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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1101.
(Quote dei partecipanti).
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, e' in proporzione delle rispettive quote.
(Quote dei partecipanti).
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, e' in proporzione delle rispettive quote.
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- 1. divisione comunionehttps://www.brocardi.it/ · 255.40662
Consulenza legale Q202437970 (Articolo 1101 Codice Civile - Quote dei partecipanti) «L'art 1101 del c.c. prevede che le quote di partecipazione alla comunione si presumono uguali, a meno che non vi sia un titolo che dispone diversamente. In un condominio...»
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Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/11/2022, n. 10230Provvedimento: […] Trova, quindi, applicazione l'art. 1101 del cod. civ., secondo cui, salvo prova contraria, […] pertanto, la Commissione provinciale per i masi chiusi, considerato che nella specie non era stata dimostrata l'entità della quota di compartecipazione spettante a ciascun interessato, ha stabilito di applicare il criterio di cui all'art. 1101 cod. civ., suddividendo le quote di partecipazione in parti uguali. […] ovvero quello stabilito dall'art. 1101 comma 1, del codice civile. Col sesto motivo si deduce che il Tribunale avrebbe errato a ritenere che per vincere la presunzione iuris tantum posta dall'art. 1101 del codice civile, sarebbe necessario un titolo documentale contrario, Infatti, […]Leggi di più...
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