Articolo 1101 del Codice civile
Articolo 1100Articolo 1102
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19 aprile 1942
Art. 1101.

(Quote dei partecipanti).

Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.

Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, e' in proporzione delle rispettive quote.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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