Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 556.
(Determinazione della porzione disponibile).
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse cosi' formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
(Determinazione della porzione disponibile).
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse cosi' formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
Commentari • 339
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 15 aprile 2024 · 236.14674
L'articolo 556 del Codice Civile, rubricato "Determinazione della porzione disponibile", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 556 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 556 del Codice Civile. "Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli, sentenza 03/12/2021, n. 9789Provvedimento: […] quindi ai beni della massa vanno riuniti fittiziamente anche i beni di cui sia stato disposto a titolo gratuito, da stimare nel loro valore economico al momento dell'apertura della successione (come previsto dall'art. art. 747 c.c. richiamato dall'art. 556 c.c.); va osservato, infatti, che l'istituto della riunione fittizia, benché operi in maniera diversa dalla collazione, trattandosi di una operazione meramente contabile, ha in comune con essa la disciplina relativa all'oggetto ed alla valutazione dei beni, in forza del rinvio pagina 4 di 9 contenuto nell'art. 556 c.c. alle regole dettate negli artt. da 747 e 750 c.c.. […]Leggi di più...
- dispensa da collazione·
- art. 737 c.c.·
- art. 556 c.c.·
- inammissibilità domanda nullità testamento·
- progetto divisionale·
- valutazione asse ereditario·
- collazione·
- azione di riduzione·
- quota legittima·
- scioglimento comunione ereditaria·
- riunione fittizia