TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/09/2025, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 11615/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, via Brancacci 19, presso lo studio dell'avv. Maurizio Quarta, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
elettivamente domiciliata in Foggia, via Gramsci 107/I, presso Controparte_2 lo studio delle avv. Maria Grazia Lattanzio e Raffaella Falcone, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… Nel merito: in via preliminare si rinnova l'eccezione di tardiva costituzione in giudizio della società convenuta, oltre il termine concesso dall'art.166 C.P.C. come novellato, e, che, pertanto, la stessa è incorsa nelle decadenze previste dal combinato disposto degli artt. 166, 167 e 171, 2° comma C.P.C. e per tutto quanto meglio espresso nella memoria ex art. 171 ter n.1 C.P.C. depositata da
Controparte_1 nel merito ed in via principale si chiede di revocare e/o dichiarare inefficaci nei confronti di in Amministrazione Straordinaria con sede in Controparte_1
Ivrea in persona dei Commissari Straordinari e legali rappresentanti pro tempore ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 del D. Lgs.
8.7.1999 n.270 e 67, 1° comma, della L.F., il pagamento come meglio indicato nella narrativa dell'atto di citazione e quale effettuato da a favore di con Controparte_3 Controparte_2 sede in Foggia in persona del legale rappresentante pro tempore e per la complessiva somma di € 12.279,48; ovvero per la maggiore e/o minore somma che risulterà accertata in corso di causa;
in via subordinata di revocare e/o dichiarare inefficace nei confronti di con sede in Ivrea in persona Controparte_1 dei Commissari Straordinari e legali rappresentanti pro tempore ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 del D. Lgs.
8.7.1999 n.270 e 67, 2° comma, della
L.F., il pagamento come meglio indicato nella narrativa dell'atto di citazione e quale effettuato da a favore della società convenuta Controparte_3 Controparte_2 con sede in Foggia in persona del legale rappresentante pro tempore e per la complessiva somma di € 12.279,48; ovvero per la maggiore e/o minore somma che risulterà accertata in corso di causa;
in ogni caso con condanna della società convenuta con Controparte_2 sede in Foggia in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di con sede in Ivrea in Controparte_1 persona dei Commissari Straordinari e legali rappresentanti pro tempore, al pagamento della complessiva somma di € 12.279,48 ovvero di quella somma maggiore e/o minore che risulterà accertata in corso di causa, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi di mora, dalla data di effettiva maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori fiscali e di legge del presente giudizio;
2 In via istruttoria …”
Convenuta: “… nel merito, per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, rigettare la domanda proposta ai sensi dell'art. 67, comma
1 e 2, L.F. in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata;
accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 67, comma 1 e 2, L.F. al caso di specie oltre che l'infondatezza, inammissibilità e decadenza dell'azione proposta per irrevocabilità dei pagamenti delle fatture in questione, effettuati nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ovvero prima dei sei mesi anteriori la dichiarazione di fallimento;
con precisazione, quanto all'art. 67 comma 1 n. 2 citato, che non sussiste, nel caso de quo, il presupposto richiesto dalla norma e cioè l'avvenuto pagamento con mezzi anomali, dovendosi escludere che quello oggetto di causa – pagamento diretto del committente al subappaltatore nell'ambito di contratto di appalto e contratto di subappalto - possa essere qualificato come mezzo non comunemente accettato nella pratica commerciale in sostituzione del denaro e dunque anormale;
inoltre, non vi sono elementi per ritenere che la deducente società conoscesse lo stato di insolvenza di;
quanto all'art. 67 Controparte_1 comma 2 LF, che, pur volendo ritenere sussistenti i presupposti temporali richiesti dalla norma, non sussiste di contro la prova della conoscenza, da parte della convenuta, dello stato di insolvenza di , non potendosi ritenere tale il CP_1 mero richiamo ad articoli di giornale, tra l'altro successivi alla emissione delle fatture, che parlano più di manifestazioni dei lavoratori e di “difficoltà di riallineamento economico” della società e non già di stato di insolvenza;
in via subordinata, ritenere esenti dall'azione revocatoria fallimentare i pagamenti in questione ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 3, lett. a), L.F.; condannare la in amministrazione straordinaria al Controparte_1 pagamento delle spese e compensi di causa, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari, oltre che al risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc, per aver promosso temerariamente il presente giudizio.”
MOTIVAZIONE
3 1. Le domande attoree, formulate con riferimento all'art. 67 c. 1 n. 2) o, in via alternativa, all'art. 67 c. 2 L. Fall., hanno a oggetto la revoca del pagamento di
€ 12.279,48 eseguito il 01/08/2019 dalla a titolo di versamento Controparte_3 diretto alla subappaltatrice da parte della stazione appaltante;
detto pagamento, asseritamente anomalo, sarebbe stato compiuto entro l'anno anteriore alla dichiarazione d'insolvenza avvenuta in data 04/02/2020, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di tale somma complessiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle Controparte_2 domande avversarie, contestando preliminarmente la legittimazione ad agire di in amministrazione straordinaria, poiché non vi sarebbe stato Controparte_1 alcun esborso di denaro da parte di quest'ultima; nel merito, ha invece negato la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 67 c. 1 n. 2) L. Fall., sostenendo la normalità del mezzo di pagamento utilizzato e l'inconsapevolezza dello stato di dissesto dell'attrice.
2. Preliminarmente, posto che la legittimazione attiva o passiva non attiene alla titolarità del rapporto sostanziale ma alla prospettazione data dalle parti, e che l'attrice ha agito quale titolare del rapporto dedotto in giudizio, si ritiene che l'eccezione sollevata dalla convenuta attenga non alla legittimazione, che deve ritenersi senza dubbio sussistente, quanto all'effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito.
Sotto questo profilo, si rileva come i pagamenti in oggetto siano stati eseguiti da con denaro dovuto all'attrice, ad estinzione del relativo Controparte_3 debito (doc. 14 fasc. att.).
Nel merito, i documenti di causa dimostrano che i pagamenti in esame sono stati compiuti nel periodo di tempo rilevante ai sensi dell'art. 67 c. 1 L. Fall.
(doc. 15 e 16 fasc. att.), con conseguente violazione della par condicio creditorum e delle regole di collocazione del credito (con riferimento alla circostanza secondo cui il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, si veda Cass. Sez. Un. 5685/2020).
Pur in presenza di orientamenti contrastanti sul punto, nella specie, in conformità a uno specifico precedente di questo Tribunale, si ritiene che il mezzo di pagamento utilizzato non sia qualificabile come normale, in quanto, “non è un
4 mezzo di pagamento comunemente accettato nella prassi commerciale, perché denota una non necessaria “complessità del meccanismo satisfattorio posto in essere” (Cass.
9.12.1980 n. 6358) ed è un chiaro sintomo di impotenza finanziaria del debitore ad estinguere i propri debiti “normalmente”, cioé usando denaro proprio o messo a disposizione da una banca” (Trib. Torino 1023/2024, che qui si richiama ai sensi dell'art. 188 disp. att. Cpc;
nello stesso senso, anche in caso di un appalto pubblico, Trib. Torino 3680/2025).
Tali pagamenti devono pertanto qualificarsi come anomali, indicatori di uno stato di crisi dell'appaltatore che appare evidente alla committente (doc. 14 fasc. att.) e anche alla stessa convenuta, la quale ha presentato richiesta di pagamento
“non essendo più stato pagato dall'appaltatore” (doc. 17 fasc. att.).
La convenuta, inoltre, non allega e non prova la sussistenza di circostanze idonee a superare la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza dell'attrice, da ritenersi pertanto sussistente.
È, infine, infondata la difesa della in ordine all'esenzione Controparte_2 di cui all'art. 67 c. 3 lett. a) L. Fall., secondo cui non sono revocabili “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”, poiché non risulta che quelli oggetto della presente revocatoria rispecchino una prassi commerciale invalsa tra le parti, come, invece, richiesto dalla giurisprudenza per l'integrazione della fattispecie invocata (ex multis, Cass. 30127/2024).
Le domande attoree devono quindi essere accolte, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di € 12.279,48, oltre interessi legali ex art. 1284 c. 4 Cc dall'08/06/2023 (data della domanda) al saldo.
In assenza di allegazioni sul punto, deve invece essere rigettata la domanda relativa al maggior danno ex art. 1224 c. 2 Cc.
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 4.237,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale e ai valori minimi per la fase istruttoria), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
5
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, revoca il pagamento di € 12.279,48 eseguito dalla Controparte_3 condanna la a pagare alla in Controparte_2 Controparte_1 amministrazione straordinaria € 12.279,48, oltre interessi legali dall'08/06/2023 al saldo;
condanna la a rimborsare alla in Controparte_2 Controparte_1 amministrazione straordinaria le spese di lite, liquidate in € 4.237,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e
Iva.
Torino, 22/09/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Sentenza redatta con l'assistenza dell'addetto Upp dr. Luca Giordana.
6