Articolo 1102 del Codice civile
Articolo 1101Articolo 1103
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19 aprile 1942
Art. 1102.

(Uso della cosa comune).

Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purche' non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo' apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Il partecipante non puo' estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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