Articolo 2056 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2056. Ritardo del congedo a militari in navigazione o in servizio all'estero 1. I militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma ed all'arrivo della nave nel primo porto della Repubblica. 2. I militari in servizio all'estero o su navi stazionarie all'estero possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma, qualora per esigenze di servizio il rimpatrio abbia dovuto subire ritardo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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