Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 217.
(Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori).
Quando e' chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede all'ammissione delle altre prove.
Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura e' riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.
(Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori).
Quando e' chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede all'ammissione delle altre prove.
Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura e' riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.
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- 1. Cassazione civile n. 15686/2015https://www.brocardi.it/ · 179.81888
[…] Invero, la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 cod. proc. civ., mentre, dall'altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Siracusa, sentenza 07/03/2025, n. 384Provvedimento: […] Secondo quanto espresso da Cassazione con l'ordinanza n. 8304 del 27 marzo 2024 “Il disconoscimento dell'autenticità della firma della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà essere possibile provare con i mezzi pagina 3 di 5 ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma. E infatti l'articolo 217 c.p.c. prevede che,Leggi di più...
- disconoscimento scrittura privata·
- art. 214 c.p.c.·
- mancata produzione documenti originali·
- spese processuali·
- verificazione scrittura privata·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- revoca decreto ingiuntivo·
- onere della prova·
- termini preclusivi art. 183 c.p.c.·
- art. 117 TUB