Articolo 537 del Codice civile
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Art. 537.

Riserva a favore dei figli ((...))

Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, ((...)) a questi e' riservata la meta' del patrimonio.

Se i figli sono piu', e' loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli ((...)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))
(216)
--------------- AGGIORNAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile , le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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