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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/06/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- avv.to Salvatore Guzzi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.447/2023 R.G.
tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Fernando Russo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del proprio difensore, sito in Monte San MO (SA) alla via Anna Romano, n. 9;
attrice in riassunzione
e
(P. IVA: nella persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv.to Rocco Truncellito ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del proprio difensore, sito in Potenza (PZ) alla via Gioacchino
Rossini, n. 12.
convenuto in riassunzione
OGGETTO: danno da cosa in custodia – riassunzione in appello in seguito all'ordinanza della Corte di Cassazione n.21972/2023, pubblicata in data 21/07/2023 (R.G.
21477/2019).
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
conveniva in giudizio il , Parte_1 Controparte_1
domandandone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro occorsole in data 26/07/2007 mentre camminava lungo il tratto finale di via
Mulino. Deduceva la responsabilità del convenuto ex artt. 2043 e 2051 c.c., individuando nel il proprietario e dunque il custode di via Mulino ed CP_1
indicando nelle scarse condizioni di manutenzione della stessa via la causa delle lesioni riportate. Il costituitosi, domandava il rigetto delle pretese attoree, CP_1
contestando la titolarità comunale della strada ed evidenziando come le scarse condizioni manutentive - in particolare della staccionata adoperata dall'attrice lungo il percorso - fossero ictu oculi evidenti.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda risarcitoria, ma, in applicazione della regola di riduzione proporzionale del quantum debeatur di cui all'art. 1227, co. 1 c.c., decurtava di un terzo la liquidazione del danno. La condotta dell'attrice nell'utilizzo della staccionata posta a corredo di via Mulino veniva infatti considerata imprudente dal giudice di prime cure e, pertanto, idonea a ritenere un concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento.
Avverso detta pronuncia proponeva appello il nonché appello incidentale CP_1
la gravame diretto ad ottenere il riconoscimento dell'esclusiva Pt_1
responsabilità dell'amministrazione comunale.
In sede di appello, la sentenza, in accoglimento dell'appello principale proposto dal veniva riformata. La Corte, sulla scorta di una diversa valutazione dei fatti di CP_1
causa, perveniva alla conclusione per cui la condotta della danneggiata avrebbe evidenziato una tale carica di negligenza - in relazione tanto alle condizioni evidentemente precarie esibite dalla staccionata quanto all'assidua pregressa frequentazione della via da parte della stessa attrice - da assorbire completamente il nesso causale attivato dal contatto con la strada. Facendo governo della consolidata giurisprudenza di legittimità sull'art. 2051 c.c., la Corte concludeva per l'insussistenza di un adeguato nesso tra res e danno, qualificando come caso fortuito la condotta dell'attrice; riteneva pertanto assorbite le deduzioni dell'appellante in merito alla natura non comunale della strada.
2 La ha proposto, da ultimo, ricorso per cassazione, deducendo: Pt_1
a) falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., non essendosi il giudice di appello conformato alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità circa la rilevanza della condotta colposa del danneggiato nella fattispecie de qua;
b) falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., non ravvisandosi i necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza nelle circostanze inerenti all'utilizzo della staccionata da parte della danneggiata, poste dal giudice a fondamento del proprio convincimento;
c) omesso esame del fatto decisivo costituito dal carente stato di conservazione della staccionata in relazione alla sussistenza del nesso causale.
Il ricorrendo incidentalmente, reiterava, con due diversi motivi, le doglianze CP_1
inerenti alla natura non comunale della strada.
Per quanto di rilievo in questa sede, la Corte di Cassazione ha integralmente accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, rimettendo a questa
Corte un nuovo e definitivo esame della materia. Benché i tre motivi di ricorso principale siano stati esaminati tutti congiuntamente e i principi di diritto a fondamento della pronuncia non siano stati esplicitati separatamente, gli errores in judicando riscontrati dalla Cassazione possono essere così riassunti:
d) la Corte d'Appello ha annesso giuridica rilevanza al comportamento della danneggiata non già in ragione della sua natura colposa - come richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto - bensì adducendo la natura non
“ragionevole o accettabile” di tale evenienza;
e) la Corte d'Appello ha ritenuto assorbente il comportamento colposo della danneggiata nella causazione del danno, “senza spiegare in che termini l'imprudente ed improprio utilizzo della staccionata consentisse di elidere integralmente la pur emersa responsabilità del custode”;
f) ha inoltre ritenuto l'illogicità e radicale contraddittorietà del ragionamento decisorio consistito nell'attribuire rilievo causale esclusivo alla condotta colposa della danneggiata, non rilevandosi, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze,
3 che la medesima potesse considerarsi causa assorbente del danno, da escludere del tutto la derivazione del danno dalla res.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la ha riassunto la causa Pt_1
dinanzi a questa Corte. Il si è costituito depositando Controparte_1
comparsa di risposta. Entrambe le parti, nei propri scritti, hanno sostanzialmente reiterato le proprie originarie posizioni e richieste.
La causa, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. è stata trattenuta in decisone all'udienza del 4 febbraio 2025.
La domanda risarcitoria proposta dalla è infondata e, pertanto, va Pt_1
rigettata.
Occorre sin da subito delimitare l'ambito del presente giudizio di rinvio. La Corte di
Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso incidentale formulati dal in merito alla natura non comunale di via Mulino. Sul punto, pertanto, deve CP_1
ritenersi formato un giudicato interno: la natura pubblica della strada interessata dal sinistro e il conseguente rapporto di custodia non possono revocarsi in dubbio.
Del pari, alcun rilievo assume ormai il richiamo all'art. 2043 c.c., pur addotto in primo grado a fondamento della pretesa risarcitoria. Sia nelle sentenze di merito sia in quella di Cassazione non compare infatti alcun riferimento agli elementi costitutivi delineati in tale disposizione e, pertanto, alcuna questione al riguardo può ritenersi pertinente in questa sede.
Di converso, i principi di diritto emersi in sede di legittimità ed ai quali a questa Corte
è richiesto di conformarsi ineriscono tutti alla sussistenza del nesso causale tra strada e danno-evento nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. nonché all'incidenza causale della condotta della danneggiata.
E' su questo unico punto che, in sostanza, è sollecitata una nuova valutazione di fatto: una valutazione immune dagli errori giuridici e dai profili di illogicità poc'anzi riassunti ed evidenziati dalla Corte di legittimità. Nello specifico, la controversia ruota intorno all'esatta determinazione dell'incidenza causale della condotta tenuta dalla danneggiata nella fruizione di via Mulino, avendo riguardo alle uniche tre alternative possibili - vale a dire: radicale irrilevanza della condotta, mero concorso di colpa (ex
4 art. 1227, co. 1 c.c.), ovvero qualificazione in termini di caso fortuito con integrale assorbimento del nesso eziologico (ex art. 2051 c.c., ultima parte) -, alle quali corrispondono gli unici tre esiti alternativi: integrale risarcimento del danno, risarcimento proporzionalmente falcidiato, esclusione della responsabilità aquilana.
Al riguardo giova richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, più volte evocati in ciascuno dei gradi di giudizio e da ultimo compendiati da Sez. Un. n.
20943 del 30/06/2022: “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato,
è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Venendo ora all'esame delle risultanze istruttorie, questa Corte, all'esito di un'autonoma e rinnovata valutazione del materiale probatorio disponibile, non ritiene doversi discostare dalle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice d'appello.
Il primo passaggio dell'indagine consiste nella valutazione in termini di colpa/negligenza della condotta tenuta dalla danneggiata nella fruizione della strada.
Si rammenti, infatti, che solo un comportamento colposo/negligente, come evidenziato dalla Corte di legittimità, può rilevare vuoi nella forma del concorso di colpa ex art. 1227, co. 1 c.c. vuoi quale caso fortuito interruttivo ex art. 2051 c.c., ultima parte.
5 All'uopo, è anzitutto necessaria una sommaria ricognizione dello stato dei luoghi. Le fotografie, la relazione tecnica comunale dell'incidente, le deduzioni della stessa appellante e l'interrogatorio formale dell'attrice convergono tutti nella seguente ricostruzione: via Mulino consiste in un passaggio pedonale che consente l'accesso ad edifici privati, costeggiato da un muro posto a contenimento di un costone montuoso;
tra il muro ed il passaggio correva all'epoca dei fatti una staccionata in legno, evidentemente collocata a mo' di corrimano. Per quanto concerne la staccionata, essa si presentava già all'epoca in grave stato di disfacimento. Sono decisive in tal senso le prove testimoniali raccolte: il Comandante Testimone_1
riferisce che “la staccionata […] era visibilmente marcia, in quanto realizzata in legno di pino da circa dieci anni” e ciò trova significativa conferma nelle affermazioni - del tutto coincidenti - del geometra comunale e del Sig. , Persona_1 Persona_2
secondo i quali “la staccionata era rotta ed in cattivo stato di conversazione”. La sola dichiarazione della Sig.ra che “se avess[e] notato che la staccionata era rotta Pt_1
non [s]i sare[bbe] appoggiata alla stessa” non può oscurare la concordanza delle opposte risultanze testimoniali.
D'altra parte non colgono nel segno le argomentazioni della secondo cui Pt_1
nessun conforto istruttorio vi è in ordine allo stato di cattiva conservazione della staccionata nel punto di caduta della stessa in quanto precipitata anch'essa. Va rilevato, infatti, come il cattivo stato della staccionata sia dato fattuale ormai acquisito ed incontroverso in quanto dato incontestato anche nella pronuncia di legittimità laddove viene riportata la descrizione dello stato della staccionata (cfr. pp.
4 e 5 della pronuncia della Corte di legittimità). Inoltre lo stato di conservazione della staccionata non potrebbe che essere omogeno in quanto risalente alla medesima epoca di costruzione.
In tale contesto fattuale, non vi è dubbio che la condotta della sia stata Pt_1
negligente. In particolare, l'attrice fece indebito affidamento sulla staccionata, benché essa fosse palesemente inidonea all'uso. Dall'istruttoria non è consentito inferire un totale scarico del peso corporeo sulla struttura lignea (in tal senso, come giustamente notato dall'attrice a più riprese, sono troppo deboli le inferenze indiziarie addotte dal primo giudice d'appello). Quantomeno, però, è incontrovertibile che la staccionata venne utilizzata dall'attrice e che proprio da tale 6 utilizzo scaturì la caduta - del resto, è proprio la Sig.ra a confermare in sede Pt_1
di interrogatorio formale la circostanza già dedotta fin dall'atto introduttivo del giudizio, ovvero che si era appoggiata alla staccionata e che precipitava a causa del suo cedimento (cfr. interrogatorio formale, udienza del 9 luglio 2009 “(…) se avessi notato che la staccionata era rotta non mi sarei appoggiata ad essa”).
Orbene, ritiene questa Corte che l'adesione a un ordinario criterio di diligenza avrebbe piuttosto suggerito di astenersi da un qualsiasi utilizzo della staccionata, vuoi come mero corrimano vuoi come base di scarico dell'intero peso corporeo. E' infatti basilare regola di diligenza quella che richiede un uso degli strumenti non soltanto conforme al loro scopo originario, ma anche al loro attuale stato di conservazione e che impone, quale extrema ratio, di astenersi dal loro utilizzo ove questo sia impossibile in condizioni di sicurezza. E, difatti, le condizioni della staccionata, per come ricostruite poc'anzi, erano tali proprio da rendere necessario conformarsi a quest'ultima regola di buonsenso.
Tale conclusione risulta, peraltro, corroborata dall'assidua frequentazione che la faceva di via Mulino (circostanza dalla stessa confermata in sede Pt_1
d'interrogatorio formale, “è vero ci passavo spesso anche se non tutti i giorni”): quanto più la conoscenza dei luoghi è consolidata in capo all'utente, tanto più colpevole risulta un contegno non conforme alle regole di diligenza suggerite dalle circostanze del caso concreto.
Una volta appurata la natura colposa del contegno tenuto dalla danneggiata, occorre verificare su un piano quantitativo quale ne sia stata l'incidenza sul nesso causale in tesi attivato dal contatto con la strada.
Al riguardo assume rilievo dirimente la natura della regola cautelare violata. Questa, come detto, prescriveva di astenersi del tutto dal fare un qualsiasi uso della staccionata, di talché alcun danneggiamento si sarebbe verificato se la non Pt_1
avesse fatto alcun affidamento sulla stessa. In altre parole, non astenendosi dall'adoperare la staccionata, l'attrice non ha tanto facilitato il danneggiamento, ma ha introdotto un fattore causale del tutto autonomo rispetto alle obiettive condizioni della strada.
7 E' a questo punto evidente come la condotta della valutata secondo un Pt_1
criterio di ordinaria diligenza e alla luce del generale dovere di solidarietà ex art. 2
Cost. - parametri questi entrambi richiamati dalle Sez. Un. nella citata sentenza del
2022 -, assuma carattere assorbente, riducendo il contatto con la strada a mera occasione storica del danneggiamento e palesandosi come caso fortuito. Reciso il legame causale con la res, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. difetta di uno dei suoi elementi costitutivi e, dunque, la relativa norma giuridica si rende inidonea a fondare il corrispondente titolo di responsabilità aquiliana nei confronti del CP_1
La domanda risarcitoria della va pertanto integralmente rigettata con Pt_1
correlativo assorbimento anche dell'appello incidentale dalla stessa proposto avverso la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avendo riguardo al giudizio di primo grado, al primo giudizio d'appello, al giudizio in
Cassazione nonché al presente giudizio.
Quanto al valore della controversia, tenuto conto che la domanda di risarcimento del danno è stata proposta in primo grado facendo esplicito riferimento anche alla somma maggiore o minore determinata nel corso del giudizio, esso è indeterminato
(cfr. Cass. n. 10984/2021 secondo cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367
c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”). Le spese di lite andranno perciò liquidate avendo riguardo al valore indeterminato della controversia di complessità media.
8 Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in Parte_2
riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda risarcitoria proposta da
; Parte_1
2. condanna l'appellante in riassunzione al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi euro 5.431,00 per il giudizio di primo grado, euro 6.079,00 per il primo giudizio di appello, euro 3.293,00 per il giudizio di
Cassazione ed euro 6.079,00 per il presente giudizio oltre spese generali, I.V.A e
C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
9
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- avv.to Salvatore Guzzi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.447/2023 R.G.
tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Fernando Russo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del proprio difensore, sito in Monte San MO (SA) alla via Anna Romano, n. 9;
attrice in riassunzione
e
(P. IVA: nella persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv.to Rocco Truncellito ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del proprio difensore, sito in Potenza (PZ) alla via Gioacchino
Rossini, n. 12.
convenuto in riassunzione
OGGETTO: danno da cosa in custodia – riassunzione in appello in seguito all'ordinanza della Corte di Cassazione n.21972/2023, pubblicata in data 21/07/2023 (R.G.
21477/2019).
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
conveniva in giudizio il , Parte_1 Controparte_1
domandandone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro occorsole in data 26/07/2007 mentre camminava lungo il tratto finale di via
Mulino. Deduceva la responsabilità del convenuto ex artt. 2043 e 2051 c.c., individuando nel il proprietario e dunque il custode di via Mulino ed CP_1
indicando nelle scarse condizioni di manutenzione della stessa via la causa delle lesioni riportate. Il costituitosi, domandava il rigetto delle pretese attoree, CP_1
contestando la titolarità comunale della strada ed evidenziando come le scarse condizioni manutentive - in particolare della staccionata adoperata dall'attrice lungo il percorso - fossero ictu oculi evidenti.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda risarcitoria, ma, in applicazione della regola di riduzione proporzionale del quantum debeatur di cui all'art. 1227, co. 1 c.c., decurtava di un terzo la liquidazione del danno. La condotta dell'attrice nell'utilizzo della staccionata posta a corredo di via Mulino veniva infatti considerata imprudente dal giudice di prime cure e, pertanto, idonea a ritenere un concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento.
Avverso detta pronuncia proponeva appello il nonché appello incidentale CP_1
la gravame diretto ad ottenere il riconoscimento dell'esclusiva Pt_1
responsabilità dell'amministrazione comunale.
In sede di appello, la sentenza, in accoglimento dell'appello principale proposto dal veniva riformata. La Corte, sulla scorta di una diversa valutazione dei fatti di CP_1
causa, perveniva alla conclusione per cui la condotta della danneggiata avrebbe evidenziato una tale carica di negligenza - in relazione tanto alle condizioni evidentemente precarie esibite dalla staccionata quanto all'assidua pregressa frequentazione della via da parte della stessa attrice - da assorbire completamente il nesso causale attivato dal contatto con la strada. Facendo governo della consolidata giurisprudenza di legittimità sull'art. 2051 c.c., la Corte concludeva per l'insussistenza di un adeguato nesso tra res e danno, qualificando come caso fortuito la condotta dell'attrice; riteneva pertanto assorbite le deduzioni dell'appellante in merito alla natura non comunale della strada.
2 La ha proposto, da ultimo, ricorso per cassazione, deducendo: Pt_1
a) falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., non essendosi il giudice di appello conformato alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità circa la rilevanza della condotta colposa del danneggiato nella fattispecie de qua;
b) falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., non ravvisandosi i necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza nelle circostanze inerenti all'utilizzo della staccionata da parte della danneggiata, poste dal giudice a fondamento del proprio convincimento;
c) omesso esame del fatto decisivo costituito dal carente stato di conservazione della staccionata in relazione alla sussistenza del nesso causale.
Il ricorrendo incidentalmente, reiterava, con due diversi motivi, le doglianze CP_1
inerenti alla natura non comunale della strada.
Per quanto di rilievo in questa sede, la Corte di Cassazione ha integralmente accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, rimettendo a questa
Corte un nuovo e definitivo esame della materia. Benché i tre motivi di ricorso principale siano stati esaminati tutti congiuntamente e i principi di diritto a fondamento della pronuncia non siano stati esplicitati separatamente, gli errores in judicando riscontrati dalla Cassazione possono essere così riassunti:
d) la Corte d'Appello ha annesso giuridica rilevanza al comportamento della danneggiata non già in ragione della sua natura colposa - come richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto - bensì adducendo la natura non
“ragionevole o accettabile” di tale evenienza;
e) la Corte d'Appello ha ritenuto assorbente il comportamento colposo della danneggiata nella causazione del danno, “senza spiegare in che termini l'imprudente ed improprio utilizzo della staccionata consentisse di elidere integralmente la pur emersa responsabilità del custode”;
f) ha inoltre ritenuto l'illogicità e radicale contraddittorietà del ragionamento decisorio consistito nell'attribuire rilievo causale esclusivo alla condotta colposa della danneggiata, non rilevandosi, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze,
3 che la medesima potesse considerarsi causa assorbente del danno, da escludere del tutto la derivazione del danno dalla res.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la ha riassunto la causa Pt_1
dinanzi a questa Corte. Il si è costituito depositando Controparte_1
comparsa di risposta. Entrambe le parti, nei propri scritti, hanno sostanzialmente reiterato le proprie originarie posizioni e richieste.
La causa, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. è stata trattenuta in decisone all'udienza del 4 febbraio 2025.
La domanda risarcitoria proposta dalla è infondata e, pertanto, va Pt_1
rigettata.
Occorre sin da subito delimitare l'ambito del presente giudizio di rinvio. La Corte di
Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso incidentale formulati dal in merito alla natura non comunale di via Mulino. Sul punto, pertanto, deve CP_1
ritenersi formato un giudicato interno: la natura pubblica della strada interessata dal sinistro e il conseguente rapporto di custodia non possono revocarsi in dubbio.
Del pari, alcun rilievo assume ormai il richiamo all'art. 2043 c.c., pur addotto in primo grado a fondamento della pretesa risarcitoria. Sia nelle sentenze di merito sia in quella di Cassazione non compare infatti alcun riferimento agli elementi costitutivi delineati in tale disposizione e, pertanto, alcuna questione al riguardo può ritenersi pertinente in questa sede.
Di converso, i principi di diritto emersi in sede di legittimità ed ai quali a questa Corte
è richiesto di conformarsi ineriscono tutti alla sussistenza del nesso causale tra strada e danno-evento nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. nonché all'incidenza causale della condotta della danneggiata.
E' su questo unico punto che, in sostanza, è sollecitata una nuova valutazione di fatto: una valutazione immune dagli errori giuridici e dai profili di illogicità poc'anzi riassunti ed evidenziati dalla Corte di legittimità. Nello specifico, la controversia ruota intorno all'esatta determinazione dell'incidenza causale della condotta tenuta dalla danneggiata nella fruizione di via Mulino, avendo riguardo alle uniche tre alternative possibili - vale a dire: radicale irrilevanza della condotta, mero concorso di colpa (ex
4 art. 1227, co. 1 c.c.), ovvero qualificazione in termini di caso fortuito con integrale assorbimento del nesso eziologico (ex art. 2051 c.c., ultima parte) -, alle quali corrispondono gli unici tre esiti alternativi: integrale risarcimento del danno, risarcimento proporzionalmente falcidiato, esclusione della responsabilità aquilana.
Al riguardo giova richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, più volte evocati in ciascuno dei gradi di giudizio e da ultimo compendiati da Sez. Un. n.
20943 del 30/06/2022: “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato,
è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Venendo ora all'esame delle risultanze istruttorie, questa Corte, all'esito di un'autonoma e rinnovata valutazione del materiale probatorio disponibile, non ritiene doversi discostare dalle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice d'appello.
Il primo passaggio dell'indagine consiste nella valutazione in termini di colpa/negligenza della condotta tenuta dalla danneggiata nella fruizione della strada.
Si rammenti, infatti, che solo un comportamento colposo/negligente, come evidenziato dalla Corte di legittimità, può rilevare vuoi nella forma del concorso di colpa ex art. 1227, co. 1 c.c. vuoi quale caso fortuito interruttivo ex art. 2051 c.c., ultima parte.
5 All'uopo, è anzitutto necessaria una sommaria ricognizione dello stato dei luoghi. Le fotografie, la relazione tecnica comunale dell'incidente, le deduzioni della stessa appellante e l'interrogatorio formale dell'attrice convergono tutti nella seguente ricostruzione: via Mulino consiste in un passaggio pedonale che consente l'accesso ad edifici privati, costeggiato da un muro posto a contenimento di un costone montuoso;
tra il muro ed il passaggio correva all'epoca dei fatti una staccionata in legno, evidentemente collocata a mo' di corrimano. Per quanto concerne la staccionata, essa si presentava già all'epoca in grave stato di disfacimento. Sono decisive in tal senso le prove testimoniali raccolte: il Comandante Testimone_1
riferisce che “la staccionata […] era visibilmente marcia, in quanto realizzata in legno di pino da circa dieci anni” e ciò trova significativa conferma nelle affermazioni - del tutto coincidenti - del geometra comunale e del Sig. , Persona_1 Persona_2
secondo i quali “la staccionata era rotta ed in cattivo stato di conversazione”. La sola dichiarazione della Sig.ra che “se avess[e] notato che la staccionata era rotta Pt_1
non [s]i sare[bbe] appoggiata alla stessa” non può oscurare la concordanza delle opposte risultanze testimoniali.
D'altra parte non colgono nel segno le argomentazioni della secondo cui Pt_1
nessun conforto istruttorio vi è in ordine allo stato di cattiva conservazione della staccionata nel punto di caduta della stessa in quanto precipitata anch'essa. Va rilevato, infatti, come il cattivo stato della staccionata sia dato fattuale ormai acquisito ed incontroverso in quanto dato incontestato anche nella pronuncia di legittimità laddove viene riportata la descrizione dello stato della staccionata (cfr. pp.
4 e 5 della pronuncia della Corte di legittimità). Inoltre lo stato di conservazione della staccionata non potrebbe che essere omogeno in quanto risalente alla medesima epoca di costruzione.
In tale contesto fattuale, non vi è dubbio che la condotta della sia stata Pt_1
negligente. In particolare, l'attrice fece indebito affidamento sulla staccionata, benché essa fosse palesemente inidonea all'uso. Dall'istruttoria non è consentito inferire un totale scarico del peso corporeo sulla struttura lignea (in tal senso, come giustamente notato dall'attrice a più riprese, sono troppo deboli le inferenze indiziarie addotte dal primo giudice d'appello). Quantomeno, però, è incontrovertibile che la staccionata venne utilizzata dall'attrice e che proprio da tale 6 utilizzo scaturì la caduta - del resto, è proprio la Sig.ra a confermare in sede Pt_1
di interrogatorio formale la circostanza già dedotta fin dall'atto introduttivo del giudizio, ovvero che si era appoggiata alla staccionata e che precipitava a causa del suo cedimento (cfr. interrogatorio formale, udienza del 9 luglio 2009 “(…) se avessi notato che la staccionata era rotta non mi sarei appoggiata ad essa”).
Orbene, ritiene questa Corte che l'adesione a un ordinario criterio di diligenza avrebbe piuttosto suggerito di astenersi da un qualsiasi utilizzo della staccionata, vuoi come mero corrimano vuoi come base di scarico dell'intero peso corporeo. E' infatti basilare regola di diligenza quella che richiede un uso degli strumenti non soltanto conforme al loro scopo originario, ma anche al loro attuale stato di conservazione e che impone, quale extrema ratio, di astenersi dal loro utilizzo ove questo sia impossibile in condizioni di sicurezza. E, difatti, le condizioni della staccionata, per come ricostruite poc'anzi, erano tali proprio da rendere necessario conformarsi a quest'ultima regola di buonsenso.
Tale conclusione risulta, peraltro, corroborata dall'assidua frequentazione che la faceva di via Mulino (circostanza dalla stessa confermata in sede Pt_1
d'interrogatorio formale, “è vero ci passavo spesso anche se non tutti i giorni”): quanto più la conoscenza dei luoghi è consolidata in capo all'utente, tanto più colpevole risulta un contegno non conforme alle regole di diligenza suggerite dalle circostanze del caso concreto.
Una volta appurata la natura colposa del contegno tenuto dalla danneggiata, occorre verificare su un piano quantitativo quale ne sia stata l'incidenza sul nesso causale in tesi attivato dal contatto con la strada.
Al riguardo assume rilievo dirimente la natura della regola cautelare violata. Questa, come detto, prescriveva di astenersi del tutto dal fare un qualsiasi uso della staccionata, di talché alcun danneggiamento si sarebbe verificato se la non Pt_1
avesse fatto alcun affidamento sulla stessa. In altre parole, non astenendosi dall'adoperare la staccionata, l'attrice non ha tanto facilitato il danneggiamento, ma ha introdotto un fattore causale del tutto autonomo rispetto alle obiettive condizioni della strada.
7 E' a questo punto evidente come la condotta della valutata secondo un Pt_1
criterio di ordinaria diligenza e alla luce del generale dovere di solidarietà ex art. 2
Cost. - parametri questi entrambi richiamati dalle Sez. Un. nella citata sentenza del
2022 -, assuma carattere assorbente, riducendo il contatto con la strada a mera occasione storica del danneggiamento e palesandosi come caso fortuito. Reciso il legame causale con la res, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. difetta di uno dei suoi elementi costitutivi e, dunque, la relativa norma giuridica si rende inidonea a fondare il corrispondente titolo di responsabilità aquiliana nei confronti del CP_1
La domanda risarcitoria della va pertanto integralmente rigettata con Pt_1
correlativo assorbimento anche dell'appello incidentale dalla stessa proposto avverso la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avendo riguardo al giudizio di primo grado, al primo giudizio d'appello, al giudizio in
Cassazione nonché al presente giudizio.
Quanto al valore della controversia, tenuto conto che la domanda di risarcimento del danno è stata proposta in primo grado facendo esplicito riferimento anche alla somma maggiore o minore determinata nel corso del giudizio, esso è indeterminato
(cfr. Cass. n. 10984/2021 secondo cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367
c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”). Le spese di lite andranno perciò liquidate avendo riguardo al valore indeterminato della controversia di complessità media.
8 Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in Parte_2
riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda risarcitoria proposta da
; Parte_1
2. condanna l'appellante in riassunzione al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi euro 5.431,00 per il giudizio di primo grado, euro 6.079,00 per il primo giudizio di appello, euro 3.293,00 per il giudizio di
Cassazione ed euro 6.079,00 per il presente giudizio oltre spese generali, I.V.A e
C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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