Articolo 558 del Codice civile
Articolo 557Articolo 559
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19 aprile 1942
Art. 558.

(Modo di ridurre le disposizioni testamentarie).

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.

Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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