Articolo 2474 del Codice civile
Articolo 2473 bisArticolo 2475
Versione
19 aprile 1942
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Versione
9 luglio 1998
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Versione
1 gennaio 2002
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2474.

(( (Operazioni sulle proprie partecipazioni).)) ((In nessun caso la societa' puo' acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.)) ------------------ AGGIORNAMENTO (113)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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