Articolo 2721 del Codice civile
Articolo 2545Articolo 2545 ter
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19 aprile 1942
Art. 2721.

(Ammissibilita': limiti di valore).

La prova per testimoni dei contratti non e' ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila.

Tuttavia l'autorita' giudiziaria puo' consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualita' delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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