Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/04/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Conti ha pronunciato la seguente
-SENTENZA-
nella causa iscritta a ruolo al n. R.G. 1706 del 2024 promossa da:
(P.VA ) in persona del legale Parte_1 P.VA_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Vittorio Giordani del Foro di NA (rinunciante) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in San Bonifacio (VR), Loc.
Crosaron n.18 SoaveCenter Sc. A p. III
- attrice opponente- contro
(P.VA ), in persona Controparte_1 P.VA_2 del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Ambra Tirapelle del Foro di NA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in San Bonifacio (VR), Via Morando n. 6
- convenuta opposta–
(P.VA ) non Controparte_3 P.VA_3 costituita in giudizio
- terza chiamata-
1
Conclusioni delle parti:
PARTE ATTRICE: Voglia il Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
I. preliminarmente: non concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, per le ragioni illustrate in narrativa;
II. sempre in via preliminare: dichiararsi l'incompetenza dell'intestato Tribunale essendo competente il Giudice del luogo in cui ha sede l'opponente a conoscere della presente controversia, ovvero il Tribunale di Padova, per le ragioni indicate in narrativa;
III. nel merito: dichiararsi il decreto ingiuntivo opposto illegittimo, nullo e/o annullabile e/o inefficace per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, disporsi la revoca dello stesso;
IV. comunque: spese e compensi di lite rifusi con rimborso spese generali;
V. in via istruttoria: si chiede venga ammessa prova per testi sulle circostanze esposte in narrativa intendendo ad esse premessa la parola “vero”, indicando come teste il con riserva d'altri; ci si riserva ogni altra deduzione Tes_1 ed istanza istruttoria entro il termine che il Giudice vorrà fissare
PARTE CONVENUTA: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: In via preliminare
- autorizzare l'odierna opposta, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, Sig.ra con sede legale in 37055 Persona_1
Ronco All'Adige (VR), Via Fontanelle n. 40, Codice Fiscale/P.VA e numero di iscrizione al Registro Imprese di NA e, conseguentemente, P.VA_3 differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio, per tutti i motivi di cui in narrativa.
Ciò, ferma la richiesta di fissazione di un'udienza ad essa anteriore ai soli fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, come in atti argomentato.
2 - Si chiede altresì l'esibizione dei libri e delle scritture contabili dell'opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2560 c.c.
In via principale Concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 210/2024 del
15.2.2024 - R.G. n. 341/2024, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per tutte le ragioni di cui in narrativa.
Nel merito
Accertato il diritto di credito azionato in via monitoria, rigettare integralmente ogni domanda, istanza ed eccezione avversaria e, per l'effetto:
a) confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n. 210/2024 del 15.2.2024 –
R.G. 341/2024, da munirsi di efficacia esecutiva, per tutti i motivi di cui in narrativa;
b) in ogni caso, condannarsi l'odierna opponente al pagamento della somma di
€ 35.205,02=, oltre interessi ex art. 55 D.Lgs. n. 231/2022, ovvero di quella, maggiore o minore, eventualmente ritenuta di giustizia;
c) accertata l'avvenuta cessione di fatto del ramo d'azienda tra l'odierna opponente e condannarsi Controparte_3 quest'ultima a pagare, in solido con in favore Parte_1 dell'odierna opposta, ai sensi dell'art. 2560 c.c., e in ogni caso, la somma di € 35.205,02=, oltre interessi ex art. 55 D.Lgs. n. 231/2022, ovvero quella, maggiore o minore, eventualmente ritenuta di giustizia, per i motivi di cui in narrativa;
d) spese e compensi integralmente rifusi, compreso rimborso forfettario 15% e
VA se dovuta. Oltre condanna dell'odierna opponente al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c., per i motivi di cui in narrativa.
In via istruttoria
Senza invertire l'onere della prova, rigettarsi eventuali istanze avverse e ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentate dell'opponente e della società terza chiamata e prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di capitolazione e ulteriore deduzione nei termini di legge, con ammissione a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.
- Ragioni in fatto e in diritto della decisione –
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato (di seguit ) opponeva il Parte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 210/2024 R.Ing (R.G. 341/2024) emesso in data
15.02.2024 dal Tribunale di Vicenza, con il quale le era stato ingiunto di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica, la somma di € 35.205,02, oltre agli
3 interessi come da domanda, alle spese di procedura e ai compensi professionali liquidati nello stesso decreto ingiuntivo. L'attrice chiedeva, quindi, in via preliminare il rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecutività e la declaratoria di incompetenza dell'intestato Tribunale;
nel merito l'accertamento dell'illegittimità, nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento delle proprie domande l'attrice eccepiva preliminarmente il difetto di competenza del Tribunale adito, atteso che in armonia con la giurisprudenza di legittimità l'obbligazione portabile che fondava la competenza del foro del creditore era solamente quella liquida,
quale non poteva essere ritenuta quella oggetto della somma ingiunta.
Nel merito, evidenziava che le fatture oggetto del decreto Parte_1
ingiuntivo erano riferibili a prestazioni effettuate dalla controparte su alcuni veicoli che, tuttavia, avevano continuato a manifestare le stesse problematiche anche successivamente.
I.
1. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare la chiamata in Controparte_1
causa ex art. 269 cpc di (di seguito Controparte_3
), ferma l'udienza anteriore ai fini della concessione della Controparte_3
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, nonché l'esibizione dei libri e delle scritture contabili dell'opponente; in via principale la concessione della provvisoria esecutività; nel merito l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, o comunque la condanna dell'opponente al pagamento di € 35.205,02, oltre interessi ex art. 55 D.Lgs. n. 231/2022, ovvero della somma maggiore o minore eventualmente ritenuta di giustizia, oltre alla condanna in via solidale di quale cessionaria di fatto del ramo d'azienda; infine la Controparte_3
condanna dell'opponente ex art. 96 cpc.
A sostegno della propria difesa la società convenuta censurava preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza dell'intestato
4 Tribunale, atteso che la contestazione non era stata effettuata rispetto a tutti i fori alternativamente competenti, e comunque che la competenza del
Tribunale adito si era radicata sia sul luogo di conclusione del contratto, sia su quello di esecuzione, dal momento che, contrariamente a quanto eccepito dalla controparte, il credito azionato era liquido.
In via principale, la convenuta rilevava l'assoluta genericità e infondatezza dell'opposizione, dal momento che la controparte non contestava i lavori eseguiti, ma riferiva solamente di alcuni problemi senza precisarne in alcun modo l'entità o la natura, rendendo sostanzialmente impossibile la riconduzione degli stessi all'operato della convenuta. D'altra parte, la convenuta evidenziava altresì la decadenza, o comunque la prescrizione dai rimedi previsti per la contestazione dei vizi e delle difformità nel contratto d'opera.
La convenuta osservava, oltretutto, che nel corso del 2023 la controparte aveva alienato a terzi dodici dei diciassette mezzi di cui era proprietaria (cfr. p.8
doc.
3-doc. 5 convenuta), spogliandosi così di gran parte dei beni oggetto del suo patrimonio. Segnatamente, sette di questi mezzi erano stati trasferiti ad
(cfr. p.8 doc.
3- doc.5 convenuta) costituita dalla stessa Controparte_3
in precedenza legale rappresentante della società attrice. Parte_3
Analogamente la convenuta osservava che la sede legale di Controparte_3
era adiacente a quella dell'attrice prima del trasferimento avvenuto appena prima della cessione dei veicoli, in data 9.08.2023 (doc. 3 convenuta).
La convenuta riteneva, pertanto, che questi elementi complessivamente considerati consentissero di affermare che l'attrice assieme ai veicoli avesse di fatto ceduto almeno un ramo d'azienda. Conseguentemente, la convenuta chiamava in causa chiedendo che la stessa fosse Controparte_3
condannata in solido con l'attrice, quale cessionaria di fatto dell'azienda. La
convenuta sottolineava, inoltre, che le prestazioni di cui rimaneva creditrice, e
5 che aveva da ultimo azionato con il decreto ingiuntivo, erano state eseguite proprio sui veicoli ceduti.
In punto di diritto la convenuta rilevava che la prova della cessione del ramo d'azienda non era sottoposta, rispetto ai terzi, al vincolo della forma scritta previsto dall'art. 2556 cc, e parimenti che la norma di cui all'art. 2560 cc doveva essere riletta anche alla luce della sua funzione primaria di tutela dei creditori, così da estendere anche alla cessionaria la responsabilità per i debiti assunti dalla cedente prima del trasferimento.
Da ultimo, la convenuta chiedeva la condanna ex art. 96 cpc della controparte, in quanto l'opposizione appariva priva di reali ragioni fondanti se non quella di dilazionare ingiustificatamente l'efficacia del titolo esecutivo.
II. Con ordinanza del 12.09.2024 il giudice autorizzava la chiamata in causa di e rinviava alla prima udienza ogni decisione Controparte_3
attinente alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, come previsto dalle norme di rito. Con successivo decreto del
16.12.2024 il giudice dichiarava la contumacia di e Controparte_3
confermava la data della prima udienza già fissata.
All'udienza del 21.02.2025 la convenuta insisteva per la richiesta di provvisoria esecutività. Con successiva ordinanza del 26.02.2025 il giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'infondatezza, prima facie, dell'eccezione di incompetenza territoriale e la genericità dell'opposizione.
All'udienza del 15.04.2025 parte attrice discuteva oralmente la causa e precisava le conclusioni riportandosi ai propri atti e il giudice tratteneva la causa in decisione, riservandola nel termine di cui all'art. 281sexies cpc.
III. L'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata.
III.
1. Preliminarmente, l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'attrice opponente deve essere rigettata, in quanto inammissibile e in ogni caso infondata.
6 Sul punto, si ricorda che l'orientamento giurisprudenziale consolidato che impone alla parte che eccipiente di argomentare sull'incompetenza territoriale rispetto a tutti i fori concorrenti a quello che si ritiene competente. A tal proposito si rinvia a quanto recentemente ribadito dalla Suprema Corte: “la formulazione dell'eccezione d' incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero, per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ” (ex multis
Cass civ, sez III, ord. 18.12.2024, n. 33206).
Parte attrice, al contrario, si è limitata ad argomentare l'incompetenza del
Tribunale adito, indicando solo nel titolo del paragrafo dell'atto di citazione la competenza del Tribunale di Padova senza null'altro specificare. In merito all'asserita incompetenza del presente Tribunale, oltretutto, si evidenzia che risultano infondati gli argomenti basati sulla carenza di liquidità del credito oggetto delle fatture portate dal decreto ingiuntivo. Rispetto a questo profilo si evidenzia che nello stesso atto di citazione non è stata rilevata alcuna specifica contestazione, né relativamente alla sussistenza del contratto d'opera avente ad oggetto la riparazione dei veicoli, né relativamente alla quantificazione del credito derivante. Al contrario, parte opponente ha lamentato genericamente dei “problemi” manifestati a seguito degli interventi effettuati dalla convenuta opposta.
Alla luce di queste premesse appare allora evidente che una contestazione siffatta non si può ritenere sufficiente al fine di considerare erronea o discrezionale la quantificazione del credito, come sembra potersi desumere dalle sintetiche difese dell'opponente, e quindi illiquido il credito azionato.
7 Posto in evidenza quanto innanzi, sussiste ex art. 20 cpc la competenza dell'intestato Tribunale, in quanto foro del luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione di cui trattasi, avente ad oggetto un credito liquido ed esigibile.
III.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, e per l'effetto deve essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Rispetto a questo profilo, si ribadisce anzitutto che parte opponente non ha contestato specificamente la sussistenza del contratto d'opera da cui origina il credito azionato col procedimento monitorio. Al contrario, nelle proprie difese risulta averlo almeno in parte riconosciuto, quanto meno ove ammette la riferibilità delle fatture ad alcune riparazioni e revisioni effettuate, e a ben vedere altresì nella parte in cui contesta i successivi “problemi” manifestati dai veicoli dopo l'intervento dell'opposta. Cosicché, non possono sussistere dubbi sulla sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato.
In merito alla contestazione attinente agli ulteriori difetti manifestati dai veicoli, invece, occorre ribadire l'insufficienza di tale contestazione, in quanto formulata in maniera del tutto generica, oltre che sprovvista di qualsivoglia riscontro probatorio. A tal proposito, basti osservare che nelle proprie difese l'opponente non ha nemmeno chiarito da quale difetto o vizio potessero originarsi le suddette problematiche, così da poter quanto meno ipotizzare un nesso di collegamento con le prestazioni effettuate dall'opposta.
Sul punto, occorre comunque ricordare che il motivo così genericamente esposto dall'opponente avrebbe ben potuto essere censurato, ma nelle forme previste per la contestazione dei vizi e dei difetti, specificamente all'art. 2226 cc per il contratto d'opera, che come è noto è sottoposta a rigorosi termini di prescrizione e decadenza. Conseguentemente, anche la quantificazione del credito proposta dall'opposta deve essere condivisa e per l'effetto deve essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
IV. Analogamente, si ritiene sussistente la responsabilità solidale della terza chiamata, pertanto la stessa deve essere condannata in via solidale al
8 pagamento della medesima somma oggetto del decreto ingiuntivo innanzi confermato.
A tal proposito, si rileva che tra l'opponente e la terza chiamata è intercorsa una cessione di ramo d'azienda occulta, ossia non formalizzata da alcun atto scritto.
In merito alla forma della cessione, la giurisprudenza ha chiarito, tuttavia, fin da tempi risalenti che l'art. 2556 cc si limita a imporre un requisito per la prova dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda, non estensibile ai soggetti estranei alla pattuizione, i quali non risultano quindi limitati nei mezzi di prova. Sul punto basti il rinvio al principio di diritto risalente, costantemente riaffermato anche dalla giurisprudenza di merito: “l'art. 2556, primo comma, cod. civ., ove prescrive la forma scritta "ad probationem" per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite (e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni)” (Cass. civ, sez III,
11.07.1987, n. 6071).
Allo stesso modo, si evidenzia che anche la giurisprudenza di merito si è
orientata nel riconoscere una cessione d'azienda, indipendentemente dall'omissione delle necessarie formalità, in presenza di alcuni indici,
cumulativamente considerati, quali l'identità della compagine sociale, dell'attività svolta, delle sedi o comunque degli indirizzi di recapito (ex multis
Trib. Treviso 30.11.2018, n. 2395; Corte App. Napoli, sez lav, sent. 24.10.2024).
Posto in evidenza quanto innanzi, nel caso di specie si segnala anzitutto che l'opponente ha ceduto alla terza chiamata sette dei veicoli di cui era proprietaria (cfr. p.8 doc.
3- doc.5 convenuta). In considerazione dell'attività di trasposto svolta dalle due società, allora, è possibile considerare l'oggetto della cessione un'entità economica autonoma e organizzata al fine di compiere
9 un'attività produttiva, come richiesto dall'interpretazione oramai consolidata sul significato da attribuire all'azienda o al ramo d'azienda.
Con riguardo agli indici necessari per provare l'avvenuta cessione, in assenza dell'atto formale, nel caso di specie emerge, in primo luogo, lo svolgimento di attività di trasporto del tutto simili, al di là delle differenze terminologiche ravvisabili dalle visure camerali, mediante l'utilizzo degli stessi veicoli trasferiti da ad (cfr. doc. 2, 4, 7-8 convenuta). Parte_1 Controparte_3
In secondo luogo, occorre dare rilievo alla circostanza che la sede legale della cessionaria sia adiacente a quella della cedente prima della modifica intervenuta in data 9.08.2023, ossia nel periodo anteriore al trasferimento occulto (cfr. doc. 3 e 7 convenuta).
Da ultimo, non può non essere parimenti considerato che l'attuale socia maggioritaria e consigliera della cessionaria, risultava essere Parte_3
amministratrice unica della cedente fino alla stessa modifica del 9.08.2023,
poco antecedente al trasferimento occulto di cui trattasi (cfr. doc. 3 e 7
convenuta).
Ciò posto si precisa altresì che non possono sussistere dubbi sull'operatività
della solidarietà rispetto al debito preesistente alla cessione del ramo d'azienda,
trattandosi in ogni caso di un rapporto obbligatorio inerente al complesso organizzato di beni oggetto di cessione, in quanto le prestazioni sono state svolte proprio sui veicoli ceduti.
A margine della vertenza di cui trattasi, attinente ad una cessione occulta, si osserva che la giurisprudenza di legittimità non ritiene sempre necessaria ex art. 2560 cc l'iscrizione del debito nelle scritture contabili della cessionaria al fine di estendere la responsabilità a titolo solidale, atteso che la norma richiamata è finalizzata a tutelare specificamente il creditore. Basti, a tal proposito richiamare, quanto recentemente ribadito dalla Suprema Corte: “In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà tra cedente e cessionario, fissato dall'art. 2560, secondo comma c.c. con riferimento ai debiti inerenti
10 all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della “finalità di protezione” della disposizione, finalità che consente all'interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato da una parte un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall'altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato” (Cass civ, sez III, ord. 10.12.2019, n. 32134).
Alla luce di una lettura complessiva degli elementi declinati, CP_3
deve essere condannata in via solidale con al
[...] Parte_1
pagamento del credito azionato col decreto ingiuntivo confermato
(comprensivo degli interessi come richiesti nel procedimento monitorio e delle spese della procedura ivi liquidate).
V. Spese di lite. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dell'attrice e della terza chiamata e sono liquidate in favore della convenuta nella misura di cui in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii sulla base del valore di causa, al parametro minimo per le fasi studio,
introduttiva e decisionale, stante la semplicità delle questioni oggetto di causa, la contumacia della terza chiamata e la ridotta attività difensiva svolta anche nei confronti della opponente.
VI. Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.. In considerazione della genericità dell'opposizione proposta e del comportamento processuale tenuto dalla parte si ritiene di condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3,
cpc al pagamento della somma pari ad € 2.000 nei confronti dell'opposta, e parimenti ai sensi del quarto comma al pagamento di € 500 nei confronti della
Cassa delle Ammende.
11 Sul punto, basti evidenziare che l'opponente ha fondato l'opposizione all'ingiunzione su un unico motivo formulato in maniera del tutto generica e aspecifica. Analogamente, si rileva che, a seguito dell'instaurazione del giudizio, la parte non ha svolto alcuna attività ulteriore manifestando così in maniera ancor più evidente la pretestuosità e l'intento abusivo dello strumento processuale, così come valorizzato nell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 96, comma 3, cpc.
Attesa la limitata attività difensiva svolta si ritiene equa la somma disposta,
considerando altresì che la stessa rappresenta un importo prossimo alla metà delle spese di lite liquidate a carico della parte.
-
P.Q.M
–
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 210/2024 R.Ing (R.G. 341/2024 - emesso in data 15.02.2024 dal
Tribunale di Vicenza);
2) ACCERTA e DICHIARA l'avvenuta cessione di fatto del ramo d'azienda tra l'opponente e Parte_1 Controparte_3
e per l'effetto condanna quest'ultima a pagare, in solido
[...]
con in favore dell'opposta, la somma di € Parte_1
35.205,02=, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto al saldo effettivo;
4) CONDANNA l'attrice opponente e la terza chiamata a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida, a carico di ciascuna parte, in € 3.809 per compensi di avvocato, oltre alle spese generali al
15%, VA e CPA come per legge;
12 5) CONDANNA l'attrice opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc al pagamento della somma di € 2.000 a favore della convenuta opposta e di € 500
a favore della Cassa delle Ammende;
Così deciso in Vicenza, il 28 aprile 2025
IL GIUDICE
Gabriele Conti
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