Articolo 714 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 714.

(Godimento separato di parte dei beni).

Puo' domandarsi la divisione anche quando uno o piu' coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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