardanti il sostegno comunitario in agricoltura per lo sviluppo rurale proveniente da imprenditori agricoli operanti nella non può che essere rivolta, come CP_1
soggetto debitore dal lato passivo del relativo rapporto giuridico, nei confronti di Agea atteso che la agisce, in detta materia, come mero organo istruttore dell'istanza non avendo funzioni di CP_1
pagamento o rimborso.La rilevabilità di ufficio delle ragioni della decisione integra la ricorrenza di gravi ed
2 eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite (art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato da Corte Costituzionale sentenza n. 77/2018).
P.Q.M.
1) Rigetta le domande proposte dalla società attrice;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Taranto, 7/3/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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