Sentenza 9 marzo 2004
Massime • 1
La fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. Pertanto, funzione dell'istituto è quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe, in realtà, conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorzi, e non invece quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorzi pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei.
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- 1. Corte dei conti, sezione II centrale d'appello, sentenza 4 febbraio 2022, n. 30https://www.eius.it/articoli/
FATTO Con la sentenza impugnata l'ing. Luciano G., nella qualità di dirigente del VI settore del Comune di Aprilia (LT), è stato condannato al pagamento, in favore dell'ente, della somma di euro 31.543,86, già comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali e spese di giudizio. Il Collegio di primo grado ha respinto le eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito e ha ritenuto l'odierno appellante responsabile per il danno indiretto patito dal Comune, già condannato in via provvisionale al risarcimento del danno pari a euro 153.842,40, oltre a euro 3.876,91 per spese legali, quale responsabile civile, per il reato di cui agli artt. 40, comma 2, 41 e 589 c.p., a seguito …
Leggi di più… - 2. Corte dei conti, sezione II centrale d'appello, sentenza 4 febbraio 2022, n. 30https://www.eius.it/articoli/ · 2 marzo 2022
FATTO Con la sentenza impugnata l'ing. Luciano G., nella qualità di dirigente del VI settore del Comune di Aprilia (LT), è stato condannato al pagamento, in favore dell'ente, della somma di euro 31.543,86, già comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali e spese di giudizio. Il Collegio di primo grado ha respinto le eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito e ha ritenuto l'odierno appellante responsabile per il danno indiretto patito dal Comune, già condannato in via provvisionale al risarcimento del danno pari a euro 153.842,40, oltre a euro 3.876,91 per spese legali, quale responsabile civile, per il reato di cui agli artt. 40, comma 2, 41 e 589 c.p., a seguito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2004, n. 4714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4714 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA AD, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO GENERALE GONZAGA 2, presso l'avvocato LUDOVICO PAZZAGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RU IN, PI SE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOEZIO 2, presso l'avvocato CARLO MILANA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERMANNO BOCCHINI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
LI FR, ZI DO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2556/00 dalla Corte d'Appello di ROMA, depositata il 24/07/00;
udita la relaziona dalla causa svolta nella Pubblica udienza del 15/10/2003 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il ricorrente l'Avvocato PAZZAGLIA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato MILANA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di accordi contrattuali del novembre 1977 i sigg. AL EN, NC IN e GI SP si impegnarono a versare, ed in parte versarono, L. 450.000.000 ai sigg. FR IA ed LF TO, i quali si obbligarono a costituire una società a responsabilità limitata, denominata I.L.P.A. Estero s.r.l., e quindi a cedere il 60% delle quote ai medesimi sigg. EN, IN e PI, nonché a far si che detta società sottoscrivesse una quota di capitale di altre tre società con sede in Nigeria. In caso di mancato adempimento di tal obbligo entro il 31 dicembre 1978, per cause indipendenti dalla loro volontà, i sigg. PA e TO si impegnarono a restituire con interessi le somme ricevute.
La società I.L.P.A. Estero s.r.l venne costituita e il 60% delle relative quote furono cedute ai sigg. EN, IN e PI. Il capitale sociale fu aumentato al fine di procedere all'acquisizione della concordata partecipazione alle società nigeriane, ma tale acquisizione non venne poi realizzata nel termine previsto. In conseguenza di ciò, i sigg. IN e PI (non anche il sig. EN) ottennero, in data 31 luglio 1979, il sequestro conservativo dei beni del sig. PA e lo citarono poi in giudizio, unitamente al sig. TO, dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo la convalida del sequestro e la risoluzione del contratto, con condanna dei convenuti alla restituzione della somma di L. 263.705.340, oltre agli interessi ed al risarcimento del danno.
Il sig. EN intervenne successivamente in causa aderendo alle domande degli attori.
I convenuti resistettero assumendo la non essenzialità del termine entro cui si sarebbe dovuto procedere all'acquisizione delle partecipazioni nigeriane e l'inesistenza di ogni danno. In pendenza del giudizio, a seguito di denuncia presentata a loro carico, fu elevata nei confronti dei sigg. TO e PA l'imputazione penale di appropriazione indebita aggravata delle somme che avrebbero dovuto essere impiegate per l'acquisto di quote delle società nigeriane;
ed i sigg. IN e PI si costituirono parte civile allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal reato.
In esito al giudizio civile, nel corso del quale il giudice istruttore aveva autorizzato il sequestro conservativo anche di beni del sig. TO, il tribunale, con sentenza del 18 dicembre 1987, dichiarò risolto il contratto par colpa dei convenuti e condannò ciascuno di essi al pagamento della somma di L.. 131.852.670, nonché al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede, convalidando altresì i sequestri.
Contro tale sentenza i sigg. TO e PA proposero impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Roma e, nelle more del procedimento d'appello, il giudizio penale in precedenza instaurato nei loro confronti si concluse, nel 1990, con declaratoria di estinzione del reato per amnistia. Nondimeno, la corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò estinto il giudizio promosso dai sigg. IN e PI in conseguenza dell'avvenuto trasferimento dell'azione civile in sede penale;
dichiarò inefficaci i disposti sequestri conservativi;
dichiarò altresì inefficace l'intervento in causa spiegato dal sig. EN;
rigettò infine la domanda riconvenzionale riguardante il mancato versamento della quota di aumento del capitale sociale della I.L.P.A. Estero s.r.l. da parte degli attori.
La pronuncia d'appello fu impugnata per cassazione, in via principale, dai sigg. IN e PI ed, in via incidentale, dal sig. TO;
e questa corte, con sentenza n. 3289 del 1994, in accoglimento, per quanto di ragione, dei primi quattro motivi del ricorso principale, annullò l'impugnata sentenza, tra l'altro osservando che il proscioglimento dall'imputazione penale per amnistia aveva fatto cessare il temporaneo ostacolo all'esercizio della giurisdizione del giudice civile sull'azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno, originariamente proposta in sede civile e poi trasferita in sede penale, di modo che nulla impediva il ripristino della giurisdizione del medesimo giudice civile ed il giudizio pendente dinanzi a lui non poteva affatto considerarsi estinto. Fu invece dichiarato inammissibile il quinto motivo di ricorso, concernente la dichiarata inefficacia dall'intervento in causa del EN, non avendo quest'ultimo, per parte sua, proposto impugnazione alcuna;
e fu rigettato il ricorso incidentale.
Il giudizio è stato quindi riassunto dai sigg. IN e PI dinanzi ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, designata quale giudice di rinvio.
Il giudice di rinvio, con sentenza depositata il 24 luglio 2000, premesso che la precedente declaratoria di inefficacia dell'intervento in causa del sig. EN era ormai coperta da giudicato, ha stimato che le risultanze istruttorie non confermassero l'assunto dei convenuti (poi appellanti) secondo cui il termine pattuito per l'acquisizione di partecipazioni in società nigeriane sarebbe stato convenzionalmente prorogato;
e ne ha dedotto che fondatamente il tribunale aveva accolto le domande proposte dagli attori (ivi comprese quelle di convalida dei sequestri), ad eccezione della sola domanda di risarcimento di ulteriori danni da liquidarsi in separata sede, che in quei termini non era stata mai formulata. Ha perciò confermato, entro i predetti limiti a nei soli confronti dei sigg. IN e PI, la decisione di primo grado. Ricorre ora nuovamente in cassazione il sig. TO, prospettando sei motivi di censura illustrati anche con successiva memoria, cui resistono con controricorso i sigg. IN e PI. Non hanno invece svolto attività difensiva in questa sede i sigg. PA e EN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 102 c.p.c.. Dopo avere infatti ricordato che, con decisione a suo tempo non impugnata e perciò passata in giudicato, l'intervento in causa dispiegato dal sig. EN è stato dichiarato privo di effetto, il ricorrente sostiene che il mede simo sig. EN era tuttavia un litisconsorte necessario del giudizio volto alla risoluzione di un contratto del quale egli era stato parte. Non avrebbe potuto dunque essere pronunciata, a contraddittorio non integro, la risoluzione di detto contratto ed il giudice di rinvio avrebbe inoltre omesso di motivare sul punto.
2. La riferita doglianza non ha fondamento.
2.1. È da premettere che nessuna rilevanza può avere l'asserito difetto di motivazione dell'impugnata sentenza in relazione ad un punto di decisione che, per essere attinente solo a profili processuali, non si sottrae al diretto apprezzamento della cassazione e, per il resto, si risolve in una questione di diritto e non di fatto.
2.2. La questione, come s'è accennato, riguarda la configurabilità o meno di un litisconsorzio necessario, tale per cui la decisione di merito (o, almeno, quel capo di essa con cui è stata pronunciata la risoluzione del contratto da cui trae origine la vertenza) non avrebbe potuto essere neppure emessa.
Il litisconsorte che si assume esser stato pretermesso è il sig. EN, il quale insieme ai sigg. IN e PI stipulò con l'odierno ricorrente e con il sig. PA gli accordi dai quali trae origine la vertenza. Il sig. EN, in fatto, ha partecipato al giudizio di primo grado, nel quale è volontariamente intervenuto, ed è stato poi sempre regolarmente citato nei successivi gradi del giudizio. La questione, tuttavia, si pone in quanto quell'originario atto di intervento è stato in seguito dichiarato inefficace dalla corte d'appello, con la sentenza del 2 gennaio 1992 che ebbe a dichiarare l'estinzione del giudizio promosso dai sigg. IN e PI, e la successiva pronuncia n. 3289 di questa Suprema corte, emessa il 7 aprile 1994, ha fatto venir meno unicamente tale dichiarazione di estinzione, ma non anche la (pur conseguente) declaratoria d'inefficacia dell'intervento in causa del terzo. Infatti, anche detta declaratoria d'inefficacia dell'intervento era stata investita da uno specifico motivo di ricorso per CA, che fu pero dichiarato inammissibile, in quanto proposto non già dal medesimo intervenire, sig. EN, bensì dagli originari attori sigg. IN e PI. E ciò - osservò allora questa corte - "supera anche la considerazioni che i ricorrenti (ossia i menzionati sigg. IN e PI) formulano a proposito dell'esistenza di litisconsorzio necessario nel giudizio di risoluzione dell'unico contratto di cui anche il EN fu parte, salvo restando per il giudice di rinvio di valutare le conseguenze di simile situazione processuale".
Il giudice di rinvio, investito quindi espressamente di tale questione, ha ritenuto che nulla ostasse alla possibilità di pronunciare nel merito, pur in assenza del preteso litisconsorte necessario;
e tal convincimento ha motivato facendo riferimento a quanto precedentemente statuito da questa corte nella summenzionata sentenza di rinvio ed al giudicato che si sarebbe in conseguenza formato rendendo cosi "definita" la posizione del sig. EN. In effetti, la posizione del sig. EN era "definita" unicamente per quel che concerne l'inefficacia del suo atto di intervento in causa, questa solo essendo la statuizione che poteva dirsi passata in giudicato. Non altrettanto "definita" era, invece, la questione dalla necessità o meno dalla partecipazione del sig. EN al giudizio, avendo la CA dichiaratamente evitato di prendere posizione in proposito nella citata sentenza n. 3289. Di talché comportava al giudice di rinvio "valutare le conseguenze di simile situazione processuale": ossia, appunto, valutare se l'ormai acquisita inefficacia dell'intervento in causa originariamente spiegato dal sig. EN avesse o meno riflessi sull'integrità del contraddittorio.
Se, por quanto appena detto, la motivazione adottata in argomento dal giudice di rinvio appare inadeguata, la decisione è, tuttavia, da considerare corretta.
L'affermazione, spesso ricorrente nelle massime estratta delle sentenze di questa corte, secondo cui la domanda di risoluzione di un contratto con pluralità di parti da luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo unico il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, non deve indurre a trascurare che il litisconsorzio necessario, fuor che nei casi espressamente previsti dalla legge, ricorre solo quando, par la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. Pertanto - come la più attenta dottrina da tempo ha sottolineato - la funzione dell'istituto è di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe in realtà conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorzi;
non invece quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorzi pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia nei loro riguardi di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei. Decisivo è perciò stabilire se sia inscindibile la posizione contrattuale plurisoggettiva su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi, o se la richiesta pronuncia possa invece produrre i propri effetti anche solo nei riguardi di alcuni dei contraenti. Nel caso di specie, ne' la struttura e la funzione dell'accordo parasociale a suo tempo stipulato dalle parti (quali si desumono dalla narrativa della precedente sentenza di questa corte e dalla conseguente sentenza del giudice di rinvio), ne' le ragioni dell'accertata risoluzione di detto accordo pongono in evidenza una tale situazione di inscindibilità. Nulla consente di affermare - ne' il ricorrente, cui sarebbe spettato l'onere di farlo (cfr. Cass. n. 3975 del 1997), ha dedotto o dimostrato - che l'impegno assunto dai diversi soggetti in ordine al finanziamento della prospettata operazione commerciale implicasse necessariamente la compartecipazione di tutti non potessa eventualmente rimanere vincolante per alcuni a non per altri, trattandosi di versamanti di denaro a non di prestazioni ad oggetto unico ed indivisibile: ragione per cui non è affatto sostenibile l'inutilità di una sentenza risolutiva di tale contratto, per le parti che abbiano richiesto, pur rimanendo impregiudicata l'eventuale persistenza del vincolo (nei limiti in cui risulti ancora attuale) nei confronti delle altre parti che non abbiano inteso avvalersi (o non si siano efficacemente avvalsi) di una tal forma di tutela.
Il primo motivo di ricorso, sia pur previa integrazione sul punto della motivazione dell'impugnata sentenza, va perciò rigettato.
3. Il secondo mezzo d'impugnazione è volto a denunciare la violazione dell'art. 1457 c.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della vertenza. Il ricorrente, in particolare, si duole che il giudice di rinvio non abbia esaminato la prospettazione difensiva secondo cui il termine previsto nel contratto stipulato dalle parti non aveva carattere essenziale, di talché il medesimo contratto non avrebbe potuto essere risolto per il mancato rispetto di detto termine.
3.1. Anche questa doglianza è infondata.
La natura non essenziale del termine di adempimento stabilito dalla parti impedisce la configurabilità dalla risoluzione di diritto dal contratto, ai sansi dell'art. 1457 c.c., ma non vale ad escludere che l'inosservanza di detto termine, ove superi un ragionevole limite di tolleranza da apprezzarsi discrezionalmente dal giudice di merito in relazione all'oggetto dal contratto a alla natura dal medesimo, possa costituire di per sè un inadempimento grave a giustificare, quindi, la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 c.c.. La questione dell'essenzialità del termine nell'originaria intenzione dai contraenti non ha qui, pertanto, quel carattere decisivo che il ricorrente sembra invece attribuirle, perché non si evince in alcun modo dall'impugnata sentenza che la corte d'appello abbia inteso accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per mancato rispetto di un termine ritenuto essenziale. La corte territoriale ha, invece, motivatamente accertato che, scaduto detto termine, le parti interessate hanno manifestato la loro volontà di svincolarsi dal contratto ed hanno in tal senso agito in giudizio per far risolvere il contratto medesimo ed ottenere le conseguenti restituzioni. La rilevanza in concreto rivestita dalla mancata realizzazione del progetto contrattuale noi tempi originariamente contemplati, idonea a giustificare la richiesta risoluzione, ha formato oggetto di un accertamento di merito sufficientemente motivato e dunque non censurabile in questa sede.
4. Con il terso motivo, denunciando vizi di omessa o insufficiente motivazione e violazione del principio di immodificabilità unilaterale dei contratti, il ricorrente lamenta che non sia stata data adeguata considerazione alla clausola del contratto contemplante la facoltà di proroga del più volte menzionato termine, e che erroneamente si sia affermata la facoltà delle parti di revocare il consenso precedentemente manifestato in ordine alla proroga di detto termine.
3.1. La censura formulata in tali sensi appare, però, inammissibile. Del tutto generico - e non tale da individuare con la necessaria puntualità il preteso difetto di motivazione e l'asserita decisività dell'argomento non esaminato - è l'assunto secondo cui l'impugnata sentenza avrebbe sottovalutato e pretermesso una clausola contrattuale decisiva, posto che lo stesso ricorrente non nega che del tema dell'eventuale proroga convenzionale del termine l'impugnata sentenza (pur escludendo che una tal proroga sia stata voluta dalle parti interessate) si è comunque espressamente occupata. Irrilevante è poi la censura concernente l'affermata possibilità di revocare successivamente la pretesa manifestazione di volontà di avvalersi della proroga, perché siffatta affermazione ha, nell'economia della sentenza impugnata, un valore meramente aggiuntivo e subordinato, avendo comunque la corte territoriale in precedenza già escluso che una valida manifestazione di volontà di proroga vi fosse stata.
5. Ulteriori doglianze di difettosa motivazione, oltre che di violazione degli artt. 228 c.p.c., 2733 e 2735 c.c., sono a base del quarto motivo di ricorso, con cui si censura l'accertamento operato dal giudice di merito in ordine alla mancata proroga del surrichiamato termine. Giudizio che, a parere del ricorrente, sarebbe fondato su documenti e deposizioni non sufficienti a tale scopo e sarebbe viziato dalla mancata valutazione di quanto, in senso contrario e con valore confessorio, avrebbe affermato l'intervenuto sig. EN in sede di interrogatorio.
5.1. Anche tali censure si appalesano inammissibili. Infatti, come è ben noto, il motivo di ricorso mediante il quale si deduca il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non conferisce alla Corte di CA il potere di esaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sul piano logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame a la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Quindi, il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità non può consistere in un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito o nell'affermazione che quest'ultimo avrebbe dovuto dar rilievo ad una fonte di prova anziché ad un'altra, perché non e consentito alla Corte di CA di procedere essa stessa all'esame delle prove, ne' controllarne l'attendibilità e la concludenza, ne' stabilire a quale risultanza probatoria debba esser data prevalenza nel caso concreto. Nè è proponibile una contestazione che si limiti ad addurre la mancata, specifica confutazione, da parte del giudice di merito, di uno o di alcuni degli elementi di prova che il ricorrente ritenga a sè favorevoli, perché altrimenti il sindacato dalla CA sul vizio di motivazione si risolverebbe in una reiterazione surrettizia del giudizio di merito.
Non si sottrae a tali considerazioni neppure la doglianza concernente il mancato rilievo che la corte territoriale avrebbe dato ad una dichiarazione con valore confessorio resa in primo grado dal sig. EN. Dichiarazione che, infatti, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, rientrerebbe comunque tra quelle liberamente valutabili dal giudice (ex art. 2733, comma 3, c.c.) ed il cui rilievo sfugge perciò ad ogni possibile vaglio di questa Corte, non essendo neppure puntualmente indicati in ricorso i termini di quanto il predetto sig. EN avrebbe in quell'occasione dichiarato.
6. Palesemente inammissibile è anche il quinto motivo di ricorso, con cui nuovamente si lamenta un vizio d'insufficiente motivazione e la mancata applicazione dell'art. 1183, comma 1, c.c.. La doglianza si riferisce all'affermazione dell'impugnata sentenza secondo cui, se anche il termine di cui si discute fosse stato prorogato, ciò non avrebbe impedito il valido recesso dei contraenti da un vincolo contrattuale ormai divenuto a tempo indeterminato. Affermazione, questa, censurata dal ricorrente perché, nel farla, la corte territoriale non avrebbe considerato che un diverso futuro termine era stato invece previsto ("fino all'ottenimento o al diniego dell'esonero dell'obbligo di deposito infruttifero" relativo alle somme da destinare all'acquisto di partecipazioni in società nigeriane) e perché, comunque, alla mancata previsione del termine di adempimento il giudice avrebbe dovuto ovviare fissandolo egli stesso.
Lo stesso ricorrente, tuttavia, rileva che il passaggio dell'impugnata sentenza da lui censurato costituisce, nell'economia della motivazione di detta sentenza, soltanto "un argomento di rincalzo". Il che basta a dimostrare il difetto di decisività della questione di cui si tratta e, di conseguenza, la irrilevanza del motivo di ricorso che la riguarda.
7. L'ultimo motivo di ricorso concerne la convalida del sequestro conservativo autorizzato in danno del sig. TO, il quale, lamentando di nuovo vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, nonché la violazione dell'art. 671 c.p.c., si duole che il periculum in mora sia stato individuato unicamente in base alla lunga durata del giudizio, senza prendere in considerazione il fatto che il precedente sequestro, in danno del sig. PA, copriva già largamente le pretese creditorie degli attori e che il medesimo sig. TO era comunque titolare di un ingente patrimonio personale.
7.1. La censura è priva di fondamento.
La valutazione dell'esistenza del requisito del periculum in mora, ai fini della convalida del sequestro conservativo, costituisce espressione tipica dal giudizio di merito a non è dunque censurabile in cassazione se non per eventuali vizi decisivi di motivazione. Vizi che, però, nel presente caso non si rinvengono, avendo la corte d'appello fondato il proprio giudizio sul comportamento dei debitori, lungamente protratto nel tempo, ed essendo jus reception di questa Corte che l'anzidetto requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore, in rapporto all'entità del credito, sia anche solo da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore medesimo (cfr. Cass. 16 aprile 1996, n. 3563 e Cass. 17 giugno 1998, n. 6042). Per il resto, le affermazioni del ricorrente in ordine alla sufficienza della garanzia già offerta dai beni sequestrati in danno di altro litisconsorte o all'idoneità del proprio patrimonio a soddisfare le ragioni dei creditori istanti, prive come sono di ogni più specifico riferimento a dati o atti puntualmente dedotti o prodotti al riguardo nel corso giudizio di merito, non risultano assolutamente idonee a sorreggere la prospettata censura di difetto di motivazione.
8. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dai controricorrenti. Spese che si liquidano in euro 5.100,00 (cinquemilacento), di cui 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dai controricorrenti, liquidate in euro 5.100,00 (cinquemilacento), di cui 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2004