CASS
Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
Massime • 1
Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per violazione del diritto alla prelazione in un affitto di azienda, non avendo l'affittuaria provato che, in seguito alla disdetta, non aveva potuto svolgere altrove la medesima attività, né di averla svolta a condizioni più gravose o a fronte di una sensibile perdita dell'avviamento commerciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 02/04/2025, n. 8758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8758 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6489/2023 R.G. proposto da: VARGAS SRL, domiciliato digitalmente ex lege, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MAGGIONI ([...]) -ricorrente- contro VARGAS S.R.L., elettivamente domiciliata in MILANO Via C.G.Merlo 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAGGIONI ([...]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- NORDGAS ITALIANA GPL DI EL IN & C. S.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 10/B, Civile Ord. Sez. 3 Num. 8758 Anno 2025 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: POSITANO GABRIELE Data pubblicazione: 02/04/2025 2 di 9 presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE A&A, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO ALBE' ([...]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 65/2023 depositata il 17/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere GABRIELE POSITANO. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 15 maggio 2020, AR S.r.l. evocava in giudizio OR AS TA GP di EL NA & Company S.a.s. davanti al Tribunale di Busto Arsizio, esponendo che in data 29 gennaio 2004 le due società avevano sottoscritto un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto un impianto di distribuzione carburanti, nel quale era stato costituito, in favore dell’attrice un diritto di prelazione sull’azienda. Tale patto sarebbe stato disatteso da OR AS TA GP che, dopo avere inviato disdetta, aveva affittato l’azienda a una terza società, Keropetrol. Sulla base di tali elementi chiedeva accertarsi la violazione del diritto di prelazione, la condanna di OR AS TA GP al pagamento della somma di euro 668.222 a titolo di risarcimento del danno per mancato guadagno per i sei anni decorrenti dal 2020 al 2026. Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto della azione e spiegando domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di euro 34.730 relativa al mancato versamento dei canoni di affitto per il trimestre, da ottobre a dicembre 2019. Disposto il mutamento del rito, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 27 aprile 2022, rigettava la domanda principale, accoglieva quella riconvenzionale e, accertato l’inadempimento di AR S.r.l. nei confronti di OR AS TA GP condannava la 3 di 9 prima al pagamento della somma di euro 34.730 oltre interessi e spese di lite. Secondo il Tribunale la questione centrale riguardava l’interpretazione della clausola numero 15 del contratto del 29 gennaio 2004, modificato in data 1° gennaio 2010. Sulla base del tenore letterale le parti avrebbero costituito un patto di prelazione nel senso che la concedente OR AS TA GP, nel caso di conclusione di un nuovo contratto di affitto tra le medesime parti, avrebbe attribuito a AR il diritto di prelazione per l’acquisto dell’azienda, ma solo nel caso di cessione a terzi. Si sarebbe trattato, pertanto, di una prelazione rispetto alla cessione del contratto. Avverso tale decisione proponeva appello AR S.r.l. con atto depositato il 24 maggio 2022 deducendo la violazione dei criteri di interpretazione negoziale e lamentando la condanna alle spese processuali. Si costituiva OR AS TA GP chiedendo rigetto dell’appello. La Corte d’appello di Milano con sentenza del 17 gennaio 2023 in parziale riforma della decisione del Tribunale, accertava la violazione da parte di OR AS TA GP del diritto di prelazione di cui all’articolo 15, ma rigettava la domanda di risarcimento, provvedendo sulle spese. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione AR S.r.l. affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso OR AS TA GP, spiegando ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c. la violazione degli articoli 1223 e 2056 c.c., con riferimento al diritto di prelazione convenzionale nella fattispecie prevista all’articolo 2562 c.c. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che, in caso di violazione della clausola di 4 di 9 prelazione di affitto d’azienda, l’affittuario pretermesso dovesse provare il danno subito sulla base di criteri incompatibili con la natura del lucro cessante nei contratti di durata, con ciò discostandosi dagli insegnamenti della corte di legittimità. Al contrario la violazione del patto di prelazione sarebbe equivalente all’inadempimento contrattuale per cui il danno risarcibile è pari al vantaggio patrimoniale che il beneficiario avrebbe tratto dal fatto di essere preferito al terzo. Il motivo è infondato. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi sul piano ipotetico dell’astratta possibilità di lucro bensì deve muovere da una situazione concreta e consenta di ritenere fondata e attendibile questa possibilità. Rileva la Corte territoriale, che AR non ha documentato di avere manifestato il proprio interesse al rinnovo contrattuale per cui la Corte territoriale ha rilevato che in assenza della produzione dei bilanci attestanti l’ammontare degli utili o soltanto dei ricavi dedotti dall’esercizio dell’attività di distribuzione del carburante e in assenza di atti di interesse al rinnovo contrattuale ha desunto che la società “verosimilmente ha reperito altra sede per l’esercizio della propria attività condizioni ritenute convenienti oppure ha ritenuto di dismettere l’attività. Sicché il lamentato danno appare ancora più carente del dato della effettività”. Difetterebbe, in concreto, la prova della capacità di stipulare il contratto alle stesse condizioni economiche di Karepetrol. La Corte territoriale ha aggiunto che la parte non ha documentato di “non aver potuto svolgere altrove la medesima attività, né di averla svolta condizioni più gravose o a fronte di una sensibilità perdita dell’avviamento commerciale. AR non ha prodotto in giudizio i propri bilanci eventualmente accompagnati da una relazione di parte 5 di 9 dimostrativa -a livello di principio di prova- della riduzione dei ricavi correlati alla dismissione dell’attività per cui è causa”. Sotto tale profilo non assume rilievo la previsione del termine di 12 mesi per esercitare il diritto di prelazione perché in corso di causa la parte avrebbe potuto depositare i bilanci più recenti per confrontarli con quelli precedenti e verificare una eventuale riduzione degli utili. La censura si traduce in una richiesta di valutazione delle prove e di selezione delle risultanze istruttorie al fine di sorreggere la motivazione della decisione. Si tratta di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati alle parti, poiché il controllo del giudice della legittimità è limitato alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cass, 12 agosto 2022, n. 24800). L’illustrazione prospetta la violazione delle norme indicate nell’intestazione solo conseguenza della sollecitazione a questa Corte a rivalutare la quaestio facti e, dunque, si pone al di fuori della logica del vizio ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360, numero tre c.p.c., la violazione l’articolo 1226 c.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente sostenuto che nel caso di violazione della clausola di prelazione di affitto d’azienda, l’affittuario pretermesso non sia ammesso alla prova del danno in via equitativa, dovendo egli dimostrare l’esistenza certa o altamente verosimile di un pregiudizio concreto. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata. La decisione impugnata ha escluso la valutazione equitativa ritenendo che AR non avesse dimostrato l’an della pretesa che costituisce il presupposto per la applicabilità dell’articolo 1226 c.c. 6 di 9 La Corte territoriale ha evidenziato che “la parte appellante si è limitata a proporre in comunicazione alla Corte propri conteggi-di formazione unilaterale-attinenti alla quantità di carburante venduta (ricavi) e alle potenziali proiezioni di guadagno. Dati virtuali che non possono venire in considerazione neppure per la valutazione in via equitativa del danno, in assenza della dimostrazione dell’an della pretesa”, ciò in applicazione dei principi consolidati di questa corte (Cass. 18 marzo 2022, n. 8941). Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.), per aver erroneamente ritenuto la Corte d’Appello che i bilanci della ricorrente non erano stati prodotti in giudizio, avendo, pertanto, omesso di valutare detta prova agli atti di causa che – ove esaminata – avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda, vale a dire sulla prova del danno. Il motivo è inammissibile perché con la sua prospettazione parte ricorrente deduce un ipotetico errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. sostenendo che il giudice avrebbe errato nel ritenere non prodotta in giudizio documentazione decisiva (Cass. Sez. 2, 11/06/2018, n. 15043, Rv. 649170 - 01). A prescindere da ciò, la censura sarebbe comunque infondata. La Corte territoriale ha preso in esame i bilanci prodotti, ma quelli relativi al periodo precedente (anni 2014-2019), evidentemente ritenendo insufficiente tale produzione poiché il pregiudizio avrebbe dovuto riferirsi agli anni successivi in termini di mancato guadagno. Ciò si desume dal contenuto della decisione impugnata che a pag. 4, nel riportare le conclusioni di AR, precisa che, dopo il rilascio dell’immobile “AR chiedeva, accertata la violazione del diritto di prelazione nella stipula del nuovo contratto di affitto di azienda, la condanna di OR AS al pagamento della somma di € 668.222,46 a titolo di risarcimento del danno per mancato guadagno per i sei anni decorrenti dal 2020 al 2026”. 7 di 9 Sotto tale profilo il richiamo della Corte territoriale va riferito alla mancata produzione dei bilanci relativi agli anni successivi. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n.4 c.p.c., la violazione l’articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza per vizio di motivazione, apparente o contraddittoria. La Corte territoriale dopo avere enunciato i principi ai quali avrebbe dovuto attenersi, avrebbe omesso di fornire una spiegazione sulla ragione per la quale tali principi sarebbero stati disattesi, motivando invece su questioni estranee e non pertinenti. Il motivo è infondato. L’argomentazione centrale della Corte territoriale si fonda sul difetto di elementi probatori. AR non avrebbe in alcun modo manifestato il proprio interesse al rinnovo contrattuale. Sulla base delle risultanze processuali la Corte ha desunto che “a fronte della disdetta impartita, nel termine di sei mesi dalla data di scadenza del termine, AR avrebbe similmente reperito altra sede per l’esercizio la propria attività condizioni ritenute convenienti oppure ha ritenuto di dismettere l’attività”. Le argomentazioni della Corte, pertanto, non violano il minimo costituzionale e non possono considerarsi contraddittorie o mancanti, avendo il giudice di appello precisato che le allegazioni di AR erano idonee anche ai fini di una liquidazione equitativa. Deve escludersi pertanto che ricorra la mancanza assoluta di argomentazioni o l’ipotesi di contrasto tra affermazioni inconciliabili o incomprensibili. Tanto non esime dal rilievo che per una certa parte il motivo si basa su elementi aliunde rispetto alla motivazione, il che non è consentito: si vedano i dicta delle Sezioni Unite nelle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014. Con l’ultimo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c., la violazione di articoli 91 e 92 del codice di rito. La Corte avrebbe 8 di 9 emesso condanna nei confronti di AR con riferimento alle spese di entrambi gradi di giudizio nonostante la riforma della sentenza del tribunale, censurando proprio le ragioni che avevano condotto alla condanna di AR in primo grado. In sostanza, mentre il Tribunale ha rigettato la domanda di AR sulla base dell’interpretazione della clausola contrattuale relativa alla prelazione, ritenendo insussistente un diritto di prelazione, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente tale diritto, ma ha escluso la risarcibilità del danno. Pertanto, la totale censura della decisione di primo grado avrebbe dovuto condurre ad una diversa regolamentazione delle spese di lite. Il motivo è infondato. La Corte ha deciso sulla base del principio giurisprudenziale secondo cui la statuizione sulle spese deve tenere conto dell’esito complessivo del giudizio ed in questo caso Vegas è soccombente in entrambi i gradi del giudizio (Cass.
8.8.2019 n. 21172). Il ricorso principale deve essere, conclusivamente, rigettato. Il ricorso incidentale è subordinato all’accoglimento del ricorso principale e pertanto è assorbito dalla sua sorte. Tanto rende inutile riferire i motivi che lo sorreggevano. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. 9 di 9 Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore della controricorrente in € 8.000 voci per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte
8.8.2019 n. 21172). Il ricorso principale deve essere, conclusivamente, rigettato. Il ricorso incidentale è subordinato all’accoglimento del ricorso principale e pertanto è assorbito dalla sua sorte. Tanto rende inutile riferire i motivi che lo sorreggevano. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. 9 di 9 Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore della controricorrente in € 8.000 voci per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte