Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti BODINI EUGENIO e GIOVANNI GENTILE
- Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BATTIATO RITA - Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17.01.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di condannare l' a vedersi CP_1 ricostituita e riliquidata la propria pensione anticipata, categoria VO n.
10095247, con decorrenza dal mese di gennaio 2020, con applicazione del coefficiente di rivalutazione contributiva di 1,50 (ex art 13, comma 8, legge
257/1992) all'intero periodo di lavoro di esposizione ultradecennale e qualificata all'amianto, che decorre dall1/1/1986 sino al 2/10/2003;
Si costituiva l' il quale deduceva di aver provveduto al pagamento CP_1
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Sentenza
All'odierna udienza, il ricorrente concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ma insisteva nella condanna del convenuto alla rifusione delle spese, atteso che il pagamento è avvenuto successivamente alla notifica del ricorso introduttivo.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che la ricorrente ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto alla liquidazione di quanto richiesto.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, ritiene il TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte virtualmente soccombente, da distrarsi a favore dei CP_1 procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
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Sentenza Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento delle spese e competenze del giudizio, CP_1 che liquida in complessivi €. 1.000,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv.ti BODINI EUGENIO e GIOVANNI
GENTILE, dichiaratisi antistatari.
Taranto, 11.03.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
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Sentenza