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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 510/2022 R.G. promossa
DA
, ( ), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Catania;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
avv.ti Giovanni Garretto e Michele Garretto;
Appellato
OGGETTO: Indennizzo ex lege n. 210/92
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1590/2021 del 7.12.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa accoglieva il ricorso proposto da e, per l'effetto, dichiarava Parte_2
il diritto dello stesso di percepire l'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 210/1992, nella misura prevista per la 6^ categoria della tabella A allegata al DPR n. 834/1981, con condanna del al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, Parte_1 compresi i ratei pregressi, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, nonché al pagamento delle spese di lite.
Il giudice premetteva che l'art. 1, comma 1 della legge n. 210/1992 attribuiva il diritto ad un indennizzo a chi avesse riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità, dalle quali erano derivate permanenti menomazioni della integrità psico fisica. Precisava che i successivi due commi della disposizione in parola estendevano detto diritto ai soggetti contagiati da HIV a seguito di somministrazione di sangue e derivati, nonché ai soggetti colpiti da epatiti post-trasfusionali. Per quanto qui d'interesse, evidenziava che, nel testo originario, la summenzionata legge prevedeva che la domanda amministrativa fosse inoltrata al nel Parte_1
termine perentorio di tre anni, in caso di vaccinazioni, con decorrenza dal momento in cui l'avente diritto aveva avuto conoscenza del danno subito. Rilevava che anche la
Cassazione (cfr. sent. n. 2710/2018) aveva affermato che “il termine triennale (alla stregua delle modifiche introdotte con legge n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, al testo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 210) decorre dal momento in cui, sulla base della documentazione prescritta nella norma, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, in tal senso richiedendosi la consapevolezza dell'esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione, dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella 13 annessa al testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834”.
Considerava, pertanto, tempestiva e ammissibile l'istanza di indennizzo presentata dal il 28.2.2014, chiarendo che non poteva essere individuato un dies a quo di Pt_2
decorrenza del termine di decadenza triennale anteriore alla data di presentazione della domanda. Richiamava, in quanto conformi alla giurisprudenza citata, le osservazioni a riguardo formulate dal CTU, il quale aveva affermato che “la conoscenza, intesa come presa di coscienza da parte del della presenza di un danno Parte_2
neurologico motorio irreversibile correlato a infezione da poliovirus, è temporalmente collocabile nelle prime fasi del suo sviluppo fisico e nel corso dell'età scolare, allorché lo stesso si rese conto delle persistenti disabilità e limitazioni motorie rispetto ai propri coetanei … l'epoca di certezza definitiva della riconducibilità della malattia alla somministrazione del vaccino antipolio deve essere invece fatta risalire alla acquisizione di giudizi clinici e medico-legali da parte di personale qualificato, in grado di accertare il nesso di causalità materiale sulla base della propria esperienza professionale e delle proprie conoscenze scientifiche…” e, sulla scorta della documentazione sanitaria in atti, ritenuto che “l'associazione causale tra vaccino antipolio e poliomielite venne dapprima affermata dal dott. in data Persona_1
Cont 02/02/2017 a seguito di visita specialistica presso l' di Siracusa. Successivamente, in data 02/03/2017 la competente commissione medica ospedaliera presso il dipartimento militare di medicina legale in Messina, formulò giudizio medico-legale ravvisando definitivamente il nesso di causa tra vaccinazione antipolio e le menomazioni neurologiche riscontrate nel Caracò”.
Anche in ordine al nesso di causalità tra la somministrazione vaccinale e l'insorgenza della malattia, condivideva le conclusioni cui era pervenuto il consulente che, sulla base della documentazione sanitaria acquisita, visitato il periziando ed acquisita l'anamnesi familiare, fisiologica, lavorativa e patologica dello stesso, nonchè alla stregua dello stato della letteratura medica, aveva concluso di “ricondurre inequivocabilmente l'insorgenza della poliomielite alla somministrazione del vaccino antipolio avvenuta in data 13/08/1963 venendo appieno rispettati tutti i classici criteri del nesso di causalità materiale”.
Avverso la citata sentenza proponeva appello il soccombente con ricorso Parte_1
depositato il 7.6.2022. Al gravame resisteva . Parte_2
La causa, espletata ctu medico – legale, è stata posta in decisione all'udienza del
22 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, il appellante censura la sentenza Parte_1
di primo grado per aver accertato, esclusivamente sulla scorta delle conclusioni di cui alla espletata CTU, la sussistenza del nesso di causalità tra la somministrazione vaccinale e l'insorgenza della malattia.
Critica la ricostruzione operata dal consulente d'ufficio, poiché non conforme alle risultanze documentali e alla letteratura medica.
Premesso che, alla stregua della documentazione in atti, non si ha contezza della data di somministrazione della vaccinazione antipolio, né se questa sia effettivamente mai avvenuta, e non vi è indicazione alcuna del tipo di vaccino somministrato (SALK
o SA), sostiene che, tenuto conto della presuntiva epoca di somministrazione del vaccino, tra agosto e ottobre 1963, lo stesso non poteva che essere il SALK (IPV – virus inattivato), atteso che il SA (OPV – virus attenuato) era stato messo in vendita successivamente, con circolare della direzione generale del servizio farmaceutico n.
174 del 21.11.1963.
Deduce che ciò escluderebbe la ricorrenza del nesso causale tra vaccinazione somministrata e patologia sofferta dal , in quanto secondo la letteratura Pt_2
internazionale, sia la poliomielite paralitica associata al vaccino (VAPP), che la poliomielite vaccino derivata (VDPV), sono rare complicanze solo del vaccino SA.
Assume che, di contro, il , in quanto costituito da “virus uccisi”, non può essere Pt_3
causa di malattia poliomielitica perché privo di potenzialità infettiva. Evidenzia che le osservazioni mondiali condotte negli ultimi decenni hanno rivelato che “gli effetti collaterali legati alla vaccinazione con IPV, anche nella forma potenziata introdotta nel 1990, sono circoscritti alla sede di iniezione e rappresentati, nelle rispettive percentuali di incidenza, da eritema (0.5–1.5%), tumefazione (3-11%) e dolore (14-
29%)”.
Rileva, per altro verso, che la ricorrenza del nesso di causa sarebbe
“temporalmente” esclusa dal manifestarsi della poliomielite nel , oltre cinquanta Pt_2
giorni dopo la vaccinazione. Precisa che nella VAPP “Vaccine-Associated Paraliytic polyomielitis” l'intervallo temporale universalmente riconosciuto tra somministrazione del vaccino e comparsa dei sintomi è di 4 - 30 giorni.
1.2. Con il secondo motivo, il lamenta l'erroneità della statuizione che Parte_1
ha dichiarato tempestiva la domanda amministrativa presentata dal in data Pt_2
28.2.2014.
Assume che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 3 della legge n. 210/1992 non rileva la necessaria “conoscenza effettiva” del danno, essendo piuttosto sufficiente la mera “conoscibilità” dello stesso.
2. Tali le critiche formulate dall'amministrazione, va anzitutto esaminato, per ragioni di precedenza logico giuridica, il secondo motivo, relativo alla tempestività della domanda amministrativa.
2.1. Il termine triennale di decadenza per la domanda di indennizzo trova fondamento nell'art.3, comma 1, legge n.210/1992 - secondo cui “I soggetti interessati Parte ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano alla competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno…” - , da leggersi in combinato disposto con l'art. 3, comma 3, della legge n. 362 del 1999, secondo cui “ L'indennizzo di cui al comma 1 dell'art.1 della legge 25 febbraio 1992 n.210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695. I soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unità sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
2.2. Va in questa sede ribadito il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, secondo cui il termine decadenziale per richiedere la prestazione decorre non dalla conoscenza della patologia, ma dalla conoscenza del danno e del relativo nesso eziologico (si veda Cass. n.12036/2021 e le altre pronunce ivi richiamate, che ha specificato che “…il termine triennale (alla stregua delle modifiche introdotte con
L.n.238 del 1997, art.1, comma 9, al testo della L. n. 210, art. 3, comma 1) decorre dal momento in cui, sulla base della documentazione prescritta nella norma, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, in tal senso richiedendosi la consapevolezza dell'esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione, dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella 13 annessa al testo unico approvato con D.P.R.
23 dicembre 1978, n.915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre
1981, n.834 (nel medesimo senso anche Cass. Sez. L, sentenza n. 22078 dell'11/9/18 e
11339 del 10/5/18) …”. Detta impostazione è stata, da ultimo, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 31468/2024, con la quale i giudici di legittimità hanno ritenuto che: “ l'art. 3, comma 3, L. n. 362/1999, nel prevedere che l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 210/1992, si applichi "alle condizioni ivi stabilite" anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/1959, stabilisce che i soggetti danneggiati
"devono presentare la domanda alla azienda unità sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge"; che trattasi di disposizione di tenore analogo all'art. 252 att. c.c., che - nell'interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte - costituisce norma di carattere generale per disciplinare la decorrenza di decadenze introdotte in relazione a situazioni soggettive maturate in epoca anteriore (Cass. S.U. n. 15432 del 2015); che, trattandosi inoltre di decadenza concernente l'indennizzo di cui all'art. 1, comma
1, L. n. 210/1992, essa dev'essere necessariamente interpretata alla stregua della previsione di cui all'art. 3, comma 1, L. ult. cit., a norma del quale il termine decorre
"dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno"; che, nell'interpretare la disposizione ult. cit., questa Corte ha chiarito che, al fine del decorso del termine de quo, occorre che l'interessato abbia una documentata consapevolezza del danno, della sua irreversibilità e della sua derivazione causale dal vaccino (così Cass. n. 37907 del
2021), nonché - giusta le precisazioni di Corte cost. n. 35 del 2023 - della sua rilevanza giuridica, ossia della concreta azionabilità del diritto all'indennizzo (Cass. n. 30739 del 2023), fermo restando che, quando manchi la certezza di una conoscenza soggettiva inequivocabile, la verifica va condotta ricostruendo il momento in cui può ritenersi maturata la conoscibilità del nesso causale, avuto riguardo agli indici oggettivi acquisiti in causa e alle nozioni comuni dell'uomo medio, secondo il parametro dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 29453 del 2020)”.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha ritenuto che: “L'istanza di indennizzo ex Legge 210/1992 presentata dal in data 28/02/2014, pertanto, Pt_2
sulla base delle condivisibili conclusioni del CTU, deve ritenersi tempestiva e ammissibile, non essendo maturato alla data del 28.2.2014 il termine di decadenza triennale, posto che non può essere individuato sulla base della documentazione medica acquisita agli atti di causa un dies a quo anteriore alla stessa data di presentazione della domanda, dovendo ritenersi che solo successivamente, il 2.2.2017, con il parere specialistico del dott. , il ricorrente ebbe per la prima volta la piena Per_1
consapevolezza che la patologia da cui è affetto è causalmente alla vaccinazione”. Ed invero, come correttamente osservato dal primo giudice, il primo documento medico in cui si rileva l'associazione causale tra vaccino antipolio e poliomielite è quello datato
2.2.2017 a firma del Dott. . Per_2
Si osserva, per altro verso, che il periodo di effettiva presa di coscienza della malattia e delle sue implicazioni eziologiche potrebbe, altresì, farsi risalire al momento in cui il ha ottenuto il rilascio della copia conforme della scheda vaccinale, in Pt_2
data 28.2.2011, data rispetto alla quale la presentazione della domanda è comunque avvenuta tempestivamente (esattamente nei tre anni).
Da tanto consegue che l'odierno appellato ha depositato la domanda amministrativa tempestivamente.
2.3. Ciò premesso, è, tuttavia, fondato il primo motivo di gravame.
Sul punto il Collegio intende condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU in questo grado di giudizio.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 23.1.2025, questa Corte nominava consulente tecnico d'ufficio al fine di “accertare la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia da cui è affetto e la vaccinazione antipolio, tenendo Parte_2
presenti i motivi di appello”.
L'esperto, all'esito delle operazioni peritali, valutata la documentazione sanitaria in atti, motivando alla stregua delle conoscenze scientifiche, anche a fronte dei rilievi critici formulati dal CTP nominato dall'appellato, ha concluso che: “NON sussiste alcun nesso di causalità tra la patologia poliomielitica da cui fu affetto l'appellato sig.
, nato a [...] il [...], e la dose di vaccinazione antipolio a Parte_2
suo tempo praticata”.
Nello specifico, il consulente ha, anzitutto, osservato che: “….La poliomielite è una malattia virale acuta, determinata dall'infezione dovuta a RNA-virus appartenenti al gruppo degli Enterovirus, denominati Poliovirus (tipo 1, 2 e 3) che, dopo aver provocato un'infezione intestinale, possono migrare al sistema nervoso determinando una meningite e/o la paralisi di uno o più arti e/o dei muscoli respiratori, con un tasso di mortalità dal 2% al 10%. La trasmissione avviene per via oro-fecale e presenta un tempo di incubazione piuttosto lungo, dai 3 ai 35 giorni (l'intervallo più comune è di circa 7-14 giorni). I sintomi dell'infezione, dovuti alla fase viremica, sono costituiti da febbre, nausea, vomito e dolori addominali;
dopo qualche giorno si possono manifestare dolori muscolari e paralisi flaccida di uno o più arti. Il virus, penetrato dalla bocca, infetta le cellule della mucosa intestinale legandosi al recettore CD155 presente sulla membrana cellulare;
inserisce quindi il proprio RNA e comincia a replicarsi, per circa una settimana. Si diffonde in seguito nel tessuto linfoide e passa nel circolo sanguigno (fase di viremia), raggiungendo tutto l'organismo fino al colpire i motoneuroni, causando la fase paralitica. In Italia, prima che venisse adottata la vaccinazione con legge del 1966, la malattia era endemica;
nei primi anni sessanta si registravano circa 3.000 casi l'anno, dimostrando che i virus circolavano diffusamente trasmettendosi da un soggetto all'altro. Per il contrasto alla malattia sono stati prodotti – e utilizzati - due tipi di vaccini: - il vaccino LK (IPV), con virus inattivati, somministrato per via i.m. al III, V e XI mese;
- il vaccino SA (OPV) con virus attenuati, somministrato p. os a 2-3, 4-5, 6 mesi e 3 anni. Il vaccino LK (IPV) è costituito da una miscela dei tre ceppi del virus poliomielitico coltivati in culture di rene di scimmia e uccisi con formolo, quindi privi di attività neurotropica. In Italia il vaccino LK (IPV) venne adottato nel 1957 e venne raccomandata la vaccinazione per persone di età inferiore a 20 anni (in quell'epoca l'incidenza della malattia aveva raggiunto il suo picco nel nostro Paese, con oltre 8.000 casi dichiarati). Il vaccino
LK, tuttavia, non è in grado di determinare immunità a livello intestinale per cui il soggetto vaccinato può ancora essere aggredito da virus della poliomielite di altri ceppi non compresi tra quelli utilizzati per confezionare il vaccino, cosiddetti poliovirus “selvaggi” (wild polioviruses – WPVs). L'utilizzo di questo vaccino, per la relativamente 'bassa' potenza immunogenica prima descritta, ha condotto alla riduzione dei casi di poliomielite ma non alla totale scomparsa della malattia, in quanto l'IPV non ha effetto sulla persistenza del virus nell'ambiente e sulla sua circolazione. Si stima che il 17% dei bambini colpiti da poliomielite paralitica nei primi anni '60 aveva ricevuto in precedenza 3 o più dosi di IPV, poiché il vaccino non aveva determinato la produzione di una sufficiente quantità di anticorpi per prevenire l'infezione. Naturalmente, in questi casi, la malattia non poteva in alcun modo ritenersi collegata alla vaccinazione. L'unica eccezione è legata a un evento avvenuto in
California, dove alcuni bambini erano rimasti paralizzati nel braccio dove era stato inoculato il vaccino, prodotto dai laboratori Cutter. L'Epidemic Intelligence Service of the Communicable Diseases Center (precursore del noto attuale CDC) appurò successivamente che due lotti della produzione contenevano polio-virus vivi perché alcuni frammenti cellulari avevano ostacolato l'esposizione delle particelle virali alla formaldeide. Tale errore tecnico causò il verificarsi di 204 casi di poliomielite, in particolare 79 bambini direttamente contagiati dal lotto incriminato e 125 familiari (o altri) dagli stessi contagiati. Ad ogni modo, gli unici effetti collaterali transitori correlati alla vaccinazione con IPV - anche nella sua forma potenziata introdotta nel
1990 - sono circoscritti alla sede di iniezione e rappresentati da eritema, tumefazione e dolore. Il vaccino SA (OPV), invece, è costituito da virus attenuati, modificati in modo da non provocare la malattia. I virus attenuati introdotti per via orale simulano l'infezione con il virus naturale (cosiddetto “selvaggio”) e determinano l'immunità anche a livello gastro-intestinale, stimolando la produzione degli anticorpi IgA. Da dati AIFA (Agenzia Internazionale del Farmaco) prodotti da parte appellata risulta che in Italia la data di prima commercializzazione del vaccino poliomielitico vivo attenuato per uso orale tipo SA “POLIORAL J07BF02” risale al 1962, sebbene parte appellante abbia invece asserito che la messa in vendita al pubblico venne disposta con circolare della Direzione Generale del Servizio Farmaceutico n. 174 del
21/11/1963. Comunque è certo che a partire della primavera del 1964 l'OPV fu impiegato per la vaccinazione di massa su bambini da 4 mesi e sei anni. La campagna ottenne grande successo e già nel secondo semestre dell'anno i casi dichiarati di poliomielite furono 212, contro i 1.800 e i 2.300 dello stesso periodo degli anni precedenti. La diversa adesione alla campagna vaccinale nelle regioni meridionali determinò un'incidenza di infezioni circa tre volte superiore rispetto al Nord e per tale motivo, con legge n. 51 del 4 febbraio 1966 seguita dal D.M. 171 del 25 maggio 1967, il rese obbligatoria la vaccinazione antipolio nel primo anno di Controparte_3
vita, con rivaccinazione al terzo anno. Rara complicanza del vaccino orale SA
(OPV), come già anticipato, è costituita dalla “polioparalisi associata al vaccino”
(Vaccine-Associated Paraliytic polyomielitis, in sigla VAPP), clinicamente indistinguibile dalla paralisi causata dai poliovirus 'selvaggi'. Si tratta di una reazione a seguito dell'assunzione del vaccino OPV che si verifica con maggiore frequenza in soggetti adulti con più di 18 anni e in bambini che presentano alcuni tipi di deficit immunitari, in particolare agammaglobulinemia e ipo-gammaglobulinemia
(che comportano ridotta sintesi di immunoglobuline). Il meccanismo che conduce allo sviluppo della VAPP è legato alle retromutazioni del poliovirus vaccinale, che ne ripristinano la neurovirulenza, poiché la differenza del genoma del RNA-virus naturale con quello attenuato attiene a mutazioni puntiformi specifiche. In altri termini i virus attenuati presenti nel vaccino OPV, che differiscono dai ceppi virali naturali solo per alcune variazioni della sequenza nucleotidica del loro RNA, replicandosi nell'intestino del soggetto ricevente vanno incontro a mutazioni che fanno riacquistare le caratteristiche di virulenza. Il sierotipo più spesso interessato è il 3, meno comunemente il 2 e raramente l'1. I casi di VAPP sono stati osservati quasi immediatamente dopo l'introduzione dei vaccini vivi attenuati, con un periodo medio di circa tre settimane. Si tratta di una evenienza rara: il rischio globale è di circa 1 caso ogni 2,4 milioni di dosi di OPV, con un rischio alla prima dose di 1 caso ogni
750.000 dosi distribuite e 1 caso ogni 5,1 milioni di dosi successive alla prima. Dati del indicano in Italia, dal 1986 al 1993, solo 5 casi”. Parte_1
Con precipuo riferimento alla fattispecie in esame ha, quindi, rilevato che “: a) ai fini della somministrazione della dose di vaccinazione antipolio, in effetti, risulta esclusivamente quanto contenuto nella scheda vaccinale alla voce “inviti” (?), cioè un timbro che recita: “POLIOMIELITE 13 ago 1963” in assenza di altre indicazioni sul tipo di vaccino, sul lotto utilizzato etc. e non risulta apposta alcuna di firma o sigla di conferma, come invece è presente per la vaccinazione antivaiolosa del “14 feb 1967”
(sebbene non ripetuta per l'antidifterica nella stessa data); a sinistra della scheda, inoltre, si legge una annotazione che recita “in atto ricoverato a Palermo perché affetto da poliomielite” con data incerta, sembrerebbe “29 ago 1964” (?) ma che non si comprende bene a cosa si riferisca. Ciò potrebbe anche portare a dubitare dell'avvenuta vaccinazione, peraltro in quell'epoca ancora non obbligatoria ma solo raccomandata, anche se tutto sommato l'apposizione del timbro specifico e la Contr successiva dichiarazione dell' di Siracusa del 02/09/2017 acquisita in atti appare confermare, sia pure a distanza di più di 50 anni, quanto riportato nel documento sanitario;
b) alla data suddetta, tenuto conto di quanto prima illustrato, appare comunque logico supporre che sia stato somministrato vaccino LK (IPV) nell'ambito della campagna di immunizzazione precedente all'obbligo vaccinale e in relazione all'effettiva disponibilità di questo tipo di vaccino, atteso che il vaccino SA (OPV) venne utilizzato solo negli anni successivi;
c) nella sindrome “polio-paralisi associata al vaccino” l'insorgenza della sintomatologia classica della malattia (febbre e disturbi intestinali) è piuttosto breve, compresa tra 4 e 30 giorni mentre nel caso in esame la malattia si è resa manifesta a distanza di più di 30 giorni dalla vaccinazione (38 giorni); non vi è alcun elemento anamnestico, clinico o documentale che metta in luce che il ricorrente sia – o fosse in passato - affetto da deficit immunitari
(immunodeficienza primitiva o acquisita) tali da giustificare un più lungo lasso di tempo tra la somministrazione del vaccino e le manifestazioni cliniche della malattia in questione;
d) alla visita del 02 marzo 2017 la 2^ C.M.O. di Messina affermava: “… sulla scorta della documentazione in atti, si ravvisa verosimile nesso causale tra la somministrazione del vaccino antipolio e l'insorgenza della poliomielite …”; in detto verbale, peraltro, non viene fatto cenno sull'ipotesi di quale tipo di vaccino sia somministrato a suo tempo al sig. ; tale giudizio, inoltre, è stato Pt_2
successivamente denegato dal , sulla base del parere dell'Ufficio Parte_1
Medico Legale del 20/04/2018, con decreto dell'Ufficio 4 della Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure del 23/05/2018; non si riscontra, in verità, alcun altro analogo giudizio sulla sussistenza di tale nesso causale né nel verbale del 10/06/2015 della Commissione per l'Accertamento dell'Invalidità Civile del Centro Medico Legale di Siracusa né in altro documento sanitario in atti”. CP_4
3. In definitiva, in accoglimento del primo motivo di gravame, il ricorso originariamente proposto da deve essere rigettato in difetto di prova Parte_2
del nesso eziologico tra vaccinazione somministrata e patologia sofferta.
4. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza (non vi è in atti dichiarazione sottoscritta dal ai fini della esenzione dal pagamento delle spese Pt_2
processuali) e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata. A carico del soccombente vanno, altresì, poste le spese di ctu, liquidate separatamente.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da nei confronti del;
Parte_2 Parte_1
condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali che liquida in €
4.638,00 quanto al gudizio di primo grado ed in € 4.996,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali;
pone a carico dell'appellato le spese di ctu, liquidate separatamente.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi