Articolo 717 del Codice civile
Articolo 716Articolo 718
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19 aprile 1942
Art. 717.

(Sospensione della divisione per ordine del giudice).

L'autorita' giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, puo' sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredita' o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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