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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 558.
(Modo di ridurre le disposizioni testamentarie).
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
(Modo di ridurre le disposizioni testamentarie).
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
Commentari • 56
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 22 aprile 2024 · 63.98483
L'articolo 558 del Codice Civile, rubricato "Modo di ridurre le disposizioni testamentarie", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 558 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 558 del Codice Civile. […]
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Giurisprudenza • +500
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