Articolo 555 del Codice civile
Articolo 554Articolo 556
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19 aprile 1942
Art. 555.

(Riduzione delle donazioni).

Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui e' stato disposto per testamento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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