(Motivo illecito).
Il contratto e' illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
Il licenziamento irrogato per motivi ritorsivi nei confronti del lavoratore è nullo per motivo illecito ex art. 1345 c.c. “La nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c., richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente”. […]
Leggi di più…La nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno nonché di diritto europeo sicché non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. […]
Leggi di più…[…] effettuato l'accertamento del carattere ritorsivo del provvedimento, che sulla base dei documenti risultava legato a dinamiche di conflitto interne alla Società, in particolare di comportamenti non graditi all'AD della società e alla “corrente” che lo sosteneva, ha dichiarato nullo il licenziamento del manager per motivo illecito ex art. 1345 del Codice Civile, ordinandone la reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato dal dirigente e il pagamento dell'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dovuto dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, […]
Leggi di più…Licenziamento discriminatorio per attività sindacale. La stretta connessione temporale tra l'organizzazione della assemblea sindacale, sgradita al vertice aziendale, e il licenziamento, costituisce elemento presuntivo del carattere discriminatorio del recesso, confermato dall'effetto intimidatorio verso gli altri dipendenti. Il licenziamento discriminatorio è fattispecie diversa dal licenziamento determinato da motivo illecito ex art. 1345 c.c., per il quale è necessario che il motivo illecito sia l'unico determinante.
Leggi di più…