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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 30/10/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. nel procedimento RG n. 473/2025 promosso da:
cod. fisc. rappresen- Parte_1 C.F._1 tata e difesa dall'avv. BOVETTI DANIELA;
- parte attrice –
Contro
cod. fisc. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. LUCARELLI SIMONE;
- parte convenuta –
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo.
Conclusioni parte attrice: “in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della reconventio reconventionis introdotta dal creditore opposto al fine di contrastare la domanda riconvenzionale formulata dall'attrice con atto di opposizione a Decreto ingiuntivo;
con ogni declaratoria di ragione e di legge anche in punto di spese;
– nel merito ed in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto Tribunale di Pistoia n.45/2025 (R.G. 2388/2024) poiché relativo ad un credito generato dall'adempimento di obbligazioni naturali, dunque afferente a somme irripetibili, ovvero fondato su un atto unilaterale nullo per contrarietà a norme imperative o viziato da nullità insanabile per causa illecita;
ovvero ancora, da compensarsi per la sua maggior sua consi- stenza con il contro credito, certo – perché documentato- liquido ed esigibile, vantato dalla opponente in proprio e n.q. e per il quale si chiede in via riconvenzionale, l'accertamento e la condanna del convenuto, alla restituzione;
- nel merito ed in via riconvenzionale:
1. accer- tare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligazione restitutoria dedotta con ricorso per D.I. RG.2388/2024 e per la quale è stato emesso il Decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Pi- stoia n.45/2025) per la natura irripetibile delle somme versate dal convenuto alla conviven- te more uxorio Sig.ra in adempimento di obbligazioni naturali, ex art. 2034 cod. civ., Pt_1 tali qualificandosi i versamenti operati dal Sig. fra il settembre 2010 e Controparte_1 l'agosto 2015; con ogni consequenziale provvedimento di ragione e di legge;
2. accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato, per nullità del contratto – ricognizione di debito 07.09.2010- ex art.1418 c.c. per contrasto con norme imperative ovvero per illiceità della
1 causa e conseguentemente, accertare e dichiarare la irripetibilità delle somme pretese;
con ogni conseguenza di ragione e di legge;
3. accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato ed opposto, per annullabilità del contratto di ricognizione di debito 07.09.2010 – dedotto a fondamento della pretesa - per vizio del consenso, che la parte attrice opponente eccepisce ex art. 1442, IV comma c.c. e per l'effetto, accertare e dichiarare la irripetibilità delle somme ingiunte, con ogni consequenziale provvedimento di ragione e di legge.
4. ac- certare e dichiarare che l'attrice opponente, Sig.ra vanta nei confronti del Parte_1 convenuto Sig. un diritto di credito, certo, liquido ed esigibile per la som- Controparte_1 ma di euro 9.6 itale, oltre interessi legali maturati ed a maturare sui sin- goli versamenti, anticipata fra il 2017 ed il 2019 dalla odierna parte attrice opponente, per conto del convivente, comproprietario, per il pagamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile familiare posto in Montecatini Terme, Via Enrico Magnani n. 22 int. 3, e per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore della Sig.ra Controparte_1 Pt_1
, della predetta somma di euro 9.600,00=, oltre interessi legali maturati ed a matura-
[...] singoli pagamenti, dal dovuto al saldo.
5. accertare e dichiarare, in ogni caso, l'insussistenza del credito dedotto dal convenuto opposto e portato dal D.I. Tribunale di Pi- stoia n.45/2025, dovendosi lo stesso compensare ex art.1242 e 1243, I comma c.c. per la sua maggior consistenza, con il contro credito, certo, liquido ed esigibile, per euro 9.600,00= in sorte capitale oltre interessi legali, che la parte attrice opponente vanta nei confronti del Sig. con ogni conseguenza di ragione e di legge”. Controparte_1 arte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pistoia, contrariis rejectis, rigettare ogni domanda proposta dall'attrice opponente, per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 45/2025, con conseguente condanna della parte opponente alle spese di lite, sia per la fase processuale relativa alla sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo, sia al merito. Voglia altresì assumere i provvedimenti che ritenga giusti e oppor- tuni ed in adeguata misura, in riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della sig.ra che risulti al termine del giudizio ”. Parte_1 VI DELLA DECISIONE 1.- premesso di avere corrisposto a titolo di mutuo a Controparte_1
la somma di € 13.740,00 e che la stessa si era riconosciuta debi- Parte_1 trice, ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
Il Tribunale di Pistoia, in accoglimento della domanda, aveva quindi emes- so il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo 13 gennaio 2025 n. 45.
Avverso detto provvedimento aveva proposto opposizione l'odierna attrice eccependo che:
a) le somme erano state corrisposte in adempimento di obbligazioni deri- vanti dalla convivenza more uxorio e, quindi, in adempimento di obbligazione na- turale;
b) la ricognizione del debito sarebbe nulla per illiceità della causa in quan- to la “pretesa creditoria avanzata dal sig. nei riguardi della (allora) convi- CP_1 vente more uxorio, sig.ra …. ben potrebbe risultare illecita e sintomatica di Pt_1 una condotta assunta in un conteso discriminatorio, con intento pregiudizievole sot- to il profilo economico mirato cioè a provocare una perdita economica della espo- nente causa del suo genere, determinandone una condizione di soggezione”;
2 c) la ricognizione del debito sarebbe anche annullabile per vizio del con- senso in quanto l'opponente non era consapevole della non ripetitività delle elar- gizioni avvenute in costanza di convivenza;
d) l'eventuale credito dovrebbe essere compensato con il controcredito de- rivante dalle spese di manutenzione dell'immobile in comproprietà dalla stessa anticipate.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato Controparte_1 che ha opposto che la scrittura privata era perfettamente valida e che le somme non erano state corrisposte per i bisogni della famiglia.
2.- Nessuna contestazione è stata svolta in merito alla corresponsione del- le somma mentre è risultato controverso il profilo relativo al titolo sottostante in quanto, se da un lato il creditore ha ritenuto che si fosse trattato di prestiti,
l'opponente ha invocato la loro irripetibilità in quanto costituenti obbligazioni na- turali nascenti dai doveri morali o sociali che colorano la relazione sentimentale all'epoca esistente tra le parti.
Si deve premettere che la scrittura 7 luglio 2010 rappresenta un ricono- scimento del debito ex art. 1988 c.c. in una forma sicuramente atipica in quanto detta scrittura oltre a prendere in considerazione il debito di € 3.000,00 al 30 lu- glio 2010 - al quale è testualmente riferita - contiene una tabella per eventuali fu- turi prestiti che sono stati successivamente riempiti a penna dal creditore a volte annotando anche una precisa causale. Ovviamente se il prestito originario può a tutti gli effetti dirsi riconosciuto in quanto – appunto – oggetto della scrittura pri- vata, l'annotazione delle somme successive non può dirsi propriamente “coperta” dall'efficacia della stessa che ha riguardato solo l'originario prestito. Ciò che tut- tavia attribuisce a queste successive annotazioni l'efficacia di quella originaria è il fatto che accanto all'indicazione delle successive somme corrisposte compare la sottoscrizione non disconosciuta dell'opponente. A fronte di ciò, l'unica possibile interpretazione della tabella è che la debitrice con la propria firma avesse ricono- sciuto non solo di avere ricevuto detta somma ma di essersi obbligata alla sua restituzione.
Così qualificata la fattispecie, l'art. 1988 c.c. stabilisce che, in caso di ri- conoscimento del debito, è presunta l'esistenza del rapporto sottostante con la conseguenza che se il debitore intende contestarlo il relativo onere probatorio ri-
3 cade sul debitore. Nel caso in esame, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la sussistenza dell'obbligazione naturale ex articolo 2034, comma 1, del Cc, postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale
o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di propor- zionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso” (Cass. 2 gen- naio 2025, n. 28). Sul punto, non si può fare a meno di notare che parte oppo- nente non ha nemmeno offerto di provare detti elementi, ma si è limitato ad invo- cato la relativa disciplina in maniera generica quasi che dette obbligazioni potes- sero sussistere per il solo fatto della convivenza mentre è agevole rilevare che in costanza della stessa vi possono essere scambi di somme anche per altre causali
(prestito, pagamento per conto del compagno o compagna).
Le eccezioni dell'opponente hanno preso in considerazione anche la causa della scrittura privata ritenuta nulla per illiceità della causa in quanto l'opposto avrebbe messo in essere “una condotta assunta in un conteso discriminatorio, con intento pregiudizievole sotto il profilo economico … determinandone una condizione di soggezione”. In altri termini, l'opponente sembra alludere ad un contesto fami- liare in cui la stessa sia stata oggetto di condotte discriminatorie tali da ridurla in una situazione di soggezione che, si deve ritenere, l'aveva costretta a sottoscrivere la scrittura privata e le successive “caselle”. Se in astratto vi potrebbero essere tutti gli estremi per l'integrazione della fattispecie (è quantomeno atipico che in costanza di convivenza vengano fatte sottoscrivere alla compagna ricognizioni di debito per somme corrisposte), tuttavia le prove capitolate nella citazione e nella seconda memoria di hanno teso solamente a provare che Pt_1 Parte_1 in concomitanze delle gravidanze e della nascita degli figli l'opponente non fosse in grado di provvedere al suo e al loro mantenimento;
si tratta di circostanza più che verisimile ma che nulla dice in ordine alla riconducibilità di quelle elargizioni alle spese di mantenimento (e, quindi, “coperte” dal crisma delle irripetibilità) in quanto riferite genericamente a specifici momenti della vita dell'opponente che solo parzialmente coincidono con le date delle singole attribuzioni.
Priva di pregio è invece l'ulteriore doglianza sollevata dalla parte at- trice in merito all'annullabilità della scrittura privata sulla base di una mancata conoscenza dell'irripetibilità delle somme. Infatti, oltre al fatto che non risulta
4 specificato sotto quale profilo fosse stata invocata l'annullabilità del negozio, è proprio il presupposto di tale assunto - ovvero che si fosse trattato di obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia - che non è risultato provato.
Venendo alla domanda riconvenzionale, parte opponente ha dato la prova (doc. 9
e 10) di avere corrisposto alla per l'esecuzione dei lavori presso CP_2
l'abitazione in comproprietà la somma di € 9.600,00 che , con Persona_1 la propria prima memoria, ha a sua volta ritenuto trattarsi di elargizioni compiu- te per i bisogni comuni dei conviventi, e, quindi, non ripetibili. Tuttavia, dai do- cumenti depositati, si evince chiaramente che dette somme erano state corrispo- ste per l'ammodernamento dell'abitazione in comproprietà delle parti (come emerge dal decreto di separazione personale doc. 11): da ciò consegue che tali somme erano dovute da non in quanto appartenente al Parte_1 nucleo familiare quanto piuttosto come comproprietaria dell'immobile.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese devono essere integralmente compensate alla luce dell'oggettivo pregio della difesa dell'opponente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decre- Parte_1 to ingiuntivo 13 gennaio 2025 n. 45;
- compensa integralmente le spese legali.
Pistoia, 30 ottobre 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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