Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2018, n. 9912
CASS
Sentenza 20 aprile 2018

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 10 ottobre 2017. Le parti in causa erano una compagnia aerea e un gestore aeroportuale, con la prima che contestava un diniego di accesso a documenti amministrativi relativi a contratti stipulati dal gestore con società collegate. La compagnia aerea sosteneva di avere un interesse legittimo a conoscere tali documenti per tutelare i propri diritti in un contesto di concorrenza. Il gestore aeroportuale, invece, eccepiva la mancanza di legittimazione e l'assenza di un interesse specifico da parte della ricorrente.

Il giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso principale, affermando che si era formato un giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la questione non era stata contestata in appello. Inoltre, ha dichiarato inammissibili anche i ricorsi incidentali, sottolineando che le censure sollevate non configuravano un difetto di giurisdizione, ma piuttosto una questione di merito. La Corte ha infine condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma per responsabilità aggravata, evidenziando l'abuso del diritto di impugnazione e la manifesta infondatezza delle tesi sostenute.

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In materia di diritto di accesso ai sensi della l. n. 241 del 1990, nella quale la tutela del soggetto che intenda esaminare ed estrarre copia di determinati documenti amministrativi è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 25, comma 5, l. cit.), è inammissibile la doglianza di difetto di giurisdizione di tale giudice incentrata sull'assunto dell'inesistenza del diritto in relazione alla natura del documento richiesto, in tal caso ponendosi, non una questione di giurisdizione in senso tecnico, ma una questione di merito relativa all'esistenza o meno del diritto di accesso azionato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo da gestore aeroportuale - nei cui confronti era stata autorizzata l'ostensione di un contratto stipulato per la promozione turistica dello scalo - fondato sulla assenza di strumentalità tra documento richiesto e l'attività d'interesse pubblico svolta).

La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2018, n. 9912
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9912
Data del deposito : 20 aprile 2018

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