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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola, Seconda Sezione
Civile, in persona della Giudice Lorella Triglione, in data 7/8 maggio 2018 e contraddistinta dal n. 888/2018, iscritto al n. 5489/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, as- sunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale dell'8 ottobre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Montano (codice fiscale - appellante - C.F._2
E il (codice fiscale ), con sede in Acerra (NA), al Viale della De- Controparte_1 P.IVA_1
mocrazia n. 21, costituitosi in persona del Sindaco pro tempore e rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano De Micco (codice fiscale C.F._3
- appellato -
NONCHÉ la (codice fiscale , con sede legale in Roma, alla Via Cesare Pavese CP_2 P.IVA_2
n. 60, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
- appellata contumace -
I. FATTO
I.1. Con una citazione notificata al all' e al Controparte_1 CP_2 CP_1
il 7 novembre 2018, ppellava a questa Corte avverso la sentenza
[...] Controparte_3
N. 5489/2018 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 1 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
del Tribunale di Nola n. 888/2018, pubblicata l'8 maggio 2018 e (per quel che emerge dalle ri- sultanze processuali) non notificata, nella parte in cui quel Giudice aveva rigettato l'opposizione da lui proposta nel febbraio del 2011 avverso l'ingiunzione emessa, ai sensi del r.d. 14 aprile
1910, n. 639, dalla quale concessionaria del , col n. 3986 il 9 CP_2 Controparte_1
dicembre 2010 e notificatagli il 28 gennaio 2011, per intimargli il pagamento del complessivo importo di 8.901,10 € per i «canoni idrici» relativi agli anni dal 1996 al 2003, era stata rigettata, cioè nella sola parte concernente i canoni relativi all'anno 2003, ed aveva compensato integral- mente le spese processuali.
Infatti, secondo l'appellante, il Giudice nolano:
1) non aveva spiegato le ragioni per le quali aveva respinto le contestazioni da lui solle- vate in ordine alla certezza, alla liquidità e all'esigibilità del credito avente ad oggetto i canoni relativi all'anno 2003, il cui importo era stato determinato forfettariamente, in mancanza della dimostrazione da parte degli opposti della quantità di acqua da lui consumata e della tariffa ap- plicata e di un contratto che lo consentisse;
2) non aveva tenuto conto dei documenti da lui prodotti per contrastare la suddetta pre- tesa creditoria;
3) aveva errato nel non ritenere prescritto anche il credito avente ad oggetto i canoni relativi all'anno 2003;
4) aveva comunque violato il cd. principio della soccombenza nel compensare integral- mente le spese processuali;
5) aveva omesso di spiegare le ragioni di tale compensazione;
6) aveva di conseguenza illegittimamente omesso di condannare gli opposti in solido o almeno uno di loro a rifondergli le spese di causa, che avrebbero dovuto essere liquidate nella complessiva somma di 3.995,07.
Il concludeva pertanto chiedendo che, in parziale riforma della sentenza appel- Pt_1
lata, l'ingiunzione di pagamento da lui opposta fosse annullata anche nella parte concernente i canoni relativi all'anno 2003 e che entrambi gli appellati in solido o almeno uno di loro fossero condannati a rifondergli le spese di entrambi i gradi del processo, delle quali chiedeva inoltre la distrazione in favore del proprio difensore.
I.2. Costituendosi in giudizio il 4 febbraio 2019, il contestava l'ammis- Controparte_1
sibilità e la fondatezza dell'avverso appello e ne chiedeva pertanto il rigetto.
N. 5489/2018 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 2 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.3. La rimaneva invece contumace e tale veniva dichiarata in occasione CP_2
dell'udienza del 26 febbraio 2019.
I.4. Infine, dopo numerosi rinvii, all'udienza dell'8 ottobre 2024, assente il CP_1
, il concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa veniva introitata in
[...] Pt_1
decisione, mentre alle parti costituite venivano assegnati gli ordinari termini previsti dall'art. 190
c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e nella specie ancora applicabile ratione temporis.
II. DIRITTO
II.1. Al contrario di quanto sostenuto dal , l'appello in esame, come Controparte_1
può evincersi già dalla superiore sintetica esposizione delle sue ragioni e delle sue conclusioni, va giudicato sostanzialmente rispettoso di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs.
149/2022, nella interpretazione datane dalla Corte di cassazione1.
II.2. È inoltre fondato già per il suo primo motivo, con il conseguente assorbimento degli altri.
Invero, come più volte affermato dalla Corte di cassazione, nell'opposizione alla cd. in- giunzione fiscale di cui al r.d. 639/1910 emessa al fine della riscossione del credito di una pub- blica amministrazione, è quest'ultima (o il suo concessionario) che assume la veste sostanziale di attrice e dunque ha, secondo quanto in linea generale disposto dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi di tale credito2; onere che non risulta nella specie in alcun modo soddi- sfatto né dalla né dal , che, a prescindere da ogni altra considerazione, CP_2 Controparte_1
non hanno mai chiarito sulla base di quali dati e criteri è stato calcolato l'importo di 2.353,44 € dei canoni relativi all'anno 2003 e, presumibilmente, dei relative accessori addebitato al Pt_1
N. 5489/2018 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 3 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
con l'ingiunzione opposta, la quale si limita in proposito a far riferimento all'atto di costituzione in mora n. 1829 del 6 febbraio 2007, che ivi si assume notificato al debitore il 19 febbraio 2007
e che però si limita ad indicare come dovuto dal il complessivo importo di 2.793,72 €, Pt_1
di cui 2.529,20 € per i canoni insoluti, facendo riferimento a «la fattura relativa», non prodotta in giudizio, ed il resto per interessi, penali e spese.
Né, d'altronde, l'opposizione del può ritenersi, come sostenuto dal Comune ap- Pt_1
pellato, inammissibile o infondata sol perché non preceduta da una tempestiva impugnazione o contestazione del prodromico atto di costituzione in mora del debitore, cui, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla validità della sua notificazione al destinatario, nessuna norma attribuisce l'efficacia propria di un atto di accertamento di un credito che, come nel caso di spe- cie, non ha natura tributaria, né l'effetto di invertire l'onere della prova dei relativi fatti costitutivi.
II.3. Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto dal , l'opposizione da Pt_1
quest'ultimo proposta avverso la suindicata ingiunzione di pagamento va accolta anche nella parte in cui era stata dal Giudice di prime cure rigettata, con il conseguente integrale annulla- mento dell'ingiunzione opposta.
II.4.1. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna in solido del e Controparte_1
della – la quale pure aveva chiesto al Giudice di prime cure il rigetto di tutte le do- CP_2
mande e le eccezioni del giudicandole infondate – a rifondere all'appellante le spese di Pt_1
entrambi i gradi del processo, che – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire da quello relativo al valore della controversia (ragguagliato al petitum e, dunque, nel processo di primo grado, a 8.901,10 € e, nel processo d'appello, a 2.793,72 €) – va liquidato:
a) per quel che concerne il processo di primo grado, in 2.700,00 € per il totale dei com- pensi, (2.700,00 x 0,15 =) 405,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 195,00 € per il rimborso delle spese vive documentate, per un totale di 3.300,00 €, oltre agli eventuali ulteriori accessori che non è possibile né necessario liquidare in questa sede;
b) per quel che concerne il processo d'appello, in 1.700,00 € per il totale dei compensi,
(1.700,00 x 0,15 =) 255,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 382,50 € per il rimborso delle spese vive documentate, per un totale di 2.337,50 €, oltre agli eventuali ulteriori
N. 5489/2018 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 4 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITAL Pt_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
accessori che non è possibile né necessario liquidare in questa sede.
II.4.2. Gli importi così liquidati vanno poi distratti in favore dell'avv. Antonio Montano, che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola
n. 888/2018, pubblicata l'8 maggio 2018, proposto da contro il Parte_1 CP_1
e la l 7 novembre 2018:
[...] CP_2
A) in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, annulla l'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti del dalla quale conces- Pt_1 CP_2
sionaria del , col n. 3986 il 9 dicembre 2010, anche nella parte non già annul- Controparte_1
lata con la predetta sentenza;
B) condanna il e la a rifondere al le spese di en- Controparte_1 CP_2 Pt_1
trambi i gradi del processo, che liquida nel complessivo importo di 5.637,50 €, di cui 2.700,00
€ per il totale dei compensi, 405,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 195,00 € per il rimborso delle spese vive documentate del processo di primo grado e 1.700,00 € per il totale dei compensi, 255,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 382,50 € per il rimborso delle spese vive documentate del processo d'appello, oltre agli eventuali ulteriori ac- cessori, e distrae in favore dell'avv. Antonio Montano.
Così deciso in Napoli, il 10 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 5489/2018 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 5 di 5 Parte_1 Controparte_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V., ad es., Cass. 21336/2017, secondo cui: «L'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assu- mano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata». E, nello stesso senso, Cass. 4136/2019 e 2143/2015) 2 V., ad es., Cass. 23346/2022 e 9381/2021.
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola, Seconda Sezione
Civile, in persona della Giudice Lorella Triglione, in data 7/8 maggio 2018 e contraddistinta dal n. 888/2018, iscritto al n. 5489/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, as- sunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale dell'8 ottobre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Montano (codice fiscale - appellante - C.F._2
E il (codice fiscale ), con sede in Acerra (NA), al Viale della De- Controparte_1 P.IVA_1
mocrazia n. 21, costituitosi in persona del Sindaco pro tempore e rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano De Micco (codice fiscale C.F._3
- appellato -
NONCHÉ la (codice fiscale , con sede legale in Roma, alla Via Cesare Pavese CP_2 P.IVA_2
n. 60, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
- appellata contumace -
I. FATTO
I.1. Con una citazione notificata al all' e al Controparte_1 CP_2 CP_1
il 7 novembre 2018, ppellava a questa Corte avverso la sentenza
[...] Controparte_3
N. 5489/2018 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 1 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
del Tribunale di Nola n. 888/2018, pubblicata l'8 maggio 2018 e (per quel che emerge dalle ri- sultanze processuali) non notificata, nella parte in cui quel Giudice aveva rigettato l'opposizione da lui proposta nel febbraio del 2011 avverso l'ingiunzione emessa, ai sensi del r.d. 14 aprile
1910, n. 639, dalla quale concessionaria del , col n. 3986 il 9 CP_2 Controparte_1
dicembre 2010 e notificatagli il 28 gennaio 2011, per intimargli il pagamento del complessivo importo di 8.901,10 € per i «canoni idrici» relativi agli anni dal 1996 al 2003, era stata rigettata, cioè nella sola parte concernente i canoni relativi all'anno 2003, ed aveva compensato integral- mente le spese processuali.
Infatti, secondo l'appellante, il Giudice nolano:
1) non aveva spiegato le ragioni per le quali aveva respinto le contestazioni da lui solle- vate in ordine alla certezza, alla liquidità e all'esigibilità del credito avente ad oggetto i canoni relativi all'anno 2003, il cui importo era stato determinato forfettariamente, in mancanza della dimostrazione da parte degli opposti della quantità di acqua da lui consumata e della tariffa ap- plicata e di un contratto che lo consentisse;
2) non aveva tenuto conto dei documenti da lui prodotti per contrastare la suddetta pre- tesa creditoria;
3) aveva errato nel non ritenere prescritto anche il credito avente ad oggetto i canoni relativi all'anno 2003;
4) aveva comunque violato il cd. principio della soccombenza nel compensare integral- mente le spese processuali;
5) aveva omesso di spiegare le ragioni di tale compensazione;
6) aveva di conseguenza illegittimamente omesso di condannare gli opposti in solido o almeno uno di loro a rifondergli le spese di causa, che avrebbero dovuto essere liquidate nella complessiva somma di 3.995,07.
Il concludeva pertanto chiedendo che, in parziale riforma della sentenza appel- Pt_1
lata, l'ingiunzione di pagamento da lui opposta fosse annullata anche nella parte concernente i canoni relativi all'anno 2003 e che entrambi gli appellati in solido o almeno uno di loro fossero condannati a rifondergli le spese di entrambi i gradi del processo, delle quali chiedeva inoltre la distrazione in favore del proprio difensore.
I.2. Costituendosi in giudizio il 4 febbraio 2019, il contestava l'ammis- Controparte_1
sibilità e la fondatezza dell'avverso appello e ne chiedeva pertanto il rigetto.
N. 5489/2018 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 2 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.3. La rimaneva invece contumace e tale veniva dichiarata in occasione CP_2
dell'udienza del 26 febbraio 2019.
I.4. Infine, dopo numerosi rinvii, all'udienza dell'8 ottobre 2024, assente il CP_1
, il concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa veniva introitata in
[...] Pt_1
decisione, mentre alle parti costituite venivano assegnati gli ordinari termini previsti dall'art. 190
c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e nella specie ancora applicabile ratione temporis.
II. DIRITTO
II.1. Al contrario di quanto sostenuto dal , l'appello in esame, come Controparte_1
può evincersi già dalla superiore sintetica esposizione delle sue ragioni e delle sue conclusioni, va giudicato sostanzialmente rispettoso di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs.
149/2022, nella interpretazione datane dalla Corte di cassazione1.
II.2. È inoltre fondato già per il suo primo motivo, con il conseguente assorbimento degli altri.
Invero, come più volte affermato dalla Corte di cassazione, nell'opposizione alla cd. in- giunzione fiscale di cui al r.d. 639/1910 emessa al fine della riscossione del credito di una pub- blica amministrazione, è quest'ultima (o il suo concessionario) che assume la veste sostanziale di attrice e dunque ha, secondo quanto in linea generale disposto dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi di tale credito2; onere che non risulta nella specie in alcun modo soddi- sfatto né dalla né dal , che, a prescindere da ogni altra considerazione, CP_2 Controparte_1
non hanno mai chiarito sulla base di quali dati e criteri è stato calcolato l'importo di 2.353,44 € dei canoni relativi all'anno 2003 e, presumibilmente, dei relative accessori addebitato al Pt_1
N. 5489/2018 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 3 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
con l'ingiunzione opposta, la quale si limita in proposito a far riferimento all'atto di costituzione in mora n. 1829 del 6 febbraio 2007, che ivi si assume notificato al debitore il 19 febbraio 2007
e che però si limita ad indicare come dovuto dal il complessivo importo di 2.793,72 €, Pt_1
di cui 2.529,20 € per i canoni insoluti, facendo riferimento a «la fattura relativa», non prodotta in giudizio, ed il resto per interessi, penali e spese.
Né, d'altronde, l'opposizione del può ritenersi, come sostenuto dal Comune ap- Pt_1
pellato, inammissibile o infondata sol perché non preceduta da una tempestiva impugnazione o contestazione del prodromico atto di costituzione in mora del debitore, cui, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla validità della sua notificazione al destinatario, nessuna norma attribuisce l'efficacia propria di un atto di accertamento di un credito che, come nel caso di spe- cie, non ha natura tributaria, né l'effetto di invertire l'onere della prova dei relativi fatti costitutivi.
II.3. Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto dal , l'opposizione da Pt_1
quest'ultimo proposta avverso la suindicata ingiunzione di pagamento va accolta anche nella parte in cui era stata dal Giudice di prime cure rigettata, con il conseguente integrale annulla- mento dell'ingiunzione opposta.
II.4.1. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna in solido del e Controparte_1
della – la quale pure aveva chiesto al Giudice di prime cure il rigetto di tutte le do- CP_2
mande e le eccezioni del giudicandole infondate – a rifondere all'appellante le spese di Pt_1
entrambi i gradi del processo, che – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire da quello relativo al valore della controversia (ragguagliato al petitum e, dunque, nel processo di primo grado, a 8.901,10 € e, nel processo d'appello, a 2.793,72 €) – va liquidato:
a) per quel che concerne il processo di primo grado, in 2.700,00 € per il totale dei com- pensi, (2.700,00 x 0,15 =) 405,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 195,00 € per il rimborso delle spese vive documentate, per un totale di 3.300,00 €, oltre agli eventuali ulteriori accessori che non è possibile né necessario liquidare in questa sede;
b) per quel che concerne il processo d'appello, in 1.700,00 € per il totale dei compensi,
(1.700,00 x 0,15 =) 255,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 382,50 € per il rimborso delle spese vive documentate, per un totale di 2.337,50 €, oltre agli eventuali ulteriori
N. 5489/2018 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 4 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITAL Pt_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
accessori che non è possibile né necessario liquidare in questa sede.
II.4.2. Gli importi così liquidati vanno poi distratti in favore dell'avv. Antonio Montano, che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola
n. 888/2018, pubblicata l'8 maggio 2018, proposto da contro il Parte_1 CP_1
e la l 7 novembre 2018:
[...] CP_2
A) in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, annulla l'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti del dalla quale conces- Pt_1 CP_2
sionaria del , col n. 3986 il 9 dicembre 2010, anche nella parte non già annul- Controparte_1
lata con la predetta sentenza;
B) condanna il e la a rifondere al le spese di en- Controparte_1 CP_2 Pt_1
trambi i gradi del processo, che liquida nel complessivo importo di 5.637,50 €, di cui 2.700,00
€ per il totale dei compensi, 405,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 195,00 € per il rimborso delle spese vive documentate del processo di primo grado e 1.700,00 € per il totale dei compensi, 255,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 382,50 € per il rimborso delle spese vive documentate del processo d'appello, oltre agli eventuali ulteriori ac- cessori, e distrae in favore dell'avv. Antonio Montano.
Così deciso in Napoli, il 10 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 5489/2018 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 5 di 5 Parte_1 Controparte_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V., ad es., Cass. 21336/2017, secondo cui: «L'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assu- mano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata». E, nello stesso senso, Cass. 4136/2019 e 2143/2015) 2 V., ad es., Cass. 23346/2022 e 9381/2021.