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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/10/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 730/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - Relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 730/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Rita Tagliatela, del foro di Torino,
PEC presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliato, in Torino, via Umberto Giordano n. 17
e
C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 8 novembre 1944, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Rita
Tagliatela, del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliata, in Torino, via Umberto Giordano n. 17
- APPELLANTI -
CONTRO
1 C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giovanni Fasolino, del foro di
Cosenza, PEC presso il cui studio è elettivamente Email_2 domiciliata, in Torino, via Pietrino Belli n. 45
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 1 giugno 2023, e Parte_1
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. Parte_2
1797/2023, emessa in data 20 aprile 2023 dal Tribunale di Torino, in composizione collegiale, pubblicata il 27 aprile 2023 e notificata il 2 maggio 2023, con cui il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“ - dichiara la nullità del testamento olografo pubblicato in data 23.07.2020 dal notaio
[...]
rep. n. 8097 racc. n. 6659; Per_1
- condanna e in solido, alla refusione delle spese di lite Parte_2 Parte_1 in favore di spese che si liquidano in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfetario CP_1
15%, IVA e CPA come per legge, oltre a € 706,77 per esposti ed oltre a € 3.172,00 per spese di CTP;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
All'udienza in data 21 dicembre 2023 gli Appellanti hanno rinunciato alla presentata istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per le parti Appellanti:
“ Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Torino,
Contrariis reiectis
-In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1797/2023 emessa dal Tribunale di Torino in composizione collegiale sezione seconda civile, nell'ambito del procedimento R.G. 17753/2020 depositata in cancelleria il 27/04/2023 notificata mezzo pec al difensore il 02/05/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
2 Voglia l'adita Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, previa ogni pronuncia o declaratoria ritenuta necessaria,
Per : Parte_2
Voglia il Tribunale Ill.mo Contrariis reiectis, previa ammissione dei mezzi istruttori da dedursi nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e di eventuale C.T.U. ; Respingere le domande attoree perché infondate;
Dichiarare che, in forza della narrativa che precede e della documentazione che sarà prodotta in corso di causa nel rispetto dei termini, rigettare le domande attore poiché infondate;
Con vittoria di spese di lite e di C.T.U e di C.T.P.
Per Parte_1
-Voglia la Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, previa ogni pronuncia o declaratoria ritenuta necessaria, previa ammissione dei mezzi istruttori da dedursi nei termini di cui all'art. 183
c.p.c. e di eventuale C.T.U.;
Respingere in quanto infondate le domande svolte da con l'atto di citazione, CP_1 introduttivo del presente giudizio;
Dichiarare che in forza della narrativa che precede e della documentazione che sarà prodotta in corso di causa nel rispetto dei termini, rigettare le domande di parte attrice poiché infondate;
Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari, di C.T.U. e di C.T.P.
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al
Tribunale di Torino per tutti i motivi meglio esposto nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfetario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente appello e nello specifico l'esame dei testi indicati nelle memorie istruttorie e con i quesiti enunciati e/o con possibilità di integrazione;
altresì ammettere il documento n. 3 scritto e vergato in originale da e disporre a Persona_2 mezzo di nuova C.T.U. la comparazione con il testamento olografo impugnato da parte appellata.
Salvis iuribus”
Per parte Appellata: In via preliminare in rito:
-Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra e dal Parte_2
IG. in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza Parte_1
Nel merito:
-Respingere e/o rigettare l'atto d'Appello della IG.ra e del IG. Parte_2
poiché infondato in fatto e diritto e conseguentemente Parte_1
-Confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Torino – Sezione Seconda Civile –
N°.1797/2023 pubblicata in data 27/04/2023.
In ogni caso con vittoria di diritti, spese e onorari di causa oltre IVA e CPA oltre spese forfettarie al 15% da distrarsi al procuratore anticipatario ex D.M N°.55/2014.
In via istruttoria:
-Principale:
-Dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie e/o integrazione, nello specifico l'esame dei testimoni, finanche già formulate e ritenute irrilevanti in primo grado e per l'effetto
-Rigettare la richiesta di ammissione delle medesime;
3 -Dichiarare l'inammissibilità della nuova C.T.U volta alla verifica del Testamento Olografo pubblicato il 23/07/2020 - N°.8097 REPERTORIO e N°.6659 RACCOLTA - e per l'effetto
-Rigettare la richiesta di ammissione della stessa poiché ampiamente espletata in primo grado;
-Dichiarare l'inammissibilità del documento n. 3 prodotto e/o allegato in quanto nuovo e/o avulso
e per l'effetto
-Rigettare la richiesta di produzione e/o ammissione del sub. Documento n. 3;
-In ogni caso, disporre lo stralcio e/o rigettare tutte le richieste e/o istanze istruttorie formulate da parte appellante in quanto nuove e/o già proposte in primo grado, irrituali e infondate nell'atto di appello.
-Subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie e/o documentali di parte appellante
-Ammettersi prova per interpello formale e testi, in materia diretta sulle circostanze dedotte qui di seguito, senza inversione dell'onere probatorio, anche in materia contraria, sui seguenti capitoli di prova:
-Vero che il documento n.3, che si rammostra al teste, prodotto dai IG.ri Parte_2
e in sede di appello riguarda l'albero genealogico della famiglia
[...] Parte_1 Pt_1
-Vero che il documento n.3, che si rammostra al teste, prodotto dai IG.ri Parte_2
e in sede di appello risulta scritto dalla IG.ra ;
[...] Parte_1 Parte_3
-Vero che il documento n.3, che si rammostra al teste, prodotto dai IG.ri Parte_2
e in sede di appello è stato custodito sempre dai medesimi appellanti;
[...] Parte_1
-Disporre CTU grafologica-perizia calligrafica volta ad accertare la non autenticità e/o insussistenza dell'autografia del Testamento Olografo pubblicato il 23 Luglio 2020 - N°.8097
REPERTORIO e N°.6659 RACCOLTA;
Si indica a testimone:
, residente in [...]. Parte_3
Con riserva di ogni altro produrre e dedurre come per legge.
Trasmettere d'ufficio gli atti, sia del primo grado che del secondo grado, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torino affinchè quest'ultima possa procedere in relazione a tutti i reati che dovessero scaturire dalla condotta della IG.ra e del Parte_2
IG. per una severa punizione, riservandosi la IG.ra , in tale ottica, Parte_1 CP_1 la costituzione di parte civile per la condanna penale ed il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi”
Le parti hanno regolarmente proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
4 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
ha agito in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, avverso la di lei CP_1
madre e il di lei fratello allegando Parte_2 Parte_1
quanto segue:
- che, a seguito del decesso del padre, avvenuto il 25 luglio 2015, Persona_2
si era aperta la successione legittima con assegnazione agli eredi delle quote dell'asse ereditario, come stabilito dalla legge;
- che, diversi anni dopo, il 23 luglio del 2020, veniva a conoscenza dell'esistenza di un testamento olografo che i congiunti avevano fatto pubblicare dal notaio
; Persona_1
- che la scheda testamentaria pubblicata non era stata redatta di pugno dal de
cuius, ed era priva di data;
domandando, su queste basi, di accertare la non provenienza da di detto Persona_2
testamento olografo e di dichiararne la falsità o la nullità ai sensi del disposto dell'art. 606 c.c..
e costituitisi tempestivamente in Parte_2 Parte_1
giudizio, hanno contestato la fondatezza di tale domanda, allegando e sostenendo:
- che il testamento era stato redatto di pugno dal testatore;
- che, nonostante la mancanza della data, la stessa era ricavabile con certezza, in quanto il testamento era stato redatto sul retro di un volantino elettorale relativo alle elezioni amministrative del 31 maggio 2015;
domandando, di conseguenza, il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale ha istruito la causa mediante disposizione di consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
All'esito della trattazione, il giudice di prime cure, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha accolto la domanda di parte Attrice, dichiarando la nullità del testamento olografo pubblicato in data 23 luglio 2020, per difetto di
5 autografia della sottoscrizione, e ha condannato i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, ponendo a loro carico anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Gli Appellanti, ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, hanno presentato impugnazione, articolando, oltre l'istanza inibitoria poi rinunciata, sei motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Erronea interpretazione del collegio giudicante di prime cure sul disconoscimento delle scritture di comparazione e sulla CTU”;
- “Erronea valutazione della rilevanza probatoria dei documenti n. 4 e di controparte”;
- “Erronea interpretazione dei fatti e delle disposizioni di legge”;
- “Assenza di motivazione o assoluta apoditticità della stessa”;
- “Sulla erroneità, ingiustizia della sentenza e del dispositivo della stessa per violazione di norme del procedimento e di principi che regolano la materia”;
- “Sulla mancata produzione documentale: nuova produzione documentale ai fini di una nuova comparazione con il testamento olografo impugnato e quindi disposizione di nuova C.T.U.”
Parte Appellata si è costituita in giudizio, domandando il rigetto della presentata impugnazione.
All'udienza di prima comparizione delle parti, come poi con la presentata comparsa conclusionale, la Difesa degli Appellanti, ha posto in evidenza le seguenti due frasi contenute nella comparsa di costituzione in giudizio di CP_1
- “La difesa di parte appellante appare fuori bersaglio”;
- “La farneticazione assolutamente inventata e fuori da ogni logica del diritto”;
e, ritenendo le stesse sconvenienti e offensive, ne ha domandato l'espunzione, ex art. 89 c.p.c..
Tale istanza deve essere valutata alla luce del principio insegnato dalla Suprema
Corte, secondo il quale “non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto
6 intento dispregiativo”, ma possano ritenersi rientrare “nell'esercizio del diritto di difesa”, “ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole” che possano ritenersi iscriversi “nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto” di una sostenuta “scarsa attendibilità” di una data tesi, ovvero che,
“rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (così, ad es., C. Cass., sentenza n. 21031 del 18/10/2016).
Nel presente caso, le sopraindicate frasi, utilizzate dalla difesa di parte Appellata,
seppur aspre, e la seconda di esse inutilmente rasentante i limiti della sconvenienza, vanno considerate come rientranti nell'esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, trattandosi di espressioni comunque utilizzate a sostegno delle proprie tesi difensive, non di espressioni denigratorie dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo della controparte. L'istanza non può pertanto trovare accoglimento.
2. APOCRIFIA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO
ha avanzato azione volta a far dichiarare l'apocrifia, quindi CP_1
l'inesistenza del testamento olografo oggetto di causa, o la sua nullità per grave difetto di forma, ex art. 606 c.c., o disporsi il suo annullamento, in quanto privo di data.
Il Tribunale ha istruito la causa disponendo CTU grafologica.
All'esito degli accertamenti peritali, la CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“sulla base di un esame confrontuale svolto con firme e scritture autografe qualitativamente e quantitativamente adeguate, si è potuto accertare che il testamento a firma pubblicato in data 23/07/2020 al n. 8097 di repertorio e n. 6659 di Persona_2
raccolta, dalla Dott.ssa , Notaio in Rivoli, è apocrifo in quanto né la Persona_1
sottoscrizione, né il testo provengono dal pugno di . L'intera scheda Persona_2
testamentaria risulta essere stata realizzata liberamente da altra mano che non ha neanche tentato di imitare il grafismo autografo. In base al valore qualitativo e
7 quantitativo dei rilievi il giudizio viene espresso con grado di certezza tecnica”.
Il giudice di prime cure ha quindi valutato i rilievi in opposto senso avanzati dalla parte convenuta, in specie nella comparsa conclusionale, ovvero che:
- le scritture di comparazione sarebbero state oggetto di disconoscimento;
- le scritture di comparazione non sono state formate davanti a un pubblico ufficiale;
- 11 su 18 delle firme esaminate per la comparazione non sono state prodotte in originale;
- le scritture di comparazione coprono un arco temporale lontano dall'epoca di redazione del testamento;
quindi ha osservato che, “per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza,
risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato
(cfr. tra altre Cass. n. 18042/2014); ed ancora, 'il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco' (cfr. tra altre Cass. n. 12448/2012)”, e ha ritenuto che le difese avanzate da non fossero state “idonee ad esprimere un disconoscimento specifico, Parte_1
determinato ed inequivoco”, non essendo stati specificamente individuati i documenti disconosciuti, essendo state avanzate altre osservazioni critiche, ma non un'esplicita dichiarazione di non riconoscere la grafia. Ha aggiunto che, comunque, sicuramente non erano state disconosciute le sottoscrizioni di tali documenti, “mancando qualsiasi dichiarazione in proposito”. “E dunque, anche limitando la valutazione alle sole sottoscrizioni, la non autenticità della firma posta sulla scheda testamentaria è apprezzabile ictu oculi, prima ancora che sulla base della perizia grafologia espletata”,
“quindi anche limitando l'analisi alle sottoscrizioni (che, come si è detto, non possono considerarsi disconosciute)” è pervenuto a “un giudizio di apocrifia della sottoscrizione”. Ha poi escluso la fondatezza degli ulteriori rilievi di parte convenuta
8 sopra indicati e, di conseguenza, in accoglimento della domanda di parte Attrice, ha dichiarato la nullità del testamento.
Tutti i motivi d'impugnazione presentati dagli Appellanti si dolgono di tale conclusione e della motivazione posta a suo fondamento: risultando fra loro collegati da stretta connessione, pertanto possono essere esaminati congiuntamente.
Non ne risulta la fondatezza.
L'azione avanzata da parte attrice, ed accolta dal giudice di prime cure, è un'azione di accertamento negativo.
La qualificazione di tale azione, in passato dibattuta e talora ricondotta a un procedimento ex art. 216 c.p.c., è stata definitamente chiarita dalla Suprema Corte, che ha specificato, appunto, che la parte che contesta l'autenticità del testamento olografo
“deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (C. Cass., SS.UU., sentenza n. 12307 del 15/06/2015, Rv.
635554 - 01), “mentre quella contro cui l'azione di impugnativa è esercitata non ha l'onere di dichiarare di volersi avvalere del detto testamento”, “non essendo applicabile il procedimento di verificazione delle scritture private di cui all'art. 216, comma 2, c.p.c.” (C. Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 18363 del 12/07/2018, Rv. 649462
- 01)., procedimento che può essere instaurato, in via principale, o in via incidentale, in caso di produzione di una scrittura privata disconosciuta ai sensi dell'art. 214 c.p.c., ovvero allo scopo di accertare l'autenticità, e non la non autenticità di una scrittura privata.
Tale qualificazione incide primariamente, come detto, sull'attribuzione dell'onere della prova. Merita peraltro anche indicare, per quanto nel presente caso questo non comporti concreti effetti sostanziali, che dalla stessa si ritiene derivi altresì che il termine “verificazione” non sia il più esatto da impiegare, né in riferimento all'autenticità del testamento olografo e della sottoscrizione dello stesso, né con riguardo alle scritture di comparazione, non essendo applicabile il “procedimento di verificazione” di cui all'art. 216 c.p.c..
9 L'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede,
comunque, un positivo riconoscimento, espresso o tacito, della sua autenticità, dovendo fungere da fonte di prova della autenticità o meno dell'altro documento, oggetto di causa.
Possono essere utilizzati, come scritture di comparazione, i documenti necessariamente prodotti dalla parte attrice, su cui incombe l'onere della prova, come pure documenti prodotti dalla controparte, o sinanche, come riconosciuto da alcune recenti note pronunce della Suprema Corte, documenti non prodotti dalle parti ed acquisiti dal CTU, trattandosi non di “fatti principali”, ma di “fatti secondari” (v. C.
Cass., Sez. 2, ordinanza n. 21903 del 21/07/2023; cfr. C. Cass., SS.UU., sentenza n.
3086/2022).
Il giudicante indica di quali scritture di comparazione il CTU possa avvalersi per rispondere al quesito sottopostogli in ordine all'autenticità o meno di un documento o di una sottoscrizione. L'eventuale nullità della consulenza tecnica d'ufficio derivante dal fatto che il consulente si sia avvalso di scritture di comparazione non preventivamente indicate dal giudice e in mancanza di accordo delle parti resta peraltro sanata, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., se non dedotta dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza stessa.
Questo premesso, gli Appellanti si dolgono, innanzitutto, di una “erronea interpretazione del collegio giudicante di prime cure sul disconoscimento delle scritture di comparazione e sulla CTU”.
Si sostiene di aver disconosciuto formalmente i documenti prodotti da CP_1
in primo grado, utilizzati come scritture di comparazione con il testamento
[...]
olografo, richiamando il contenuto delle comparse di costituzione e risposta.
Il che, tuttavia, non risulta esatto, né condivisibile.
Nella comparsa di costituzione in giudizio in primo grado di Parte_2
nulla è stato detto, né eccepito sul punto.
[...]
Nella comparsa di costituzione in giudizio di si legge solo: “si Parte_1
contestano, anzitutto ed integralmente, le allegazioni avversarie in quanto infondate in
10 fatto e diritto e, nel chiedere l'integrale rigetto della domanda attore, largamente sconfessate anche dalla documentazione bancaria dalla stessa attrice prodotta (una pagella di circa 45 anni fa dove ci sono più scritture e firme che non si possono certo ritenere utili per una comparazione)”.
Non vi è alcun riferimento specifico a singoli documenti di cui si ponga in dubbio l'autenticità, anche il riferimento a una pagella “di circa 45 anni fa” concerne la sua eventuale non utilità, non la sua non autenticità.
Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c., e fra l'altro quindi non tempestivamente, la difesa dei convenuti ha aggiunto “si contesta il contenuto, la rilevanza e l'efficacia probatoria delle avversarie produzioni, contestando e disconoscendo in particolare l'ulteriore documento n. 9 prodotto con la memoria istruttoria in quanto non si riconosce nessun prelievo indebito”.
Anche in questo caso, non si ha alcun specifico disconoscimento, se non al più del documento 9 e a diverso fine.
Il giudicante ha poi così specificato il quesito peritale conferito al CTU: “Il CTU designato, avvalendosi quali scritture di comparazione dei documenti prodotti da parte attrice come doc. 4 (non formalmente disconosciuti quanto meno con riguardo alle sottoscrizioni del de cuius) ovvero di ulteriori documenti di sicura provenienza dal de
cuius ulteriormente producibili nell'ambito delle operazioni peritali su accordo delle parti, dica se il testamento olografo pubblicato in data 23.7.2020 sia stato scritto di pugno dal sig. e sia, quindi, autentico”. Persona_2
Non risulta che la Difesa dei Convenuti abbia sollevato eccezioni, sul punto. Ha
espresso il proprio intento di presentare a sua volta scritture di comparazione, che peraltro poi non sono state presentate, condotta da cui il Tribunale ha ritenuto, correttamente, di poter desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Sul punto può aggiungersi che, infatti, non sarebbe stato difficoltoso presentare altri documenti scritti dal de cuius, o quantomeno indicare alla CTU di acquisirli, ad esempio i documenti d'identità recanti sottoscrizione.
La CTU ha svolto il suo incarico, ha presentato la sua relazione finale e non risulta
11 che siano state sollevate eccezioni di nullità della consulenza tecnica d'ufficio. Gli esiti della stessa sono pertanto stati correttamente utilizzati dal Tribunale come elemento probatorio.
Gli Appellanti si dolgono poi di una ritenuta “erronea valutazione della rilevanza probatoria dei documenti n. 4 e di controparte”, indicando che gli stessi, come anche già evidenziato in primo grado, sono “le pagelle del 1976/1977, quindi risalenti a 40 anni prima della morte, che presentano diverse calligrafie anonime;
altrettanto per il foglio con la dicitura “ , che non può affermarsi quando e da chi è stata Persona_2
apposta, ictu oculi quindi compilato da diverse mani;
la copia di due scarni pezzi di fogli di appunti di numeri di cellulare di cui non si conosce provenienza, paternità e anno di redazione;
gli estratti del conto corrente postale sono compilati da mani diverse con grafie diverse risalenti agli anni 2006/2010”. Nessun documento di controparte sarebbe pertanto “di sicura provenienza del de cuius né tantomeno redatto dinanzi ad un pubblico ufficiale”. Alcuni documenti, poi, sarebbero stati prodotti solo in fotocopia.
Il giudice di prime cure ha tenuto conto di tali osservazioni, ma ha correttamente ritenuto che, al di là dell'accertamento dell'inautenticità o meno del testamento nel suo complesso, di cui infatti non ha dichiarato l'inesistenza (non correttamente interpretando la pronuncia gli Appellanti indicano invece che il Tribunale avrebbe dato
“per apocrifo totalmente il testamento”), agli atti fosse comunque stata fornita ampia prova che la sottoscrizione dello stesso non potesse essere riferita al de cuius,
dichiarando quindi la nullità dello stesso per difetto di forma.
La CTU ha evidenziato che ““tutte le firme di comparazione esaminate si sono rivelate autentiche, presentando caratteristiche omologhe, e riflettendo un preciso modello grafico anche se vergate a distanza di tempo l'una dall'altra, come si può osservare dallo studio delle firme meno recenti apposte sulle pagelle”, che “il fatto che alcune scritture di comparazione siano in originale (A1-A8), altre in copia carbonata da originale (A12-A18) e solo una parte in fotocopia (A8-A11) non ha costituito un ostacolo alla verificazione del testamento. Peraltro, le firme in copia carbonata offrono
12 sicuramente un numero maggiore di parametri grafici rispetto alla fotocopia: qui è possibile cogliere il ritmo, l'alternanza pressoria e le alzate del mezzo grafico, mentre
è solo rispetto all'esame su copie fotostatiche che non è possibile valutare il supporto, la pressione esercitata e il mezzo grafico. In ogni caso le copie fotostatiche analizzate in questa sede, essendo ben nitide, offrono un buon termine di paragone con riferimento al disegno grafico e sono utili ed idonee, unitamente ai restanti documenti, per la verificazione ed il conseguente giudizio finale”, “rispetto all'epoca a cui si riferiscono le scritture di comparazione ... erra parte convenuta nell'affermare che 'al massimo arrivano all'anno 2010', poiché ... la contabile di versamento Banco Popolare
è datata 3.9.2014” e conclusivamente “la grafia di comparazione ricopre un congruo periodo di tempo che consente di apprezzare il processo evolutivo;
inoltre è
sufficientemente coeva, quantitativamente e qualitativamente adeguata per un valido confronto tecnico”.
Ritiene questa Corte che parte Attrice abbia prodotto quantomeno alcuni documenti,
ma in numero sufficiente, che possono dirsi del tutto idonei alla comparazione,
relativamente alla sottoscrizione da parte del de cuius, così assolvendo al proprio onere probatorio.
Il Tribunale ha poi ritenuto che “la non autenticità della firma posta sulla scheda testamentaria è apprezzabile ictu oculi, prima ancora che sulla base della perizia grafologia espletata. Le caratteristiche grafiche delle iniziali maiuscole C e B sono palesemente diverse, quelle delle scritture di comparazione sono fra loro omogenee per tutto l'arco temporale considerato che va fino al 3.9.2014 (data della contabile di versamento Banco Popolare), quindi solo alcuni mesi prima della presunta epoca di redazione del testamento affermata da parte convenuta sulla base della data delle elezioni amministrative riportata sul volantino”.
Gli Appellanti se ne dolgono, ma infondatamente. Ben poteva il giudicante valutare autonomamente la corrispondenza o meno delle grafie. Inoltre, nel presente caso è giunto alle stesse conclusioni, ritenute evidenti, emergenti dall'esito della CTU.
Del tutto infondate sono poi le doglianze relativa a una presunta violazione degli
13 art. 115 e 116 c.p.c.. Il Tribunale di Torino ha correttamente posto a fondamento della propria decisione, secondo il proprio prudente apprezzamento, gli elementi probatori proposti dalle parti e le risultanze della CTU grafologica.
Nemmeno sussiste alcuna “erronea interpretazione dei fatti e delle disposizioni di legge”, né alcuna “erroneità, ingiustizia della sentenza e del dispositivo della stessa per violazione di norme del procedimento e di principi che regolano la materia”, solo apoditticamente affermate in relazione alle precedenti doglianze, né alcuna “assenza di motivazione o assoluta apoditticità della stessa”, avendo anzi il Tribunale compiutamente ed esaustivamente motivato al riguardo.
Gli Appellanti, con un ulteriore motivo d'impugnazione rubricato “sulla mancata produzione documentale: nuova produzione documentale ai fini di una nuova comparazione con il testamento olografo impugnato e quindi disposizione di nuova
C.T.U.”, chiedono di poter acquisire un nuovo documento da utilizzare per il confronto con il testamento olografo, adducendo di non averlo potuto produrre nel giudizio di primo grado. Gli Appellanti fondano l'impossibilità della tempestiva produzione sulle circostanze che spesso si trovano in viaggio all'estero, che l'abitazione coniugale di
è stata più volte sottoposta a scasso e furti e che solo Parte_2
nel corso della sistemazione dell'immobile avrebbero rinvenuto il documento di cui chiedono l'ammissione.
L'acquisizione di tale documento, al di là della sua rilevanza o meno (secondo la controparte sarebbe un documento non sottoscritto dal de cuius, ma da una zia;
inoltre questa Corte non ritiene necessario né utile, nell'esercizio del proprio apprezzamento,
l'esperimento di ulteriore CTU), non può ritenersi ammissibile, in quanto tardiva: gli
Appellanti non hanno nemmeno specificato quando esattamente e in quali circostanze sarebbe stato rinvenuto, né la ragioni addotte per la sua produzione solo in appello risultano sufficienti a dimostrare, come richiesto dal disposto dell'art. 345 c.p.c., di non averlo potuto produrre in primo grado per causa a loro non imputabile.
Infine, occorre notare che dal complesso degli atti gli Appellanti rappresentano altre ragioni, quali la maggior convenienza per la controparte delle risultanze delle asserite
14 disposizioni testamentarie, rispetto a quelle della successione legittima, l'indebito utilizzo di immobili in comunione da parte dell'Appellata e altre, che tuttavia non afferiscono all'oggetto della presente causa, esclusivamente inerente la dichiarata nullità per difetto di forma del testamento impugnato dalla controparte.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.
3. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna degli Appellanti alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore indeterminato dell'oggetto della controversia, dei risultati conseguiti, del numero esiguo e della complessità
limitata delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano,
in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.800,00
- per la fase introduttiva euro 1.300,00
- per la fase di trattazione euro 1.000,00
- per la fase decisoria euro 1.600,00
Totale: euro 5.700,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
15
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna gli Appellanti, e Parte_1 [...]
, al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore Parte_2
della parte Appellata, liquidate nella misura di euro 5.700,00, oltre a CP_1
rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
(bozza della minuta del presente atto è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa. Camilla Liberati)
16
R.G. 730/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - Relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 730/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Rita Tagliatela, del foro di Torino,
PEC presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliato, in Torino, via Umberto Giordano n. 17
e
C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 8 novembre 1944, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Rita
Tagliatela, del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliata, in Torino, via Umberto Giordano n. 17
- APPELLANTI -
CONTRO
1 C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giovanni Fasolino, del foro di
Cosenza, PEC presso il cui studio è elettivamente Email_2 domiciliata, in Torino, via Pietrino Belli n. 45
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 1 giugno 2023, e Parte_1
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. Parte_2
1797/2023, emessa in data 20 aprile 2023 dal Tribunale di Torino, in composizione collegiale, pubblicata il 27 aprile 2023 e notificata il 2 maggio 2023, con cui il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“ - dichiara la nullità del testamento olografo pubblicato in data 23.07.2020 dal notaio
[...]
rep. n. 8097 racc. n. 6659; Per_1
- condanna e in solido, alla refusione delle spese di lite Parte_2 Parte_1 in favore di spese che si liquidano in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfetario CP_1
15%, IVA e CPA come per legge, oltre a € 706,77 per esposti ed oltre a € 3.172,00 per spese di CTP;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
All'udienza in data 21 dicembre 2023 gli Appellanti hanno rinunciato alla presentata istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per le parti Appellanti:
“ Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Torino,
Contrariis reiectis
-In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1797/2023 emessa dal Tribunale di Torino in composizione collegiale sezione seconda civile, nell'ambito del procedimento R.G. 17753/2020 depositata in cancelleria il 27/04/2023 notificata mezzo pec al difensore il 02/05/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
2 Voglia l'adita Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, previa ogni pronuncia o declaratoria ritenuta necessaria,
Per : Parte_2
Voglia il Tribunale Ill.mo Contrariis reiectis, previa ammissione dei mezzi istruttori da dedursi nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e di eventuale C.T.U. ; Respingere le domande attoree perché infondate;
Dichiarare che, in forza della narrativa che precede e della documentazione che sarà prodotta in corso di causa nel rispetto dei termini, rigettare le domande attore poiché infondate;
Con vittoria di spese di lite e di C.T.U e di C.T.P.
Per Parte_1
-Voglia la Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, previa ogni pronuncia o declaratoria ritenuta necessaria, previa ammissione dei mezzi istruttori da dedursi nei termini di cui all'art. 183
c.p.c. e di eventuale C.T.U.;
Respingere in quanto infondate le domande svolte da con l'atto di citazione, CP_1 introduttivo del presente giudizio;
Dichiarare che in forza della narrativa che precede e della documentazione che sarà prodotta in corso di causa nel rispetto dei termini, rigettare le domande di parte attrice poiché infondate;
Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari, di C.T.U. e di C.T.P.
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al
Tribunale di Torino per tutti i motivi meglio esposto nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfetario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente appello e nello specifico l'esame dei testi indicati nelle memorie istruttorie e con i quesiti enunciati e/o con possibilità di integrazione;
altresì ammettere il documento n. 3 scritto e vergato in originale da e disporre a Persona_2 mezzo di nuova C.T.U. la comparazione con il testamento olografo impugnato da parte appellata.
Salvis iuribus”
Per parte Appellata: In via preliminare in rito:
-Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra e dal Parte_2
IG. in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza Parte_1
Nel merito:
-Respingere e/o rigettare l'atto d'Appello della IG.ra e del IG. Parte_2
poiché infondato in fatto e diritto e conseguentemente Parte_1
-Confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Torino – Sezione Seconda Civile –
N°.1797/2023 pubblicata in data 27/04/2023.
In ogni caso con vittoria di diritti, spese e onorari di causa oltre IVA e CPA oltre spese forfettarie al 15% da distrarsi al procuratore anticipatario ex D.M N°.55/2014.
In via istruttoria:
-Principale:
-Dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie e/o integrazione, nello specifico l'esame dei testimoni, finanche già formulate e ritenute irrilevanti in primo grado e per l'effetto
-Rigettare la richiesta di ammissione delle medesime;
3 -Dichiarare l'inammissibilità della nuova C.T.U volta alla verifica del Testamento Olografo pubblicato il 23/07/2020 - N°.8097 REPERTORIO e N°.6659 RACCOLTA - e per l'effetto
-Rigettare la richiesta di ammissione della stessa poiché ampiamente espletata in primo grado;
-Dichiarare l'inammissibilità del documento n. 3 prodotto e/o allegato in quanto nuovo e/o avulso
e per l'effetto
-Rigettare la richiesta di produzione e/o ammissione del sub. Documento n. 3;
-In ogni caso, disporre lo stralcio e/o rigettare tutte le richieste e/o istanze istruttorie formulate da parte appellante in quanto nuove e/o già proposte in primo grado, irrituali e infondate nell'atto di appello.
-Subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie e/o documentali di parte appellante
-Ammettersi prova per interpello formale e testi, in materia diretta sulle circostanze dedotte qui di seguito, senza inversione dell'onere probatorio, anche in materia contraria, sui seguenti capitoli di prova:
-Vero che il documento n.3, che si rammostra al teste, prodotto dai IG.ri Parte_2
e in sede di appello riguarda l'albero genealogico della famiglia
[...] Parte_1 Pt_1
-Vero che il documento n.3, che si rammostra al teste, prodotto dai IG.ri Parte_2
e in sede di appello risulta scritto dalla IG.ra ;
[...] Parte_1 Parte_3
-Vero che il documento n.3, che si rammostra al teste, prodotto dai IG.ri Parte_2
e in sede di appello è stato custodito sempre dai medesimi appellanti;
[...] Parte_1
-Disporre CTU grafologica-perizia calligrafica volta ad accertare la non autenticità e/o insussistenza dell'autografia del Testamento Olografo pubblicato il 23 Luglio 2020 - N°.8097
REPERTORIO e N°.6659 RACCOLTA;
Si indica a testimone:
, residente in [...]. Parte_3
Con riserva di ogni altro produrre e dedurre come per legge.
Trasmettere d'ufficio gli atti, sia del primo grado che del secondo grado, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torino affinchè quest'ultima possa procedere in relazione a tutti i reati che dovessero scaturire dalla condotta della IG.ra e del Parte_2
IG. per una severa punizione, riservandosi la IG.ra , in tale ottica, Parte_1 CP_1 la costituzione di parte civile per la condanna penale ed il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi”
Le parti hanno regolarmente proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
4 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
ha agito in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, avverso la di lei CP_1
madre e il di lei fratello allegando Parte_2 Parte_1
quanto segue:
- che, a seguito del decesso del padre, avvenuto il 25 luglio 2015, Persona_2
si era aperta la successione legittima con assegnazione agli eredi delle quote dell'asse ereditario, come stabilito dalla legge;
- che, diversi anni dopo, il 23 luglio del 2020, veniva a conoscenza dell'esistenza di un testamento olografo che i congiunti avevano fatto pubblicare dal notaio
; Persona_1
- che la scheda testamentaria pubblicata non era stata redatta di pugno dal de
cuius, ed era priva di data;
domandando, su queste basi, di accertare la non provenienza da di detto Persona_2
testamento olografo e di dichiararne la falsità o la nullità ai sensi del disposto dell'art. 606 c.c..
e costituitisi tempestivamente in Parte_2 Parte_1
giudizio, hanno contestato la fondatezza di tale domanda, allegando e sostenendo:
- che il testamento era stato redatto di pugno dal testatore;
- che, nonostante la mancanza della data, la stessa era ricavabile con certezza, in quanto il testamento era stato redatto sul retro di un volantino elettorale relativo alle elezioni amministrative del 31 maggio 2015;
domandando, di conseguenza, il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale ha istruito la causa mediante disposizione di consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
All'esito della trattazione, il giudice di prime cure, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha accolto la domanda di parte Attrice, dichiarando la nullità del testamento olografo pubblicato in data 23 luglio 2020, per difetto di
5 autografia della sottoscrizione, e ha condannato i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, ponendo a loro carico anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Gli Appellanti, ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, hanno presentato impugnazione, articolando, oltre l'istanza inibitoria poi rinunciata, sei motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Erronea interpretazione del collegio giudicante di prime cure sul disconoscimento delle scritture di comparazione e sulla CTU”;
- “Erronea valutazione della rilevanza probatoria dei documenti n. 4 e di controparte”;
- “Erronea interpretazione dei fatti e delle disposizioni di legge”;
- “Assenza di motivazione o assoluta apoditticità della stessa”;
- “Sulla erroneità, ingiustizia della sentenza e del dispositivo della stessa per violazione di norme del procedimento e di principi che regolano la materia”;
- “Sulla mancata produzione documentale: nuova produzione documentale ai fini di una nuova comparazione con il testamento olografo impugnato e quindi disposizione di nuova C.T.U.”
Parte Appellata si è costituita in giudizio, domandando il rigetto della presentata impugnazione.
All'udienza di prima comparizione delle parti, come poi con la presentata comparsa conclusionale, la Difesa degli Appellanti, ha posto in evidenza le seguenti due frasi contenute nella comparsa di costituzione in giudizio di CP_1
- “La difesa di parte appellante appare fuori bersaglio”;
- “La farneticazione assolutamente inventata e fuori da ogni logica del diritto”;
e, ritenendo le stesse sconvenienti e offensive, ne ha domandato l'espunzione, ex art. 89 c.p.c..
Tale istanza deve essere valutata alla luce del principio insegnato dalla Suprema
Corte, secondo il quale “non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto
6 intento dispregiativo”, ma possano ritenersi rientrare “nell'esercizio del diritto di difesa”, “ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole” che possano ritenersi iscriversi “nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto” di una sostenuta “scarsa attendibilità” di una data tesi, ovvero che,
“rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (così, ad es., C. Cass., sentenza n. 21031 del 18/10/2016).
Nel presente caso, le sopraindicate frasi, utilizzate dalla difesa di parte Appellata,
seppur aspre, e la seconda di esse inutilmente rasentante i limiti della sconvenienza, vanno considerate come rientranti nell'esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, trattandosi di espressioni comunque utilizzate a sostegno delle proprie tesi difensive, non di espressioni denigratorie dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo della controparte. L'istanza non può pertanto trovare accoglimento.
2. APOCRIFIA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO
ha avanzato azione volta a far dichiarare l'apocrifia, quindi CP_1
l'inesistenza del testamento olografo oggetto di causa, o la sua nullità per grave difetto di forma, ex art. 606 c.c., o disporsi il suo annullamento, in quanto privo di data.
Il Tribunale ha istruito la causa disponendo CTU grafologica.
All'esito degli accertamenti peritali, la CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“sulla base di un esame confrontuale svolto con firme e scritture autografe qualitativamente e quantitativamente adeguate, si è potuto accertare che il testamento a firma pubblicato in data 23/07/2020 al n. 8097 di repertorio e n. 6659 di Persona_2
raccolta, dalla Dott.ssa , Notaio in Rivoli, è apocrifo in quanto né la Persona_1
sottoscrizione, né il testo provengono dal pugno di . L'intera scheda Persona_2
testamentaria risulta essere stata realizzata liberamente da altra mano che non ha neanche tentato di imitare il grafismo autografo. In base al valore qualitativo e
7 quantitativo dei rilievi il giudizio viene espresso con grado di certezza tecnica”.
Il giudice di prime cure ha quindi valutato i rilievi in opposto senso avanzati dalla parte convenuta, in specie nella comparsa conclusionale, ovvero che:
- le scritture di comparazione sarebbero state oggetto di disconoscimento;
- le scritture di comparazione non sono state formate davanti a un pubblico ufficiale;
- 11 su 18 delle firme esaminate per la comparazione non sono state prodotte in originale;
- le scritture di comparazione coprono un arco temporale lontano dall'epoca di redazione del testamento;
quindi ha osservato che, “per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza,
risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato
(cfr. tra altre Cass. n. 18042/2014); ed ancora, 'il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco' (cfr. tra altre Cass. n. 12448/2012)”, e ha ritenuto che le difese avanzate da non fossero state “idonee ad esprimere un disconoscimento specifico, Parte_1
determinato ed inequivoco”, non essendo stati specificamente individuati i documenti disconosciuti, essendo state avanzate altre osservazioni critiche, ma non un'esplicita dichiarazione di non riconoscere la grafia. Ha aggiunto che, comunque, sicuramente non erano state disconosciute le sottoscrizioni di tali documenti, “mancando qualsiasi dichiarazione in proposito”. “E dunque, anche limitando la valutazione alle sole sottoscrizioni, la non autenticità della firma posta sulla scheda testamentaria è apprezzabile ictu oculi, prima ancora che sulla base della perizia grafologia espletata”,
“quindi anche limitando l'analisi alle sottoscrizioni (che, come si è detto, non possono considerarsi disconosciute)” è pervenuto a “un giudizio di apocrifia della sottoscrizione”. Ha poi escluso la fondatezza degli ulteriori rilievi di parte convenuta
8 sopra indicati e, di conseguenza, in accoglimento della domanda di parte Attrice, ha dichiarato la nullità del testamento.
Tutti i motivi d'impugnazione presentati dagli Appellanti si dolgono di tale conclusione e della motivazione posta a suo fondamento: risultando fra loro collegati da stretta connessione, pertanto possono essere esaminati congiuntamente.
Non ne risulta la fondatezza.
L'azione avanzata da parte attrice, ed accolta dal giudice di prime cure, è un'azione di accertamento negativo.
La qualificazione di tale azione, in passato dibattuta e talora ricondotta a un procedimento ex art. 216 c.p.c., è stata definitamente chiarita dalla Suprema Corte, che ha specificato, appunto, che la parte che contesta l'autenticità del testamento olografo
“deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (C. Cass., SS.UU., sentenza n. 12307 del 15/06/2015, Rv.
635554 - 01), “mentre quella contro cui l'azione di impugnativa è esercitata non ha l'onere di dichiarare di volersi avvalere del detto testamento”, “non essendo applicabile il procedimento di verificazione delle scritture private di cui all'art. 216, comma 2, c.p.c.” (C. Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 18363 del 12/07/2018, Rv. 649462
- 01)., procedimento che può essere instaurato, in via principale, o in via incidentale, in caso di produzione di una scrittura privata disconosciuta ai sensi dell'art. 214 c.p.c., ovvero allo scopo di accertare l'autenticità, e non la non autenticità di una scrittura privata.
Tale qualificazione incide primariamente, come detto, sull'attribuzione dell'onere della prova. Merita peraltro anche indicare, per quanto nel presente caso questo non comporti concreti effetti sostanziali, che dalla stessa si ritiene derivi altresì che il termine “verificazione” non sia il più esatto da impiegare, né in riferimento all'autenticità del testamento olografo e della sottoscrizione dello stesso, né con riguardo alle scritture di comparazione, non essendo applicabile il “procedimento di verificazione” di cui all'art. 216 c.p.c..
9 L'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede,
comunque, un positivo riconoscimento, espresso o tacito, della sua autenticità, dovendo fungere da fonte di prova della autenticità o meno dell'altro documento, oggetto di causa.
Possono essere utilizzati, come scritture di comparazione, i documenti necessariamente prodotti dalla parte attrice, su cui incombe l'onere della prova, come pure documenti prodotti dalla controparte, o sinanche, come riconosciuto da alcune recenti note pronunce della Suprema Corte, documenti non prodotti dalle parti ed acquisiti dal CTU, trattandosi non di “fatti principali”, ma di “fatti secondari” (v. C.
Cass., Sez. 2, ordinanza n. 21903 del 21/07/2023; cfr. C. Cass., SS.UU., sentenza n.
3086/2022).
Il giudicante indica di quali scritture di comparazione il CTU possa avvalersi per rispondere al quesito sottopostogli in ordine all'autenticità o meno di un documento o di una sottoscrizione. L'eventuale nullità della consulenza tecnica d'ufficio derivante dal fatto che il consulente si sia avvalso di scritture di comparazione non preventivamente indicate dal giudice e in mancanza di accordo delle parti resta peraltro sanata, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., se non dedotta dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza stessa.
Questo premesso, gli Appellanti si dolgono, innanzitutto, di una “erronea interpretazione del collegio giudicante di prime cure sul disconoscimento delle scritture di comparazione e sulla CTU”.
Si sostiene di aver disconosciuto formalmente i documenti prodotti da CP_1
in primo grado, utilizzati come scritture di comparazione con il testamento
[...]
olografo, richiamando il contenuto delle comparse di costituzione e risposta.
Il che, tuttavia, non risulta esatto, né condivisibile.
Nella comparsa di costituzione in giudizio in primo grado di Parte_2
nulla è stato detto, né eccepito sul punto.
[...]
Nella comparsa di costituzione in giudizio di si legge solo: “si Parte_1
contestano, anzitutto ed integralmente, le allegazioni avversarie in quanto infondate in
10 fatto e diritto e, nel chiedere l'integrale rigetto della domanda attore, largamente sconfessate anche dalla documentazione bancaria dalla stessa attrice prodotta (una pagella di circa 45 anni fa dove ci sono più scritture e firme che non si possono certo ritenere utili per una comparazione)”.
Non vi è alcun riferimento specifico a singoli documenti di cui si ponga in dubbio l'autenticità, anche il riferimento a una pagella “di circa 45 anni fa” concerne la sua eventuale non utilità, non la sua non autenticità.
Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c., e fra l'altro quindi non tempestivamente, la difesa dei convenuti ha aggiunto “si contesta il contenuto, la rilevanza e l'efficacia probatoria delle avversarie produzioni, contestando e disconoscendo in particolare l'ulteriore documento n. 9 prodotto con la memoria istruttoria in quanto non si riconosce nessun prelievo indebito”.
Anche in questo caso, non si ha alcun specifico disconoscimento, se non al più del documento 9 e a diverso fine.
Il giudicante ha poi così specificato il quesito peritale conferito al CTU: “Il CTU designato, avvalendosi quali scritture di comparazione dei documenti prodotti da parte attrice come doc. 4 (non formalmente disconosciuti quanto meno con riguardo alle sottoscrizioni del de cuius) ovvero di ulteriori documenti di sicura provenienza dal de
cuius ulteriormente producibili nell'ambito delle operazioni peritali su accordo delle parti, dica se il testamento olografo pubblicato in data 23.7.2020 sia stato scritto di pugno dal sig. e sia, quindi, autentico”. Persona_2
Non risulta che la Difesa dei Convenuti abbia sollevato eccezioni, sul punto. Ha
espresso il proprio intento di presentare a sua volta scritture di comparazione, che peraltro poi non sono state presentate, condotta da cui il Tribunale ha ritenuto, correttamente, di poter desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Sul punto può aggiungersi che, infatti, non sarebbe stato difficoltoso presentare altri documenti scritti dal de cuius, o quantomeno indicare alla CTU di acquisirli, ad esempio i documenti d'identità recanti sottoscrizione.
La CTU ha svolto il suo incarico, ha presentato la sua relazione finale e non risulta
11 che siano state sollevate eccezioni di nullità della consulenza tecnica d'ufficio. Gli esiti della stessa sono pertanto stati correttamente utilizzati dal Tribunale come elemento probatorio.
Gli Appellanti si dolgono poi di una ritenuta “erronea valutazione della rilevanza probatoria dei documenti n. 4 e di controparte”, indicando che gli stessi, come anche già evidenziato in primo grado, sono “le pagelle del 1976/1977, quindi risalenti a 40 anni prima della morte, che presentano diverse calligrafie anonime;
altrettanto per il foglio con la dicitura “ , che non può affermarsi quando e da chi è stata Persona_2
apposta, ictu oculi quindi compilato da diverse mani;
la copia di due scarni pezzi di fogli di appunti di numeri di cellulare di cui non si conosce provenienza, paternità e anno di redazione;
gli estratti del conto corrente postale sono compilati da mani diverse con grafie diverse risalenti agli anni 2006/2010”. Nessun documento di controparte sarebbe pertanto “di sicura provenienza del de cuius né tantomeno redatto dinanzi ad un pubblico ufficiale”. Alcuni documenti, poi, sarebbero stati prodotti solo in fotocopia.
Il giudice di prime cure ha tenuto conto di tali osservazioni, ma ha correttamente ritenuto che, al di là dell'accertamento dell'inautenticità o meno del testamento nel suo complesso, di cui infatti non ha dichiarato l'inesistenza (non correttamente interpretando la pronuncia gli Appellanti indicano invece che il Tribunale avrebbe dato
“per apocrifo totalmente il testamento”), agli atti fosse comunque stata fornita ampia prova che la sottoscrizione dello stesso non potesse essere riferita al de cuius,
dichiarando quindi la nullità dello stesso per difetto di forma.
La CTU ha evidenziato che ““tutte le firme di comparazione esaminate si sono rivelate autentiche, presentando caratteristiche omologhe, e riflettendo un preciso modello grafico anche se vergate a distanza di tempo l'una dall'altra, come si può osservare dallo studio delle firme meno recenti apposte sulle pagelle”, che “il fatto che alcune scritture di comparazione siano in originale (A1-A8), altre in copia carbonata da originale (A12-A18) e solo una parte in fotocopia (A8-A11) non ha costituito un ostacolo alla verificazione del testamento. Peraltro, le firme in copia carbonata offrono
12 sicuramente un numero maggiore di parametri grafici rispetto alla fotocopia: qui è possibile cogliere il ritmo, l'alternanza pressoria e le alzate del mezzo grafico, mentre
è solo rispetto all'esame su copie fotostatiche che non è possibile valutare il supporto, la pressione esercitata e il mezzo grafico. In ogni caso le copie fotostatiche analizzate in questa sede, essendo ben nitide, offrono un buon termine di paragone con riferimento al disegno grafico e sono utili ed idonee, unitamente ai restanti documenti, per la verificazione ed il conseguente giudizio finale”, “rispetto all'epoca a cui si riferiscono le scritture di comparazione ... erra parte convenuta nell'affermare che 'al massimo arrivano all'anno 2010', poiché ... la contabile di versamento Banco Popolare
è datata 3.9.2014” e conclusivamente “la grafia di comparazione ricopre un congruo periodo di tempo che consente di apprezzare il processo evolutivo;
inoltre è
sufficientemente coeva, quantitativamente e qualitativamente adeguata per un valido confronto tecnico”.
Ritiene questa Corte che parte Attrice abbia prodotto quantomeno alcuni documenti,
ma in numero sufficiente, che possono dirsi del tutto idonei alla comparazione,
relativamente alla sottoscrizione da parte del de cuius, così assolvendo al proprio onere probatorio.
Il Tribunale ha poi ritenuto che “la non autenticità della firma posta sulla scheda testamentaria è apprezzabile ictu oculi, prima ancora che sulla base della perizia grafologia espletata. Le caratteristiche grafiche delle iniziali maiuscole C e B sono palesemente diverse, quelle delle scritture di comparazione sono fra loro omogenee per tutto l'arco temporale considerato che va fino al 3.9.2014 (data della contabile di versamento Banco Popolare), quindi solo alcuni mesi prima della presunta epoca di redazione del testamento affermata da parte convenuta sulla base della data delle elezioni amministrative riportata sul volantino”.
Gli Appellanti se ne dolgono, ma infondatamente. Ben poteva il giudicante valutare autonomamente la corrispondenza o meno delle grafie. Inoltre, nel presente caso è giunto alle stesse conclusioni, ritenute evidenti, emergenti dall'esito della CTU.
Del tutto infondate sono poi le doglianze relativa a una presunta violazione degli
13 art. 115 e 116 c.p.c.. Il Tribunale di Torino ha correttamente posto a fondamento della propria decisione, secondo il proprio prudente apprezzamento, gli elementi probatori proposti dalle parti e le risultanze della CTU grafologica.
Nemmeno sussiste alcuna “erronea interpretazione dei fatti e delle disposizioni di legge”, né alcuna “erroneità, ingiustizia della sentenza e del dispositivo della stessa per violazione di norme del procedimento e di principi che regolano la materia”, solo apoditticamente affermate in relazione alle precedenti doglianze, né alcuna “assenza di motivazione o assoluta apoditticità della stessa”, avendo anzi il Tribunale compiutamente ed esaustivamente motivato al riguardo.
Gli Appellanti, con un ulteriore motivo d'impugnazione rubricato “sulla mancata produzione documentale: nuova produzione documentale ai fini di una nuova comparazione con il testamento olografo impugnato e quindi disposizione di nuova
C.T.U.”, chiedono di poter acquisire un nuovo documento da utilizzare per il confronto con il testamento olografo, adducendo di non averlo potuto produrre nel giudizio di primo grado. Gli Appellanti fondano l'impossibilità della tempestiva produzione sulle circostanze che spesso si trovano in viaggio all'estero, che l'abitazione coniugale di
è stata più volte sottoposta a scasso e furti e che solo Parte_2
nel corso della sistemazione dell'immobile avrebbero rinvenuto il documento di cui chiedono l'ammissione.
L'acquisizione di tale documento, al di là della sua rilevanza o meno (secondo la controparte sarebbe un documento non sottoscritto dal de cuius, ma da una zia;
inoltre questa Corte non ritiene necessario né utile, nell'esercizio del proprio apprezzamento,
l'esperimento di ulteriore CTU), non può ritenersi ammissibile, in quanto tardiva: gli
Appellanti non hanno nemmeno specificato quando esattamente e in quali circostanze sarebbe stato rinvenuto, né la ragioni addotte per la sua produzione solo in appello risultano sufficienti a dimostrare, come richiesto dal disposto dell'art. 345 c.p.c., di non averlo potuto produrre in primo grado per causa a loro non imputabile.
Infine, occorre notare che dal complesso degli atti gli Appellanti rappresentano altre ragioni, quali la maggior convenienza per la controparte delle risultanze delle asserite
14 disposizioni testamentarie, rispetto a quelle della successione legittima, l'indebito utilizzo di immobili in comunione da parte dell'Appellata e altre, che tuttavia non afferiscono all'oggetto della presente causa, esclusivamente inerente la dichiarata nullità per difetto di forma del testamento impugnato dalla controparte.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.
3. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna degli Appellanti alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore indeterminato dell'oggetto della controversia, dei risultati conseguiti, del numero esiguo e della complessità
limitata delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano,
in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.800,00
- per la fase introduttiva euro 1.300,00
- per la fase di trattazione euro 1.000,00
- per la fase decisoria euro 1.600,00
Totale: euro 5.700,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
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P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna gli Appellanti, e Parte_1 [...]
, al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore Parte_2
della parte Appellata, liquidate nella misura di euro 5.700,00, oltre a CP_1
rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
(bozza della minuta del presente atto è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa. Camilla Liberati)
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