Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 06/02/2025, alle ore 10.00, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, è presente l'Avv. Caristena Elisabetta, per parte ricorrente, la quale si riporta al ricorso introduttivo e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con l'accoglimento della domanda.
E', altresì, presente l'Avv. Giovanna Suriano, per l' , per delega dell'Avv. CP_1
Angela Maria Laganà, la quale si riporta alla memoria difensiva ed insiste nelle eccezioni ivi formulate.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Giuliana
Profazio nella causa iscritta al n. RG 3602/2024 all'udienza del 6.2.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caristena Elisabetta e Parte_1
Caristena Giuseppe, come da procura in atti ricorrente
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Maria Laganà e Dario
Cosimo Adornato, giusta procura notarile in atti
Resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 16.25, assenti le parti delle seguenti
Con ricorso depositato il 17.12.2024 il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 6.8.2024 e la condanna dell'istituto resistente alla corresponsione della relativa prestazione.
A sostegno della domanda proposta ha esposto di aver lavorato dal 17.2.2024 al 4.8.2024 alle dipendenze del datore di lavoro comunitario MSC Malta Seafarers Company Limited, in qualità di lavoratore marittimo, e di aver presentato in data 6.8.2024 domanda diretta ad ottenere la prestazione NASpI, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
In particolare, l'istante ha dichiarato di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria dal
5.8.2024; di possedere più n. 13 settimane di contribuzione utili nei 4 anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione e n. 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
L' con provvedimento del 09.09.2024 respingeva la sua domanda di Naspi con la seguente CP_1 motivazione: “VEDI NOTE” e cioè “Naspi non spett. a marittimi che navigano con compagnie battenti bandiere di paesi che applicano normativa comunitaria (ES: MSC battente band.
Maltese)”.
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo, che veniva respinto con la seguente motivazione: “Considerato che per i lavoratori marittimi che effettuano navigazione estera i contributi vengono versati in Italia ed esclusivamente per la quota IVS
(Invalidità Vecchiaia e Superstiti).
Considerato che non risultano coperti da assicurazione contro la Disoccupazione involontaria la
Naspi non è spettante”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' impugnando il dedotto avversario CP_1
ed eccependo che il ricorrente apparteneva alla categoria dei lavoratori marittimi che effettuano navigazione estera ai quali non spettava la prestazione NASpI.
La causa veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata trattenuta a sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Risulta pacifico e documentato in atti che il ricorrente ha svolto attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro comunitario MSC Malta Seafarers Company Limited, società di diritto maltese e con sede in Upper Vaults 4, Valletta Waterfront, lx-Xatt ta' Pinto, Floriana
Malta, con qualifica di lavoratore marittimo, dal 17.2.2024 al 4.8.2024 e che il C.F._1
rapporto di lavoro è cessato per circostanze non dipendenti dalla volontà del lavoratore. La domanda proposta da quest'ultimo è diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la Naspi.
Il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, pubblicato nella G.U. n.
54 del 6 marzo 2015, ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.
In particolare, l'art. 1 del suddetto decreto istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015 - presso la
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88 e nell'ambito dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'articolo 2 della legge 28
giugno 2012 n. 92 - una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181 e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c)
possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Nel caso concreto il ricorrente ha svolto lavoro marittimo all'estero, presso uno Stato Comunitario,
qual è appunto Malta.
Trova applicazione, quindi, la regolamentazione comunitaria di cui all'art. 65 del Regolamento
CE n. 883/2004, come modificato dal Regolamento UE n. 465/2012, che al comma 2 prevede che “ La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma. (….). Il comma 5 dello stesso articolo prevede che Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza”.
Il Regolamento sopra richiamato ha individuato la competenza prioritaria e non derogabile dello Stato di residenza in materia di misure di contrasto alla disoccupazione e solo in via facoltativa, senza il venir meno della competenza dello Stato di residenza, si consente che il lavoratore si ponga “a disposizione” degli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione.
Con circolare n. 105 del 2015, l' ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione degli articoli CP_1
65 e 65 bis del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012.
Ha precisato che “L'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che le prestazioni di disoccupazione sono erogate dall'istituzione dello Stato di residenza e sono a carico di detto Stato. I requisiti per il diritto, nonché i criteri di calcolo, sono quelli previsti in materia di prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza (….).
La Strutture territoriali, ricevuta la domanda di prestazione, dovranno: a) accertare che si tratti di persona residente in Italia;
infatti, il fattore determinante ai fini dell'applicazione dell'articolo in esame è che la residenza degli interessati nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, si collochi in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione erano soggetti.
In proposito, si ritiene utile ribadire che, in base alla definizione di cui all'articolo 1 lettera j) del regolamento (CE) n. 883/2004, il termine “residenza” indica il luogo in cui la persona risiede abitualmente. L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 987/2009 fissa i criteri per determinare la residenza laddove, tra le istituzioni di due o più Stati membri, insorgano contrasti nel determinare la stessa (vedi punto 10 della circolare n. 82 del 2010). b) verificare che si tratti di persona che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 65. Al riguardo si rammenta che l'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica ai lavoratori frontalieri ed ai lavoratori diversi dai frontalieri.
Si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del regolamento (CE) n.
883/2004, “lavoratore frontaliero” è “qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana”.
Ai sensi e per l'applicazione del citato articolo 65 si considerano lavoratori diversi dai frontalieri coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedono in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono soggetti e che non è necessariamente lo Stato in cui è esercitata l'attività subordinata o autonoma. La Commissione amministrativa, con la Decisione U2 del 12 giugno 2009 (vedi allegato n. 2 della circolare n. 85 del 1° luglio 2010), ha individuato una serie di categorie di lavoratori a cui si applica
l'articolo 65.5:a) i marittimi, cioè persone che esercitano un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base)”.
In sostanza, sulla base della normativa comunitaria di riferimento, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione a coloro che nel corso della loro ultima attività lavorativa risiedevano in uno
Stato membro diverso da quello competente, spetta all'Istituzione dello Stato di residenza ed è
a carico di detto Stato. Inoltre, i requisiti per il riconoscimento del diritto nonché i criteri di calcolo sono quelli previsti in materia di prestazione di disoccupazione dalla legislazione dello
Stato di residenza.
Ritornando al caso concreto, non vi sono dubbi o contestazioni sul fatto che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro comunitario MSC Malta Seafarers
Company Limited con sede in Valletta, Malta dal 7.2.2024 al 4.8.2024 e che il rapporto di lavoro è
cessato per circostanze indipendenti dalla volontà del lavoratore.
Occorre a questo punto verificare se il ricorrente possiede i requisiti per ottenere la Naspi, come prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22.
Dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che il sig. al momento della domanda Pt_1 amministrativa del 6.8.2024 possedeva tutti requisiti per il riconoscimento della prestazione: stato di disoccupazione involontario dal 5.8.2024; oltre 13 settimane contributive nei 4 anni precedenti lo stato di disoccupazione, come risulta dall'estratto contributivo in atti;
più di 30 giorni di lavoro effettivo.
A ciò si aggiunga che al ricorrente è stata riconosciuta la Naspi da questo Tribunale, per lo stesso tipo di lavoro ed a seguito della presentazione di altra domanda amministrativa per altro periodo di disoccupazione, ma sempre dopo lo sbarco dalla nave della stessa MSC Malta Seafarers Company
Ltd, come documentato in atti.
Il ricorso, pertanto, merita di essere accolto.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) In accoglimento del ricorso dichiara il diritto di alla percezione della Parte_1
indennità di disoccupazione NASpi dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 6.8.2024 e, per l'effetto,
2) Condanna l' resistente a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione dalla CP_2
domanda amministrativa oltre interessi dal 121° successivo alla proposizione della domanda;
3) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € CP_1
3.291,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di € 43,00,
Così deciso, in Palmi il 6.2.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio