Articolo 1110 del Codice civile
Articolo 1109Articolo 1111
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19 aprile 1942
Art. 1110.

(Rimborso di spese).

Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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