Ordinanza collegiale 16 giugno 2025
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2025
Sentenza 23 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00750/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01616/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1616 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Danilo Frattagli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, con domicilio per legge in Palermo, alla via MAno Stabile n. 182;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al pagamento di tutte le indennità operative, e segnatamente l’indennità di imbarco e l’indennità di fuori sede, commisurate al grado di Appuntato Scelto + 29 e ciò a decorrere dal 24 marzo 2013 ovvero in subordine dal 1° gennaio 2015 e di conseguenza condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle indennità di imbarco e di fuori sede commisurate al grado di Appuntato Scelto + 29 dal mese dal 24 marzo 2013 ovvero in subordine dal 1° gennaio 2015, nonché al pagamento ad integrazione delle somme spettanti al militare quale differenza tra le indennità dovute e quelle effettivamente corrisposte, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dì del diritto a quello di effettivo pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le ordinanze collegiali nn-OMISSIS- del 16 giugno 2025 e n-OMISSIS- del 16 ottobre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. MA MA CE e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente è stato dipendente della Guardia di Finanza dal 1° ottobre 1985 al 21 ottobre 2021 e faceva parte del c.d. CEMM, cioè del Corpo comprendente tutti i militari imbarcati su navi di servizio di Stato, armate sia della Marina Militare che della Guardia di Finanza.
Per quanto di interesse ai fini del presente ricorso, il sig. -OMISSIS-conseguiva il grado di vicebrigadiere dal 6 agosto 2014 e quello di brigadiere, con cui si è congedato, dal 1° marzo 2021.
Con il ricorso in esame, seppure sovrabbondante nella sua articolazione e nel suo incedere, veniva sostanzialmente richiesto l’accertamento del diritto del -OMISSIS-alla corresponsione delle indennità di imbarco e di fuori sede, a partire dal 24 marzo 2013 ovvero in subordine dal 1° gennaio 2015, nella misura corrispondente all’anzianità di appuntato scelto con 29 anni di servizio (maturata il 24 marzo 2013), non già di appuntato scelto con 25 anni di servizio.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata che concludeva, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, con ordinanza n-OMISSIS- del 16 giugno 2025, adottata all’esito dell’udienza pubblica del 17 aprile 2025, disponeva l’acquisizione di chiarimenti a carico dell’amministrazione resistente per “ accertare e documentare se, unicamente a decorrere dal 1° gennaio 2015 (termine del c.d. blocco stipendiale) e fino alla data di congedo, al militare sia stata liquidata la componente stipendiale applicando il più favorevole trattamento derivante dal trascinamento conseguente alla qualifica App. Sc. +29 (maturata il 24 marzo 2014) ovvero quella di App. Sc. + 25 ”.
Con successiva ordinanza n-OMISSIS- del 16 ottobre 2025 veniva ulteriormente richiesto di “ riferire se nelle somme liquidate al ricorrente, come dettagliate nei cedolini da gennaio a ottobre 2021 (prima del pensionamento) siano già state corrisposte eventuali differenze retributive maturate nelle annualità precedenti, specificamente riferite all’adeguamento della retribuzione alla posizione App. Sc. + 29, dovuta al ricorrente ”.
L’amministrazione assolveva a entrambe le richieste istruttorie.
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa veniva discussa e assunta in decisione come specificato nel verbale.
1. Il ricorso è fondato.
Il Collegio premette che, tra le parti, è incontroverso, dunque provato ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a.:
- che il sig. -OMISSIS-aveva maturato l’anzianità di appuntato scelto con 29 anni di servizio a partire dal 24 marzo 2013;
- che al militare spettavano le indennità di imbarco e di fuori sede, infatti puntualmente liquidate nei cedolini allegati al ricorso;
- che il trattamento economico corrispondente al grado di appuntato scelto, più favorevole nell’ammontare, doveva essere riconosciuto al militare anche dopo la sua promozione al grado di vicebrigadiere (dal 6 agosto 2014) e di brigadiere (dal 1° marzo 2021).
Tra le parti è invece controverso solo un punto, tutto di diritto, relativamente alla funzione interruttiva o solo sospensiva del c.d. blocco stipendiale disposto dall’art. 9, comma 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e, ad opera del d.P.R. n. 122/2013, anche 2014): cioè se al termine del citato periodo le retribuzioni dovessero essere o meno corrisposte nella misura della progressione giuridica nel mentre maturata.
Il Collegio osserva che proprio l’art. 9, comma 21 d.l. cit. stabilisce che “ per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici ”: con funzione sospensiva del trattamento economico nel mentre maturato, ma con riconoscimento della progressione giuridica.
Applicando tali principi al caso in esame, è evidente che, al termine del c.d. blocco stipendiale, al sig. -OMISSIS-spettava il trattamento economico, anche rispetto alle indennità, corrispondente al grado di appuntato scelto con 29 anni di servizio, qualifica giuridica maturata nel 2013.
Non è dunque condivisibile l’intera impostazione dell’amministrazione per cui “ il militare in argomento avrebbe dovuto maturare il Trattamento Economico da Appuntato Scelto con 29 anni di servizio in data 24 marzo 2013 ed in data 6 agosto 2014 tuttavia è stato promosso a Vice Brigadiere; pertanto allo scadere dal “blocco stipendiale” il militare rivestiva il nuovo grado che gli ha impedito di maturare l’anzianità richiesta per percepire le indennità parametrare ad App. Sc. +29 ” (nota del 5 luglio 2021 allegata al ricorso).
Tale assunto è stato riproposto, nel contenuto, anche nella nota del 24 novembre 2025, versata in atti all’esito della seconda richiesta di chiarimenti, peraltro in contrasto con quanto rappresentato nella nota di riscontro alla prima richiesta di chiarimenti: dal comportamento contraddittorio dell’amministrazione il Collegio desume un argomento di prova a carico, per mezzo del quale acquisisce maggiore consistenza la rappresentazione del ricorrente.
Ciò posto, l’amministrazione ha determinato il trattamento economico del sig. -OMISSIS-a partire dal 1° gennaio 2015 violando l’art. 9, comma 21, d.l. cit. perché non ha applicato agli emolumenti indennitari l’anzianità di appuntato scelto con 29 anni di servizio, indubitabilmente maturata giuridicamente e da riconoscere (perché più favorevole) anche in caso di promozione al grado successivo.
Il ricorso è quindi fondato nella misura in cui si chiede l’accertamento del diritto del sig. -OMISSIS-al riconoscimento della differenza retributiva relativa alle sole indennità di imbarco e di fuori servizio corrisposte dal 1° gennaio 2015 al 21 ottobre 2021, parametrate al livello di appuntato scelto con 25 anni di anzianità, anziché al corretto inquadramento di appuntato scelto con 29 anni di anzianità.
Ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., in mancanza di opposizione delle parti, devono essere stabiliti i seguenti criteri per la liquidazione del danno:
- previa acquisizione dei cedolini del servizio reso dal -OMISSIS-dal 1° gennaio 2015 al 21 ottobre 2021, prese a base di calcolo le indennità di imbarco e fuori servizio liquidate negli stessi, determinare la differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto, qualora le stesse indennità fossero state liquidate con l’inquadramento App. Sc. + 29;
- aggiungere a ciascuna somma, così determinata per ogni mese in cui l’indennità è stata riconosciuta, gli interessi al tasso legale.
- sommare tra loro le mensilità (nella differenza risultante a favore del -OMISSIS-e negli interessi legali);
- detrarre da tale risultato il denaro eventualmente già correttamente corrisposto parametrando le indennità all’anzianità App. Sc. + 29;
- liquidare il totale.
In ossequio alla giurisprudenza civile più recente, non deve essere riconosciuta la rivalutazione in mancanza di prova rispetto all’uso alternativo che il ricorrente avrebbe fatto del denaro.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e così provvede:
- riconosce il diritto del ricorrente alla corresponsione delle indennità di imbarco e di fuori servizio parametrata all’anzianità App. Sc. + 29 a partire dal 1° marzo 2015 fino al 21 ottobre 2021;
- condanna l’amministrazione a liquidare la somma secondo i criteri stabiliti in motivazione, ai sensi dell’art. 34, comma 4 c.p.a.
Condanna l’amministrazione a corrispondere al ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila), oltre IVA, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT VA, Presidente
RA RA SO, Primo Referendario
MA MA CE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA MA CE | RT VA |
IL SEGRETARIO