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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 14/1/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 467/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Maraglino)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Adimari)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9962 del 25/11/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si dichiarava la cessazione della materia del contendere, riguardo alla
CP_ domanda, proposta da nei confronti dell , volta alla corresponsione dei ratei Parte_1 dell'indennità di accompagnamento e, previa compensazione della metà delle spese di lite, si condannava il resistente al pagamento della residua parte, liquidata in € 436,00, oltre accessori di legge e con distrazione.
La interponeva appello, cui resisteva l . Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con due motivi di gravame - che, per la loro connessione, possono essere oggetto di scrutinio congiunto - l'appellante censura la suddetta sentenza, evidenziando l'ingiusta compensazione parziale delle spese di lite, motivata dal Tribunale sull'assunto per cui il pagamento della prestazione assistenziale richiesta sarebbe avvenuto in un momento “pressoché contestuale” alla notifica del ricorso introduttivo.
La doglianza si rivela fondata.
Invero, con la sentenza n. 10690 del 17/12/2021, a seguito di ricorso ex art. 445-bis c.p.c., era stata riconosciuta, in capo alla la sussistenza delle condizioni sanitarie per il diritto all'indennità di Pt_1 accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dal gennaio 2021.
Al riguardo, l'art. 445-bis, comma 5, c.p.c. dispone che il suddetto decreto sia notificato agli Enti competenti, i quali provvedono - subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente (qui, comunque, non contestati) - al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni.
Orbene, è documentalmente provato che, in data 21-22/12/2021, il suddetto provvedimento giudiziario CP_ è stato notificato all , unitamente, poi, alla documentazione necessaria ai fini della fase concessoria della prestazione de qua (v., in particolare, il modello AP 70 contenente l'indicazione degli elementi socio- economici e degli estremi del conto per la relativa erogazione).
Non ricevendo la liquidazione della prestazione nei 120 giorni ex art. 445-bis c.p.c. - spatium CP_ deliberandi assicurato dalla legge all per effettuare il pagamento di quanto dovuto - la è stata Pt_1 costretta ad instaurare il presente giudizio, con ricorso depositato il 23/4/2022 e notificato il 31/5/2022.
CP_ Ne consegue che, quando ha effettuato il pagamento in data 20/6/2022, l risultava inadempiente, per non aver rispettato i termini di cui al citato comma 5.
Tale condotta dell giustifica, quindi, la condanna integrale - e non parziale come disposto dal CP_1 primo giudice - al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in forza del principio della soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., non sussistendo, nella specie, alcuna ragione giuridica per operare qualsivoglia, seppur minima, compensazione delle stesse ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
(soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, gravi ed eccezionali ragioni).
Per quanto fin qui esposto, l'appello merita accoglimento, con conseguente riforma parziale della gravata sentenza, limitatamente alla statuizione relativa alle spese di lite, mentre rimane ferma per il resto.
Per la relativa liquidazione, si osserva che l'appellante non contesta l'importo (sia pur dimidiato) determinato dal Tribunale capitolino, che, pertanto, va raddoppiato nella misura di € 872,00.
Le spese del presente grado, da distrarre, seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, considerando la non complessità della presente controversia ed il valore della causa - qui limitato alle spese legali - in applicazione delle vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, CP_ condanna l' alla refusione integrale delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 872,00;
b - condanna l appellato alla refusione delle spese del presente grado, che si liquidano in CP_1 complessivi € 493,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione del procuratore antistatario.
Roma, 14/1/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)