(Motivo illecito).
Il contratto e' illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
L'articolo 1345 del Codice Civile, rubricato “Motivo illecito”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione II – Della causa del contratto. All'art. 1345 c.c. viene stabilito che il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune a entrambe. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 1345 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 1345 del Codice Civile: "Art. 1345 c.c. […]
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Leggi di più…[…] art. 15, della L. n. 108 del 1990, art. 3, dell'art. 1345 c.c., della Dir. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 54 del 2006, in tema di parità di trattamento nell'ambiente di lavoro, della Dir. n. 78 del 2000 recepita in Italia dal D.Lgs. n. 216 del 2003; […]
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