Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/10/2019, n. 25021
CASS
Sentenza 7 ottobre 2019

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Massime7

Lo scioglimento della comunione ereditaria è qualificabile come atto di alienazione inter vivos ed ha effetto costitutivo -retroattivo. L'atto di scioglimento della comunione ereditaria va assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva. Tuttavia, gli atti di scioglimento della comunione ereditaria, sia contrattuale che giudiziale, avente ad oggetto un edificio abusivo, o parti di esso, sono soggetti alla comminatoria della sanzione di nullità prevista dagli artt. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Non ricade nel divieto di tali norme, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa a un edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi nel fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.

Lo scioglimento della comunione ereditaria è qualificabile come atto di alienazione inter vivos ed ha effetto costitutivo -retroattivo. L'atto di scioglimento della comunione ereditaria va assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva. Tuttavia, gli atti di scioglimento della comunione ereditaria, sia contrattuale che giudiziale, avente ad oggetto un edificio abusivo, o parti di esso, sono soggetti alla comminatoria della sanzione di nullità prevista dagli artt. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Non ricade nel divieto di tali norme, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa a un edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi nel fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione cd. "endoesecutiva") o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione cd. "endoconcorsuale") è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge,ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.

Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.

Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/10/2019, n. 25021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25021
Data del deposito : 7 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

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