Articolo 556 del Codice civile
Articolo 555Articolo 557
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19 aprile 1942
Art. 556.

(Determinazione della porzione disponibile).

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse cosi' formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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