Sentenza 14 novembre 1981
Massime • 2
Il requisito della Forma scritta, al fine della operatività della clausola per arbitrato estero in deroga alla giurisdizione italiana, secondo la previsione dell'art. 2 della convenzione di new York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62), pur non richiedendo un documento sottoscritto dalle parti, postula che il loro consenso in proposito sia evincibile, concretamente ed inequivocamente, da specifiche dichiarazioni scritte provenienti dalle parti medesime (quali lettere e telegrammi). Ne consegue che la clausola per arbitrato estero, contenuta in un contratto di trasporto marittimo, non può essere invocata dal vettore, oltre che verso la parte del contratto stesso (caricatore), pure nei confronti di chi agisca in giudizio nella veste di acquirente della merce viaggiante e giratario della polizza di carico, qualora tale polizza richiami i patti del contratto di trasporto con un rinvio meramente generico, senza alcuna specifica espressione che consenta di riscontrare il consenso di detto acquirente alla deroga alla giurisdizione italiana. ( V 4746/79, mass n 401325; ( V 1439/76, mass n 380157).*
In tema di trasporto marittimo, la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria, per danni subiti dalla merce in corso di navigazione, che venga proposta contro il vettore dallo acquirente della merce medesima e giratario della polizza di carico, comporta, in applicazione del criterio di collegamento fissato dall'art. 4 n.3 cod. proc. civ., l'affermazione della giurisdizione stessa anche sulle domande che quell'acquirente contestualmente proponga contro il venditore e l'assicuratore del carico, stranieri, per conseguire, sia pure in via alternativa, l'affermazione del loro Obbligo al ristoro di detto danno, atteso che, in tale ipotesi, si verifica una connessione di domande per cumulo soggettivo. Questo estendersi della giurisdizione del giudice italiano, in applicazione della suddetta norma, non può trovare deroga per il caso in cui i contratti di compravendita e di Assicurazione della merce contengano un patto per arbitrato estero, validamente stipulato alla stregua della convenzione internazionale di new York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62), in quanto la disciplina di tale convenzione non esclude le regole della connessione accolte dai singoli stati contraenti, quale criterio per attrarre nella loro giurisdizione le cause che altrimenti, per norma di legge o per atto di autonomia privata, spetterebbero al giudice di altro stato. ( V 2752/77, mass n 386402; ( V 491/73, mass n 362498).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/11/1981, n. 6035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6035 |
| Data del deposito : | 14 novembre 1981 |
Testo completo
Il requisito della Forma scritta, al fine della operatività della clausola per arbitrato estero in deroga alla giurisdizione italiana, secondo la previsione dell'art. 2 della convenzione di new York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62), pur non richiedendo un documento sottoscritto dalle parti, postula che il loro consenso in proposito sia evincibile, concretamente ed inequivocamente, da specifiche dichiarazioni scritte provenienti dalle parti medesime (quali lettere e telegrammi). Ne consegue che la clausola per arbitrato estero, contenuta in un contratto di trasporto marittimo, non può essere invocata dal vettore, oltre che verso la parte del contratto stesso (caricatore), pure nei confronti di chi agisca in giudizio nella veste di acquirente della merce viaggiante e giratario della polizza di carico, qualora tale polizza richiami i patti del contratto di trasporto con un rinvio meramente generico, senza alcuna specifica espressione che consenta di riscontrare il consenso di detto acquirente alla deroga alla giurisdizione italiana. ( V 4746/79, mass n 401325; ( V 1439/76, mass n 380157).*