Cass. civ., sez. III, ordinanza 02/04/2025, n. 8758
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Ordinanza 2 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 4 febbraio 2025. Le parti in causa, una società ricorrente e una società controricorrente, contestavano l'interpretazione di una clausola di prelazione in un contratto di affitto d'azienda. La ricorrente sosteneva di aver subito un danno per la violazione del diritto di prelazione, chiedendo un risarcimento significativo, mentre la controparte richiedeva il rigetto della domanda e avanzava una richiesta riconvenzionale per canoni non pagati.

La Corte ha rigettato il ricorso principale, confermando la decisione della Corte d'Appello di Milano, che aveva accertato la violazione del diritto di prelazione ma negato il risarcimento per mancato guadagno. Il giudice ha argomentato che la ricorrente non aveva fornito prove concrete del danno subito, né aveva dimostrato di aver manifestato interesse al rinnovo del contratto. Inoltre, la Corte ha sottolineato che il risarcimento per lucro cessante richiede la prova di un nesso causale e di un pregiudizio effettivo, elementi che la ricorrente non aveva adeguatamente documentato. La decisione ha ribadito l'importanza della prova concreta nel diritto civile, escludendo la possibilità di valutazioni meramente ipotetiche.

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Massime1

Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per violazione del diritto alla prelazione in un affitto di azienda, non avendo l'affittuaria provato che, in seguito alla disdetta, non aveva potuto svolgere altrove la medesima attività, né di averla svolta a condizioni più gravose o a fronte di una sensibile perdita dell'avviamento commerciale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 02/04/2025, n. 8758
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8758
    Data del deposito : 2 aprile 2025

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