Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 477/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 477/2019 R.G. e vertente tra
P.I. ), in persona del l.r.p.t. e qui di Parte_1 P.IVA_1 seguito anche solo “ ” o ”, Parte_1 Parte_2 con l'avv. ALBERTA SCAGLIONE (C.F. CodiceFiscale_1
Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con l'avv. FRANCESCO SOFIA (C.F. CodiceFiscale_3
; Email_2
(C.F. ), in persona del Vice Sindaco e l.r.p.t. e Parte_3 P.IVA_2 qui di seguito anche solo “ ” o , Parte_3 Parte_4 con l'avv. VINCENZINA MANDAGLIO (C.F. CodiceFiscale_4
Email_3
-appellati-
Pagina 1 di 28
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 439/2019 del Tribunale di Palmi, depositata il
29/04/2019 ed emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 100609/2010 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.02.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice CP_1
ha evocato in giudizio le e adito il Tribunale di Palmi (e
[...] Parte_1 in particolare le Sezione Distaccata di Cinquefrondi, all'epoca ancora in essere, così instaurando il giudizio di 1° grado - n. 100609/2010 R.G.), ivi in particolare rappresentando che:
(1) era proprietario di un fondo sito in agro di (al fg. 8, p.lla 401), confinante con Parte_3
la linea ferrata delle Ferrovie (tratta Gioia tauro-Cinquefrondi);
(2) a causa della cattiva manutenzione (nel tratto a monte) e della sostanziale inesistenza (nel tratto a valle) del canale di raccolta e scolo delle acque piovane di proprietà della confinante, le acque piovane non venivano convogliate a valle, ma si riversavano sul suo fondo, provocando, almeno dal 2001, seri danni sia a titolo di perdita di reddito annuo, sia per il reimpianto di piante di agrume e ulivi secolari, sia per la perdita di valore del fondo;
(3) tali danni erano da risarcirsi dalla parte convenuta, attesa la sua responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2051 c.c..
Sulla scorta di ciò l'attore ha chiesto al Tribunale di voler condannare la convenuta al risarcimento dei danni, altresì accertando i lavori necessari per evitare il reiterarsi dei danni lamentati (condannando poi la convenuta alla loro esecuzione).
Pagina 2 di 28 R.G. 477/2019.
I.1.2.- Con comparsa del 16.02.2011 si è poi costituita la parte convenuta Parte_1
, la quale ha ivi:
[...]
(1) eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, avendo realizzato solo un tratto
(peraltro funzionante perfettamente e senza occlusioni) del canale di scolo;
(2) sottolineato che l'aumento nel corso degli anni della quantità delle acque reflue era da imputare alla mancata realizzazione delle opere necessarie da parte del Parte_3
di cui chiedeva pertanto la chiamata in giudizio, con relativa istanza di
[...]
differimento udienza ex art. 269, comma II, c.p.c.;
(3) contestato, infine e in via subordinata, anche il quantum del danno richiesto, trattandosi di somme non dovute, eccessive e comunque sfornite di prova.
I.1.3.- A seguito del disposto differimento d'udienza e della sua citazione in giudizio, con comparsa del 7.11.2011 si è costituito il terzo chiamato, contestando Parte_3
le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(1) il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa la sua totale assenza di responsabilità;
(2) la responsabilità processuale aggravata della parte chiamante, ciò giustificando la condanna di quest'ultima ex art. 96, commi I e III, c.p.c..
I.1.4.- All'esito del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti, con l'audizione di n. 4 testi [ e (esaminati all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
9.05.2013), (all'udienza del 18.07.2014) e (all'udienza Testimone_3 Testimone_4
dell'11.06.2015)] e con l'espletamento di approfondimenti peritali [C.T.U. dell'Ing.
del 25.01.2017 e C.T.U. del Dott. del 7.02.2018], è Persona_1 Persona_2
stata emessa la sentenza qui gravata (n. 439/2019 del 29/04/2019), nella quale il Tribunale di prime cure ha:
(A) accolto la domanda attorea e per l'effetto: (i) condannato le e il Parte_1
in solido fra loro, a corrispondergli la somma di € 29.583,00, oltre Parte_3
interessi, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali;
(ii) condannato le altresì ad Pt_1 eseguire le opere necessarie per turare l'imbocco all'incrocio tra corso Europa e via G. Pepe in prossimità del passaggio a livello e a ricostituire il muro di recinzione della strada ferrata al confine con il prolungamento di via G. Pepe, ponendo l'onere delle correlate spese in solido a carico di entrambe le parti soccombenti;
(B) condannato tali parti soccombenti anche al pagamento delle spese di lite e di C.T.U..
Pagina 3 di 28 R.G. 477/2019.
I.2.1.- Avverso tale sentenza, di cui ha altresì chiesto la sospensione ex art. 283 c.p.c., è stato poi proposto appello dalla parte , la quale ha instaurato l'odierno Parte_1
giudizio di gravame (proc. n. 477/2019) e ivi in particolare lamentato:
(1) il difetto di alcuna sua responsabilità ex art. 2051 c.c.;
(2) in via gradata, il proprio diritto a essere manlevata dal ovvero, in Parte_3
estremo subordine, stabilirne la prevalente responsabilità.
I.2.2.- Con comparsa del 17.09.2019 si è poi costituito il appellato, contestando le Pt_3
avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(1) l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
(2) l'infondatezza, in ogni caso, dello stesso, avendo il giudice di prime cure correttamente applicato l'art. 2051 c.c. e risultando destituite di fondamento le domande nei suoi confronti.
I.2.3.- Con comparsa anch'essa del 17.09.2019 si è poi costituito in questa sede anche il il quale ha ivi: Controparte_2
(1) contestato le avverse prospettazioni e pertanto chiesto di dichiarare inammissibile o comunque infondato e quindi respingere il gravame principale;
(2) proposto altresì appello incidentale per aver la sentenza negatogli il risarcimento del danno da lucro cessante, da quantificarsi in € 24.685,00, e dunque domandato di riformare, in parte qua, la sentenza di prime cure, riconoscendo all'attore l'importo complessivo di € 54.268,00, oltre interessi e rivalutazione.
I.2.4.- Con provvedimento del 19.04.2020, comunicato il 20.04.2020, è stata poi accordata la richiesta inibitoria (considerando in particolare il profilo del periculum correlato alla condanna al facere stabilita nella sentenza di prime cure) e il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.5.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, all'esito dell'udienza del
5.02.2025 e con provvedimento del 7.02.2025, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue con riguardo sia all'intervenuta cancellazione da parte di uno dei due originari difensori del Comune appellato [v. infra, sub III.1.], sia all'appello incidentale proposto dall'appellato [v. infra, sub Controparte_2
Pagina 4 di 28 R.G. 477/2019.
III.2.], sia all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. [v. infra, sub III.3.], sia al perimetro dell'odierna delibazione [v. infra, sub III.4.].
III.1.- Quanto al primo profilo, è pacifico che l'intervenuta cancellazione, nelle more del giudizio d'appello, di uno dei co-difensori del – Pt_3 Parte_3 Controparte_3
(cfr. pag. 1 della comparsa di costituzione in appello, nonché annotazione di cancelleria del
28.04.2025 con “oggetto” “comunicazione COA di Palmi cancellazione avv. )-, CP_4
pur trattandosi di evento di per sé astrattamente rientrante “nel novero di quelli previsti dall'art. 301 c.p.c.” [cfr. Cass. civ., 18/05/2020, n. 9104; Cass. civ., Sez. un., 13/02/2017, n.
3702; Cass. civ., 11/06/2014, n. 13244; Cass. civ., 31/01/2012, n. 1355; Cass. civ.,
17/12/2010, n. 25641; Cass. civ., 30/04/2009, n. 10112; Cass. civ., 5/10/2001, n. 12294, nonché Cons. Stato, 11/03/2022, n. 1734], è qui tuttavia evidentemente inidoneo a spiegare alcun effetto interruttivo, atteso che, come noto, “allorquando la parte sia costituita in giudizio a mezzo di più procuratori”, la vicenda interruttiva che coinvolga solo “uno di essi”
“non è idonea a determinare l'interruzione del processo nel caso di cui all'art. 301 c.p.c.”,
“essendo” pacifico che, nel caso di due o più “procuratori autorizzati a stare in giudizio sia congiuntamente che disgiuntamente”, “la morte di uno di essi non po[ssa] costituire causa di interruzione del giudizio stesso” – persistendo e “ven[endosi]” “la rappresentanza processuale” “a concentrare “nel procuratore superstite” -, risultando del resto “di palese evidenza” “che” proprio “la pluralità di procuratori, ciascuno con piena facoltà di rappresentanza, impedisce che, nel caso di impedimento di uno di essi, la parte resti priva di rappresentanza processuale con pregiudizio per la sua possibilità di difesa, e rende quindi inutile l'intervento degli strumenti processuali predisposti dall'ordinamento (citt. art. 328, e
301 c.p.c.) per una tale evenienza” [cfr., ex multis, Cass. civ., 15/02/1996, n. 1171; Cass. civ.,
21/04/1990, n. 3346; Cass. civ., 24/02/1975 n. 689 e Cass. civ., 28/12/1973, n. 3462, nonché, ribadendo che è del tutto irrilevante, a tal riguardo, anche “l'eventuale carattere congiuntivo del mandato” – e dunque la consueta indicazione, qui ravvisabile a pag. 1 della comparsa d'appello, “rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente” -, atteso che tale carattere in ogni caso pacificamente “opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori”, senza tuttavia influire sulla circostanza che “la difesa, ancorché affidata a più avvocati, resta unitaria” e che la “rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o
Pagina 5 di 28 R.G. 477/2019.
disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori” (ciò pertanto comunque precludendo l'attivazione dell'art. 301 c.p.c.), Cass. civ.,
Sez. un., 9/06/2014, n. 12924; Cass. civ., 21/09/2016, n. 18622 e Cass. civ., 2/05/2017, n.
10635].
III.2.- Rispetto, poi, all'appello incidentale fatto valere dal [v. Controparte_2
supra, sub I.2.3., punto (2)], esso è qui pacificamente ammissibile e scrutinabile, in quanto proposto entro il termine decadenziale ex art. 343 c.p.c. [poiché avanzato nella comparsa di costituzione in appello depositata, come detto, il 17.09.2019 e pertanto entro il termine ex artt.
343 e 166 c.p.c. (e ciò anche a voler considerare l'udienza c.d. edittale – e dunque a prescindere dal rinvio al 24.10.2019, poiché disposto con provvedimento del 18.06.2019 di cui non è esplicitata la natura ai sensi del IV o del V comma dell'art. 168 bis c.p.c. -, poiché fissata il “7 ottobre 2019”, potendosi quindi proporre l'impugnativa incidentale appunto fino al 17.09.2019)] e altresì prima della decorrenza del termine semestrale ex art. 327 c.p.c. (qui esclusivamente operante, non risultando alcuna notifica della pronuncia ex art. 326 c.p.c.) – invero spirante ben oltre la data dell'impugnativa incidentale (17.09.2019), e in particolare solo il 29.11.2019 [considerando la data di pubblicazione (29.04.2019) e altresì il periodo di sospensione feriale qui ratione temporis vigente (1° Agosto-31 Agosto, sulla scorta della novella di cui all'art. 16, comma III, del D.L. n. 132/2014, “efficace” fin dal 2015: cfr. Cass.
n. 17949/2021)] -, non occorrendo dunque procedere ad alcuna verifica sull'insorgenza dell'interesse in virtù dell'altrui impugnazione [trattandosi di impugnazione incidentale tempestiva ex art. 333 c.p.c. e dunque esente dallo specifico vaglio previsto per le – sole – incidentali tardive ex art. 334 c.p.c. (occorrendo solo per queste ultime, del resto,
“legittim[are] la proposizione” dell'impugnazione pur “una volta decorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c.”: cfr., ex multis, Cass. civ., 24/03/2004, n. 5920; Cass. civ., 15/05/2003, n.
7519; Cass. civ., 9/02/1995, n. 1466, nonché Cass. civ., 25/08/1994, n. 7505), risultando qui in ogni caso pacifica ed evidente l'astratta idoneità della richiesta di modifica dell'impugnazione principale ad alterare, in senso sfavorevole a tale appellato, l'assetto di interessi stabilito nella sentenza – mirandosi principaliter con il gravame al rigetto totale della domanda attorea, accolta, invece, in prime cure – e dunque a comunque giustificare, in thesi, la proposizione di un'impugnativa persino tardiva ex art. 334 c.p.c. (sempre sperimentabile, poi, anche nei confronti di capi diversi e autonomi da quelli già gravati ex adverso - cfr. Cass.
Pagina 6 di 28 R.G. 477/2019.
civ., Sez. un., 7/11/1989, n. 4640, nonché, ex multis, Cass. civ., Sez. un., 23/01/1998, n. 652;
Cass. civ., 28/07/2022, n. 23584; Cass. civ., 5/09/2022, n. 26139; Cass. civ., 26/01/2024, n.
2506; Cass. civ., 28/03/2024, n. 8486)].
III.3.- E' poi da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (A)], considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e
Cass. civ., Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito.
III.4.- Quanto, infine, all'odierno thema decidendum, giova qui rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello” “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”
(v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass.
n. 27199/2017, cit., e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò detto, nel merito vanno poi disattese entrambe le impugnative avanzate dalle parti, sia in via principale, sia in via incidentale, a ciò conseguendo l'integrale conferma della sentenza appellata.
V.- Prendendo le mosse, in particolare, dal gravame formulato in via principale dalle
[...]
e in specie dalla 1° ragione di doglianza compendiata supra, sub I.2.1., punto Parte_1
(1), specificamente vertente sull'accertamento di responsabilità ex art. 2051 c.c. (anche) in
Pagina 7 di 28 R.G. 477/2019.
capo a detta appellante, occorre osservare che in 1° grado, sulla scorta di quanto puntualmente accertato dal primo C.T.U. (cfr. elaborato del 25.01.2017), si è a tal riguardo puntualmente evidenziato che:
(A) il muro di recinzione fra il tracciato ferroviario e il fondo attoreo pacificamente recava un'“apertura” o “foro” precipuamente volto a “scaricare le acque di pioggia” [come esposto e documentato dal C.T.U. (cfr. pagg.
7-8 e pag. 15, nonché le riproduzioni fotografiche indicate come figure nn. 9, 10 e 11, dell'elaborato peritale del 25.01.2017) e altresì confermato dal C.T.P. del convenuto (ribadendosi che “il foro esistente nel muro di Pt_3 recinzione che delimita l'area della Ferrovia” risulta evidentemente “realizzato” “con lo scopo di permettere il deflusso delle acque meteorologiche che confluivano da Via G. Pepe”: cfr. pagg. 1-2, punto B), delle deduzioni del 17.11.2016 del C.T.P. del ]; Pt_3
(B) nel caso di consistente afflusso (e.g. per “pioggia” di “portata” tale da “superare la somma della portata massima della rete e di quella del canale”), è pacifico che proprio
“attraverso” la predetta “apertura nel muro di recinzione” “le acque” finiscono per
“invader[e]” anche “la proprietà” dell'attore , trattandosi di “afflussi Parte_5 meteorici” che “provengono”, “in modo” pressoché “esclusivo”, proprio “dalla descritta apertura” e risultando “i danni” qui in esame pertanto “causati” proprio dalla circostanza che le “portate di esubero”, “non” “smalti[te]” dalla “rete pubblica”, “alimentan[o] il canale delle ferrovie”, attraversano il foro e quindi “si sversano sul fondo attoreo” [cfr. pagg. 15 e
19 della C.T.U. del 25.01.2017 e pag. 2, 1° cpv., delle osservazioni dell'ausiliario sulle controdeduzioni del Comune di;
Parte_3
(C) non v'è dubbio, pertanto, che proprio “il predetto foro” comporta “il convogliamento delle acque esorbitanti” “nel terreno dell'attore”, evidentemente integrando - per l'effetto e considerando che “l'acqua non smaltita”, “attraverso” “il foro”, “si rivers[a]” proprio “sul fondo del -, “una espressa concausa” “degli allagamenti” sul suo fondo [cfr. CP_1
pag. 15 della sentenza di 1° grado].
V.1.- In senso contrario a quanto precede l'Ente appellante ha qui in particolare invocato:
(a) il difetto di alcun suo comportamento dannoso e comunque di alcuna responsabilità sia per il “foro” (poiché da “sempre esistito” e non sussistendo pertanto “nessuna” negligenza, a sé
“imputabile”, dall'“obbligo di custodia”), sia per i danni (poiché non “tipicamente connessi” alla res in custodia e quindi a sé non ascrivibili);
Pagina 8 di 28 R.G. 477/2019.
(b) la sicura rilevanza eziologica ai fini dei danni oggetto di causa, come accertata dal C.T.U., dell'inefficiente sistema di raccolta delle acque del Parte_3
Entrambe le doglianze, come qui di seguito esaminate [v. infra, sub V.2.-V.3.], risultano tuttavia da disattendere.
V.2.- Quanto al profilo compendiato supra, sub V.1., punto (a), occorre osservare che:
(A) la responsabilità ex art. 2051 c.c., come pacifico e qui da ribadirsi, “individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa” (“operando”, infatti, solo
“sul piano oggettivo” “del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso” e altresì
“indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche” della cosa)
e rispetto alla quale, al di là del fortuito (qui tuttavia pacificamente né allegato, né dimostrato e comunque non ravvisabile, come già chiaramente e condivisibilmente affermato in 1° grado
– cfr. pag. 18, 4° cpv., della sentenza di prime cure -, con valutazione qui poi non contestata e dunque ormai del tutto irretrattabile – v. supra, sub III.4.), è necessaria ma altresì senz'altro sufficiente che “si tratti di un danno “cagionato” da una cosa … che si “ha in custodia” – con ciò intendendosi, in senso ampio, che “la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione” del “danno” -, atteso che, in definitiva, al fine di ritenere integrata tale responsabilità, “null'altro è richiesto” [cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 9/05/2024, n.
12663; Cass. civ., Sez. un., 30/06/2022, n. 20943; Cass. civ., 29/01/2021, n. 2149; Cass. civ.,
1/02/2018, n. 2481; Cass. civ., 1/02/2018, n. 2480; Cass. civ., 31/10/2017, n. 25837];
(B) a fronte di ciò, fermo e pacifico che nel caso di specie il foro de quo ha senz'altro “avuto un ruolo”, peraltro dirimente, nella determinazione del danno [trattandosi, come accertato anche a mezzo di C.T.U., proprio dell'imprescindibile apertura attraverso la quale le acque si sono sversate sul fondo attoreo, cagionando, per l'effetto, i pregiudizi oggetto di causa (v. supra, sub V.)], è evidente che “null'altro è richiesto”, non potendo chiaramente invocarsi:
(a) né la prospettata mancanza, da parte del custode ( ), di specifici Parte_1
“comportamenti” illegittimi o negligenti – essendosi già sottolineato che l'art. 2051 c.c. delinea una “responsabilità oggettiva” che “prescinde da qualunque connotato di colpa”,
“senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza”, atteso che lo stesso “comportamento del responsabile”, in sostanza, “è di per sé estraneo alla struttura della normativa” e che “la negligenza o, in generale, la colpa del custode” qui “non gioca alcun ruolo” (trattandosi, come si è osservato, di un “rischio” – più
Pagina 9 di 28 R.G. 477/2019.
che di una “responsabilità” – da custodia): laddove “l'azione” sia “proposta ai sensi dell'art.
2051 c.c.”, infatti, non occorre individuare “specifiche” condotte illecite, né provvedere alla
“deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode”, né invero valutare “tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale” (da “propriamente” “iscriversi entro l'elemento soggettivo” e dunque nella “colpevolezza”, ex se estranea alla figura aquiliana qui in esame) ovvero “accertare” “se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa” e stabilire, in definitiva, “la colpa o l'assenza di colpa del custode”, atteso che un tale complessivo accertamento è “del tutto irrilevante” “ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.” (“non” trattandosi di “elementi costitutivi della regola della fattispecie” ovvero “di cui” potersi in alcun modo “tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode”), in quanto l'esclusivo “fondamento della responsabilità”, nonché il suo “unico presupposto”, “è l'esistenza di un rapporto di custodia” e pertanto, “ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione” del danno (come appunto nel caso di specie – v. ancora supra, sub V.) e pacificamente non emerga alcuna fortuito
(profilo ormai irretrattabile: v. supra, punto (A)), “a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova” [cfr., ex multis, Cass. n. 12663/2024, cit.; Cass. civ., 27/04/2023, n. 11152; Cass. n.
2480/2018, cit.; Cass. civ., 19/02/2008, n. 4279; Cass. civ., 10/03/2005, n. 5326];
(b) né la preesistenza o la perdurante sussistenza (da “sempre”) del foro stesso – “a nulla” invero “rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia”, considerando, come evidente, che “il custode deve rispondere” dei danni cagionati dalla “cosa” per come attualmente presente sotto la sua
“disponibilità” e “signoria di fatto” e sotto il suo “attuale” “potere di governo”; e ciò tenendo conto di qualsivoglia “modifica” previamente intervenuta e che sia “fini[t]a con il fare corpo con la cosa stessa”, essendo appunto proprio e solo “a questa” res, “come in effetti modificata” e con le sue “nuove intrinseche condizioni” (e dunque, nel caso di specie, la res recante il foro, a prescindere dal tempus e/o dal quomodo della sua realizzazione), “che correttamente si ascrive il fatto dannoso” e che produce “il danno rilevante - di cui cioè il custode è responsabile” [cfr., ex multis, Cass. civ., 29/09/2017, n. 22839; Cass. n. 5326/2005, cit.; Cass. civ., 10/08/2004, n. 15429; Cass. civ., 6/04/2004, n. 6763; nonché Cass., Sez. un.,
n. 20943/2022, cit., e Cass. n. 2480/2018, cit. - ove altresì si evidenzia che il “trascorre[re]”
Pagina 10 di 28 R.G. 477/2019.
del “tempo” dalla “modifica” inevitabilmente ne esclude l'invocabilità anche come fortuito, considerando che “l'oggettiva imprevedibilità” di una qualsivoglia pregressa “modifica”, pur
“improvvisa”, comunque “si esaurisc[e] nel tempo” e “a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento”, divenendo, infine, parte stabile e integrante della “cosa stessa”];
(c) né l'invocata “atipicità”, rispetto alle caratteristiche fisiologiche del foro (volto a convogliare le piogge), delle evenienze pregiudizievoli qui concretamente verificatisi
(convogliamento, invece, dell'acqua non smaltita dalla conduttura fognaria pubblica) – tenendo conto dell'“assenza”, nell'art. 2051 c.c., “di specificazioni di sorta” in ordine al
“danno rilevante” e dunque risarcibile, pacificamente non circoscritto al solo danno “tipico” ex se derivante dalle “caratteristiche intrinseche della cosa custodita”, ma comprensivo, invece, di qualsivoglia “danno” “cagionato”, in concreto e in qualunque modo, dalla res, rientrando invero nella responsabilità da cosa in custodia “una gamma potenzialmente indefinita di situazioni”, anche “atipiche” [“dando[si]” “sempre” e comunque “luogo” a
“responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.” tanto nei “casi” “in cui la cosa è del tutto inerte ed in cui l'interazione del danneggiato è indispensabile per la produzione dell'evento” quanto ove “l'apporto concausale della condotta dell'uomo è persino assente”, nonché “sia quando il danno sia provocato da cose insidiose”, “sia quando sia provocato da cose non insidiose, non seagenti, non pericolose”] ed essendo pacifico che “il danno si considera “cagionato” dalla cosa”, come detto, “indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche” o “tipiche” di quest'ultima e dunque “anche se essa non sia” in sé e per sé
“suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere” [atteso che
“anche le cose innocue possono cagionare un danno” ex art. 2051 c.c. e che la “circostanza”
“che la cosa fonte di danno” non risulti “oggettivamente pericolosa” evidentemente “non”
“può rilevare” “sul piano sostanziale”, né consente di escludere la “sussistenza della responsabilità del custode”], ma, in virtù delle “determinate condizioni” concretamente realizzatesi, abbia tuttavia “avuto un ruolo nella produzione” del “danno” e pertanto abbia effettivamente causato (ovvero concorso a cagionare) quest'ultimo [rilievo eziologico qui invero del tutto pacifico, essendo stato puntualmente accertato come lo sversamento sul fondo attoreo avvenisse proprio “attraverso” la predetta “apertura nel muro di recinzione”, valendo pertanto tale res, oggettivamente e a prescindere dalla sua destinazione originaria, a concretamente integrare “una espressa concausa” “degli allagamenti” specificamente oggetto
Pagina 11 di 28 R.G. 477/2019.
di causa (v. supra, sub V.)], “tanto” risultando ampiamente sufficiente ad affermare la
“sussistenza” “del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso” e dunque “la responsabilità del custode” [cfr. ancora Cass. n. 12663/2024, cit.; Cass. n. 2480/2018, cit.;
Cass. n. 25837/2017, cit.].
V.3.- Analogamente meritevole di reiezione risulta altresì il rilievo critico dell'appellante principale compendiato supra, sub V.1., punto (b).
E ciò considerando che:
(1) anche per la “causazione del danno da parte della cosa” vigono i principi generali “della causalità” e dunque, come noto e pacifico (ai sensi sia dell'art. 2055 c.c., sia del generale principio ex art. 41, comma I, c.p. – pacificamente invocabile anche per la responsabilità civile e in particolare per il nesso di causalità c.d. materiale), ove “la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni”, “deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale”; e infatti, è pacifico che con riguardo a tali eventi scatenanti, pur se
“imputabili a più persone” e “costituenti fatti illeciti distinti ed anche diversi” (potendosi invero trattare non solo di “condotte lesive” “tra loro autonome” e di plurimi fatti illeciti
“coevi o succedutisi nel tempo”, ma anche di “titoli di responsabilità” del tutto diversi –
“anche contrattuale e extracontrattuale”, “atteso che l'unicità del fatto dannoso” “deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate”), “deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno”, “essendo” “l'evento” dannoso “riconducibile a tutte” ed essendo del resto proprio
“l'art. 2055, primo comma, c.c.” che “rende irrilevante” “l'accertamento sul nesso di causalità tra la singola condotta e la parte di danno da essa derivata” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 3/04/2024, n. 8778; Cass. civ., 2/02/2010, n. 2360; Cass. civ., 15/07/2009, n. 16503;
Cass. civ., Sez. un., 11/01/2008, n. 581; Cass. civ., 16/12/2005, n. 27713; Cass. civ.,
15/07/2005, n. 15030; Cass. civ., 28/07/2000, n. 9902; Cass. civ., 25/03/1999, n. 2814; Cass. civ., 24/04/1997, n. 3596; Cass. civ., 14/01/1996, n. 418, nonché, spec. in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., Cass. n. 2480/2018, cit.];
(2) è evidente, pertanto, che la mera sussistenza di ulteriori con-cause dell'evento dannoso non valga ex se a escludere la responsabilità di uno dei soggetti (e in specie dell'odierna appellante principale), considerando, al contrario, che in tal caso sono senz'altro tenuti al risarcimento tutti coloro che hanno concorso al danno, ciascuno integrando una (con)causa
Pagina 12 di 28 R.G. 477/2019.
dell'evento dannoso e avendo “tutte”, pertanto, dispiegato “efficienza causale” ed “efficacia causativa” del danno [cfr., ex aliis, Cass. n. 8778/2024, cit.; Cass. n. 2360/2010, cit.; Cass. n.
16503/2009, cit.; Cass., Sez. un., n. 581/2008, cit.; Cass. n. 27713/2005, cit.; Cass. n.
15030/2005, cit.; Cass. n. 9902/2000, cit.; Cass. n. 2814/1999, cit.; Cass. n. 3596/1997, cit.;
Cass. n. 418/1996, cit.];
(3) in senso contrario a quanto precede e al fine di escludere la responsabilità delle
[...]
è poi evidente che non possa né invocarsi la regula iuris della c.d. causa Parte_1
efficiente esclusiva ex art. 41, comma II, c.p. [qui invero neanche astrattamente prospettabile in favore della predetta appellante, non solo per il difetto di alcuna serie causale autonoma e indipendente (attesa la piena consecuzione e continuità nell'iter determinante gli allagamenti oggetto di causa – cfr. ancora C.T.U. del 25.01.2017), ma altresì perché l'inefficiente raccolta delle acque da parte della rete pubblica comunale evidentemente integra una causa preesistente, in senso logico e altresì cronologico, rispetto all'attraversamento del foro nel muro delle (e quindi allo sversamento nel fondo attoreo), trattandosi dunque di Pt_1
evenienza antecedente e dunque ex se insuscettibile di costituire, neanche in thesi, una delle
“causa sopravvenute” di cui al predetto art. 41, comma II, c.p.], né sostenersi il difetto di alcun apporto causale da parte del predetto “foro” [difetto eziologico chiaramente non prospettabile sulla scorta della mera invocazione di altri fattori causalmente irrilevanti (i.e. la
“mancata manutenzione del canale di scolo”) ovvero con-causali (i.e. il carattere
“[in]efficiente” del “sistema” comunale “di raccolta delle acque”), considerando che “il concorso di cause”, “anche se indipendenti”, ovviamente “non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l''evento, essendo quest'ultimo” in tal caso invero “riconducibile a tutte” e che al fine di “considerare” “un evento” “causato da un altro” è di per sé sufficiente,
a prescindere da ogni altra condizione eziologicamente neutra o, per converso, anch'essa
(con)causale, che “il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 3/05/2016, n. 8643; Cass. n. 2360/2010, cit., nonché, spec. in tema di art. 2051 c.c.,
Cass. n. 2480/2018, cit., par. 12), come qui del tutto pacifico (chiaramente integrando tale apertura un “antecedente necessario” della “sequenza” originante l'evento dannoso hic et nunc concretamente realizzatosi – cfr. ancora Cass. n. 2480/2018, cit., par. 15 -, atteso che, come accertato dal C.T.U. e già condivisibilmente evidenziato in prime cure, “senza
l'apertura nel foro del muro della ferrovia” e dunque “in assenza” di tale imprescindibile
Pagina 13 di 28 R.G. 477/2019.
antecedente, l'evento dannoso “non si sarebbe verificato”, in quanto “le acque … non convogliate nel sistema fognario urbano” ovviamente sarebbero “anda[te] ad allagare
l'abitato presente sulla via G. Pepe” e “non sarebbero comunque tracimate nel terreno dell'attore”, non producendo, pertanto, proprio i danni oggetto di causa - cfr. pag. 17, 2° cpv., della sentenza di prime cure)].
V.4.- Risultando pertanto le contestazioni fatte valere a tal riguardo dall'appellante principale globalmente insuscettibili di accoglimento [v. supra, sub V.1.-V.3.], occorre evidentemente ribadire il rigetto di tale 1° ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti da disattendere risulta altresì la 2° ragione di doglianza fatta valere, in via gradata, dall'appellante principale [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VI.1.- A tal riguardo tale parte ha in specie richiesto, in via gradata (e dunque per l'eventualità, qui appunto concretizzatasi, di reiezione della prioritaria doglianza con riguardo all'art. 2051 c.c. – v. supra, sub V.-V.4.), di voler comunque condannare il Parte_3
a tenerlo indenne da qualsiasi rimborso ovvero, in ulteriore subordine, a titolo di
[...]
responsabilità prevalente per i danni oggetto di causa.
Tali richieste risultano tuttavia evidentemente meritevoli di reiezione, considerando sia il difetto del presupposto “indispensabile” per valutare il rapporto interno fra i corresponsabili
[v. infra, sub VI.2.-VI.4.], sia, in ogni caso, l'insufficienza di elementi tali da giustificare un riparto diverso da quello stabilito in prime cure e previsto ex lege [v. infra, sub VI.5.-VI.6.].
VI.2.- Prendendo le mosse dal primo versante, occorre qui prioritariamente rammentare che
“la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate” “non” può ex se “costituire oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato”.
E ciò perché, come evidente, la predetta verifica [e dunque tanto “l'accertamento e la graduazione della colpa”, quanto “l'accertamento sul nesso di causalità tra la singola condotta e la parte di danno da essa derivata”] risulta di per sé senz'altro “irrilevante” ai fini della sussistenza della responsabilità aquiliana, considerando la già rammentata equivalenza causale e la conseguente responsabilità congiunta e solidale di tutti i soggetti che abbiano causato ovvero con-causato il danno – atteso che, in definitiva, “se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone”, “è” senz'altro “ravvisabile la responsabilità solidale”,
“a nulla rilevando”, pertanto, “che le azioni o le omissioni di ciascuna persona costituiscono
Pagina 14 di 28 R.G. 477/2019.
distinti … fatti illeciti”, trattandosi invero di parti comunque “tutte” “obbligate in solido” ex art. 2055 c.c. e risultando dunque “ciascuno” dei responsabili in ogni caso “costretto”, ex art. 1292 c.c., “all'adempimento per la totalità” del debito [cfr. Cass. n. 8778/2024, cit.; Cass. civ., 7/11/2023, n. 30952; Cass. n. 2360/2010, cit.; Cass. n. 16503/2009, cit.; Cass. n.
27713/2005, cit.; Cass. n. 15030/2005, cit.; Cass. civ., 25/02/2004, n. 3803; Cass. n.
9902/2000, cit.; Cass. n. 2814/1999, cit.; Cass. n. 3596/1997, cit.; Cass. n. 1415/1999, cit.;
Cass. n. 418/1996, cit.].
VI.3.- Ciò detto, è poi pacifico che tale “questione”, normalmente irrilevante, “può essere” poi eccezionalmente “delibata” solo ove risulti chiaramente e inequivocabilmente proposta, entro il giudizio di prime cure (trattandosi di domanda che “palesemente non può essere introdotta per la prima volta in giudizio in grado di appello”), la relativa e specifica “azione interna”, e dunque un'espressa azione di regresso ex art. 2055, comma II, c.c..
Tale domanda, infatti, è “indispensabile” e occorre altresì che la parte la eserciti
“espressamente”, considerando che essa “non può” aliunde “ricavarsi”, non potendo in particolare desumersi:
(a) né dalla circostanza che “il presunto autore di un fatto illecito”, “convenuto in giudizio”
“perché ritenuto responsabile” “dell'evento dannoso lamentato dall'attore”, “nega la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato” e deduca che in realtà altri soggetti “sono responsabili esclusivi del fatto”, trattandosi invero di mere “eccezioni con le quali il condebitore” mira a “esclu[dere]” o ridimensionare “la sua responsabilità” e da cui evidentemente “non può ricavarsi” una “tale domanda” di regresso;
(b) né dalla mera chiamata ex art. 106 c.p.c., in specie se “sulla scorta della ritenuta responsabilità esclusiva del terzo” (in quanto, al contrario e come evidente, “la laudatio auctoris e l'actio in manleva, sulla scorta della ritenuta responsabilità esclusiva del terzo, si distinguono nettamente dall'azione di regresso” e pertanto non risulta in tal caso “effettuata”
“nessuna chiamata ai fini … del regresso”) [cfr., ex aliis e per le citazioni di questo paragrafo, Cass. n. 30952/2023, cit.; Cass. civ., 20/12/2018, n. 32930; Cass. civ., 21/09/2007,
n. 19492; Cass. civ., 25/08/2006, n. 18497; Cass. iv., 29/04/2006, n. 10042; Cass. civ.,
6/04/2006, n. 8106; Cass. civ., 5/10/2004, n. 19934; Cass. n. 3803/2004, cit.; Cass. civ.,
12/12/2001, n. 15687; Cass. civ., 11/04/2000, n. 4602; Cass. civ., 3/04/1997, n. 1869; Cass. civ., 16/02/1996, n. 1199; Cass. civ., 20/01/1995, n. 620; Cass. civ., 29/11/1994, n. 10201;
Pagina 15 di 28 R.G. 477/2019.
Cass. civ., 8/06/1994, n. 5546; Cass. civ., 14/03/1991, n. 2692; Cass. civ., 9/03/1988, n.
2364].
VI.4.- A fronte di quanto precede, occorre osservare la non ravvisabilità nel caso di specie di alcuna “espressa” e specifica azione di regresso, pur da proporsi chiaramente e inequivocabilmente e senz'altro “indispensabile” per giustificare la delibazione di una questione altrimenti del tutto “irrilevante”.
E ciò considerando:
(a) il pacifico tenore delle eccezioni della convenuta, chiaramente volte solo a negare [per difetto di legittimazione passiva (cfr. pagg. 2-4, punto A), della comparsa di costituzione di 1° grado)] o comunque a ridimensionare la propria responsabilità [per la mancata realizzazione da parte del chiamato, unico responsabile, delle opere necessarie (cfr. pagg. pagg. 4- Pt_3
5, punto B), della comparsa di costituzione in 1° grado)] e a conseguentemente escludere o ridurre, rispetto al danneggiato, ogni eventuale risarcimento [cfr. conclusioni ai punti 1), 2), 4)
e 5) della predetta comparsa], senza con ciò evidentemente integrare alcuna azione né di regresso, né “in vista del regresso” [cfr. Cass. n. 30952/2023, cit.; Cass. n. 32930/2018, cit.;
Cass. n. 18497/2006, cit.; Cass. n. 15687/2001, cit.], mirandosi solo a neutralizzare o diminuire l'eventuale credito del danneggiato [facendo pertanto ovviamente “riferimento”
“soltanto” ai “rapporti tra debitori e creditori” e pertanto “al lato esterno della solidarietà”,
“non anche” “a quello interno che riguarda i rapporti tra condebitori” e in particolare “tra i corresponsabili ai sensi dell'art. 2055 c.c.” (anche arg. ex Cass. civ., 5/06/2007, n. 13180)];
(b) l'evidente natura altresì della vocatio del terzo, avendo la convenuta qui pacificamente
“domandato” la “chiamata in causa” del agli specifici fini della Parte_3
“manleva” e della “rivalsa” [cfr. pagg. 4-5, punto B), sempre della comparsa di costituzione in 1° grado della convenuta], e dunque prospettando ragioni di evocazione del terzo che “si distinguono nettamente” “dall'azione di regresso” [fondandosi altresì su presupposti alternativi e incompatibili, considerando che “nella manleva, il manlevato è titolare di un diritto di rivalsa - tramite il quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito” (cfr. Cass. n. 30952/2023, cit., nonché Cass. civ., 1/12/2021, n. 37709 e Cass. civ.,
10/12/1991, n. 13281);
Pagina 16 di 28 R.G. 477/2019.
(c) le chiare statuizioni, del tutto condivisibili e in ogni caso ormai definitive e irretrattabili
[poiché non espressamente contestate da alcuna parte: v. supra, sub III.4.], del Tribunale di prime cure, avendo quest'ultimo invero chiaramente sottolineato che si trattava di una chiamata del terzo responsabile [come del resto chiaramente emergente, ex aliis, dall'inesistenza di “due rapporti diversi” “tra l'attore e le ” e “tra queste ultime e il Pt_1 terzo chiamato” (avendo “la responsabilità del terzo chiamato” e “quella del convenuto principale” “la stessa causa petendi”, costituita “dal rapporto di custodia” “tra i predetti soggetti ed i beni da cui deriva[va] il danno”) e dall'inequivoco tenore delle stesse difese della convenuta chiamante (avendo quest'ultima espressamente chiesto di accertare “la sua carenza di legittimazione passiva disponendone l'estromissione dal giudizio”, essendo a suo avviso “evidente” “che il preteso inconveniente lamentato dall'attore deriva[va] da responsabilità altrui, ovvero del ”): cfr. pagg. 19-20 della sentenza di Parte_3
1° grado, nonché pagg.
4-5 della comparsa di costituzione di 1° grado della convenuta] e dunque accertato che si trattava di una tipologia di chiamata del terzo comportante, per un verso, l'automatica estensione delle domande attoree (anche) nei suoi confronti [cfr. ancora pag. 20 della pronuncia di prime cure] e, per altro verso, la non “effettuazione” di “nessuna chiamata”, né di alcuna “domanda”, “ai fini” “del regresso” [cfr. ancora Cass. n. 30952/2023, cit.].
VI.5.- A quanto precede occorre poi aggiungere che l'Ente impugnante non risulta aver in ogni caso offerto alcun elemento tale da giustificare lo scostamento dal criterio di riparto previsto ex lege.
A tal riguardo è infatti necessario rammentare che:
(a) come noto e anche in questa sede più volte ribadito, nel caso in cui “il fatto dannoso sia derivato da più … fatti illeciti distinti e anche diversi”, ciascuno di essi è di per sé munito di analoga “efficienza causale”, avendo tutti parimenti “concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno” [v. supra, sub V.3., punti (1) e (3)];
(b) un tale generale principio di c.d. equivalenza causale [di per sé giustificante, del resto, tanto il criterio generale di pari concorso ex art. 2055, comma III, c.c., quanto il vincolo solidaristico e la conseguente debenza, da parte da ogni corresponsabile, dell'intero debitum
(v. supra, sub VI.2.)] può essere superato solo ove si riesca a rigorosamente e puntualmente
“provare” “le diverse entità degli apporti causali” “alla realizzazione dell'evento dannoso”
Pagina 17 di 28 R.G. 477/2019.
(essendo pacifico che i criteri della “gravità della colpa” e dell'“entità delle conseguenze derivate” delineano un in realtà un unico criterio valutativo complesso in vista della quantificazione della quota di ciascuno dei coobbligati, essendo da applicare in modo congiunto e non alternativo, rilevando “ai fini della norma in esame” anche “la gravità della colpa”, in definitiva, “non in senso psicologico, ma come entità della diligenza violata” e in base agli effetti pregiudizievoli da ciò specificamente derivanti) e a congruamente dimostrare, con riguardo all'altro corresponsabile, la specifica “quantificazione percentuale” dell'“efficienza causale” “della sua negligenza rispetto alla produzione del danno” [cfr., anche esprimendo principi analoghi per gli omologhi criteri di cui all'art. 1227, comma I, c.c.,
Cass. civ., 21/01/2010, n. 1002; Cass. civ., 29/09/2005, n. 19166; Cass civ., 8/04/2003, n.
5511];
(c) diversamente e “in ogni caso” in cui “non” risulti “possibile” puntualmente “provare” la specifica diversa “entità dell'apporto causale”, “il giudice del merito” è tenuto ad “applicare” il criterio generale del “pari concorso di colpa” e “non potrà invece” “fare ricorso” a criteri diversi e in particolare “al principio equitativo”, il quale invero può “essere adottato solo a norma dell'art. 1226 c.c., in sede di liquidazione del danno, ma non per la determinazione delle singole colpe” e responsabilità ex art. 2055 c.c. [cfr. ancora Cass. n. 1002/2010, cit., nonché Cass. n. 19166/2005, cit., e Cass n. 5511/2003, cit.].
VI.6.-Tanto rammentato, è del tutto evidente che una tale rigorosa prova non possa ritenersi qui raggiunta.
E infatti, fermo e ribadito che tanto senza le perdite della conduttura fognaria, quanto senza il foro sul muro ferroviario il concreto evento dannoso, come hic et nunc realizzatosi, non si sarebbe verificato [in quanto, come detto, “le acque … non convogliate nel sistema fognario urbano” sarebbero “anda[te] ad allagare l'abitato presente sulla via G. Pepe” e “non sarebbero comunque tracimate nel terreno dell'attore”, costituendo pertanto la predetta aperura “causa”, in senso stretto, del pregiudizio: v. supra, sub V.3., punto (3)], è poi evidente che nel caso di specie “non” sia “stata individuata”, “ad opera del tecnico dell'ufficio”,
“un'incidenza causale maggiore di un fattore rispetto all'altro” [come correttamente evidenziato in prime cure (cfr. pag. 18, pen. cpv., della sentenza gravata) e qui senz'altro da ribadirsi, poiché pienamente coerente alle risultanze della C.T.U. del 25.01.2017 e non oggetto di alcuna specifica argomentazione critica da parte dell'appellante, ciò evidentemente
Pagina 18 di 28 R.G. 477/2019.
escludendo ogni possibilità di ritenere “la statuizione” “motivatamente sottoposta a critica” e dunque anche in thesi suscettibile “di una meditata rivisitazione” (cfr., ex aliis, Cass. civ.,
5/11/2014, n. 23553 e Cass. n. 27199/2017, cit.)].
A fronte di ciò, chiaramente difettando nel caso di specie ragioni tali da consentire lo scostamento dal criterio di legge [non risultando dimostrato, né comunque emergendo ex actis la “diversa entità” ed “efficienza eziologica” dei due apporti causali – v. supra, sub VI.5.], è pacifico che, anche sotto quest'angolo visuale, il Tribunale di prime cure abbia del tutto correttamente operato [affermando, come necessario, che i due fattori concausali “devono presumersi equivalenti” (cfr. pag. 18, pen. cpv., della pronuncia appellata)] e che pertanto sia in ogni caso da integralmente rigettarsi anche la ragione di doglianza fatta valere in via gradata dalla parte appellante principale [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Non potendo pertanto accogliersi, nel loro complesso, le contestazioni fatte valere dall'appellante principale [v. supra, sub V.-VI.6], è evidente che occorra ribadire, come detto
[v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'impugnazione a tal riguardo avanzata.
VIII.- Analogamente da disattendere risulta, altresì e come parimenti già evidenziato [v. supra, sub IV.], l'appello incidentale del fondato sul mancato Controparte_1
riconoscimento in suo favore, oltre che del danno emergente, altresì del lucro cessante.
VIII.1.- A fondamento di ciò, in particolare, il Tribunale di prime cure [cfr. spec. pagg. 22-23 della pronuncia di 1° grado, nonché riferimenti giurisprudenziali ivi richiamati], dopo aver correttamente rammentato il rigoroso onere probatorio pacificamente sotteso a tale voce di danno (rimanendo ontologicamente “esclusi”, come noto, “i mancati guadagni meramente ipotetici” e occorrendo invece fornire “elementi certi” “dai quali” poi “desumere”, ex se e
“sillogisticamente”, “l'entità del danno subito”), ha poi correttamente osservato che:
(A) nel caso di specie tali “elementi certi” non potevano ritenersi offerti e congruamente raggiunti, “non” avendo l'attore invero “fornito” neanche alcun concreto “riferimento” “alla produttività del terreno prima degli allagamenti del 2007 e di quella invece successiva”;
(B) non potevano poi ritenersi “utili” “in tal senso” “né le testimonianze” (“avendo fornito soltanto e tutt'al più elementi generici e non specifici” e dunque di per sé inidonei a
“supportare, alla luce dei principi su esposti, la domanda di risarcimento del lucro cessante”), né “le valutazioni fatte dal perito” agronomo, nella sua C.T.U. del 7.02.2018
Pagina 19 di 28 R.G. 477/2019.
(“avendo” “il CTU” meramente “valutato la produttività media di un terreno di due ettari coltivato ad agrumeto”, “considerati e detratti i costi” parimenti “medi”, chiaramente trattandosi, quindi, di considerazioni “tutte svolte in astratto” e “senza” dunque “fare riferimento a dati concreti”, come pur qui necessario).
VIII.2.- A fronte di tali statuizioni, invero del tutto condivisibili e corrette, l'appellante incidentale ha in questa sede dedotto che:
(a) il dictum giurisprudenziale richiamato in prime cure, vertendo in materia contrattuale e non afferendo a un bene fruttifero, non poteva ritenersi applicabile al caso di specie;
(b) la sua richiesta risultava supportata da una perizia tecnica quantificante la perdita di reddito patita;
(c) si trattava inoltre di profilo non contestato e incontroverso fra le parti;
(d) esso emergeva inoltre da quanto riferito dai testimoni e accertato dal C.T.U.;
(e) alcun ulteriore sforzo dimostrativo poteva pretendersi, né comunque essere compiuto, da parte dell'attore istante.
Tali complessive deduzioni, come qui di seguito esaminate [v. infra, sub VIII.3.-VIII.7.], risultano tuttavia da globalmente respingersi.
VIII.3.- Prendendo le mosse, in specie, dal rilievo indicato supra, sub VIII.2., punto (a), occorre osservare che:
(A) i principi, noti e consolidati, ribaditi, ex aliis, nella pronuncia della S. Corte richiamata dal
Tribunale di prime cure (Cass. civ., 8/03/2018, n. 5613) non risultano evidentemente circoscritti e delimitati al solo specifico caso ivi esaminato, trattandosi invero di principi generali e pacificamente vigenti per l'intera materia risarcitoria – ivi chiaramente esaminandosi la figura, in sé e per sé, del “danno patrimoniale da mancato guadagno” e ribadendosi, con riguardo a tale (generale) istituto, l'ovvia ed evidente necessità di fornire prova congrua e concreta [trattandosi peraltro di principio enunciato innumerevoli volte e costituente espressione di vero e proprio “diritto vivente”, essendo invero pacifico, anche arg. ex art. 2697 c.c., che “le occasioni di guadagno perse devono essere oggetto di specifica prova” e che “il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare” anche la “diminuzione della capacità di guadagno” - cfr., ex multis, Cass. civ., 9/04/2025, n. 9314; Cass. civ.,
2/04/2025, n. 8758; Cass. civ., 3/02/2025, n. 2525; Cass. civ., Sez. un., 15/11/2022, n. 33645;
Cass. civ., 3/12/2015, n. 24632; Cass. civ., 10/08/2004, n. 15418; Cass. civ., 20/05/2011, n.
Pagina 20 di 28 R.G. 477/2019.
11254; Cass. civ., 19/12/2006, n. 27149; Cass. civ., 10/11/2003, n. 16832; Cass. civ.,
13/02/2002, n. 2070; Cass. civ., 29/01/2001, n. 13409; Cass. civ., 17/01/1999, n. 12757; Cass. civ., 3/09/1994, n. 7647];
(B) è poi evidente che i profili differenziale invocati (afferenza alla materia aquiliana e natura fruttifera del bene danneggiato) risultino del tutto inidonei a inficiare la pertinenza e il valore del predetto (pacifico) principio nomofilattico, trattandosi di profili entrambi invero irrilevanti: il lucro cessante, infatti, è ovviamente categoria unica [e dunque di per sé unitariamente operante tanto per la responsabilità contrattuale, quanto per quella aquiliana, risultando del resto per entrambe applicabile (in virtù dell'integrale rinvio per relationem ex art. 2056, comma I, c.c.) l'unica disposizione di cui all'art. 1223 c.c., disciplinante, per l'intera materia risarcitoria, le categorie (generali e non differenziate ratione fontis ovvero in base alla natura della responsabilità sottesa) del danno emergente e del lucro cessante] la cui necessità di riscontro allegatorio e probatorio non è poi ovviamente ex se esclusa dalla circostanza che il danno attenga a un “bene fruttifero” e in particolare, come nel caso di specie, alla lamentata “perdita del godimento del bene” [atteso che “il carattere in re ipsa del danno” non può essere “fatto discendere” neanche “dalla natura fruttifera del bene”, considerando che pur in caso di “indisponibilità del bene fruttifero” e in cui pertanto “l'azione dannosa attinge” direttamente “il bene”, occorre mantener fermi “i termini della distinzione fra evento di danno e danno conseguenza”, integrante il “caposaldo della teoria del risarcimento del danno”: e infatti, se è pacifico che “la fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza” e che “il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con” “la tutela reale”, dovendo “contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile”, è allora evidente che, pur se “l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà”, “affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto”, “è” sempre comunque “necessario” un quid pluris, occorrendo “che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso”, essendo
“l'azione risarcitoria” “il rimedio per la perdita subita a causa” e “in conseguenza” “della violazione del diritto” e risultando dunque sempre e comunque verificare se sussistano gli
Pagina 21 di 28 R.G. 477/2019.
elementi di riscontro “delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c.”, considerando che “se non c'è danno conseguenza non c'è danno” e che “la perdita subita e il mancato guadagno
(art. 1223)” “non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056”, da ciò discendendo, in definitiva e in ogni caso, che “in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c., non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire” (cfr.
Cass., Sez. un., n. 33645/2022, cit.)].
VIII.4.- Venendo poi alla C.T.P. [v. supra, sub VIII.2., punto (b)], giova evidenziare che:
(1) già di per sé la perizia o consulenza tecnica di parte, come noto, non è elemento di prova, trattandosi, al contrario, di “una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico” evidentemente “priva” di “valore probatorio”, da ciò evidentemente discendendo che “la sua produzione” “è ammissibile anche in appello” (proprio per la sua natura di “semplice allegazione”, priva ex se di idoneità dimostrativa, essendo dunque “sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.”) e “che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzare e confutare quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto della stessa e conformi al parere del proprio consulente” [cfr., ex multis, Cass. civ., 28/02/2025, n. 5362; Cass. civ., 15/02/2022, n. 4933; Cass. civ.,
9/04/2021, n. 9483; Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347; Cass. civ., Sez. un., 3/06/2013, n.
13902; Cass. civ., 8/01/2013, n. 259; Cass. civ., 26/09/2006, n. 20821; Cass. civ., 6/05/2002,
n. 6432; Cass. civ., 18/04/2001, n. 5687; Cass. civ., 23/05/1998, n. 5151],
(2) nel caso di specie è poi pacifico che nella C.T.P. prodotta [con riguardo, in specie, a quella esibita sub all. 4 fasc. attoreo di 1° grado, risultando la successiva un mero “aggiornamento” concernente il solo incremento del danno emergente (cfr. all. 5, spec. pagg. 1 e 4, medesimo fasc.)] la “valutazione del mancato reddito” non risulta fondata su alcun dato concreto e specifico, basandosi non già su evidenze, anche documentali o contabili, concretamente e specificamente riferibili proprio e solo al fondo attoreo (ivi del resto neanche menzionate), ma su dati del tutto ipotetici [costituiti, in specie, da meri e astratti “valori medi” del settore di riferimento, senza dunque indicare alcun dato (“un ettaro di agrumi produce mediamente
…”, “considerando il prezzo medio unitario a quintale di arance”, “nel settore agrumicolo le spese di produzione si aggirano intorno al …”: cfr. pag. 4 dell'all. 4 fasc. attoreo di 1°
Pagina 22 di 28 R.G. 477/2019.
grado)], e dunque ovviamente inidonei a consentire, anche in thesi, il riconoscimento di tale voce di danno.
VIII.5.- Quanto poi al meccanismo di non contestazione [v. supra, sub VIII.2., punto (c)], è evidente che esso non possa qui in alcun modo trovare applicazione, considerando:
(A) l'inconfigurabilità, già in astratto, di un effetto di “relevatio ab onere probandi” a seguito di “asserita non contestazione” delle controparti “in ordine alla sussistenza di un danno”, considerando che “detto principio” “può” evidentemente “operare” solo “in relazione a fatti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato (cfr. Cass. n. 17966/2016) e non anche rispetto a fattispecie giuridiche, come l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, che richiedono un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull'evento e sul pregiudizio economico, a carattere fortemente valutativo, che devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 c.c.” [cfr. Cass. civ.,
19/08/2019, n. 21460 e Cass. civ., 28/09/2016, n. 19181];
(B) la non ravvisabilità nell'odierna fattispecie, in ogni caso, di alcun chiaro e riconoscibile contegno non contestativo – ferma, infatti, l'assoluta irrilevanza della menzionata C.T.P. attorea [non potendo il meccanismo ex art. 115 c.p.c. pacificamente operare, come noto, con riguardo né ai documenti (cfr., ex multis, Cass. civ., 1/09/2021, n. 23719; Cass. civ.,
5/03/2020, n. 6172; Cass. civ., 9/11/2017, n. 26623; Cass. civ., 22/09/2017, n. 22055; Cass. civ., 21/06/2016, n. 12748; Cass. civ., 6/04/2016, n. 6606), né alle conclusioni della C.T.P.
(atteso che “le conclusioni raggiunte da una perizia stragiudiziale ritualmente depositata dalla parte nel processo” “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.”: cfr. Cass. n. 5362/2025, cit., e Cass. civ.,
23/11/2022, n. 34450)], è evidente che, a fronte della mera deduzione attorea, genericamente prospettante la spettanza di un dato quantum [cfr. pag. 2, ult. cpv., dell'atto di citazione di 1° grado], risultava ampiamente sufficiente ad escludere qualsivoglia eventuale “effetto di relevatio ab onere probandi” la replica ex adverso qui senz'altro realizzata e fondata tanto sulla “sostanziale mancata prova degli assunti attorei” anche in punto di quantum, quanto su
“contestazioni” evidentemente “di contenuto tale da investire necessariamente ogni allegazione” avversaria, essendo di per sé “assolutamente inconciliabile” con quest'ultima
[come appunto l'“assenza totale di responsabilità” eccepita, fin dalla sua costituzione, dal
(cfr. comparsa del 7.11.2011) ovvero l'esclusiva “responsabilità Parte_3
Pagina 23 di 28 R.G. 477/2019.
altrui” e la “contesta[zione]” anche dell'“entità dei presunti danni nonché delle relative somme richieste a titolo di risarcimento, in quanto non dovute, eccessive e, comunque”
“sfornite di prova” fatta valere, sempre fin dalla costituzione, anche dalle (cfr. Pt_1 comparsa del 16.02.2011, nonché spec. pag. 5, punto C), “Sul Quantum Debeatur”), non ricorrendo pertanto alcuna non contestazione, neanche in parte qua, né “argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” e tali da far ritenere questi ultimi addirittura “pacifici”: cfr., ex multis ed evidenziando la rigorosa “circolarità” e
“proporzionalità” fra gli oneri di allegazione e contestazione, Cass. civ., 28/08/2024, n.
23214; Cass. civ., 4/12/2019, n. 31704; Cass. civ., 24/10/2017, n. 25148; Cass. civ.,
9/02/2012, n. 1878; Cass. civ., Sez. un., 17/06/2004, n. 11353; Cass. civ., Sez. un.,
23/01/2002, n. 761; Cass. civ., 20/10/2000, n. 13904, nonché, nel merito e proprio in un caso di risarcimento danni ex art. 2051 c.c., Trib. Napoli Nord, 11/10/2023, n. 4035].
VIII.6.- Venendo poi a testi e C.T.U. [v. supra, sub VIII.2., punto (d)], è evidente e pacifico, come già correttamente evidenziato in prime cure [cfr. pag. 23 della pronuncia di 1° grado] e qui senz'altro da ribadirsi, che alcun “elemento certo”, da cui “sillogisticamente” “desumere” tanto “l'esistenza”, quanto “l'ammontare del danno” [cfr. ancora Cass. n. 5613/2018, cit., nonché Cass. civ., 30/06/2015, n. 13328 e Cass. civ., 20/11/2007, n. 24140] possa ritenersi ricavabile:
(1) né dalle dichiarazioni dei testi esaminati – avendo questi ultimi invero meramente confermato la sussistenza dell'“evento dannoso” [come emergente dalle loro complessive deposizioni (cfr. verbali del 9.05.2013, del 18.07.2014 e dell'11.06.2015 e relative test. di
, , e ) e del resto già evidenziato Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
in 1° grado (cfr. pag. 7 della sentenza appellata)], senza invece offrire “elementi certi” e
“specifici” con riguardo al “mancato guadagno” asseritamente sofferto e di per sé integrante, come già osservato, una componente autonoma, ulteriore e distinta rispetto al predetto
“evento dannoso” [v. supra, sub VIII.3., punto (B), nonché pag. 23 della sentenza di 1° grado];
(2) né dalle valutazioni svolte nella C.T.U. del 7.02.2018 – poiché chiaramente svolte in base a dati meramente ipotetici, e in particolare, non disponendo l'ausiliario di riscontri documentali e dati specificamente riferibili proprio al fondo attoreo (pacificamente non prodotti in atti – v. infra, sub VIII.7.), sulla base, pur in tal caso, di semplici valori medi e del
Pagina 24 di 28 R.G. 477/2019.
tutto astratti (tenendo conto, e.g. e in difetto di alcun concreto dato contabile – qui non fornito dalla parte attrice e a ciò onerato -, della “capacità produttiva media e ordinaria annua di un ettaro di agrumeto adulto”, del “prezzo medio” e infine dei “costi di produzione” parimenti medi e forfettariamente stabiliti in misura “pari a circa il 70%”: cfr. pagg.
7-8 dell'elaborato del 7.02.2018), ovviamente inidonei, pertanto e come già correttamente evidenziato in prime cure (cfr. ancora pag. 23 della pronuncia di prime cure), a integrare gli
“elementi certi” e non “meramente ipotetici” necessari ai fini della concessione della voce di danno qui in esame [v. supra, sub VIII.1., nonché le pronunce già richiamate supra, sub
VIII.3., punto (A)].
VIII.7.- Quanto, infine, all'ultimo argomento fatto valere dall'appellante incidentale [v. supra, sub VIII.2., punto (e)], occorre osservare che:
(A) “le occasioni di guadagno perse”, come anche in questa sede più volte evidenziato,
“devono essere oggetto di specifica prova”, gravando sull'attore istante, in specie, non solo l'onere di provvedere a puntuale “allegazione” “della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”, ma altresì l'“onus probandi” “in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante” e dunque “l'onere della prova dello specifico godimento perso”, avendo “l'attore” l'onere di puntualmente “provare”, in particolare, lo specifico “fatto secondario da cui” poi “inferire” e “sillogisticamente” “desumere” la “possibilità di godimento persa” [cfr. Cass., Sez. un., n. 33645/2022, cit., e Cass. n. 5613/2018, cit.];
(B) è evidente che una tale “specifica prova” non sia stata qui fornita, non avendo l'attore istante fornito alcun dato, né alcun riscontro documentale tale da consentire di “inferire” i
“concreti” e “specifici” termini dell'utilità economica a suo avviso pregiudicata – non potendo ovviamente invocarsi, a fronte di ciò, né la C.T.P. prodotta [senz'altro irrilevante, riportandosi in essa, come già evidenziato, meri “valori medi” e dunque del tutto astratti e ipotetici: v. supra, sub VIII.4.], né la dedotta “non utilità comparativa” (cfr. pagg.
4-5 della comparsa conclusionale dell'8.04.2025 dell'appellante incidentale) dei dati producibili
[essendo evidente che la necessità di “contestualizzare” i dati non valga chiaramente ad esimere dalla necessità di fornire questi ultimi e che, al contrario, è proprio l'assoluta carenza di qualsiasi elemento concreto a precludere qualsiasi riconoscimento della voce di danno qui in esame].
Pagina 25 di 28 R.G. 477/2019.
VIII.8.- Anche le complessive ragioni di censura fatte valere dal CP_1
pertanto, sono senz'altro inaccoglibili [v. supra, sub VIII.2.-VIII.7.],
[...]
effettivamente difettando, come correttamente evidenziato in prime cure [v. supra, sub
VIII.1.] e qui senz'altro da ribadirsi, elementi idonei a consentire di accordare alla predetta parte, oltre al danno emergente, altresì il mancato reddito (lucro cessante) da ella richiesto e tuttavia non congruamente dimostrato.
IX.- In ragione di ciò, è poi evidente, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, che occorra rigettarsi anche l'impugnativa incidentale.
X.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, sono pertanto da complessivamente respingersi sia l'appello principale [v. infra, sub V.-VII.], sia quello avanzato in via incidentale [v. infra, sub VIII.-IX.] e va pertanto integralmente confermata la pronuncia qui gravata.
XI.- Venendo, infine, alla regolazione delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (ciò precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” delle relative spese: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], occorre separatamente esaminare il rapporto fra l'appellante ) e la parte appellante incidentale Parte_1
[v. infra, sub XI.1.] e il rapporto di entrambi rispetto al Comune Controparte_1
appellato [v. infra, sub XI.2.].
XI.1.- Quanto alla prima relazione processuale, attesa la reiezione delle contrapposte impugnative e il conseguente ricorrere dei presupposti di cui all'art. 92, comma II, 1° ipotesi,
c.p.c. [nella formulazione qui ratione temporis vigente], occorre disporre l'integrale compensazione.
XI.2.- Quanto invece alla seconda, esse seguono la soccombenza delle altre parti (entrambe appellanti, in via principale ed incidentale, e solidalmente responsabili a tal riguardo, considerando le questioni scrutinate e il principio generale ex art. 97, comma I, ult. parte,
c.p.c.: cfr., ex multis, Cass. civ., 30/10/2018, n. 27476; Cass. civ., 10/04/2018, n. 8832; Cass. civ., 17/10/2016, n. 20916; Cass. civ., 11/04/2016, n. 6976; Cass. civ., 12/12/1988, n. 6739) e sono liquidate in base:
Pagina 26 di 28 R.G. 477/2019.
(A) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 [pacificamente applicabile, in base all'“effettivo oggetto del gravame” (Cass. civ., 4/09/2018, n. 21613) e come del resto dichiarato dalle parti
(cfr. pag. 9 dell'atto di appello e pag. 13 della comparsa di costituzione con appello incidentale), con riguardo a entrambe le impugnative, vertenti su profili diversi e reciprocamente alternativi e incompatibili (ciò escludendo ogni possibilità di cumulo o sommatoria) ma rientranti nel medesimo scaglione (vertendo il gravame principale sull'importo di € 29.583,00 - pari all'importo riconosciuto in prime cure – e l'appello incidentale sull'importo di € 24.685,00 – pari all'importo del lucro cessante non riconosciuto)];
(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857];
(D) alla necessità di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione dell'effettivo valore dell'affare, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate (anche con riguardo alla posizione della parte qui vittoriosa rispetto alla pluralità di questioni controverse e involgenti un contrasto invece fra le parti ulteriori), tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
XI.3.- .- Trattandosi, poi, di procedura successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto - come in dispositivo e con riguardo sia all'appellante principale, sia all'appellante incidentale -, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un.,
20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 477/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 439/2019 depositata il
Pagina 27 di 28 R.G. 477/2019.
29.04.2019 ed emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 100609/2010 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA le impugnative avanzate, rispettivamente e in via principale e incidentale, da e da e per l'effetto Parte_1 Controparte_1
CONFERMA la sentenza appellata;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio fra e;
Parte_1 Controparte_1
3) CONDANNA le parti e in Parte_1 Controparte_1
solido, alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del
[...]
spese liquidate in € 4.996,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e Parte_3
I.V.A. come per legge;
4) , con riferimento sia all'appellante principale, sia all'appellante incidentale, CP_5 della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 27 maggio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 28 di 28