Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 104
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività dell'impugnazione

    La Corte ha ritenuto che gli atti presupposti (cartella di pagamento e intimazione di pagamento precedente) siano stati regolarmente notificati nei termini di legge e che i termini per la loro impugnazione siano ampiamente decorsi. Pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto non è possibile entrare nel merito delle pretese avanzate con l'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 104
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 104
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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