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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1588/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il
27/03/2023
da
, con l'avv. BERMONE CARLO Parte_1
e
XU YANYAN, con l'avv. COCCHIARELLA MARIA
e con l'intervento del P.M.
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni di parte ricorrente
“1) affidare il minore in via esclusiva al padre , con collocamento presso lo Persona_1 Parte_2
stesso; il padre potrà prendere tutte le decisioni ordinarie, straordinarie e di maggior interesse per il
figlio, incluse quelle afferenti l'educazione, la salute e la residenza abituale, nonché richiedere il
passaporto o documenti validi per l'espatrio; pagina 1 di 8 2) disporre che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio, quando presente in Italia, dandone avviso
al padre almeno 4 giorni prima, due pomeriggi alla settimana, dopo scuola. I pomeriggi dovranno essere
concordati tra le parti tenendo presenti le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore. Inoltre, la
madre potrà sentire il figlio in videochiamata tutti i mercoledì ore 17.30 italiane e tutti i sabati ore
14.00 italiane;
3) disporre che la madre sig.ra Xu YA versi, a partire dal mese di dicembre 2024, al padre
[...]
, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, la somma di € 200,00 entro il giorno 10 di Pt_2
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova. Con condanna alle
spese di lite in caso di resistenza.”
Conclusioni di parte resistente
“La resistente conclude e nulla oppone alla conferma delle condizioni di cui all'ordinanza del 6.12.2024
con compensazione delle spese legali di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.03.2024 il sig. , premettendo che: Parte_1
- le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale a partire dall'anno 2019, andando altresì a convivere;
- da tale relazione è nato in [...] il giorno 19.09.2021;
- da qualche tempo la relazione tra le parti si è di fatto interrotta, pur continuando la convivenza in ragione del figlio minore, e la sig.ra Xu ha iniziato a recarsi spesso in Cina, ove pare la stessa abbia una relazione con altra persona;
- dal 19.01.2024 la resistente ha lasciato l'Italia, di fatto abbandonando l'abitazione familiare e il figlio minore;
- la resistente, per cercare di avere “sostentamento” economico pur restando in Cina, ha minacciato il sig. di rientrare e sottrarre il minore , tanto che lo stesso ha Pt_1 Per_1
sporto denuncia contro la stessa;
pagina 2 di 8 - il sig. ha sempre adempiuto, pur in assenza di provvedimenti dell'Autorità, Parte_1
ai propri doveri di mantenimento del figlio minore , accudendolo, portandolo alla Per_1
scuola materna e mantenendolo sotto ogni aspetto;
Par
- l'abitazione di Padova (PD) Via L. De Prosperi n°44 – Int.12, presso cui risiede il sig. ed il figlio minore è di proprietà del medesimo e vi convive unitamente ai propri genitori;
Per_1
- la sig.ra Xu YA risulta attualmente disoccupata;
- il sig. è imprenditore e percepisce uno stipendio/reddito mensile di circa € Parte_1
2.000,00;
pertanto, chiedeva:
“1) disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre , il quale, salve di Persona_1 Parte_1
verse disposizioni, eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale secondo le disposizioni ex art.
137 quater c.c.;
2) pronunciare, in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore e la madre sig.ra Xu YA,
ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione
di apposita CTU;
3) dichiarare tenuta, e per l'effetto, condannare la sig.ra Xu YA, a contribuire al mantenimento del
figlio con la corresponsione di una somma mensile che il Tribunale determinerà, Persona_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie
secondo il protocollo del Tribunale di Padova in ragione del 50% con il ricorrente.
Con vittoria di spese e onorari di causa in caso di resistenza.
Con pronuncia immediatamente esecutiva.”
In data 19.07.2024 si costituiva la resistente la quale, premettendo che:
-è venuta meno ogni condizione per proseguire la convivenza con il ricorrente;
-non avendo altra possibilità, la sig.ra Xu YA decideva di rientrare in Cina per poter reperire un'occupazione e potersi mantenere;
-lasciava il figlio con il padre, consapevole di non avere i mezzi per garantire al bambino il soddisfacimento di ogni sua necessità;
pagina 3 di 8 -a maggio 2024 la resistente rientrava per qualche giorno in Italia, per poter stare un po' col figlio, tuttavia, ciò le veniva concesso dal padre in misura assai limitata;
-allo stato delle cose, mantiene i contatti col piccolo tramite telefonate e/o videochiamate;
-non corrisponde al vero che la madre non abbia capacità genitoriali;
-la situazione attuale si produceva per le difficoltà economiche in cui trovava la resistente,
unita alla volontà di costruirsi una indipendenza economica, a cui non è ancora pervenuta;
pertanto, chiedeva:
“1- disporre, per il momento, l'affidamento esclusivo al padre del figlio;
Per_2
2- stabilire criteri di visita al bambino nei rientri il Italia della madre, con la possibilità per la stessa di
stare col figlio almeno alcuni pomeriggi, in autonomia;
3-rinviare la quantificazione di un contributo al mantenimento del minore a quando la madre avrà un
reddito, così pure le spese straordinarie;
Compensare le spese di causa, stante la non opposizione della resistente.”
All'udienza del 18.09.2024 il Giudice delegato, visto il sostanziale accordo tra le parti risultante dagli atti, propone le seguenti condizioni: “affido esclusivo del minore al padre con
collocamento presso lo stesso videochiamate con la madre alle ore 17.30 italiane il mercoledì ed il sabato
ore 14.00 italiane;
quando la mamma verrà in Italia potrà incontrare il figlio, dandone avviso al padre
almeno 4 giorni prima, due pomeriggi alla settimana, dopo scuola. I pomeriggi dovranno essere
concordati tra le parti tenendo presenti le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
la mamma
verserà allo stato il 50% delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo di Padova;
divieto di
espatrio del minore senza il consenso del padre.”
I Procuratori chiedevano un rinvio per valutare la proposta del Giudice.
Quindi, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 4.12.2024 in trattazione scritta,
concedendo termine per note contenenti eventuali conclusioni congiunte fino al 3.12.2024.
In data 3.12.2024 le parti depositavano note scritte per l'udienza già fissata;
preso atto del mancato accordo, il Giudice, con Ordinanza datata 6.12.2024, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
pagina 4 di 8 “- affida il minore in via esclusiva al padre , con collocamento presso lo stesso;
Persona_1 Parte_2
il padre potrà prendere tutte le decisioni ordinarie, straordinarie e di maggior interesse per il figlio,
incluse quelle afferenti l'educazione, la salute e la residenza abituale, nonché richiedere il passaporto o
documenti validi per l'espatrio;
- la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio, quando presente in Italia, dandone avviso al padre
almeno 4 giorni prima, due pomeriggi alla settimana, dopo scuola. I pomeriggi dovranno essere
concordati tra le parti tenendo presenti le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore. Il
passaggio del minore alla madre dovrà essere accompagnato, preferibilmente dal padre. Inoltre, la
madre potrà sentire il figlio in videochiamata tutti i mercoledì ore 17.30 italiane ed tutti i sabati ore
14.00 italiane;
- dispone che la madre sig.ra Xu YA versi a partire dal corrente mese al padre a titolo Parte_2
di contributo al mantenimento per il figlio la somma di € 200 entro il 10 di ogni mese oltre al 50% delle
spese straordinarie come da Protocollo di Padova.”
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie delle parti,
il Giudice rinviava all'udienza del 23.01.2025 in trattazione scritta per discussione,
concedendo termine per note scritte fino al 22.01.2025. Seguiva il deposito di note conclusive della sola parte ricorrente in data 21.01.2025 e con Ordinanza datata 27.01.2025 il Giudice
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
A seguito di istanza di parte resistente, il Giudice rimetteva la causa in istruttoria e rinviava all'udienza del 20.2.2025 avanti al Giudice delegato per nuova udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, in trattazione scritta, concedendo termine per note autorizzate fino al 19.2.2025.
Successivamente al deposito delle note di entrambe le parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Preliminarmente, quanto alla domanda sulla responsabilità genitoriale comprendente il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Reg. UE n.
pagina 5 di 8 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda,
ovvero nel caso in esame il giudice italiano;
si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja 19 ottobre 1996.
Quanto all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore del figlio minore, trova applicazione il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del
18 dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal 18 giugno 2011. Il regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quale criterio generale di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 3 lettera b, la residenza del creditore della prestazione alimentare.
Si ritiene applicabile in merito la legge italiana ai sensi dell'art. 3 Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 (richiamato dall'art. 15 Regolamento 4/2009).
Sull'affidamento e collocamento del figlio minore e sul diritto di visita del genitore non collocatario. Sul contributo al mantenimento del genitore non collocatario
Dagli atti processuali è emerso che la sig.ra Xu YA si è trasferita in Cina per trovare lavoro e rientra occasionalmente per brevi periodi in Italia;
il sig. , con note Parte_1
depositate il 21.01.2025, ha esposto che la resistente, dal 27 dicembre 2024, dopo aver visto e tenuto il figlio, non l'ha più sentito telefonicamente e non ha più dato notizie di sé, né ha versato alcunché a titolo di mantenimento nel mese di gennaio 2025.
La resistente, con note depositate il 17.02.2025, ha dedotto il verificarsi di problematiche nell'attuazione pratica delle condizioni proposte dal Giudice dopo l'udienza di comparizione,
in quanto trattenuta in Cina. Ha chiesto, tuttavia, che fossero confermate le condizioni disposte con Ordinanza del 6.12.2024.
pagina 6 di 8 Pertanto, alla luce delle risultanze processuali, tenuto conto del sostanziale accordo delle parti, il Collegio ritiene congruo confermare l'affidamento super esclusivo del minore Per_1
al padre , con collocamento presso lo stesso;
il padre potrà prendere tutte le
[...] Parte_2
decisioni ordinarie, straordinarie e di maggior interesse per il figlio, incluse quelle afferenti l'educazione, la salute e la residenza abituale, nonché richiedere il passaporto o documenti validi per l'espatrio.
La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio, quando presente in Italia, dandone avviso al padre almeno 4 giorni prima, due pomeriggi alla settimana, dopo scuola. I pomeriggi dovranno essere concordati tra le parti tenendo presenti le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore.
La madre, durante le visite, potrà tenere con sé il figlio senza la presenza di altri familiari, non essendo emerse incapacità genitoriali;
tuttavia, il passaggio del minore alla madre dovrà
essere accompagnato, preferibilmente dal padre, al fine di evitare rifiuti o costringimenti del bambino.
Inoltre, la madre potrà sentire il figlio in videochiamata tutti i mercoledì, ore 17.30 italiane, e tutti i sabati, ore 14.00 italiane. Nel corso di tali telefonate dovrà essere lasciato alla madre un intervallo temporale adeguato per poter interagire in autonomia con il figlio.
Quanto al contributo al mantenimento, tenuto conto che la cura e l'educazione del figlio minore gravano interamente sul padre e che la madre è giovane e possiede piena capacità
lavorativa, il Collegio dispone che la sig.ra Xu YA, versi al padre, sig. , a Parte_2
titolo di contributo al mantenimento per il figlio la somma di € 200 entro il 10 di ogni mese,
oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di Padova.
Spese compensate, in ragione delle natura del procedimento e del sostanziale accordo nelle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
pagina 7 di 8 - affida il minore in via esclusiva al padre , con collocamento presso Persona_1 Parte_2
lo stesso;
il padre potrà prendere tutte le decisioni ordinarie, straordinarie e di maggior interesse per il figlio, incluse quelle afferenti l'educazione, la salute e la residenza abituale,
nonché richiedere il passaporto o documenti validi per l'espatrio;
- la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio, quando presente in Italia, dandone avviso al padre almeno 4 giorni prima, due pomeriggi alla settimana, dopo scuola. I pomeriggi dovranno essere concordati tra le parti tenendo presenti le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore. Il passaggio del minore alla madre dovrà essere accompagnato,
preferibilmente dal padre. Inoltre, la madre potrà sentire il figlio in videochiamata tutti i mercoledì ore 17.30 italiane ed tutti i sabati ore 14.00 italiane;
- dispone che la madre sig.ra Xu YA versi a partire dal corrente mese al padre
[...]
a titolo di contributo al mantenimento per il figlio la somma di € 200 entro il 10 di Pt_2
ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova;
-spese compensate.
Padova, 10.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Alina Rossato
pagina 8 di 8