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21 aprile 1942
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 213.
(Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione).
Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice puo' richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che e' necessario acquisire al processo.
L'amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego. (171) ((173)) ----------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione).
Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice puo' richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che e' necessario acquisire al processo.
L'amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego. (171) ((173)) ----------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Commentari • 231
- 1. calendario del processohttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 36.0765
[…] non costituitasi nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rende necessario disporre, ex art. 213 c.p.c. e 473 bis.2 cpc, richieste di informazioni all'I.N.P.S. in merito alla sua posizione lavorativa e acquisire, altresì, […] il Tribunale, considerata la disparità reddituale comunque esistente tra le parti come evidenziata anche in occasione della separazione, nella contumacia della resistente, dispone ex artt. 213 e 473-bis.2 c.p.c., richieste di informazioni all'I.N.P.S. in merito alla posizione lavorativa e all'Agenzia delle Entrate per la verifica della titolarità di redditi da lavoro o di altra natura. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18818Provvedimento: […] I, 2/02/2005, n. 2085), sicché è onere della parte che intenda opporre il fatto contrario, con la 4 conseguenza che nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, essa è tenuta comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 cod. proc. civ. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma sesto, della legge 24 novembre 1989, n. 689, presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, diversamente restando ferma la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio che non può reputarsi perciò superata (Cass., Sez. […]Leggi di più...
- art. 92 c.p.c.·
- sanzioni amministrative·
- giudizio di rinvio·
- art. 18 L. 689/1981·
- delega di firma·
- art. 4 L. 386/1990·
- art. 384 c.p.c.·
- art. 91 c.p.c.·
- art. 28 L. 689/1981·
- art. 112 c.p.c.·
- art. 8-bis L. 386/1990·
- art. 360 c.p.c.·
- art. 213 c.p.c.·
- art. 2 L. 241/90·
- emissione assegni senza provvista