Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 717.
(Sospensione della divisione per ordine del giudice).
L'autorita' giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, puo' sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredita' o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.
(Sospensione della divisione per ordine del giudice).
L'autorita' giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, puo' sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredita' o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.
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- 1. Cassazione civile n. 4734/1957https://www.brocardi.it/ · 199.2616
[…] Nell'esercizio del potere conferitogli dalla legge all'art. 717 cod. civ. […]
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Giurisprudenza • 129
- 1. Trib. Rimini, sentenza 23/12/2022, n. 1288Provvedimento: […] Ritualmente costituitosi, il convenuto P_ chiedeva la sospensione della divisione ai sensi dell'art. 717 c.c., nonché il rigetto delle ulteriori domande attoree e la condanna degli altri comproprietari alla rifusione in proprio favore delle spese sostenute per la cosa comune. Ritualmente costituitosi, il convenuto CP_2 si opponeva alla domanda di divisione delle quote della società, eccependo la prescrizione della relativa pretesa.Leggi di più...
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