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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUSACCA NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 386/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - TR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2013 000 9980203 000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 386/2025 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, avverso Intimazione di Pagamento n. 29920249004752174000 notificata il 28.02.2025.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, l'Agenzia delle Entrate Riscossione risulta costituitasi in giudizio e ne chiede il rigetto.
OSSERVA
Il Giudice Monocratico
-Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto la Intimazione di Pagamento n. 29920249004752174000 notificata il 28.02.2025;
- Viste le controdeduzioni della resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Decidente rigetta il ricorso.
Per quanto riguarda infatti gli atti presupposti della Intimazione di Pagamento n. 29920249004752174000 notificata il 28.02.2025, oggi impugnata, e così la cartella di pagamento n. 29920130009980203000, invero detto atto prodromico veniva regolarmente notificato al ricorrente, il giorno 11.06.2013, come dimostra l'avviso di ricevimento prodotto dall'Agenzia resistente, con notifica eseguita a mani di persona di famiglia convivente, stessa sorte per il successivo atto interruttivo cioè l'intimazione di pagamento n. 29920179006753021000 che invero il 08.02.2019 veniva notificata nelle mani dello stesso ricorrente, ciò sempre presso l'indirizzo di residenza, ancora attuale, del medesimo (vedi allegato resistente).
Ciò a dimostrare la correttezza del processo di notifica degli atti presupposti appena citati.
Trascorsi, quindi, ed ampiamente, i termini di 60 gg. previsti di volta in volta dalla normativa di riferimento per l'impugnazione dei suddetti atti presupposti, non è più possibile recuperare il mezzo di tutela nel merito, né quindi eccepire alcunché in tal senso, opponendosi agli atti conseguenti, come la Intimazione di
Pagamento n. 29920249004752174000 notificata il 28.02.2025, se non per vizi propri che qui non si rinvengono.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso, e la definitività delle pretese avanzate con detta Intimazione, rispetto alla quale, si ribadisce, non è possibile ormai entrare nel merito delle pretese ivi avanzate.
Legittima così è la Intimazione di Pagamento n. 29920249004752174000 notificata il 28.02.2025, atto impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico del ricorrente nella misura di euro 350,00 in favore della resistente costituita, oltre accessori di legge.
TR, li
Il Giudice
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUSACCA NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 386/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - TR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2013 000 9980203 000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 386/2025 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, avverso Intimazione di Pagamento n. 29920249004752174000 notificata il 28.02.2025.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, l'Agenzia delle Entrate Riscossione risulta costituitasi in giudizio e ne chiede il rigetto.
OSSERVA
Il Giudice Monocratico
-Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto la Intimazione di Pagamento n. 29920249004752174000 notificata il 28.02.2025;
- Viste le controdeduzioni della resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Decidente rigetta il ricorso.
Per quanto riguarda infatti gli atti presupposti della Intimazione di Pagamento n. 29920249004752174000 notificata il 28.02.2025, oggi impugnata, e così la cartella di pagamento n. 29920130009980203000, invero detto atto prodromico veniva regolarmente notificato al ricorrente, il giorno 11.06.2013, come dimostra l'avviso di ricevimento prodotto dall'Agenzia resistente, con notifica eseguita a mani di persona di famiglia convivente, stessa sorte per il successivo atto interruttivo cioè l'intimazione di pagamento n. 29920179006753021000 che invero il 08.02.2019 veniva notificata nelle mani dello stesso ricorrente, ciò sempre presso l'indirizzo di residenza, ancora attuale, del medesimo (vedi allegato resistente).
Ciò a dimostrare la correttezza del processo di notifica degli atti presupposti appena citati.
Trascorsi, quindi, ed ampiamente, i termini di 60 gg. previsti di volta in volta dalla normativa di riferimento per l'impugnazione dei suddetti atti presupposti, non è più possibile recuperare il mezzo di tutela nel merito, né quindi eccepire alcunché in tal senso, opponendosi agli atti conseguenti, come la Intimazione di
Pagamento n. 29920249004752174000 notificata il 28.02.2025, se non per vizi propri che qui non si rinvengono.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso, e la definitività delle pretese avanzate con detta Intimazione, rispetto alla quale, si ribadisce, non è possibile ormai entrare nel merito delle pretese ivi avanzate.
Legittima così è la Intimazione di Pagamento n. 29920249004752174000 notificata il 28.02.2025, atto impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico del ricorrente nella misura di euro 350,00 in favore della resistente costituita, oltre accessori di legge.
TR, li
Il Giudice