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Decreto 15 marzo 2025
Decreto 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, decreto 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GELA
settore lavoro
decreto di omologa
Il GOT avv. Raimondo Cipolla, in funzione di G.L.
letti gli atti del procedimento iscritto al numero 698/2023 r.g. tra la sig.ra , Parte_1 nata a [...] il [...], cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Pietro D'Aleo
contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore con il proprio Funzionario;
CP_1 rilevato che è stato comunicato alle parti il decreto di cui all'art. 445 bis, comma IV, c.p.c.; rilevato che entro il termine perentorio ivi fissato non è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio di merito;
rilevato che il consulente ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari al fine dei chiesti benefici;
ritenuto di non dovere provvedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; ritenuto, pertanto, che le spese di CTU devono essere poste a carico dell' così come le spese di lite;
visto l'art. 445 bis, comma V, c.p.c. CP_1
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze di cui alla CTU: prestazione richiesta: STATUS PORTATORE DI HANDICAP GRAVE ART. 3 CO. 3 L. 104/1992; sussistenza del requisito sanitario: POSITIVO;
decorrenza: 01.01.2023; prestazione richiesta:
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO L. 508/1988; sussistenza del requisito sanitario:
POSITIVO; decorrenza: 01.01.2023; pone a carico dell le spese e competenze di lite che si liquidano in euro 1.200,00 (oltre iva, cpa e rfs se dovuti) da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone a carico dell' le spese di CTU che si liquidano in favore della Dott.ssa in complessivi euro 290,00, oltre Iva e Persona_1
C.P. se dovuti. Il presente decreto non è impugnabile né modificabile.
Gela, 14 marzo 2025
Il Giudice
Raimondo Cipolla
settore lavoro
decreto di omologa
Il GOT avv. Raimondo Cipolla, in funzione di G.L.
letti gli atti del procedimento iscritto al numero 698/2023 r.g. tra la sig.ra , Parte_1 nata a [...] il [...], cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Pietro D'Aleo
contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore con il proprio Funzionario;
CP_1 rilevato che è stato comunicato alle parti il decreto di cui all'art. 445 bis, comma IV, c.p.c.; rilevato che entro il termine perentorio ivi fissato non è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio di merito;
rilevato che il consulente ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari al fine dei chiesti benefici;
ritenuto di non dovere provvedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; ritenuto, pertanto, che le spese di CTU devono essere poste a carico dell' così come le spese di lite;
visto l'art. 445 bis, comma V, c.p.c. CP_1
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze di cui alla CTU: prestazione richiesta: STATUS PORTATORE DI HANDICAP GRAVE ART. 3 CO. 3 L. 104/1992; sussistenza del requisito sanitario: POSITIVO;
decorrenza: 01.01.2023; prestazione richiesta:
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO L. 508/1988; sussistenza del requisito sanitario:
POSITIVO; decorrenza: 01.01.2023; pone a carico dell le spese e competenze di lite che si liquidano in euro 1.200,00 (oltre iva, cpa e rfs se dovuti) da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone a carico dell' le spese di CTU che si liquidano in favore della Dott.ssa in complessivi euro 290,00, oltre Iva e Persona_1
C.P. se dovuti. Il presente decreto non è impugnabile né modificabile.
Gela, 14 marzo 2025
Il Giudice
Raimondo Cipolla