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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/10/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 750/2024 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 22.03.2024
DA
rappresentata e difesa dall'avv. MAGNI PIERCARLO Parte_1 attore
CONTRO
, Controparte_1 [...]
, , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, , , , Controparte_5 CP_6 CP_1 CP_7
Controparte_8 convenuti contumaci
E CONTRO
con l'avv. MARCO RIPA Controparte_9 convenuto
E CONTRO
con l'avv. ILARIA NARDINI e l'avv. Controparte_10
NN ZO convenuto
E CONTRO
AVV. SA AL in proprio convenuto
E CONTRO
con l'avv. AL COLUCCIA CP_11
Convenuto
E CONTRO
1 con l'avv. PAOLO PERSELLO Controparte_12 convenuta avente ad oggetto: usucapione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 29.09.2025:
Conclusioni di parte attrice:
NEL MERITO:
1. Visto l'articolo 1158 c.c. dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in favore dell'attrice dei beni che qui di seguito si indicano: A) unità immobiliare facente parte del fabbricato denominato , sito in Udine, in angolo CP_10 tra il Vicolo Sillio nr. 16 e la Via dei Rizzani nr. 29, dislocato su due piani, composto da ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, studio e bagno al primo piano e da due camere, disimpegno e due bagni al secondo piano, cui sono annessi, quali accessori, un locale ripostiglio, sito al piano interrato ed un portico avente accesso da Vicolo Sillio, sito a piano terra;
immobile catastalmente censito al
Foglio 35, p.lla nr. 311 sub 16, Via dei Rizzani, piano S1–T–1–2. Con successivo frazionamento giudiziale del 2019 la precedente particella 311 sub 16 del foglio
35 risulta essere stata suddivisa in due sub e precisamente il sub 34 (A/2 + C/2)
e il sub 35 (C/7 v.lo Sillio), poi, ancora, con una successiva divisione del 2020 il sub 34 viene diviso in due sub e precisamente il sub 37 (A/2) e il sub 38 (C/2).
Pertanto, ad oggi, i dati catastali dell'immobile di via dei Rizzani n. 29 sono: foglio
35, particella 311 sub 37 e sub 38; B) Posto macchina sito in Comune di Udine, tra via Paolo Sarpi e via dei Rizzani (limitrofo alla casa di abitazione), facente parte di un complesso denominato Complesso Polifunzionale Futura insistente sull'area distinta al Catasto Terreni al foglio 35 n. 1015 Ente Urbano di are 32.37, individuato al Catasto Fabbricati del detto Comune come segue: foglio 35 n. 1015 sub 359 via dei Rizzani (p.S1) scala B, Z.C. 1, cat. C6, Cl. 6, mq 13, RC Euro
109,44 in virtù del possesso pacifico e continuato per oltre venti anni e per l'effetto ordinare al competente ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Condannare i convenuti a rifondere all'attrice le spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA:
L'attrice chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze:
2 1) Vero che la signora esercita dal 1996 il possesso esclusivo, Parte_1 continuativo e pubblico sull'unità immobiliare e sul posto auto rispettivamente così censiti: A) unità immobiliare facente parte del fabbricato denominato
[...]
, sito in Udine, in angolo tra il Vicolo Sillio e la Via dei Rizzani, dislocato CP_10 su due piani, composto da ingresso, soggiornopranzo, cucina, studio e bagno al primo piano e da due camere, disimpegno e due bagni al secondo piano, cui sono annessi, quali accessori, un locale ripostiglio, sito al piano interrato ed un portico avente accesso da Vicolo Sillio, sito a piano terra;
immobile catastalmente censito al Foglio 35, p.lla nr. 311 sub 16, Via dei Rizzani, piano S 1 – T – 1 – 2.
Con successivo frazionamento giudiziale del 2019 la precedente particella 311 sub 16 del foglio 35 risulta essere stata suddivisa in due sub e precisamente il sub 34 (A/2 + C/2) e il sub 35 (C/7 v.lo Sillio), poi, ancora, con una successiva divisione del 2020 il sub 34 viene diviso in due sub e precisamente il sub 37 (A/2)
e il sub 38 (C/2). Pertanto, ad oggi, i dati catastali dell'immobile di via dei Rizzani
n. 29 sono: foglio 35, particella 311 sub 37 e sub 38; B) Posto macchina sito in
Comune di Udine, tra via Paolo Sarpi e via dei Rizzani (limitrofo alla casa di abitazione), facente parte di un complesso denominato Complesso
Polifunzionale Futura insistente sull'area distinta al Catasto Terreni al foglio 35 n.
1015 Ente Urbano di are 32.37, individuato al Catasto Fabbricati del detto
Comune come segue: foglio 35 n. 1015 sub 359 via dei Rizzani (p.S1) scala B,
Z.C. 1, cat. C6, Cl. 6, mq 13, RC Euro 109,44.
2) Vero che Lei personalmente ha, nella seconda quindicina del mese di marzo
1996, aiutato la signora d eseguire il trasloco dei mobili dalla casa Parte_1 di v.lo Sillio n.16 alla casa di via dei Rizzani n. 29.
3) Vero che la signora in occasione del trasferimento indicato nel Parte_1 capitolo precedente, aveva acquistato mobili e cucina per l'appartamento di via dei Rizzani n. 29, come da fatture che le si rammostrano.
4) Vero che la signora da oltre venti anni mantiene e gode degli Parte_1 immobili sopra descritti ed appare pubblicamente e pacificamente l'unico ed esclusivo proprietario degli stessi.
Si indica a teste la signora residente in [...] giugno Testimone_1
n. 30.
Conclusioni del convenuto AL SA:
In rito,
3 - Dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile la domanda attorea per i motivi esposti in comparsa di costituzione e per inesistenza della notifica a e della procura alle liti dell'attrice e per non essere Controparte_4 stato svolto il procedimento di mediazione prescritto come obbligatorio dall'art. 5 del Dlgs. 28/2010 nei confronti dei convenuti diversi dalla figlia;
CP_1
- Revocare all'attrice il patrocinio gratuito a carico dello Stato per essere la domanda manifestamente infondata ed in mala fede e con colpa grave;
Nel merito,
- Rigettare ogni domanda svolta in giudizio dall'attrice in quanto inammissibile e, comunque, priva di ogni fondamento, per i motivi esposti in comparsa di costituzione;
- Condannare l'attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che riterrà equa ed a rifondere le spese di lite in solido col procuratore a norma dell'art. 94 c.p.c.
Conclusioni della convenuta Controparte_13
[...]
In via principale
Respingersi tutte le domande dell'attrice siccome infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Conclusioni della convenuta : Controparte_12
In via pregiudiziale di rito: dichiararsi che tanto procura alle liti rilasciata dalla sig.ra all'avv. Antonella Ferraro per agire solo nei confronti della Parte_1 società , che la procura rilasciata Controparte_14 dalla sig.ra all'avv. Piercarlo Magni per costituirsi in giudizio solo Parte_1 contro la società , in sostituzione Controparte_14 dell'avv. Ferraro, sono inesistenti e, conseguentemente, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione e della comparsa anzidetta con riferimento all'azione promossa nei confronti della sig.ra , con condanna dei Controparte_12 difensori della sig.ra avv. Antonella Ferraro e avv. Piercarlo Magni, Parte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla sig.ra ; Controparte_12
Nel merito: rigettarsi la domanda attorea perché inammissibile e, comunque, infondata.
4 Condannarsi l'attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite sostenute dalla convenuta . Controparte_12
Condannarsi l'attrice, ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore della sig.ra di una somma equitativamente determinata. Controparte_12
Conclusione del convenuto CP_11
Voglia il Tribunale di Udine, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare tutte le domande proposte da dirette ad accertare Parte_1
l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sui beni descritti dall'attrice nell'atto di citazione.
Spese e competenze di causa interamente rifuse.
Conclusioni del convenuto Controparte_10 nel merito:
1) Rigettarsi, per tutte le motivazioni esposte in atti, la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) Condannarsi parte attrice al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nella misura che il Giudice riterrà equa.
Spese di lite e compensi rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 22.03.2024 ha adito il Parte_1
Tribunale di Udine chiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto, per usucapione ventennale, dei seguenti immobili: 1) unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Udine, in angolo tra il Vicolo Sillio e la Via CP_10 dei Rizzani, catastalmente censita al foglio 35 particella 311 subb 37 e 38; 2) posto macchina sito in Comune di Udine, tra via Paolo Sarpi e Via Dei Rizzani
(facente parte di un complesso denominato “Complesso Polifunzionale Futura” insistente sull'area distinta al Catasto terreni al foglio 35 n. 1015 Ente Urbano individuato al Catasto Fabbricati al foglio 35 n. 1015 sub 359 via dei Rizzani).
L'attrice esponeva di aver goduto i beni anzidetti in modo pieno, esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto per oltre vent'anni: nello specifico, dal marzo
1996 l'appartamento e dal novembre 2001 il relativo posto auto.
5 La causa veniva instaurata nei riguardi di tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva rubricata al n. 493/2016, avente ad oggetto proprio il compendio immobiliare di cui trattasi, nonché nei riguardi della terza aggiudicataria dei beni sig.ra (decreto trasferimento dd. Controparte_12
18.03.2024).
Quest'ultima si costituiva ritualmente in giudizio e, oltre a sollevare diverse eccezioni di rito (tra le quali: inesistenza della procura ad litem rilasciata Contr dall'attrice per azione da promuoversi solo nei confronti di .PE di EL
Sveva e C. S.a.s.; difetto di legittimazione passiva dei convenuti diversi dalla aggiudicataria;
improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria), contestava la sussistenza dei presupposti giuridici e fattuali per l'invocazione, da parte di dell'usucapione Parte_1 ventennale. Secondo la difesa della convenuta, emergeva dal contenuto stesso dell'atto di citazione il fatto che l'attrice avesse occupato l'immobile di Via dei
Rizzani n. 29 (ivi trasferendovi la residenza solo dal 17.01.2000) in accordo con la società all'epoca proprietaria dell'immobile (la ALE. Controparte_16
e dunque avendone avuto sempre e solo la detenzione, non essendovi
[...] prova del compimento di atti riconducibili all'istituto dell'interversione del possesso. Anzi, la stessa aveva in più occasioni espressamente Parte_1 riconosciuto l'altruità sia dell'appartamento che del posto auto. Infine, sosteneva la difesa della sig.ra , non poteva dirsi a lei opponibile Controparte_12
l'accordo di mediazione dd. 12.10.2022, a mezzo del quale la figlia dell'attrice,
(in questo giudizio convenuta in proprio e quale legale CP_14
Contr rappresentante della società semplice PE aveva Controparte_14 riconosciuto l'usucapione in favore della madre fermo il diritto di Parte_1 abitazione in suo favore che l'odierna attrice si impegnava a mantenere.
Si costituivano ritualmente in giudizio anche i creditori della procedura esecutiva immobiliare , CP_11 Controparte_13 Controparte_10
, avv. Sagliocca Salvatore. In particolare, oltre a contestare tutti la
[...] sussistenza dei presupposti per l'usucapione, sottolineando come l'attrice avesse più volte riconosciuto il diritto di proprietà altrui dei beni, l'avv. Sagliocca eccepiva, altresì, l'inammissibilità/improcedibilità della domanda attorea, dal momento che, in precedenza, con ricorso depositato nell'ambito dell'espropriazione immobiliare n. 493/2016 l'attrice aveva promosso un'opposizione di terzo ex art. Parte_1
6 619 c.p.c. (iscritta nel sub procedimento sub 493-7/2016) chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione (asseritamente maturato prima del pignoramento del 2016) della proprietà dei beni di Via Dei Rizzani. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza dd. 5.1.2023, aveva quindi fissato termine perentorio di due mesi per l'avvio del giudizio di merito (a decorrere dalla data di comunicazione del decreto collegiale che avrebbe deciso sul reclamo ex art. 669
c.p.c. avente ad oggetto il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva); contestualmente il Tribunale aveva persino revocato l'opponente con separato decreto, dal beneficio del patrocinio a spese Pt_1 dello Stato, ritenendo la domanda di usucapione manifestamente infondata.
Tuttavia, osservava l'avv. Sagliocca, la non aveva rispettato il termine Pt_1 perentorio anzidetto concessole, con conseguente maturata decadenza dalla possibilità di ripresentare, in questa sede, un giudizio avente la stessa causa petendi e lo stesso petitum.
Con ricorso cautelare, depositato in data 27.05.2024 in questo procedimento,
l'attrice chiedeva al Tribunale di disporre il sequestro giudiziario del compendio immobiliare, dal momento che i beni, nel corso della pendente procedura di esecuzione immobiliare (iscritta, come anticipato, sub r.g. n. 493/2016 Trib.
Udine), erano stati aggiudicati definitivamente in data 12.03.2024 in favore di
. Un tanto avrebbe determinato, secondo la difesa attorea, Controparte_12 una situazione di incertezza in ordine all'effettiva titolarità del diritto di proprietà sull'appartamento e posto auto ed, inoltre, l'insorgenza di un grave periculum in mora, poiché la arebbe stata costretta a lasciare l'immobile in tempi brevi Pt_1 all'aggiudicataria, a fronte dell'ordine di rilascio già emesso dal giudice dell'esecuzione.
Il Tribunale rigettava il ricorso cautelare con ordinanza dd. 07.08.2024, a quanto consta non reclamata.
II) Pronunciato il decreto ex art. 171 bis c.p.c. (con il quale, in particolare, il giudice rilevava la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine a comparire nei riguardi del convenuto concedendo termine Controparte_4 per il rinnovo della notifica: cfr. infra), all'esito della prima udienza il giudice rappresentava il difetto di procedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura di mediazione, concedendo dunque termine all'attrice per adempiere.
7 Successivamente, il Tribunale, ritenute in parte inammissibili ed in parte irrilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie attoree, fissava udienza di discussione orale al giorno 29.09.2025, all'esito della quale le parti precisavano le conclusioni indicate in epigrafe e il giudice si riservava il deposito della sentenza entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
III) Quanto alle questioni pregiudiziali di rito, si osserva quanto segue.
Inesistenza e non mera nullità della notifica a e Controparte_4 conseguente improcedibilità dell'azione
L'eccezione di improcedibilità dell'intera azione per inesistenza della notifica verso il convenuto è infondata. Controparte_4
Invero, al momento dell'avvio della prima notifica all'estero all'anzidetto convenuto (creditore intervenuto nell'ambito della procedura esecutiva sub rg n.
493/2016), ossia in data 15.03.2024, non era ancora stato pronunciato il decreto di trasferimento dei beni in favore di (dd. 18.03.2024), già Controparte_12 aggiudicataria come da verbale di udienza dd. 22.11.2023 (doc. 29 att.).
Pertanto, nonostante l'inesistenza della prima notifica (eseguita dall'attrice mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento -c.d. cartolina rossa- direttamente a ), secondo i principi statuiti dalla Corte Controparte_4 di Cassazione nell'ordinanza n. 15772/20241 (peraltro, proprio in relazione ad un ricorso proposto da e ad una notifica effettuata nei riguardi del Parte_1 medesimo creditore), il giudice avrebbe dovuto comunque assegnare un termine per il rinnovo della notifica all'anzidetto convenuto (o meglio, al fine di integrare contraddittorio nei riguardi dello stesso), rivestendo egli la qualifica di litisconsorte necessario in base ai fatti rappresentati dall'attrice nell'atto di citazione in giudizio
(si ricordi, infatti, che “Il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario del giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui 1 Pur avendo il Principato di Monaco (Paese di residenza del convenuto di cui trattasi) aderito alla Convenzione Internazionale siglata a L'Aja il 15 novembre 1965 relativa alla notificazione all'estero di atti giudiziari, designando quale autorità centrale la Direzione dei Servizi Giudiziari, tale Stato si è opposto alle notifiche a mezzo del servizio postale. La difesa attorea non aveva provveduto, come invece avrebbe dovuto, a compulsare l'Autorità Centrale dello Stato richiesto e a produrre la relativa attestazione secondo la formula modello allegata alla predetta Convenzione. 8 inopponibile…” – C. n. 29325/2019). Il termine per l'integrazione del contraddittorio, seppur sulla base -solo- di una diversa motivazione (mancato rispetto del termine a comparire, risultando la notifica perfezionatasi in data
28.03.2024, in violazione del termine di 150 giorni liberi prima dell'udienza di comparizione prevista per il giorno 17.09.2024), è stato effettivamente concesso con decreto ex art. 171 bis c.p.c. dd. 19.06.2024.
La seconda notifica, perfezionatasi in data 24.07.2024, è risultata valida e rispettosa del termine a comparire in prima udienza: la difesa attorea ha prodotto in giudizio documentazione attestante la trasmissione dell'atto di citazione all'autorità centrale dello Stato monegasco ed altresì ha dato prova dell'attestazione dell'esecuzione della notifica, con indicazione anche del luogo, data e della persona alla quale l'atto è stato consegnato.
Il contraddittorio, dunque, è stato integrato correttamente.
In ogni caso, l'inesistenza della prima notifica avrebbe potuto comportare, al più, la declaratoria di estinzione del rapporto processuale esclusivamente tra l'attrice ed il convenuto , a voler ritenere, invece, che tale convenuto, CP_4 al momento del perfezionamento della prima notifica (28.03.2024), essendo già intervenuto il decreto di trasferimento alla terza aggiudicataria CP_12
(18.3.2024), avesse ormai perso la qualifica di litisconsorte
[...] necessario, con conseguente preclusione della possibilità di rinnovo di una notifica radicalmente inesistente (C. 19166/2015) e, parallelamente, insussistenza dei presupposti per l'integrazione da parte del giudice del contraddittorio necessario. Infatti, volendo percorrere tale via interpretativa, comunque l'azione rimarrebbe procedibile nei riguardi di tutti gli altri convenuti, ormai solo litisconsorti facoltativi: il decreto di trasferimento ha ordinato la cancellazione dei gravami ivi insistenti anteriormente trascritti sui beni, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse da parte dei creditori rispetto alle sorti degli immobili già trasferiti in proprietà ad un terzo e dissolvimento di ogni questione relativa all'opponibilità erga omnes dell'eventuale accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà sui beni ormai definitivamente assegnati al terzo: “Il terzo che vanti un diritto reale su bene immobile oggetto di esecuzione forzata, se ha partecipato al procedimento esecutivo, può proporre solo opposizione agli atti esecutivi, mentre, se non vi ha partecipato, durante il giudizio di esecuzione, può proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e dopo
9 la vendita e l'assegnazione può rivendicare il bene nei confronti dell'aggiudicatario” (C. n. 4005/2022).
Inesistenza della procura rilasciata dall'attrice ai propri Parte_1 difensori, avv. Antonella Ferraro, prima, e avv. Piercarlo Magni, poi.
L'eccezione non merita accoglimento.
Seppur il testo di entrambe le procure faccia riferimento ad un giudizio di Cont usucapione da promuoversi (solo) nei riguardi di Pe Controparte_14
semplice (quale soggetto proprietario del compendio immobiliare prima
[...] dell'aggiudicazione dello stesso alla sig.ra nell'ambito Controparte_12 dell'esecuzione immobiliare), entrambe contengono ampie attribuzioni di poteri ai procuratori, tra cui quelli di chiamare in giudizio terzi soggetti: “tutte le facoltà di legge”, “le più ampie facoltà di mandato”.
In conformità ai principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità, deve applicarsi un'interpretazione estensiva ed elastica del contenuto delle procure in atti: “La procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi (nella specie, "con ogni facoltà") è idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare
l'interesse del proprio assistito” (C. Sezioni Unite n. 4909/2016).
Si consideri, peraltro, che la procura rilasciata al secondo difensore avv. Magni, subentrato all'avv. Ferraro, contiene un espresso riferimento al numero del procedimento (rg 750/2024): se ne ricava la piena attribuzione del potere al procuratore di proseguire il giudizio nei riguardi di tutti i soggetti già citati dal precedente difensore.
Sull'estromissione dei creditori per difetto di legittimazione passiva
L'eccezione sollevata è tecnicamente impropria: il difetto di legittimazione passiva non integra alcuna ipotesi prevista dal codice di rito per la estromissione del giudizio (art. 108, 109, 111 c.p.c.) e non consente l'adozione del provvedimento specifico, bensì il rigetto nel merito della domanda proposta nei riguardi dei soggetti non legittimati dal lato passivo della domanda.
In ogni caso, seppur alla data di iscrizione a ruolo della causa fosse già stato pronunciato decreto di trasferimento in favore della sig.ra Controparte_12
(dd. 18.02.2024), comunque la procedura esecutiva immobiliare era ancora
10 pendente (essendo stata definita solo in data 7.5.2025 - doc. 31 att.), con conseguente litisconsorzio quantomeno facoltativo degli altri creditori intervenuti,
i quali – peraltro – non hanno mai chiesto di essere estromessi da questo giudizio.
IV) Passando, ora, al merito dell'azione promossa da essa risulta Parte_1 infondata e non meritevole di accoglimento.
Anche a voler ritenere ammissibile la proposizione della stessa – nonostante la pacifica decadenza dell'attrice dal termine perentorio che le era stato concesso, per l'instaurazione del giudizio di merito avente medesima causa petendi e medesimo petitum di quello odierno (accertamento usucapione sul compendio immobiliare oggetto di causa), dal giudice dell'esecuzione immobiliare n.
493/2016 a fronte del ricorso in opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. depositato da n data 24.10.2022, a ridosso della vendita dei beni pignorati siti Parte_1 in via dei Rizzani (docc.
1-4 comparsa avv. Sagliocca) – comunque, dal punto di vista sostanziale e di merito, la difesa attorea non ha dimostrato la maturazione, ininterrotta nel corso del ventennio richiesto dalla legge, dell'animus possidendi in capo a né sull'appartamento di via dei Rizzani, né sul relativo Parte_1 posto auto.
Va ricordato, preliminarmente, che perché si possa usucapire un immobile occorre non solamente averlo utilizzato per il tempo richiesto ex lege, ossia per venti anni, ma anche esercitare sullo stesso il possesso tipico del proprietario e non la semplice detenzione (v. Cass., ord. n. 6123/2020, secondo cui "Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario").
Nel caso di specie, in primo luogo, la stessa attrice ha affermato, sia nel ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c. promosso in data 24.10.2022 avanti al Giudice dell'esecuzione immobiliare sub rg n. 493/16 (doc. 1 avv. Sagliocca), sia nell'atto
11 di citazione di questo giudizio, di aver iniziato ad occupare l'appartamento di via dei Rizzani n. 29 dal 1996 (ivi trasferendovi anche formalmente la residenza anagrafica nell'anno 2000) in accordo con la società all'epoca proprietaria dell'immobile, ossia la ALE. di cui la zia era legale CP_16 Controparte_17 rappresentante, e dunque in virtù di una chiara concessione/autorizzazione della detta parente (pag. 4 atto cit: “l'attrice si trasferiva, in accordo con la , CP_18 nell'immobile di via dei Rizzani 29. In particolare il detto trasferimento è comprovato dalla missiva dd. 16.03.1996 inviata all'attrice dalla sig.ra
[...] legale rapp.te e proprietaria della soc. A.LE.TA. che si deposita (doc. 4)”; CP_16 pagg.
3-4 ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c.: “la deducente si trasferiva da
v.lo Sillio in questa abitazione in accordo con la proprietà (doc. 17). In tale lettera si legge che la proprietà (A.Le.Ta. Sas) invitava la deducente a trasferirsi in via dei Rizzani 29 entro la fine del mese di marzo del 1996, a motivo della prossima ristrutturazione di v.lo Sillio dove in precedenza l'esponente abitava. L'opponente si trasferiva in via dei Rizzani 29, secondo i desiderata della zia alla CP_16 fine del mese di marzo del '96. Poi, dalla data del 17.01.2000, la deducente fissava la propria residenza da v.lo Sillio a via dei Rizzani (doc. 18)”.
Solo in sede di comparsa conclusionale, dunque tardivamente, la difesa attorea ha tentato di fornire un'interpretazione, oltre che generica, confusa e sfornita di prova, comunque divergente, ed anzi apertamente contrastante, con quella da lei stessa rappresentata negli atti processuali anzidetti.
In ogni caso, il mero trasferimento della residenza anagrafica, così come anche l'acquisto di mobilio per l'arredamento dell'appartamento, ossia le uniche circostanze di fatto dedotte dall'attrice quali atti asseritamente dimostrativi del possesso esercitato sui beni, risultano di per sé irrilevanti ai fini dell'accertamento dell'animus possidendi, essendo del tutto compatibili con un godimento degli immobili a titolo di mera detenzione: per questa ragione, i capitoli di prova testimoniale nn.
2-3 formulati dalla difesa attorea non sono stati ammessi mentre i capp.
1-4 sono stati ritenuti inammissibili in quanto, non solo eccessivamente generici, ma comunque implicanti valutazioni tecnico-giuridiche inesigibili dai testi. Trattasi, infatti, di comportamenti non sufficienti ad integrare quell'interversione del possesso dell'immobile che la difesa attorea avrebbe dovuto, invece, dimostrare al fine di superare la allegazione, proveniente dalla stessa , di aver iniziato ad occupare il bene “in accordo con la Parte_1
12 proprietà”: “l'interversione del possesso…non può essere rappresentato da comportamenti, quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome, che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la "res"”(v. Cass. ord. 21726/2019).
Le considerazioni appena svolte sarebbero già di per sé sufficienti al rigetto delle domande attoree.
Ad abundantiam si osserva che – ferma la pacifica inopponibilità all'odierna proprietaria (e, ancor prima, anche ai creditori intervenuti Controparte_12 nella procedura esecutiva immobiliare) dell'accordo di mediazione (subb docc.
23, 24, 25 atto cit.) intercorso solo tra l'attrice e la figlia (a mezzo CP_14 del quale la seconda ha riconosciuto alla prima l'usucapione del diritto di proprietà, fermo il diritto di abitazione in proprio favore, sull'appartamento di via dei Rizzani n. 29) – risultano documentati plurimi atti mediante i quali Pt_1 ha espressamente riconosciuto la proprietà altrui del compendio
[...] immobiliare, così interrompendo la maturazione del termine ventennale utile per usucapire gli immobili: “In tema di usucapione, ai sensi dell'art. 1165 cod.civ. in relazione all'art. 2944 cod. civ., il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene "uti dominus" , interrompe il termine utile per l'usucapione” (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 25250 del 29/11/2006 Rv. 593763 - 01)
Più nello specifico, si tratta, come di seguito verrà indicato, di atti che non dimostrano solamente la piena consapevolezza nell'attrice dell'altruità dei beni
(di per sé stessa non ostativa alla maturazione dell'usucapione: C. 13153/2021) ma piuttosto la sua volontà non equivoca di attribuire, o meglio di vedere riconosciuto ed affermato anche da parte dei terzi, il diritto di proprietà al suo vero titolare: “per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'”animus possidendi” non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà” (Cass. n. 26641/2013 e n. 13153/2021).
13 Si richiamano sul punto le condivisibili considerazioni già espresse dal giudice dell'esecuzione (proc. n. 493/2016 sub 494-7/2016) allorquando, con provvedimento dd. 5.1.2023 (doc. 4 difesa avv. Sagliocca), aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di , ritenendo Parte_1 che l'opposizione ex art. 619 c.p.c. dalla stessa promossa per l'accertamento dell'intervenuta usucapione ventennale in suo favore sull'appartamento e relativo posto auto fosse da ritenersi “manifestamente infondata”: “- i fatti esposti nel suo ricorso, ed i documenti allegati, mostrano che ella in realtà ha preso ad abitare
l'appartamento (di cui oggi rivendica la piena e libera proprietà per usucapione) col consenso e su autorizzazione della società che all'epoca ne aveva la proprietà, senza allegare o dimostrare alcuna interversione nel possesso, idonea
a renderlo titolo ad usucapionem;
- ella ha ripetutamente riconosciuto, in passato, che la proprietà del bene in questione spettava a terzi (atti del 30.06.11 e del
12.08.11 con cui ha ceduto al primo Trustee i relativi diritti sul bene;
atti del
16.11.12, 24.05.13 e 14.06.18 con cui ha sostituito i vari Trustee;
azioni giudiziarie avviate, come legale rappresentante delle società Controparte_19 ed ALETA s.a.s., per invocare a favore di detti enti la proprietà del bene: n°
1614/2020 RG Trib. Udine, opposizione ex art. 619 c.p.c.; nr. 3662/19 R.G. Trib, nullità dell'atto istitutivo del e rivendica della proprietà); - tali CP_7 riconoscimenti hanno interrotto il termine ventennale di usucapione ex artt. 1165
e 2945 c.c.”.
Vanno, infatti, considerate le seguenti circostanze:
-il posto auto sito in Udine tra via Paolo Sarpi e via dei Rizzani (foglio 35 n. 1015 sub 359) veniva venduto dalla odierna attrice alla società ALE. Controparte_20 in data 27.11.2001 (doc. 11 att.), società che aveva già acquistato, dalla
[...]
IMMOBILIARE CARNIA s.p.a., in data 14.03.1996, la proprietà dell'appartamento di via dei Rizzani n. 29 (foglio 35 particella 311 – doc. 3);
-in data 7.10.2004 ALE.TA di vendeva alla società IMMOBILIARE CP_16
TARIS s.r.l. l'appartamento ed il posto auto anzidetti (doc. 12 att.);
-in data 30.06.2011 nella veste di legale rappresentante ed Parte_1 amministratore unico della IMMOBILARIARE TARIS S.r.l., conferiva i beni oggetto di causa al (che ella stessa aveva istituito in data 28.06.2011), CP_7 trasferendoli, dunque, al primo trustee (doc. 13 att.) e poi a tutti gli Persona_1 altri trustee via via nominati nel tempo (il 16.11.2012 vi è stata la nomina di
14 in data 24.5.2013 vi è stata la nomina di e infine Persona_2 CP_3 in data 14.6.2018 ha nominato se stessa quale trustee del Parte_1 CP_7
: cfr. sentenza Tribunale di Udine n. 369/2023-doc. 7 );
[...] CP_12
-in data 14.12.2016 veniva notificato atto di pignoramento immobiliare sui beni conferiti al (doc. 7 ; CP_7 CP_11
-in data 27.09.2019 in qualità di socia accomandataria e legale Parte_1 rappresentante di ALE. nonché in Controparte_21 CP_14 qualità di legale rappresentante di Immobiliare IS S.r.l. (di cui la madre era socia), chiedevano, nei confronti di essa stessa quale trustee del Parte_1
, l'accertamento della nullità del “con conseguente accertamento CP_7 CP_7 del diritto di proprietà delle società attrici in ragione delle nullità delle cessioni e conseguente condanna del trustee pro tempore a rilasciare i beni nella disponibilità delle attrici” (doc. 10 docc. 16-17 avv. Sagliocca); CP_11
-con ricorso depositato in data 01.10.2019 Immobiliare in persona del CP_19 legale rappresentante promuoveva nei confronti della stessa Parte_1 Pt_1 in qualità di trustee del , opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
[...] CP_7 all'esecuzione, sostenendo la nullità del pignoramento eseguito contro il CP_7
(doc. 8 ;
[...] CP_11
-in data 8.10.2020 in qualità di trustee del , in Parte_1 CP_7 adempimento della volontà della disponente cedeva alla beneficiaria CP_16 figlia a piena proprietà degli immobili di cui è causa (doc. 14 att.); CP_14
-successivamente, con atto dd. 10.11.2021 (doc. 15 att.) la madre CP_14
istituivano la società semplice nella Parte_1 Controparte_14 quale onferiva la proprietà dell'appartamento di via Dei Rizzani n. CP_14
29 e dell'adiacente posto auto, riservando a sé il diritto di abitazione;
contestualmente, veniva attribuita a la rappresentanza e Parte_1 amministrazione, ordinaria e straordinaria, della società.
Risulta documentalmente provato, dunque, che : Parte_1
- da un lato, ha dato esecuzione alla volontà della disponente CP_16 istituendo il in data 28.6.2011, ivi conferendo, in qualità di legale CP_7 rappresentante della società proprietaria Immobiliare IS S.r.l., gli immobili per cui è causa (mediante cessioni ai trustee via via succedutisi nel tempo, a partire dal 30.06.2011) e, infine, in qualità di trustee, cedendo gli stessi alla beneficiaria in data 8.10.2020); CP_14
15 - dall'altro lato, in modo del tutto contraddittorio, ha agito, non in proprio bensì in qualità di legale rappresentante di Immobiliare IS S.r.l. e Ale. (quali CP_16 originarie proprietarie dei beni di cui è causa), per rivendicarne la proprietà contro sé stessa in qualità di trustee del , sostenendo la nullità del trust e del CP_7 pignoramento trascritto a suo carico.
In entrambi i casi, ha assunto comportamenti che denotano non Parte_1 solo la consapevolezza circa l'altruità degli immobili ma anche e soprattutto la volontà di dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà sul compendio immobiliare in capo a soggetti terzi: comportamenti, come tali, incompatibili con il godimento, uti dominus, dell'appartamento di via dei Rizzani e del posto auto adiacente. In definitiva, deve ritenersi che tutti gli atti, negoziali e processuali, posti in essere dall'odierna attrice dimostrino la reale volontà mantenuta nel tempo da la quale, pur anche usufruendo degli immobili oggetto di Parte_1 contesa, non ha mai inteso sol per questo disconoscerne la proprietà in capo ad altri.
V) Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale, e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi, invece, per la fase istruttoria (non essendovi stati adempimenti probatori) e decisionale (essendosi proceduto a discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione di termine per il deposito di sole brevi note conclusive) previsti nello scaglione di valore delle cause da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00.
Ai fini della determinazione di valore della presente controversia il Tribunale ritiene, invero, di dover fare applicazione del criterio di cui all'art. 15 c.p.c.
(secondo cui il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando la rendita catastale del fabbricato alla data di proposizione della domanda per duecento per le cause relative alla proprietà), essendo, invece, residuale l'attribuzione alla controversia del valore indeterminato (art. 15 comma
3 c.p.c.). Pertanto, tenuto conto delle rendite catastali (tot. 1.215,38) indicate nel decreto di trasferimento del compendio immobiliare pronunciato in data
18.03.2024, ossia pochi giorni prima dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento, e moltiplicato tale valore per il coefficiente di legge (200,00), se ne ricava che il valore di causa è pari ad euro 243.076,00.
16 In relazione ai compensi richiesti dai procuratori delle parti CP_12
e è doverosa l'applicazione della maggiorazione di cui
[...] CP_11 all'art. 4 comma 1 bis d.m. n. 55/2014, nei limiti del 15%, a fronte dell'inserimento di collegamenti ipertestuali utili alla consultazione della documentazione depositata telematicamente.
Non si ritiene, invece, di dover fare applicazione della maggiorazione dei compensi di cui all'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/2014, richiesta solo dall'avv.
Sagliocca, in considerazione delle posizioni difensive allineate ed omogenee assunte da ciascun convenuto costituito nei riguardi dell'unica parte ( Pt_1
) da considerarsi sostanzialmente avversaria a tutte le altre.
[...]
L'attrice, in quanto soccombente, va condannata anche al pagamento in favore dei convenuti vittoriosi delle spese di lite sostenute per la costituzione anche nel ricorso cautelare promosso in corso di causa, conclusosi con ordinanza di rigetto dd. 8.7.2024: i compensi professionali sono determinati secondo i valori minimi per le fasi di studio ed introduttiva dell'anzidetto scaglione di valore della causa
(da euro 52.000,01 ad euro 250.000,00), atteso che le questioni giuridiche esaminate erano le medesime della causa di merito già in corso.
Infine, vanno riconosciute in favore di , unica parte Controparte_12 vittoriosa richiedente, le spese di mediazione nei limiti, tuttavia, dei compensi minimi previsti solo per le fasi di attivazione e negoziazione: la mediazione ha avuto svolgimento in corso di causa, allorquando le questioni giuridiche da trattare erano ormai note.
Si ritengono, inoltre, sussistenti gli estremi per condannare la parte soccombente al pagamento, a favore dei convenuti costituiti, di una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
La disposizione, introdotta dalla l. n. 69 del 2009, prevede una sanzione di carattere pubblicistico applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, autonoma ed indipendente rispetto all'ipotesi di responsabilità aggravata prevista dai due commi precedenti della norma. La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'"abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3830 del 15/02/2021, Rv. 660533 – 02).
17 Nel caso di specie, la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. si giustifica tenendo conto del carattere palesemente infondato delle domande attoree, già rilevato sia nell'ambito del procedimento esecutivo sub rg 493/2016 (a mezzo dell'ordinanza dd. 5.1.2023, più volte richiamata in motivazione, con la quale era stata anche revocata l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, a fronte Parte_1 della ritenuta manifesta infondatezza e pretestuosità del ricorso ex art. 619 c.p.c.) che nel corso di questa stessa causa (a mezzo dell'ordinanza cautelare dd.
7.8.2024, nella quale era stato escluso il fumus boni iuris dell'azione di merito promossa da . Parte_1
Pertanto, si deve ritenere che il comportamento processuale dell'attrice abbia determinato un danno a tutti i convenuti costituiti, costretti ad una difesa defatigante su questioni trattate anche nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, oltre che un abuso delle forme di tutela giurisdizionale, con conseguente lesione di interessi pubblicistici.
Tenuto conto del numero delle parti processuali, del valore della causa, dei compensi professionali riconosciuti e delle varie e molteplici questioni trattate, tra cui anche quelle sottese alle diverse eccezioni di rito sollevate dai convenuti vittoriosi, si ritiene equo e ragionevole stabilire tale indennità in un importo pari ad 1/4 delle spese di lite liquidate per il giudizio di merito: “In tema di responsabilità aggravata, il 3° co. dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata, non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del 4° co. dell'art. 385
c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari.
Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. civ., sez. VI - II, ord. 30 novembre 2012, n. 21570).
Inoltre, in base al comma 4 dell'art. 96 c.p.c., nei casi in cui provveda ai sensi del comma 3 il giudice è tenuto a condannare la parte anche al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro
500 e non superiore ad euro 5.000. Richiamati i criteri supra indicati per la determinazione, in via equitativa, della somma di cui al comma 3, si considera
18 ragionevole stabilire in euro 1.000,00 l'importo che sarà tenuta a Parte_1 versare alla cassa delle ammende.
Non si reputa, da ultimo, accoglibile l'ulteriore pretesa, promossa esclusivamente dal convenuto avv. Sagliocca, di condanna solidale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 c.p.c., anche dei procuratori attorei, non ravvisandosi la sussistenza di “gravi motivi” idonei a sanzionare anche il comportamento complessivo assunto dalle difese tecniche attoree, peraltro avvicendatesi in corso di causa: la norma, invero, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, postula la ricorrenza di "gravi motivi", da identificarsi nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ., ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 secondo comma cod. proc. civ. (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 20878 del 08/10/2010 Rv. 614265 – 01; Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 9203 del 20/05/2020 Rv. 657676 - 01).
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) rigetta tutte le domande attoree;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di liquidate in Controparte_9 complessivi euro 10.869,00 per compensi professionali (comprensivi tanto della fase cautelare quanto del giudizio di merito), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali, ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di , liquidate in complessivi euro Controparte_10
10.869,00 per compensi professionali (comprensivi tanto della fase cautelare quanto del giudizio di merito), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali, ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
4) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di AVV. SA AL, liquidate in complessivi euro
10.869,00 per compensi professionali (comprensivi tanto della fase cautelare
19 quanto del giudizio di merito), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali, ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
5) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di , liquidate in complessivi euro 12.240,30 per CP_11 compensi professionali (comprensivi tanto della fase cautelare quanto del giudizio di merito, applicata la maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis d.m.
55/2014), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali, ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
6) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di , liquidate in complessivi euro Controparte_12
13.752,30 per compensi professionali (comprensivi tanto della fase cautelare quanto del giudizio di merito, applicata la maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis d.m. 55/2014, e considerata anche l'assistenza in corso di mediazione), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali, ed oltre ad IVA
e CPA come per legge;
7) condanna altresì parte attrice al pagamento, in favore di Parte_1 ciascun convenuto costituitosi ( Controparte_9
, , AVV. SA AL,
[...] Controparte_10
e ), della somma di euro CP_11 Controparte_12
2.285,50 ciascuno, a titolo di responsabilità processuale ex art. 96 comma 3
c.p.c.;
8) condanna, infine, parte attrice l pagamento, in favore della Parte_1 cassa delle ammende, della somma di euro 1.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 4 c.p.c.
Così deciso in Udine il 28/10/2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
20
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 750/2024 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 22.03.2024
DA
rappresentata e difesa dall'avv. MAGNI PIERCARLO Parte_1 attore
CONTRO
, Controparte_1 [...]
, , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, , , , Controparte_5 CP_6 CP_1 CP_7
Controparte_8 convenuti contumaci
E CONTRO
con l'avv. MARCO RIPA Controparte_9 convenuto
E CONTRO
con l'avv. ILARIA NARDINI e l'avv. Controparte_10
NN ZO convenuto
E CONTRO
AVV. SA AL in proprio convenuto
E CONTRO
con l'avv. AL COLUCCIA CP_11
Convenuto
E CONTRO
1 con l'avv. PAOLO PERSELLO Controparte_12 convenuta avente ad oggetto: usucapione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 29.09.2025:
Conclusioni di parte attrice:
NEL MERITO:
1. Visto l'articolo 1158 c.c. dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in favore dell'attrice dei beni che qui di seguito si indicano: A) unità immobiliare facente parte del fabbricato denominato , sito in Udine, in angolo CP_10 tra il Vicolo Sillio nr. 16 e la Via dei Rizzani nr. 29, dislocato su due piani, composto da ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, studio e bagno al primo piano e da due camere, disimpegno e due bagni al secondo piano, cui sono annessi, quali accessori, un locale ripostiglio, sito al piano interrato ed un portico avente accesso da Vicolo Sillio, sito a piano terra;
immobile catastalmente censito al
Foglio 35, p.lla nr. 311 sub 16, Via dei Rizzani, piano S1–T–1–2. Con successivo frazionamento giudiziale del 2019 la precedente particella 311 sub 16 del foglio
35 risulta essere stata suddivisa in due sub e precisamente il sub 34 (A/2 + C/2)
e il sub 35 (C/7 v.lo Sillio), poi, ancora, con una successiva divisione del 2020 il sub 34 viene diviso in due sub e precisamente il sub 37 (A/2) e il sub 38 (C/2).
Pertanto, ad oggi, i dati catastali dell'immobile di via dei Rizzani n. 29 sono: foglio
35, particella 311 sub 37 e sub 38; B) Posto macchina sito in Comune di Udine, tra via Paolo Sarpi e via dei Rizzani (limitrofo alla casa di abitazione), facente parte di un complesso denominato Complesso Polifunzionale Futura insistente sull'area distinta al Catasto Terreni al foglio 35 n. 1015 Ente Urbano di are 32.37, individuato al Catasto Fabbricati del detto Comune come segue: foglio 35 n. 1015 sub 359 via dei Rizzani (p.S1) scala B, Z.C. 1, cat. C6, Cl. 6, mq 13, RC Euro
109,44 in virtù del possesso pacifico e continuato per oltre venti anni e per l'effetto ordinare al competente ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Condannare i convenuti a rifondere all'attrice le spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA:
L'attrice chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze:
2 1) Vero che la signora esercita dal 1996 il possesso esclusivo, Parte_1 continuativo e pubblico sull'unità immobiliare e sul posto auto rispettivamente così censiti: A) unità immobiliare facente parte del fabbricato denominato
[...]
, sito in Udine, in angolo tra il Vicolo Sillio e la Via dei Rizzani, dislocato CP_10 su due piani, composto da ingresso, soggiornopranzo, cucina, studio e bagno al primo piano e da due camere, disimpegno e due bagni al secondo piano, cui sono annessi, quali accessori, un locale ripostiglio, sito al piano interrato ed un portico avente accesso da Vicolo Sillio, sito a piano terra;
immobile catastalmente censito al Foglio 35, p.lla nr. 311 sub 16, Via dei Rizzani, piano S 1 – T – 1 – 2.
Con successivo frazionamento giudiziale del 2019 la precedente particella 311 sub 16 del foglio 35 risulta essere stata suddivisa in due sub e precisamente il sub 34 (A/2 + C/2) e il sub 35 (C/7 v.lo Sillio), poi, ancora, con una successiva divisione del 2020 il sub 34 viene diviso in due sub e precisamente il sub 37 (A/2)
e il sub 38 (C/2). Pertanto, ad oggi, i dati catastali dell'immobile di via dei Rizzani
n. 29 sono: foglio 35, particella 311 sub 37 e sub 38; B) Posto macchina sito in
Comune di Udine, tra via Paolo Sarpi e via dei Rizzani (limitrofo alla casa di abitazione), facente parte di un complesso denominato Complesso
Polifunzionale Futura insistente sull'area distinta al Catasto Terreni al foglio 35 n.
1015 Ente Urbano di are 32.37, individuato al Catasto Fabbricati del detto
Comune come segue: foglio 35 n. 1015 sub 359 via dei Rizzani (p.S1) scala B,
Z.C. 1, cat. C6, Cl. 6, mq 13, RC Euro 109,44.
2) Vero che Lei personalmente ha, nella seconda quindicina del mese di marzo
1996, aiutato la signora d eseguire il trasloco dei mobili dalla casa Parte_1 di v.lo Sillio n.16 alla casa di via dei Rizzani n. 29.
3) Vero che la signora in occasione del trasferimento indicato nel Parte_1 capitolo precedente, aveva acquistato mobili e cucina per l'appartamento di via dei Rizzani n. 29, come da fatture che le si rammostrano.
4) Vero che la signora da oltre venti anni mantiene e gode degli Parte_1 immobili sopra descritti ed appare pubblicamente e pacificamente l'unico ed esclusivo proprietario degli stessi.
Si indica a teste la signora residente in [...] giugno Testimone_1
n. 30.
Conclusioni del convenuto AL SA:
In rito,
3 - Dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile la domanda attorea per i motivi esposti in comparsa di costituzione e per inesistenza della notifica a e della procura alle liti dell'attrice e per non essere Controparte_4 stato svolto il procedimento di mediazione prescritto come obbligatorio dall'art. 5 del Dlgs. 28/2010 nei confronti dei convenuti diversi dalla figlia;
CP_1
- Revocare all'attrice il patrocinio gratuito a carico dello Stato per essere la domanda manifestamente infondata ed in mala fede e con colpa grave;
Nel merito,
- Rigettare ogni domanda svolta in giudizio dall'attrice in quanto inammissibile e, comunque, priva di ogni fondamento, per i motivi esposti in comparsa di costituzione;
- Condannare l'attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che riterrà equa ed a rifondere le spese di lite in solido col procuratore a norma dell'art. 94 c.p.c.
Conclusioni della convenuta Controparte_13
[...]
In via principale
Respingersi tutte le domande dell'attrice siccome infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Conclusioni della convenuta : Controparte_12
In via pregiudiziale di rito: dichiararsi che tanto procura alle liti rilasciata dalla sig.ra all'avv. Antonella Ferraro per agire solo nei confronti della Parte_1 società , che la procura rilasciata Controparte_14 dalla sig.ra all'avv. Piercarlo Magni per costituirsi in giudizio solo Parte_1 contro la società , in sostituzione Controparte_14 dell'avv. Ferraro, sono inesistenti e, conseguentemente, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione e della comparsa anzidetta con riferimento all'azione promossa nei confronti della sig.ra , con condanna dei Controparte_12 difensori della sig.ra avv. Antonella Ferraro e avv. Piercarlo Magni, Parte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla sig.ra ; Controparte_12
Nel merito: rigettarsi la domanda attorea perché inammissibile e, comunque, infondata.
4 Condannarsi l'attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite sostenute dalla convenuta . Controparte_12
Condannarsi l'attrice, ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore della sig.ra di una somma equitativamente determinata. Controparte_12
Conclusione del convenuto CP_11
Voglia il Tribunale di Udine, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare tutte le domande proposte da dirette ad accertare Parte_1
l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sui beni descritti dall'attrice nell'atto di citazione.
Spese e competenze di causa interamente rifuse.
Conclusioni del convenuto Controparte_10 nel merito:
1) Rigettarsi, per tutte le motivazioni esposte in atti, la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) Condannarsi parte attrice al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nella misura che il Giudice riterrà equa.
Spese di lite e compensi rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 22.03.2024 ha adito il Parte_1
Tribunale di Udine chiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto, per usucapione ventennale, dei seguenti immobili: 1) unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Udine, in angolo tra il Vicolo Sillio e la Via CP_10 dei Rizzani, catastalmente censita al foglio 35 particella 311 subb 37 e 38; 2) posto macchina sito in Comune di Udine, tra via Paolo Sarpi e Via Dei Rizzani
(facente parte di un complesso denominato “Complesso Polifunzionale Futura” insistente sull'area distinta al Catasto terreni al foglio 35 n. 1015 Ente Urbano individuato al Catasto Fabbricati al foglio 35 n. 1015 sub 359 via dei Rizzani).
L'attrice esponeva di aver goduto i beni anzidetti in modo pieno, esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto per oltre vent'anni: nello specifico, dal marzo
1996 l'appartamento e dal novembre 2001 il relativo posto auto.
5 La causa veniva instaurata nei riguardi di tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva rubricata al n. 493/2016, avente ad oggetto proprio il compendio immobiliare di cui trattasi, nonché nei riguardi della terza aggiudicataria dei beni sig.ra (decreto trasferimento dd. Controparte_12
18.03.2024).
Quest'ultima si costituiva ritualmente in giudizio e, oltre a sollevare diverse eccezioni di rito (tra le quali: inesistenza della procura ad litem rilasciata Contr dall'attrice per azione da promuoversi solo nei confronti di .PE di EL
Sveva e C. S.a.s.; difetto di legittimazione passiva dei convenuti diversi dalla aggiudicataria;
improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria), contestava la sussistenza dei presupposti giuridici e fattuali per l'invocazione, da parte di dell'usucapione Parte_1 ventennale. Secondo la difesa della convenuta, emergeva dal contenuto stesso dell'atto di citazione il fatto che l'attrice avesse occupato l'immobile di Via dei
Rizzani n. 29 (ivi trasferendovi la residenza solo dal 17.01.2000) in accordo con la società all'epoca proprietaria dell'immobile (la ALE. Controparte_16
e dunque avendone avuto sempre e solo la detenzione, non essendovi
[...] prova del compimento di atti riconducibili all'istituto dell'interversione del possesso. Anzi, la stessa aveva in più occasioni espressamente Parte_1 riconosciuto l'altruità sia dell'appartamento che del posto auto. Infine, sosteneva la difesa della sig.ra , non poteva dirsi a lei opponibile Controparte_12
l'accordo di mediazione dd. 12.10.2022, a mezzo del quale la figlia dell'attrice,
(in questo giudizio convenuta in proprio e quale legale CP_14
Contr rappresentante della società semplice PE aveva Controparte_14 riconosciuto l'usucapione in favore della madre fermo il diritto di Parte_1 abitazione in suo favore che l'odierna attrice si impegnava a mantenere.
Si costituivano ritualmente in giudizio anche i creditori della procedura esecutiva immobiliare , CP_11 Controparte_13 Controparte_10
, avv. Sagliocca Salvatore. In particolare, oltre a contestare tutti la
[...] sussistenza dei presupposti per l'usucapione, sottolineando come l'attrice avesse più volte riconosciuto il diritto di proprietà altrui dei beni, l'avv. Sagliocca eccepiva, altresì, l'inammissibilità/improcedibilità della domanda attorea, dal momento che, in precedenza, con ricorso depositato nell'ambito dell'espropriazione immobiliare n. 493/2016 l'attrice aveva promosso un'opposizione di terzo ex art. Parte_1
6 619 c.p.c. (iscritta nel sub procedimento sub 493-7/2016) chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione (asseritamente maturato prima del pignoramento del 2016) della proprietà dei beni di Via Dei Rizzani. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza dd. 5.1.2023, aveva quindi fissato termine perentorio di due mesi per l'avvio del giudizio di merito (a decorrere dalla data di comunicazione del decreto collegiale che avrebbe deciso sul reclamo ex art. 669
c.p.c. avente ad oggetto il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva); contestualmente il Tribunale aveva persino revocato l'opponente con separato decreto, dal beneficio del patrocinio a spese Pt_1 dello Stato, ritenendo la domanda di usucapione manifestamente infondata.
Tuttavia, osservava l'avv. Sagliocca, la non aveva rispettato il termine Pt_1 perentorio anzidetto concessole, con conseguente maturata decadenza dalla possibilità di ripresentare, in questa sede, un giudizio avente la stessa causa petendi e lo stesso petitum.
Con ricorso cautelare, depositato in data 27.05.2024 in questo procedimento,
l'attrice chiedeva al Tribunale di disporre il sequestro giudiziario del compendio immobiliare, dal momento che i beni, nel corso della pendente procedura di esecuzione immobiliare (iscritta, come anticipato, sub r.g. n. 493/2016 Trib.
Udine), erano stati aggiudicati definitivamente in data 12.03.2024 in favore di
. Un tanto avrebbe determinato, secondo la difesa attorea, Controparte_12 una situazione di incertezza in ordine all'effettiva titolarità del diritto di proprietà sull'appartamento e posto auto ed, inoltre, l'insorgenza di un grave periculum in mora, poiché la arebbe stata costretta a lasciare l'immobile in tempi brevi Pt_1 all'aggiudicataria, a fronte dell'ordine di rilascio già emesso dal giudice dell'esecuzione.
Il Tribunale rigettava il ricorso cautelare con ordinanza dd. 07.08.2024, a quanto consta non reclamata.
II) Pronunciato il decreto ex art. 171 bis c.p.c. (con il quale, in particolare, il giudice rilevava la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine a comparire nei riguardi del convenuto concedendo termine Controparte_4 per il rinnovo della notifica: cfr. infra), all'esito della prima udienza il giudice rappresentava il difetto di procedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura di mediazione, concedendo dunque termine all'attrice per adempiere.
7 Successivamente, il Tribunale, ritenute in parte inammissibili ed in parte irrilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie attoree, fissava udienza di discussione orale al giorno 29.09.2025, all'esito della quale le parti precisavano le conclusioni indicate in epigrafe e il giudice si riservava il deposito della sentenza entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
III) Quanto alle questioni pregiudiziali di rito, si osserva quanto segue.
Inesistenza e non mera nullità della notifica a e Controparte_4 conseguente improcedibilità dell'azione
L'eccezione di improcedibilità dell'intera azione per inesistenza della notifica verso il convenuto è infondata. Controparte_4
Invero, al momento dell'avvio della prima notifica all'estero all'anzidetto convenuto (creditore intervenuto nell'ambito della procedura esecutiva sub rg n.
493/2016), ossia in data 15.03.2024, non era ancora stato pronunciato il decreto di trasferimento dei beni in favore di (dd. 18.03.2024), già Controparte_12 aggiudicataria come da verbale di udienza dd. 22.11.2023 (doc. 29 att.).
Pertanto, nonostante l'inesistenza della prima notifica (eseguita dall'attrice mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento -c.d. cartolina rossa- direttamente a ), secondo i principi statuiti dalla Corte Controparte_4 di Cassazione nell'ordinanza n. 15772/20241 (peraltro, proprio in relazione ad un ricorso proposto da e ad una notifica effettuata nei riguardi del Parte_1 medesimo creditore), il giudice avrebbe dovuto comunque assegnare un termine per il rinnovo della notifica all'anzidetto convenuto (o meglio, al fine di integrare contraddittorio nei riguardi dello stesso), rivestendo egli la qualifica di litisconsorte necessario in base ai fatti rappresentati dall'attrice nell'atto di citazione in giudizio
(si ricordi, infatti, che “Il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario del giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui 1 Pur avendo il Principato di Monaco (Paese di residenza del convenuto di cui trattasi) aderito alla Convenzione Internazionale siglata a L'Aja il 15 novembre 1965 relativa alla notificazione all'estero di atti giudiziari, designando quale autorità centrale la Direzione dei Servizi Giudiziari, tale Stato si è opposto alle notifiche a mezzo del servizio postale. La difesa attorea non aveva provveduto, come invece avrebbe dovuto, a compulsare l'Autorità Centrale dello Stato richiesto e a produrre la relativa attestazione secondo la formula modello allegata alla predetta Convenzione. 8 inopponibile…” – C. n. 29325/2019). Il termine per l'integrazione del contraddittorio, seppur sulla base -solo- di una diversa motivazione (mancato rispetto del termine a comparire, risultando la notifica perfezionatasi in data
28.03.2024, in violazione del termine di 150 giorni liberi prima dell'udienza di comparizione prevista per il giorno 17.09.2024), è stato effettivamente concesso con decreto ex art. 171 bis c.p.c. dd. 19.06.2024.
La seconda notifica, perfezionatasi in data 24.07.2024, è risultata valida e rispettosa del termine a comparire in prima udienza: la difesa attorea ha prodotto in giudizio documentazione attestante la trasmissione dell'atto di citazione all'autorità centrale dello Stato monegasco ed altresì ha dato prova dell'attestazione dell'esecuzione della notifica, con indicazione anche del luogo, data e della persona alla quale l'atto è stato consegnato.
Il contraddittorio, dunque, è stato integrato correttamente.
In ogni caso, l'inesistenza della prima notifica avrebbe potuto comportare, al più, la declaratoria di estinzione del rapporto processuale esclusivamente tra l'attrice ed il convenuto , a voler ritenere, invece, che tale convenuto, CP_4 al momento del perfezionamento della prima notifica (28.03.2024), essendo già intervenuto il decreto di trasferimento alla terza aggiudicataria CP_12
(18.3.2024), avesse ormai perso la qualifica di litisconsorte
[...] necessario, con conseguente preclusione della possibilità di rinnovo di una notifica radicalmente inesistente (C. 19166/2015) e, parallelamente, insussistenza dei presupposti per l'integrazione da parte del giudice del contraddittorio necessario. Infatti, volendo percorrere tale via interpretativa, comunque l'azione rimarrebbe procedibile nei riguardi di tutti gli altri convenuti, ormai solo litisconsorti facoltativi: il decreto di trasferimento ha ordinato la cancellazione dei gravami ivi insistenti anteriormente trascritti sui beni, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse da parte dei creditori rispetto alle sorti degli immobili già trasferiti in proprietà ad un terzo e dissolvimento di ogni questione relativa all'opponibilità erga omnes dell'eventuale accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà sui beni ormai definitivamente assegnati al terzo: “Il terzo che vanti un diritto reale su bene immobile oggetto di esecuzione forzata, se ha partecipato al procedimento esecutivo, può proporre solo opposizione agli atti esecutivi, mentre, se non vi ha partecipato, durante il giudizio di esecuzione, può proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e dopo
9 la vendita e l'assegnazione può rivendicare il bene nei confronti dell'aggiudicatario” (C. n. 4005/2022).
Inesistenza della procura rilasciata dall'attrice ai propri Parte_1 difensori, avv. Antonella Ferraro, prima, e avv. Piercarlo Magni, poi.
L'eccezione non merita accoglimento.
Seppur il testo di entrambe le procure faccia riferimento ad un giudizio di Cont usucapione da promuoversi (solo) nei riguardi di Pe Controparte_14
semplice (quale soggetto proprietario del compendio immobiliare prima
[...] dell'aggiudicazione dello stesso alla sig.ra nell'ambito Controparte_12 dell'esecuzione immobiliare), entrambe contengono ampie attribuzioni di poteri ai procuratori, tra cui quelli di chiamare in giudizio terzi soggetti: “tutte le facoltà di legge”, “le più ampie facoltà di mandato”.
In conformità ai principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità, deve applicarsi un'interpretazione estensiva ed elastica del contenuto delle procure in atti: “La procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi (nella specie, "con ogni facoltà") è idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare
l'interesse del proprio assistito” (C. Sezioni Unite n. 4909/2016).
Si consideri, peraltro, che la procura rilasciata al secondo difensore avv. Magni, subentrato all'avv. Ferraro, contiene un espresso riferimento al numero del procedimento (rg 750/2024): se ne ricava la piena attribuzione del potere al procuratore di proseguire il giudizio nei riguardi di tutti i soggetti già citati dal precedente difensore.
Sull'estromissione dei creditori per difetto di legittimazione passiva
L'eccezione sollevata è tecnicamente impropria: il difetto di legittimazione passiva non integra alcuna ipotesi prevista dal codice di rito per la estromissione del giudizio (art. 108, 109, 111 c.p.c.) e non consente l'adozione del provvedimento specifico, bensì il rigetto nel merito della domanda proposta nei riguardi dei soggetti non legittimati dal lato passivo della domanda.
In ogni caso, seppur alla data di iscrizione a ruolo della causa fosse già stato pronunciato decreto di trasferimento in favore della sig.ra Controparte_12
(dd. 18.02.2024), comunque la procedura esecutiva immobiliare era ancora
10 pendente (essendo stata definita solo in data 7.5.2025 - doc. 31 att.), con conseguente litisconsorzio quantomeno facoltativo degli altri creditori intervenuti,
i quali – peraltro – non hanno mai chiesto di essere estromessi da questo giudizio.
IV) Passando, ora, al merito dell'azione promossa da essa risulta Parte_1 infondata e non meritevole di accoglimento.
Anche a voler ritenere ammissibile la proposizione della stessa – nonostante la pacifica decadenza dell'attrice dal termine perentorio che le era stato concesso, per l'instaurazione del giudizio di merito avente medesima causa petendi e medesimo petitum di quello odierno (accertamento usucapione sul compendio immobiliare oggetto di causa), dal giudice dell'esecuzione immobiliare n.
493/2016 a fronte del ricorso in opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. depositato da n data 24.10.2022, a ridosso della vendita dei beni pignorati siti Parte_1 in via dei Rizzani (docc.
1-4 comparsa avv. Sagliocca) – comunque, dal punto di vista sostanziale e di merito, la difesa attorea non ha dimostrato la maturazione, ininterrotta nel corso del ventennio richiesto dalla legge, dell'animus possidendi in capo a né sull'appartamento di via dei Rizzani, né sul relativo Parte_1 posto auto.
Va ricordato, preliminarmente, che perché si possa usucapire un immobile occorre non solamente averlo utilizzato per il tempo richiesto ex lege, ossia per venti anni, ma anche esercitare sullo stesso il possesso tipico del proprietario e non la semplice detenzione (v. Cass., ord. n. 6123/2020, secondo cui "Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario").
Nel caso di specie, in primo luogo, la stessa attrice ha affermato, sia nel ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c. promosso in data 24.10.2022 avanti al Giudice dell'esecuzione immobiliare sub rg n. 493/16 (doc. 1 avv. Sagliocca), sia nell'atto
11 di citazione di questo giudizio, di aver iniziato ad occupare l'appartamento di via dei Rizzani n. 29 dal 1996 (ivi trasferendovi anche formalmente la residenza anagrafica nell'anno 2000) in accordo con la società all'epoca proprietaria dell'immobile, ossia la ALE. di cui la zia era legale CP_16 Controparte_17 rappresentante, e dunque in virtù di una chiara concessione/autorizzazione della detta parente (pag. 4 atto cit: “l'attrice si trasferiva, in accordo con la , CP_18 nell'immobile di via dei Rizzani 29. In particolare il detto trasferimento è comprovato dalla missiva dd. 16.03.1996 inviata all'attrice dalla sig.ra
[...] legale rapp.te e proprietaria della soc. A.LE.TA. che si deposita (doc. 4)”; CP_16 pagg.
3-4 ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c.: “la deducente si trasferiva da
v.lo Sillio in questa abitazione in accordo con la proprietà (doc. 17). In tale lettera si legge che la proprietà (A.Le.Ta. Sas) invitava la deducente a trasferirsi in via dei Rizzani 29 entro la fine del mese di marzo del 1996, a motivo della prossima ristrutturazione di v.lo Sillio dove in precedenza l'esponente abitava. L'opponente si trasferiva in via dei Rizzani 29, secondo i desiderata della zia alla CP_16 fine del mese di marzo del '96. Poi, dalla data del 17.01.2000, la deducente fissava la propria residenza da v.lo Sillio a via dei Rizzani (doc. 18)”.
Solo in sede di comparsa conclusionale, dunque tardivamente, la difesa attorea ha tentato di fornire un'interpretazione, oltre che generica, confusa e sfornita di prova, comunque divergente, ed anzi apertamente contrastante, con quella da lei stessa rappresentata negli atti processuali anzidetti.
In ogni caso, il mero trasferimento della residenza anagrafica, così come anche l'acquisto di mobilio per l'arredamento dell'appartamento, ossia le uniche circostanze di fatto dedotte dall'attrice quali atti asseritamente dimostrativi del possesso esercitato sui beni, risultano di per sé irrilevanti ai fini dell'accertamento dell'animus possidendi, essendo del tutto compatibili con un godimento degli immobili a titolo di mera detenzione: per questa ragione, i capitoli di prova testimoniale nn.
2-3 formulati dalla difesa attorea non sono stati ammessi mentre i capp.
1-4 sono stati ritenuti inammissibili in quanto, non solo eccessivamente generici, ma comunque implicanti valutazioni tecnico-giuridiche inesigibili dai testi. Trattasi, infatti, di comportamenti non sufficienti ad integrare quell'interversione del possesso dell'immobile che la difesa attorea avrebbe dovuto, invece, dimostrare al fine di superare la allegazione, proveniente dalla stessa , di aver iniziato ad occupare il bene “in accordo con la Parte_1
12 proprietà”: “l'interversione del possesso…non può essere rappresentato da comportamenti, quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome, che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la "res"”(v. Cass. ord. 21726/2019).
Le considerazioni appena svolte sarebbero già di per sé sufficienti al rigetto delle domande attoree.
Ad abundantiam si osserva che – ferma la pacifica inopponibilità all'odierna proprietaria (e, ancor prima, anche ai creditori intervenuti Controparte_12 nella procedura esecutiva immobiliare) dell'accordo di mediazione (subb docc.
23, 24, 25 atto cit.) intercorso solo tra l'attrice e la figlia (a mezzo CP_14 del quale la seconda ha riconosciuto alla prima l'usucapione del diritto di proprietà, fermo il diritto di abitazione in proprio favore, sull'appartamento di via dei Rizzani n. 29) – risultano documentati plurimi atti mediante i quali Pt_1 ha espressamente riconosciuto la proprietà altrui del compendio
[...] immobiliare, così interrompendo la maturazione del termine ventennale utile per usucapire gli immobili: “In tema di usucapione, ai sensi dell'art. 1165 cod.civ. in relazione all'art. 2944 cod. civ., il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene "uti dominus" , interrompe il termine utile per l'usucapione” (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 25250 del 29/11/2006 Rv. 593763 - 01)
Più nello specifico, si tratta, come di seguito verrà indicato, di atti che non dimostrano solamente la piena consapevolezza nell'attrice dell'altruità dei beni
(di per sé stessa non ostativa alla maturazione dell'usucapione: C. 13153/2021) ma piuttosto la sua volontà non equivoca di attribuire, o meglio di vedere riconosciuto ed affermato anche da parte dei terzi, il diritto di proprietà al suo vero titolare: “per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'”animus possidendi” non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà” (Cass. n. 26641/2013 e n. 13153/2021).
13 Si richiamano sul punto le condivisibili considerazioni già espresse dal giudice dell'esecuzione (proc. n. 493/2016 sub 494-7/2016) allorquando, con provvedimento dd. 5.1.2023 (doc. 4 difesa avv. Sagliocca), aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di , ritenendo Parte_1 che l'opposizione ex art. 619 c.p.c. dalla stessa promossa per l'accertamento dell'intervenuta usucapione ventennale in suo favore sull'appartamento e relativo posto auto fosse da ritenersi “manifestamente infondata”: “- i fatti esposti nel suo ricorso, ed i documenti allegati, mostrano che ella in realtà ha preso ad abitare
l'appartamento (di cui oggi rivendica la piena e libera proprietà per usucapione) col consenso e su autorizzazione della società che all'epoca ne aveva la proprietà, senza allegare o dimostrare alcuna interversione nel possesso, idonea
a renderlo titolo ad usucapionem;
- ella ha ripetutamente riconosciuto, in passato, che la proprietà del bene in questione spettava a terzi (atti del 30.06.11 e del
12.08.11 con cui ha ceduto al primo Trustee i relativi diritti sul bene;
atti del
16.11.12, 24.05.13 e 14.06.18 con cui ha sostituito i vari Trustee;
azioni giudiziarie avviate, come legale rappresentante delle società Controparte_19 ed ALETA s.a.s., per invocare a favore di detti enti la proprietà del bene: n°
1614/2020 RG Trib. Udine, opposizione ex art. 619 c.p.c.; nr. 3662/19 R.G. Trib, nullità dell'atto istitutivo del e rivendica della proprietà); - tali CP_7 riconoscimenti hanno interrotto il termine ventennale di usucapione ex artt. 1165
e 2945 c.c.”.
Vanno, infatti, considerate le seguenti circostanze:
-il posto auto sito in Udine tra via Paolo Sarpi e via dei Rizzani (foglio 35 n. 1015 sub 359) veniva venduto dalla odierna attrice alla società ALE. Controparte_20 in data 27.11.2001 (doc. 11 att.), società che aveva già acquistato, dalla
[...]
IMMOBILIARE CARNIA s.p.a., in data 14.03.1996, la proprietà dell'appartamento di via dei Rizzani n. 29 (foglio 35 particella 311 – doc. 3);
-in data 7.10.2004 ALE.TA di vendeva alla società IMMOBILIARE CP_16
TARIS s.r.l. l'appartamento ed il posto auto anzidetti (doc. 12 att.);
-in data 30.06.2011 nella veste di legale rappresentante ed Parte_1 amministratore unico della IMMOBILARIARE TARIS S.r.l., conferiva i beni oggetto di causa al (che ella stessa aveva istituito in data 28.06.2011), CP_7 trasferendoli, dunque, al primo trustee (doc. 13 att.) e poi a tutti gli Persona_1 altri trustee via via nominati nel tempo (il 16.11.2012 vi è stata la nomina di
14 in data 24.5.2013 vi è stata la nomina di e infine Persona_2 CP_3 in data 14.6.2018 ha nominato se stessa quale trustee del Parte_1 CP_7
: cfr. sentenza Tribunale di Udine n. 369/2023-doc. 7 );
[...] CP_12
-in data 14.12.2016 veniva notificato atto di pignoramento immobiliare sui beni conferiti al (doc. 7 ; CP_7 CP_11
-in data 27.09.2019 in qualità di socia accomandataria e legale Parte_1 rappresentante di ALE. nonché in Controparte_21 CP_14 qualità di legale rappresentante di Immobiliare IS S.r.l. (di cui la madre era socia), chiedevano, nei confronti di essa stessa quale trustee del Parte_1
, l'accertamento della nullità del “con conseguente accertamento CP_7 CP_7 del diritto di proprietà delle società attrici in ragione delle nullità delle cessioni e conseguente condanna del trustee pro tempore a rilasciare i beni nella disponibilità delle attrici” (doc. 10 docc. 16-17 avv. Sagliocca); CP_11
-con ricorso depositato in data 01.10.2019 Immobiliare in persona del CP_19 legale rappresentante promuoveva nei confronti della stessa Parte_1 Pt_1 in qualità di trustee del , opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
[...] CP_7 all'esecuzione, sostenendo la nullità del pignoramento eseguito contro il CP_7
(doc. 8 ;
[...] CP_11
-in data 8.10.2020 in qualità di trustee del , in Parte_1 CP_7 adempimento della volontà della disponente cedeva alla beneficiaria CP_16 figlia a piena proprietà degli immobili di cui è causa (doc. 14 att.); CP_14
-successivamente, con atto dd. 10.11.2021 (doc. 15 att.) la madre CP_14
istituivano la società semplice nella Parte_1 Controparte_14 quale onferiva la proprietà dell'appartamento di via Dei Rizzani n. CP_14
29 e dell'adiacente posto auto, riservando a sé il diritto di abitazione;
contestualmente, veniva attribuita a la rappresentanza e Parte_1 amministrazione, ordinaria e straordinaria, della società.
Risulta documentalmente provato, dunque, che : Parte_1
- da un lato, ha dato esecuzione alla volontà della disponente CP_16 istituendo il in data 28.6.2011, ivi conferendo, in qualità di legale CP_7 rappresentante della società proprietaria Immobiliare IS S.r.l., gli immobili per cui è causa (mediante cessioni ai trustee via via succedutisi nel tempo, a partire dal 30.06.2011) e, infine, in qualità di trustee, cedendo gli stessi alla beneficiaria in data 8.10.2020); CP_14
15 - dall'altro lato, in modo del tutto contraddittorio, ha agito, non in proprio bensì in qualità di legale rappresentante di Immobiliare IS S.r.l. e Ale. (quali CP_16 originarie proprietarie dei beni di cui è causa), per rivendicarne la proprietà contro sé stessa in qualità di trustee del , sostenendo la nullità del trust e del CP_7 pignoramento trascritto a suo carico.
In entrambi i casi, ha assunto comportamenti che denotano non Parte_1 solo la consapevolezza circa l'altruità degli immobili ma anche e soprattutto la volontà di dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà sul compendio immobiliare in capo a soggetti terzi: comportamenti, come tali, incompatibili con il godimento, uti dominus, dell'appartamento di via dei Rizzani e del posto auto adiacente. In definitiva, deve ritenersi che tutti gli atti, negoziali e processuali, posti in essere dall'odierna attrice dimostrino la reale volontà mantenuta nel tempo da la quale, pur anche usufruendo degli immobili oggetto di Parte_1 contesa, non ha mai inteso sol per questo disconoscerne la proprietà in capo ad altri.
V) Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale, e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi, invece, per la fase istruttoria (non essendovi stati adempimenti probatori) e decisionale (essendosi proceduto a discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione di termine per il deposito di sole brevi note conclusive) previsti nello scaglione di valore delle cause da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00.
Ai fini della determinazione di valore della presente controversia il Tribunale ritiene, invero, di dover fare applicazione del criterio di cui all'art. 15 c.p.c.
(secondo cui il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando la rendita catastale del fabbricato alla data di proposizione della domanda per duecento per le cause relative alla proprietà), essendo, invece, residuale l'attribuzione alla controversia del valore indeterminato (art. 15 comma
3 c.p.c.). Pertanto, tenuto conto delle rendite catastali (tot. 1.215,38) indicate nel decreto di trasferimento del compendio immobiliare pronunciato in data
18.03.2024, ossia pochi giorni prima dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento, e moltiplicato tale valore per il coefficiente di legge (200,00), se ne ricava che il valore di causa è pari ad euro 243.076,00.
16 In relazione ai compensi richiesti dai procuratori delle parti CP_12
e è doverosa l'applicazione della maggiorazione di cui
[...] CP_11 all'art. 4 comma 1 bis d.m. n. 55/2014, nei limiti del 15%, a fronte dell'inserimento di collegamenti ipertestuali utili alla consultazione della documentazione depositata telematicamente.
Non si ritiene, invece, di dover fare applicazione della maggiorazione dei compensi di cui all'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/2014, richiesta solo dall'avv.
Sagliocca, in considerazione delle posizioni difensive allineate ed omogenee assunte da ciascun convenuto costituito nei riguardi dell'unica parte ( Pt_1
) da considerarsi sostanzialmente avversaria a tutte le altre.
[...]
L'attrice, in quanto soccombente, va condannata anche al pagamento in favore dei convenuti vittoriosi delle spese di lite sostenute per la costituzione anche nel ricorso cautelare promosso in corso di causa, conclusosi con ordinanza di rigetto dd. 8.7.2024: i compensi professionali sono determinati secondo i valori minimi per le fasi di studio ed introduttiva dell'anzidetto scaglione di valore della causa
(da euro 52.000,01 ad euro 250.000,00), atteso che le questioni giuridiche esaminate erano le medesime della causa di merito già in corso.
Infine, vanno riconosciute in favore di , unica parte Controparte_12 vittoriosa richiedente, le spese di mediazione nei limiti, tuttavia, dei compensi minimi previsti solo per le fasi di attivazione e negoziazione: la mediazione ha avuto svolgimento in corso di causa, allorquando le questioni giuridiche da trattare erano ormai note.
Si ritengono, inoltre, sussistenti gli estremi per condannare la parte soccombente al pagamento, a favore dei convenuti costituiti, di una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
La disposizione, introdotta dalla l. n. 69 del 2009, prevede una sanzione di carattere pubblicistico applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, autonoma ed indipendente rispetto all'ipotesi di responsabilità aggravata prevista dai due commi precedenti della norma. La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'"abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3830 del 15/02/2021, Rv. 660533 – 02).
17 Nel caso di specie, la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. si giustifica tenendo conto del carattere palesemente infondato delle domande attoree, già rilevato sia nell'ambito del procedimento esecutivo sub rg 493/2016 (a mezzo dell'ordinanza dd. 5.1.2023, più volte richiamata in motivazione, con la quale era stata anche revocata l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, a fronte Parte_1 della ritenuta manifesta infondatezza e pretestuosità del ricorso ex art. 619 c.p.c.) che nel corso di questa stessa causa (a mezzo dell'ordinanza cautelare dd.
7.8.2024, nella quale era stato escluso il fumus boni iuris dell'azione di merito promossa da . Parte_1
Pertanto, si deve ritenere che il comportamento processuale dell'attrice abbia determinato un danno a tutti i convenuti costituiti, costretti ad una difesa defatigante su questioni trattate anche nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, oltre che un abuso delle forme di tutela giurisdizionale, con conseguente lesione di interessi pubblicistici.
Tenuto conto del numero delle parti processuali, del valore della causa, dei compensi professionali riconosciuti e delle varie e molteplici questioni trattate, tra cui anche quelle sottese alle diverse eccezioni di rito sollevate dai convenuti vittoriosi, si ritiene equo e ragionevole stabilire tale indennità in un importo pari ad 1/4 delle spese di lite liquidate per il giudizio di merito: “In tema di responsabilità aggravata, il 3° co. dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata, non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del 4° co. dell'art. 385
c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari.
Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. civ., sez. VI - II, ord. 30 novembre 2012, n. 21570).
Inoltre, in base al comma 4 dell'art. 96 c.p.c., nei casi in cui provveda ai sensi del comma 3 il giudice è tenuto a condannare la parte anche al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro
500 e non superiore ad euro 5.000. Richiamati i criteri supra indicati per la determinazione, in via equitativa, della somma di cui al comma 3, si considera
18 ragionevole stabilire in euro 1.000,00 l'importo che sarà tenuta a Parte_1 versare alla cassa delle ammende.
Non si reputa, da ultimo, accoglibile l'ulteriore pretesa, promossa esclusivamente dal convenuto avv. Sagliocca, di condanna solidale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 c.p.c., anche dei procuratori attorei, non ravvisandosi la sussistenza di “gravi motivi” idonei a sanzionare anche il comportamento complessivo assunto dalle difese tecniche attoree, peraltro avvicendatesi in corso di causa: la norma, invero, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, postula la ricorrenza di "gravi motivi", da identificarsi nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ., ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 secondo comma cod. proc. civ. (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 20878 del 08/10/2010 Rv. 614265 – 01; Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 9203 del 20/05/2020 Rv. 657676 - 01).
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) rigetta tutte le domande attoree;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di liquidate in Controparte_9 complessivi euro 10.869,00 per compensi professionali (comprensivi tanto della fase cautelare quanto del giudizio di merito), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali, ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di , liquidate in complessivi euro Controparte_10
10.869,00 per compensi professionali (comprensivi tanto della fase cautelare quanto del giudizio di merito), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali, ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
4) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di AVV. SA AL, liquidate in complessivi euro
10.869,00 per compensi professionali (comprensivi tanto della fase cautelare
19 quanto del giudizio di merito), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali, ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
5) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di , liquidate in complessivi euro 12.240,30 per CP_11 compensi professionali (comprensivi tanto della fase cautelare quanto del giudizio di merito, applicata la maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis d.m.
55/2014), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali, ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
6) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di , liquidate in complessivi euro Controparte_12
13.752,30 per compensi professionali (comprensivi tanto della fase cautelare quanto del giudizio di merito, applicata la maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis d.m. 55/2014, e considerata anche l'assistenza in corso di mediazione), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali, ed oltre ad IVA
e CPA come per legge;
7) condanna altresì parte attrice al pagamento, in favore di Parte_1 ciascun convenuto costituitosi ( Controparte_9
, , AVV. SA AL,
[...] Controparte_10
e ), della somma di euro CP_11 Controparte_12
2.285,50 ciascuno, a titolo di responsabilità processuale ex art. 96 comma 3
c.p.c.;
8) condanna, infine, parte attrice l pagamento, in favore della Parte_1 cassa delle ammende, della somma di euro 1.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 4 c.p.c.
Così deciso in Udine il 28/10/2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
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