Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 269 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Pasquale Enrico Murmura, n. 44 Parte_1 l'avv. Di Rienzo Angela (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la direzione provinciale di Vibo Valentia via E. P. Murmura snc presso l'avv. Esposito Gianfranco (PEC t) che lo rappresenta Email_2 e difende, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Revoca reddito di cittadinanza Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 16/02/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, per la declaratoria di illegittimità dell'azione recuperatoria intrapresa dall'Istituto intimato nonché dei provvedimenti sottesi di revoca d'ufficio del beneficio erogato a titolo di reddito di cittadinanza. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “anche inaudita altera parte, sospendere CP_ l'efficacia delle richieste di ripetizione indebito di cui alle note 16.11.2021 e 16.02.2022 con le quali, rispettivamente, è stata chiesta la restituzione della somma di € 2633,44 e di € 7928,85. In ogni caso, voglia, fissata l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c. , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta: 1) se non disposto in tal senso inaudita altera parte, immediatamente sospendere CP_ l'efficacia delle richieste di ripetizione indebito di cui alle note 16.11.2021 e 16.02.2022 con le quali, rispettivamente, è stata chiesta la restituzione della somma di € 2633,44 e di € 7928,85; 2) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità dei provvedimenti di cui alle note datate, CP_1 rispettivamente, 27.3.2021 di revoca del beneficio di cui alla domanda presentata il 12.3.2019; nota datata 4.5.2021 di revoca del beneficio di cui alla domanda presentata il 6.10.2020; nota 29.08.2022 di reiezione della domanda presentata il 29.07.2022, subordinatamente disapplicandoli, per assoluta carenza e/o genericità di motivazione;
3) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o CP_ l'infondatezza dei provvedimenti di cui alle note datate, rispettivamente, 27.3.2021 di revoca del beneficio di cui alla domanda presentata il 12.3.2019; nota datata 4.5.2021 di revoca del beneficio di cui alla domanda presentata il 6.10.2020; nota 29.08.2022 di reiezione della domanda presentata il 29.07.2022, subordinatamente disapplicandoli, per tutti i motivi di cui al ricorso;
4) accertare e dichiarare la nullità e/o
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28/03/2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, anche Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
3. A mente dell'articolo 2 del D.L. n. 4 del 28/01/2019, come convertito con Legge n. 26 del 28/03/2019, il Rdc è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali. In specie, con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
“1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Con riferimento, invece, ai requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
“1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti
2 massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La già menzionata soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE”.
Infine, con riferimento al godimento di beni durevoli, è previsto che:
“1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”.
È, poi, prevista, per il soggetto richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
L'articolo 2, comma 3, prevede espressamente che “Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa”.
Quanto specificamente ai nuclei familiari, i commi 4 e 5 del medesimo articolo 2, come modificato in sede di conversione, stabiliscono “4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Infine, ai commi 7 e 8 è previsto che “Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, l'ammontare eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione
3 e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
4. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE”.
5. Nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto" (Cass. 11.02.2016, n.2739; conf., tra le tante, Cass. n. 5059/2018; Cass. Sez. Unite 4.08.2010, n.18046; Cass. 10.06.2019, n. 15550; Cass 10.2.22 n 4319; ed ancora, Cass. 29.09.2004, n. 19587 che ribadisce l'onere dell'assicurato di provare i presupposti di legge per il conseguimento della prestazione).
6. Nella specie, la ricorrente ha omesso di provare la sussistenza dei requisiti, di cui al D.L. 4/19. In particolare, a fronte della ex adverso dedotta “mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica” (l'intestatario della scheda anagrafica della ricorrente è il fratello della ricorrente, la cui presenza nel nucleo non è stata dichiarata da ), non ha dato prova documentale della Pt_1 sussistenza del requisito anagrafico/familiare come rappresentato nella DSU trasmessa per il conseguimento del beneficio revocato né ha controdedotto documentalmente alla censuata omessa dichiarazione e valorizzazione in termini ISE nella DSU della domanda del 29.7.22, per i redditi prodotti dal figlio convivente lavoratore . Persona_1
7. Nel caso in esame, infatti, la ricorrente, cittadina italiana, residente in Italia, con DSU relative alle domande presentate il 6.10.2020 e il 12.3.2019 - oggetto di revoca – non ha dichiarato l'esatta composizione del proprio nucleo familiare e la consistenza reddituale, nei termini emersi in corso di causa e non contestati documentalmente.
8. In punto di conseguenze, l'articolo 7, comma 4, del D.L. 4 del 28/01/2019 stabilisce che “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
9. Ne consegue che I) verificata la non corrispondenza al vero della dichiarazione rilasciata dal ricorrente in punto di composizione del suo nucleo familiare alla data della domanda, II) le domande per l'ottenimento del beneficio assistenziale sono state due, e ciò non poteva esimere CP_ dall'analisi di tutta la documentazione, in modo del tutto corretto l' ha disposto la revoca del beneficio e domandato la restituzione di quanto erogato per il periodo di riferimento.
10. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, in quanto non fondato.
11. Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta nel merito la domanda;
- nulla le spese.
Vibo Valentia, 23/01/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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