Cass. civ., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 11152
CASS
Sentenza 27 aprile 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa dalla Terza Sezione Civile, con numero di registro generale 34406/2019, pubblicata il 27 aprile 2023. Le parti in causa erano un motociclista, che richiedeva il risarcimento dei danni per un incidente causato da un manto stradale dissestato, e il Comune di Acireale, responsabile della manutenzione della strada, che aveva contestato la responsabilità. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello avesse erroneamente applicato i principi di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., confondendoli con quelli della responsabilità per colpa, e non avesse adeguatamente considerato il nesso causale tra il danno e la cosa custodita.

Il giudice ha accolto il ricorso, evidenziando che la Corte d'Appello aveva fondato il rigetto della domanda su condotte colpose del danneggiato, senza verificare se tali condotte avessero effettivamente reso ininfluente la situazione di dissesto stradale. La Corte ha ribadito che, per configurare il caso fortuito, è necessario accertare se la condotta del danneggiato si sovrapponga alla situazione della cosa in modo tale da degradarla a mera occasione dell'evento dannoso. Pertanto, la sentenza è stata cassata e il caso rinviato per un nuovo esame, stabilendo che il giudice di rinvio dovrà considerare i principi di responsabilità oggettiva e il concorso colposo secondo l'art. 1227 c.c.

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Massime3

Nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode; ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno.

Commentari26

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  • 1Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/

    La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo. Questo il principio affermato da Cass., 3 maggio 2024, n. 11942. La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni proposta da un runner nei confronti del comune in relazione a una caduta causata da una trave posizionata sul marciapiedi. La domanda veniva rigettata in entrambi i gradi di merito per carenza di legittimazione passiva della parte convenuta (trattandosi di strada privata) e, in ogni …

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  • 2Studio Legale Costanzo
    https://www.studiocostanzo.net/

    La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 29475 del 14/11/2024, ha statuito che, in tema di lesioni riportate all'esito di un sinistro stradale da persona trasportata, il concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno può essere integrato esclusivamente da un comportamento imputabile sul piano soggettivo al trasportato avente un'incidenza causale nell'eziologia dell'evento lesivo. La S.C., con la Ordinanza n. 29475 del 14/11/2024, è tornata sull'art. 1227 c.c. nell'ambito della circolazione stradale. Ai sensi dell'art. 1227 c.c.: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa …

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  • 3Studio Legale Costanzo
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  • 4Responsabilità da cose in custodia
    Stefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 23 luglio 2024

    In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. Questo il principio affermato dalla terza Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18518, nell'ambito di un'adunanza camerale dedicata a una pluralità di ricorsi in materia di danno da cose in custodia, secondo una metodologia già adottata con riferimento a peculiari questioni sottoposte al vaglio della medesima Sezione. La vicenda processuale trae origine dalla domanda risarcitoria proposta dagli eredi di un …

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  • 5Studio Legale Costanzo
    https://www.studiocostanzo.net/

    La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 29475 del 14/11/2024, ha statuito che, in tema di lesioni riportate all'esito di un sinistro stradale da persona trasportata, il concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno può essere integrato esclusivamente da un comportamento imputabile sul piano soggettivo al trasportato avente un'incidenza causale nell'eziologia dell'evento lesivo. La S.C., con la Ordinanza n. 29475 del 14/11/2024, è tornata sull'art. 1227 c.c. nell'ambito della circolazione stradale. Ai sensi dell'art. 1227 c.c.: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 11152
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11152
Data del deposito : 27 aprile 2023

Testo completo