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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 555.
(Riduzione delle donazioni).
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui e' stato disposto per testamento.
(Riduzione delle donazioni).
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui e' stato disposto per testamento.
Commentari • 121
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 14 aprile 2024 · 245.0403
L'articolo 555 del Codice Civile, rubricato "Riduzione delle donazioni", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 555 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 555 del Codice Civile. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/08/2021, n. 1165Provvedimento: […] Oggetto: azione di simulazione, riduzione ex art. 555 c.c. e divisione. […] Inoltre ove vi sia lesione della quota riservata ai legittimari, si riducono: prima le quote legali ab intestato, nel caso in cui non vi sia un testamento o questo contenga disposizioni solo su parte del patrimonio (v. art. 553 del c.c.); poi le disposizioni testamentarie, in proporzione e senza distinguere tra legati e disposizioni ereditarie (v. art. 554 del c.c.); infine le donazioni, a cominciare dalla più recente (v. art. 555 del c.c.).Leggi di più...
- art. 555 c.c.·
- divisione ereditaria·
- art. 2697 c.c.·
- art. 1417 c.c.·
- donazione dissimulata·
- simulazione relativa·
- azione di riduzione·
- quota di legittima·
- onere della prova·
- concessione amministrativa