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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 102/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 102 /2023 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in FOSSATO DI VICO, VIA FLAMINIA N. 19, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Daniele Gubbini, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di Procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTI
contro
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._3 Parte_3 [...]
) elettivamente domiciliati in FABRIANO, VIA G.B. MILANI N. 20, presso lo studio C.F._4
dell'Avv. Maurizio Diociaiuti che li rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione
APPELLATI
avente ad
OGGETTO
pagina 1 di 10 Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
nel merito: ritenuta la fondatezza virtuale della domanda attorea ex art. 950 c.c. e preso atto della cessazione della materia del contendere solo in corso di causa, come da verbale di sopralluogo e scrittura transattiva del 06/03/2020, condannare i convenuti, in solido tra loro, a rifondere ai SI.ri Parte_1
le spese legali afferenti sia la mediazione obbligatoria che il procedimento
[...] Parte_2
di prime cure, il tutto come da nota spese del 30/08/2022, oltre alle spese del presente grado di giudizio.
Per parte appellata:
contrariis rejectis rigettare la domanda Attorea/Appellante in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi di cui alla presente Comparsa di Costituzione e per l'effetto confermare la Sentenza di Primo
Grado n.1400/2022 emessa dal Tribunale di Perugia in data 13/10/2022 e depositata in data 14/10/2022
relativa al Procedimento Civile n. 4924/2019 instaurato innanzi al Tribunale di Perugia con tutte le conseguenze ex Lege previste.
Nella Denegata Ipotesi di accoglimento della domanda Attorea/Appellante, voglia l'Ill.ma Corte di
Appello Adita, in ragione dei motivi addotti in Comparsa compensare le spese del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.09.2019 i SI.ri e hanno citato Parte_1 Parte_2
in giudizio e deducendo che nell'estate del 2018 i convenuti CP_1 Parte_3
(proprietari della particella 233, foglio 39, NCT Comune di Gualdo Tadino) avevano avviato l'erezione di un muretto di confine con sovrastante recinzione che in parte sconfinava sulla proprietà degli attori
(particella 54, foglio 39, NCT Comune di Gualdo Tadino), domandando di conseguenza il regolamento dei confini ai sensi dell'art. 950 c.c., la condanna alla rimessione in pristino limitatamente alla parte dell'opera sconfinata sulla loro proprietà con rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata nonché il risarcimento del danno per occupazione abusiva del terreno di loro proprietà, da liquidarsi in via equitativa.
Nel giudizio così incardinato si sono costituiti i SI.ri allegando: che già nel 2014 e poi nel CP_1
2015, dopo aver acquistato il terreno di loro proprietà avevano invitato i proprietari dei fondi limitrofi ad pagina 2 di 10 apporre i termini di confine in contraddittorio, senza tuttavia ottenere alcuna risposta;
che, nel 2018, dopo aver ricevuto le contestazioni di controparte avevano tentato una transazione in sede di mediazione, fallita a causa del rifiuto degli attori, durante la quale era stato accertato un reciproco sconfinamento;
che dopo il fallito tentativo di mediazione i SI.ri avevano intrapreso la demolizione e la ricostruzione CP_1
del muro secondo la linea di confine stabilita dal tecnico in sede di mediazione, e nonostante ciò erano stati evocati in giudizio dai confinanti. I convenuti hanno domandato, di conseguenza, la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nelle more del giudizio di primo grado, il giudice assegnatario della causa formulava una proposta conciliativa che prevedeva la rimozione a cura e spese dei convenuti e refusione delle spese del giudizio,
comprensive delle spese fisse e compensi ai minimi delle prime due fasi e comunque contenute entro il limite complessivo di euro 1.900,00. Su tale proposta le parti non raggiungevano un accordo in quanto parte attrice insisteva nella refusione delle spese legali e tecniche sostenute e sul risarcimento del danno da occupazione abusiva.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1400/2022, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda ex art. 950 c.c., rigettava la domanda di risarcimento del danno da occupazione abusiva proposta dai SI.ri e inoltre, li condannava Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese in favore dei convenuti, nonché al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., in quanto riteneva che essi avessero citato in giudizio i convenuti in assenza di una reale contestazione circa il confinamento dei fondi e nonostante l'intenzione dei convenuti di rimuovere a proprie spese il manufatto.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello i SI.ri e Parte_1 Parte_2
proponendo un unico motivo di doglianza.
Con l'impugnazione gli odierni appellanti lamentano l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, il quale, aderendo acriticamente alla versione dei fatti allegata dai SI.ri , ne CP_1
ha ravvisato la buona fede e, per contro, avrebbe immotivatamente ravvisato nella condotta dei SI.ri e un abuso del processo ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., Parte_1 Parte_2
mentre l'adeguata lettura dei fatti in causa rivelerebbe come il comportamento degli odierni appellati sia stato corretto ed esente da qualunque intento abusivo.
pagina 3 di 10 In particolare, nel Febbraio 2015 essi sono stati destinatari di una raccomandata firmata dal Geom. che li avvisava unicamente dell'apposizione dei termini lapidei a contrassegno dei Controparte_2
confini; inoltre, nonostante la loro opposizione alla costruzione del muro, nel 2018 i coniugi CP_1
avevano comunque ultimato l'opera. Deducono altresì che l'esito negativo della mediazione era addebitabile unicamente ai coniugi e che in sede di mediazione non era stato accertato alcuno CP_1
sconfinamento reciproco. Infine, rappresentano come i SI.ri abbiano rimosso il manufatto CP_1
costruito sulla proprietà degli odierni appellanti solo a giugno del 2020, a seguito della citazione a giudizio e alla proposta conciliativa del giudice, conseguentemente non si può sostenere che non vi fosse interesse ad agire in giudizio e che vi sia stato abuso del processo.
Per tali ragioni gli appellanti deducono di non poter essere considerati totalmente soccombenti in primo grado, dovendosi annullare anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., assolutamente ingiusta anche perché le risultanze di C.T.M. erano ampiamente favorevoli per parte attrice e la proposta conciliativa del giudice era esigua e insufficiente a coprire le spese tecniche (perizia di parte eseguita dal Geom.
, di mediazione obbligatoria e giudiziali. Persona_1
Nel giudizio così incardinato si sono costituiti e i quali, contestando CP_1 Parte_3
quanto ex adverso dedotto, chiedono il rigetto dell'appello. Sostengono la correttezza ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure, deducendo, in particolare, che gli odierni appellati avevano usato la massima diligenza nella gestione della questione dei confini, mentre i SI.ri e Pt_1 Parte_2
avevano assunto una condotta contraria a buona fede. In particolare, gli odierni appellati allegano di aver tentato di evitare ogni lite invitando i confinanti all'apposizione dei termini in contraddittorio fin dall'anno 2015. Affermano altresì di aver interrotto la costruzione del manufatto appena ricevuta la diffida da parte degli odierni appellanti, e che la mediazione era fallita per la mancata adesione dei SI.ri
Inoltre, al momento della citazione in giudizio, i SIri erano intenzionati Pt_1 Parte_2 CP_1
ad apporre una recinzione rispettosa dei confini, come dimostra la corrispondenza intercorsa con il
Tecnico incaricato in epoca immediatamente precedente all'instaurazione del giudizio. Infine,
rappresentano che gli appellanti non hanno adempiuto alle obbligazioni previste a loro carico nel verbale di conciliazione del 06.03.2020.
L'appello è fondato nei termini di seguito indicati.
pagina 4 di 10 Il Tribunale, pur avendo correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda ex art. 950 c.c. e di riduzione in pristino – avendo le parti aderito alla regolamentazione elaborata dal consulente tecnico comune, incaricato in sede di mediazione –nel disciplinare le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale non ha tenuto conto della fondatezza iniziale delle prospettazioni delle parti ed in ogni caso non ha correttamente applicato l'istituto della responsabilità
aggravata ex art 96, comma 3 c.p.c.
Procedendo con ordine, dall'istruttoria espletata in primo grado emerge innanzitutto che con raccomandata del 24.02.2015 i SI.ri e siano stati invitati a partecipare alla Pt_1 Parte_2
delimitazione della posizione del confine tramite l'apposizione definitiva dei termini lapidei da parte del tecnico incaricato dalle controparti dott. il quale già in precedenza, quando l'immobile Controparte_2
apparteneva ancora alla dante causa degli odierni appellanti, aveva individuato la loro posizione provvisoria tramite l'apposizione di picchetti.
A differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, però, è da escludere che gli odierni appellanti fossero fin da allora consapevoli dell'intenzione dei SI.ri di recintare l'area, in quanto la CP_1
comunicazione recapitata li avvertiva unicamente del proposito dei confinanti di voler apporre i termini lapidei definitivi in ragione di generiche “necessità famigliari impellenti che li portano a richiedere la definizione del confine di proprietà” (cfr. doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellata) tra i rispettivi terreni, senza dunque esplicitare alcun proposito circa la costruzione di una recinzione. Un
avvertimento specifico in tal senso avrebbe potuto, in ipotesi, destare l'interesse dei confinanti ad una definizione in contraddittorio della linea di confine perché, a differenza della mera apposizione di termini lapidei, essa avrebbe potuto comportare un effettivo pregiudizio per la facoltà di godimento del fondo da parte dei proprietari del fondo limitrofo.
È altresì circostanza non contestata dalle parti che nell'agosto del 2018 i SI.ri hanno iniziato CP_1
i lavori di costruzione della recinzione oggetto di causa seguendo il confine precedentemente individuato dal loro tecnico di fiducia, e che i SI.ri hanno, in data 03.09.2018 (cfr. doc. 4 del Pt_1 Parte_2
fascicolo di parte appellante), diffidato gli odierni appellati dal proseguire l'opera di costruzione, chiedendo una verifica in contraddittorio dell'effettivo confinamento tra i due fondi.
pagina 5 di 10 In proposito, va precisato che non può ritenersi corretta la ricostruzione dei fatti operata sul punto dal giudice di prime cure, laddove afferma che gli odierni appellati avrebbero interrotto immediatamente i lavori di costruzione appena ricevuta la diffida del 03.09.2018.
Infatti, dall'elaborato del tecnico di parte appellante del 17.09.2018 (doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte appellante) si evince come alla data della perizia di parte fosse presente sul terreno di proprietà degli odierni appellanti “una recinzione plastificata unitamente a paletti di acciaio che sono stati posizionati dagli utilizzatori del terreno confinante”, analogamente a quanto documentato dalle fotografie risalenti all'agosto del 2018 allegate dagli appellanti (doc. 3 del fascicolo di parte appellante).
Invece, dall'elaborato e dalle foto allegate all'elaborato tecnico del C.T.M. scattate in occasione dell'inizio delle operazioni peritali avvenuto con il sopralluogo del 1.12.2018 si desume che a tale data,
per tutta la lunghezza della recinzione realizzata sul terreno di proprietà dei SI.ri Pt_1 Parte_2
questa era ormai stata completamente realizzata: il tecnico incaricato in sede di mediazione evidenziava infatti la presenza di “recinzione di nuova realizzazione da parte dei convenuti in rete metallica sorretta
da pali in ferro verniciato su sottostante muretto di nuova fattura in muratura di blocchi intonacato nei
due lati con copertina di cemento prefabbricato altezza cm. 40 circa per uno spessore di circa cm. 25”.
Emerge altresì dall'istruttoria che nel procedimento di mediazione instauratosi su iniziativa degli stessi appellanti il Tecnico incaricato Dott. constatava, nel proprio elaborato tecnico finale Persona_2
datato 20.06.2019, l'effettivo sconfinamento di suddetta recinzione nel terreno di proprietà dei SI.ri per gran parte della sua lunghezza (punti da 4 a 8, cfr. doc. 18 allegato alla perizia Pt_1 Parte_2
del Dott. e che il tentativo di mediazione falliva in quanto le parti rappresentavano Persona_2
l'impossibilità di conclusione di un accordo per la risoluzione della controversia.
Non pare possibile presumere, come nella sentenza di primo grado, che gli odierni appellati avessero aderito fin dalla fase di mediazione agli accertamenti tecnici del C.T.M. e che l'esito negativo della stessa sia di converso addebitabile agli appellanti.
Innanzitutto, di tale adesione non vi è traccia negli atti di mediazione, in quanto il verbale di chiusura del procedimento riporta come la richiesta di chiusura del procedimento sia stata formulata dalle parti
“congiuntamente”, mentre qualora i SI.ri avessero ritenuto corretta l'individuazione dei CP_1
pagina 6 di 10 confini operata dal tecnico incaricato avrebbero certamente potuto richiedere la verbalizzazione del loro assenso alle risultanze della C.T.M.
Ancora, va osservato come negli atti relativi al procedimento di mediazione non si rinviene prova della proposta avanzata dal C.T.M. evocata dagli odierni appellati, secondo cui il Tecnico incaricato avrebbe suggerito la conservazione dello status quo determinatosi a seguito della costruzione della recinzione, che in astratto avrebbe reso effettivamente plausibile un'adesione da parte dei SI.ri , in quanto CP_1
soluzione a loro favorevole.
Infine, l'adesione degli odierni appellati alle risultanze della C.T.M. non può essere presunta nemmeno dalla circostanza per cui i SI.ri , successivamente al fallimento della mediazione, si siano CP_1
messi in contatto con il C.T.M. per riportare la recinzione entro i confini (doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte appellata), posto che la comunicazione era generica ed in ogni caso la controparte non era informata della volontà di aderire alla proposta del tecnico.
Deve quindi concludersi, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, che al momento dell'instaurazione del giudizio, a settembre 2019, i SI.ri e avessero pieno interesse all'esperimento Pt_1 Parte_2
dell'azione di regolamento di confini e di condanna alla rimessione in pristino, in quanto solo successivamente all'instaurazione del giudizio di primo grado i SI.ri hanno effettivamente CP_1
manifestato la loro adesione alla individuazione dei confini a suo tempo operata dal Tecnico incaricato in fase di mediazione, prima tramite la propria comparsa di costituzione e risposta e poi nel verbale di conciliazione del 06.03.2020 (cfr. all. 9 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Oltretutto, è pacifico che la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, mediante distruzione della recinzione eseguita, sia stata compiuta solo dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado. Infatti, nel sopralluogo del 06.03.2020 le parti prendevano atto della perdurante presenza sul terreno di proprietà
degli odierni appellanti delle fondamenta in calcestruzzo della sopracitata recinzione “su una lunghezza di 25 metri”, completamente rimosse solo nel giugno del 2020, circostanza anche questa non contestata.
Peraltro, al fine di valutare la soccombenza virtuale è ininfluente la circostanza, allegata da parte appellata, che i SI.ri successivamente alla conciliazione, non abbiano adempiuto Pt_1 Parte_2
agli obblighi assunti nel verbale di conciliazione del 06.03.2020, che non sono oggetto del presente pagina 7 di 10 giudizio e costituiscono un'obbligazione autonoma avente ad oggetto parti del manufatto che non erano interessate dalla domanda di rimessione in pristino e che ben può trovare tutela in altra sede.
Prive di pregio sono poi le argomentazioni di parte appellata circa lo sconfinamento di cui i SI.ri Pt_1
e si sarebbero resi autori, posto che da un lato non è provato che essi fossero gli autori dei Parte_2
tratti di recinzione insistenti sulla proprietà dei SI.ri , e dall'altro che tale circostanza sarebbe, CP_1
parimenti a quella appena citata, ininfluente ai fini della valutazione della sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni appellanti.
Considerato dunque che è comprovato che la recinzione sia stata realizzata dai coniugi appellati invadendo l'altrui proprietà, pur volendo tenere conto dell'oggettiva difficoltà di ricostruire il confine tramite le mappe esistenti e pur volendo tenere conto della buona fede dei convenuti che avevano tentato un contatto stragiudiziale con i confinanti prima di eseguire l'opera, non si può sostenere che i SI.ri non avessero interesse ad agire riguardo alle domande ex art 950 c.c. e di condanna Pt_1 Parte_2
alla riduzione in pristino e che quindi siano virtualmente soccombenti con riguardo alle domande per le quali è cessata la materia del contendere.
D'altronde, anche con riguardo alla condotta processuale degli odierni appellanti, essa non può certo considerarsi abusiva per aver preteso il risarcimento del danno da occupazione abusiva e deciso, perciò,
di non accettare nella sua totalità la proposta conciliativa del 03.03.2020: alla data a cui risale l'introduzione del giudizio era ancora accreditato l'indirizzo interpretativo, ormai definitivamente superato dalla pronuncia a Sezioni Unite della Corte di cassazione citata anche da parte appellante (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 15/11/2022, n. 33645), secondo cui la prova della perdita del godimento del bene di proprietà era sufficiente a fondare in re ipsa la dimostrazione del danno emergente subito dal proprietario a seguito dell'occupazione abusiva, per cui la domanda giudiziale di risarcimento non poteva considerarsi di per sé pretestuosa o manifestamente infondata. Oltretutto, qualora il giudice avesse ritenuto immotivato il rifiuto della proposta conciliativa avrebbe potuto condannare gli attori al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, ex art. 91 primo comma secondo capoverso c.p.c., ma non già di quelle dell'intero processo.
Facendo corretta applicazione del criterio della soccombenza virtuale il Tribunale avrebbe dovuto valutare che gli attori, in caso di normale prosecuzione del giudizio, sarebbero stati vittoriosi sulla pagina 8 di 10 domanda di riduzione in pristino e di determinazione del confine ex art. 950 c.c. ma soccombenti con riguardo alla richiesta di risarcimento e di condanna per lite temeraria. Sussistendo dunque i presupposti per la compensazione delle spese per soccombenza reciproca delle parti ex art. 92 c.p.c., va esclusa in radice la possibilità di utilizzo, da parte del giudice, dello strumento sanzionatorio previsto dal comma 3 dell'art. 96 c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata ex art 96, comma 3 c.p.c. è comminata infatti quale sanzione nei confronti della parte che compia un abuso dello strumento processuale, inteso quale contegno processuale pretestuoso, oggettivamente contrario agli ordinari canoni di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale del canone costituzionale del dovere di solidarietà (si vedano, fra le altre, Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 15/11/2021,
n. 34349; Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/02/2022, n. 4212).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte questa forma di responsabilità aggravata,
al pari delle altre previste dei commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza totale e concreta della parte, non potendo essere emessa condanna ex art. 96 comma 3, c.p.c. nei confronti della parte le cui ragioni siano state riconosciute, sia pure parzialmente, fondate (ex multis, Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 09/12/2019, n. 32090).
Calando i suindicati principi nel caso di specie, deve ritenersi che il giudice di prime cure non abbia correttamente applicato l'istituto in oggetto dal momento che gli odierni appellanti non potevano essere considerati totalmente soccombenti, anzi le loro ragioni erano sicuramente in parte fondate allorché
agirono in giudizio.
La sentenza va dunque riformata come segue:, le spese di lite del primo grado di giudizio, ivi comprese quelle della fase di mediazione, devono essere compensate per soccombenza reciproca delle parti ex art. 92 c.p.c., essendo gli odierni appellanti virtualmente vittoriosi rispetto alle domande ex art 950 c.c. e di remissione in pristino ma soccombenti rispetto alla domanda di risarcimento del danno da occupazione abusiva e lite temeraria. La condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c., che presuppone la soccombenza totale, va conseguentemente revocata.
Per quanto riguarda poi le spese relative al presente grado di giudizio, gli appellanti hanno ottenuto la riforma del capo delle spese, anche se non nei termini richiesti (condanna dei convenuti alle spese di pagina 9 di 10 giudizio ed al rimborso di quelle di mediazione), nonché la revoca della condanna ex art. 96, comma 3.
Risultando dunque quasi totalmente vittoriosi, si ritiene giustificata la parziale compensazione (per un terzo) delle spese, che andranno poste per i restanti 2/3 a carico della parte appellata, soccombente in appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara compensate le spese relative al primo grado di giudizio e revoca la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. ; dichiara compensate per un terzo le spese processuali relative al presente grado e condanna CP_1
e al rimborso in favore di e dei residui
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2 due terzi delle spese, che per l'intero si liquidano in euro 174,00 per spese ed euro 3.300,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
Perugia, 3.4.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 102 /2023 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in FOSSATO DI VICO, VIA FLAMINIA N. 19, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Daniele Gubbini, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di Procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTI
contro
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._3 Parte_3 [...]
) elettivamente domiciliati in FABRIANO, VIA G.B. MILANI N. 20, presso lo studio C.F._4
dell'Avv. Maurizio Diociaiuti che li rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione
APPELLATI
avente ad
OGGETTO
pagina 1 di 10 Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
nel merito: ritenuta la fondatezza virtuale della domanda attorea ex art. 950 c.c. e preso atto della cessazione della materia del contendere solo in corso di causa, come da verbale di sopralluogo e scrittura transattiva del 06/03/2020, condannare i convenuti, in solido tra loro, a rifondere ai SI.ri Parte_1
le spese legali afferenti sia la mediazione obbligatoria che il procedimento
[...] Parte_2
di prime cure, il tutto come da nota spese del 30/08/2022, oltre alle spese del presente grado di giudizio.
Per parte appellata:
contrariis rejectis rigettare la domanda Attorea/Appellante in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi di cui alla presente Comparsa di Costituzione e per l'effetto confermare la Sentenza di Primo
Grado n.1400/2022 emessa dal Tribunale di Perugia in data 13/10/2022 e depositata in data 14/10/2022
relativa al Procedimento Civile n. 4924/2019 instaurato innanzi al Tribunale di Perugia con tutte le conseguenze ex Lege previste.
Nella Denegata Ipotesi di accoglimento della domanda Attorea/Appellante, voglia l'Ill.ma Corte di
Appello Adita, in ragione dei motivi addotti in Comparsa compensare le spese del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.09.2019 i SI.ri e hanno citato Parte_1 Parte_2
in giudizio e deducendo che nell'estate del 2018 i convenuti CP_1 Parte_3
(proprietari della particella 233, foglio 39, NCT Comune di Gualdo Tadino) avevano avviato l'erezione di un muretto di confine con sovrastante recinzione che in parte sconfinava sulla proprietà degli attori
(particella 54, foglio 39, NCT Comune di Gualdo Tadino), domandando di conseguenza il regolamento dei confini ai sensi dell'art. 950 c.c., la condanna alla rimessione in pristino limitatamente alla parte dell'opera sconfinata sulla loro proprietà con rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata nonché il risarcimento del danno per occupazione abusiva del terreno di loro proprietà, da liquidarsi in via equitativa.
Nel giudizio così incardinato si sono costituiti i SI.ri allegando: che già nel 2014 e poi nel CP_1
2015, dopo aver acquistato il terreno di loro proprietà avevano invitato i proprietari dei fondi limitrofi ad pagina 2 di 10 apporre i termini di confine in contraddittorio, senza tuttavia ottenere alcuna risposta;
che, nel 2018, dopo aver ricevuto le contestazioni di controparte avevano tentato una transazione in sede di mediazione, fallita a causa del rifiuto degli attori, durante la quale era stato accertato un reciproco sconfinamento;
che dopo il fallito tentativo di mediazione i SI.ri avevano intrapreso la demolizione e la ricostruzione CP_1
del muro secondo la linea di confine stabilita dal tecnico in sede di mediazione, e nonostante ciò erano stati evocati in giudizio dai confinanti. I convenuti hanno domandato, di conseguenza, la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nelle more del giudizio di primo grado, il giudice assegnatario della causa formulava una proposta conciliativa che prevedeva la rimozione a cura e spese dei convenuti e refusione delle spese del giudizio,
comprensive delle spese fisse e compensi ai minimi delle prime due fasi e comunque contenute entro il limite complessivo di euro 1.900,00. Su tale proposta le parti non raggiungevano un accordo in quanto parte attrice insisteva nella refusione delle spese legali e tecniche sostenute e sul risarcimento del danno da occupazione abusiva.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1400/2022, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda ex art. 950 c.c., rigettava la domanda di risarcimento del danno da occupazione abusiva proposta dai SI.ri e inoltre, li condannava Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese in favore dei convenuti, nonché al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., in quanto riteneva che essi avessero citato in giudizio i convenuti in assenza di una reale contestazione circa il confinamento dei fondi e nonostante l'intenzione dei convenuti di rimuovere a proprie spese il manufatto.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello i SI.ri e Parte_1 Parte_2
proponendo un unico motivo di doglianza.
Con l'impugnazione gli odierni appellanti lamentano l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, il quale, aderendo acriticamente alla versione dei fatti allegata dai SI.ri , ne CP_1
ha ravvisato la buona fede e, per contro, avrebbe immotivatamente ravvisato nella condotta dei SI.ri e un abuso del processo ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., Parte_1 Parte_2
mentre l'adeguata lettura dei fatti in causa rivelerebbe come il comportamento degli odierni appellati sia stato corretto ed esente da qualunque intento abusivo.
pagina 3 di 10 In particolare, nel Febbraio 2015 essi sono stati destinatari di una raccomandata firmata dal Geom. che li avvisava unicamente dell'apposizione dei termini lapidei a contrassegno dei Controparte_2
confini; inoltre, nonostante la loro opposizione alla costruzione del muro, nel 2018 i coniugi CP_1
avevano comunque ultimato l'opera. Deducono altresì che l'esito negativo della mediazione era addebitabile unicamente ai coniugi e che in sede di mediazione non era stato accertato alcuno CP_1
sconfinamento reciproco. Infine, rappresentano come i SI.ri abbiano rimosso il manufatto CP_1
costruito sulla proprietà degli odierni appellanti solo a giugno del 2020, a seguito della citazione a giudizio e alla proposta conciliativa del giudice, conseguentemente non si può sostenere che non vi fosse interesse ad agire in giudizio e che vi sia stato abuso del processo.
Per tali ragioni gli appellanti deducono di non poter essere considerati totalmente soccombenti in primo grado, dovendosi annullare anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., assolutamente ingiusta anche perché le risultanze di C.T.M. erano ampiamente favorevoli per parte attrice e la proposta conciliativa del giudice era esigua e insufficiente a coprire le spese tecniche (perizia di parte eseguita dal Geom.
, di mediazione obbligatoria e giudiziali. Persona_1
Nel giudizio così incardinato si sono costituiti e i quali, contestando CP_1 Parte_3
quanto ex adverso dedotto, chiedono il rigetto dell'appello. Sostengono la correttezza ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure, deducendo, in particolare, che gli odierni appellati avevano usato la massima diligenza nella gestione della questione dei confini, mentre i SI.ri e Pt_1 Parte_2
avevano assunto una condotta contraria a buona fede. In particolare, gli odierni appellati allegano di aver tentato di evitare ogni lite invitando i confinanti all'apposizione dei termini in contraddittorio fin dall'anno 2015. Affermano altresì di aver interrotto la costruzione del manufatto appena ricevuta la diffida da parte degli odierni appellanti, e che la mediazione era fallita per la mancata adesione dei SI.ri
Inoltre, al momento della citazione in giudizio, i SIri erano intenzionati Pt_1 Parte_2 CP_1
ad apporre una recinzione rispettosa dei confini, come dimostra la corrispondenza intercorsa con il
Tecnico incaricato in epoca immediatamente precedente all'instaurazione del giudizio. Infine,
rappresentano che gli appellanti non hanno adempiuto alle obbligazioni previste a loro carico nel verbale di conciliazione del 06.03.2020.
L'appello è fondato nei termini di seguito indicati.
pagina 4 di 10 Il Tribunale, pur avendo correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda ex art. 950 c.c. e di riduzione in pristino – avendo le parti aderito alla regolamentazione elaborata dal consulente tecnico comune, incaricato in sede di mediazione –nel disciplinare le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale non ha tenuto conto della fondatezza iniziale delle prospettazioni delle parti ed in ogni caso non ha correttamente applicato l'istituto della responsabilità
aggravata ex art 96, comma 3 c.p.c.
Procedendo con ordine, dall'istruttoria espletata in primo grado emerge innanzitutto che con raccomandata del 24.02.2015 i SI.ri e siano stati invitati a partecipare alla Pt_1 Parte_2
delimitazione della posizione del confine tramite l'apposizione definitiva dei termini lapidei da parte del tecnico incaricato dalle controparti dott. il quale già in precedenza, quando l'immobile Controparte_2
apparteneva ancora alla dante causa degli odierni appellanti, aveva individuato la loro posizione provvisoria tramite l'apposizione di picchetti.
A differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, però, è da escludere che gli odierni appellanti fossero fin da allora consapevoli dell'intenzione dei SI.ri di recintare l'area, in quanto la CP_1
comunicazione recapitata li avvertiva unicamente del proposito dei confinanti di voler apporre i termini lapidei definitivi in ragione di generiche “necessità famigliari impellenti che li portano a richiedere la definizione del confine di proprietà” (cfr. doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellata) tra i rispettivi terreni, senza dunque esplicitare alcun proposito circa la costruzione di una recinzione. Un
avvertimento specifico in tal senso avrebbe potuto, in ipotesi, destare l'interesse dei confinanti ad una definizione in contraddittorio della linea di confine perché, a differenza della mera apposizione di termini lapidei, essa avrebbe potuto comportare un effettivo pregiudizio per la facoltà di godimento del fondo da parte dei proprietari del fondo limitrofo.
È altresì circostanza non contestata dalle parti che nell'agosto del 2018 i SI.ri hanno iniziato CP_1
i lavori di costruzione della recinzione oggetto di causa seguendo il confine precedentemente individuato dal loro tecnico di fiducia, e che i SI.ri hanno, in data 03.09.2018 (cfr. doc. 4 del Pt_1 Parte_2
fascicolo di parte appellante), diffidato gli odierni appellati dal proseguire l'opera di costruzione, chiedendo una verifica in contraddittorio dell'effettivo confinamento tra i due fondi.
pagina 5 di 10 In proposito, va precisato che non può ritenersi corretta la ricostruzione dei fatti operata sul punto dal giudice di prime cure, laddove afferma che gli odierni appellati avrebbero interrotto immediatamente i lavori di costruzione appena ricevuta la diffida del 03.09.2018.
Infatti, dall'elaborato del tecnico di parte appellante del 17.09.2018 (doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte appellante) si evince come alla data della perizia di parte fosse presente sul terreno di proprietà degli odierni appellanti “una recinzione plastificata unitamente a paletti di acciaio che sono stati posizionati dagli utilizzatori del terreno confinante”, analogamente a quanto documentato dalle fotografie risalenti all'agosto del 2018 allegate dagli appellanti (doc. 3 del fascicolo di parte appellante).
Invece, dall'elaborato e dalle foto allegate all'elaborato tecnico del C.T.M. scattate in occasione dell'inizio delle operazioni peritali avvenuto con il sopralluogo del 1.12.2018 si desume che a tale data,
per tutta la lunghezza della recinzione realizzata sul terreno di proprietà dei SI.ri Pt_1 Parte_2
questa era ormai stata completamente realizzata: il tecnico incaricato in sede di mediazione evidenziava infatti la presenza di “recinzione di nuova realizzazione da parte dei convenuti in rete metallica sorretta
da pali in ferro verniciato su sottostante muretto di nuova fattura in muratura di blocchi intonacato nei
due lati con copertina di cemento prefabbricato altezza cm. 40 circa per uno spessore di circa cm. 25”.
Emerge altresì dall'istruttoria che nel procedimento di mediazione instauratosi su iniziativa degli stessi appellanti il Tecnico incaricato Dott. constatava, nel proprio elaborato tecnico finale Persona_2
datato 20.06.2019, l'effettivo sconfinamento di suddetta recinzione nel terreno di proprietà dei SI.ri per gran parte della sua lunghezza (punti da 4 a 8, cfr. doc. 18 allegato alla perizia Pt_1 Parte_2
del Dott. e che il tentativo di mediazione falliva in quanto le parti rappresentavano Persona_2
l'impossibilità di conclusione di un accordo per la risoluzione della controversia.
Non pare possibile presumere, come nella sentenza di primo grado, che gli odierni appellati avessero aderito fin dalla fase di mediazione agli accertamenti tecnici del C.T.M. e che l'esito negativo della stessa sia di converso addebitabile agli appellanti.
Innanzitutto, di tale adesione non vi è traccia negli atti di mediazione, in quanto il verbale di chiusura del procedimento riporta come la richiesta di chiusura del procedimento sia stata formulata dalle parti
“congiuntamente”, mentre qualora i SI.ri avessero ritenuto corretta l'individuazione dei CP_1
pagina 6 di 10 confini operata dal tecnico incaricato avrebbero certamente potuto richiedere la verbalizzazione del loro assenso alle risultanze della C.T.M.
Ancora, va osservato come negli atti relativi al procedimento di mediazione non si rinviene prova della proposta avanzata dal C.T.M. evocata dagli odierni appellati, secondo cui il Tecnico incaricato avrebbe suggerito la conservazione dello status quo determinatosi a seguito della costruzione della recinzione, che in astratto avrebbe reso effettivamente plausibile un'adesione da parte dei SI.ri , in quanto CP_1
soluzione a loro favorevole.
Infine, l'adesione degli odierni appellati alle risultanze della C.T.M. non può essere presunta nemmeno dalla circostanza per cui i SI.ri , successivamente al fallimento della mediazione, si siano CP_1
messi in contatto con il C.T.M. per riportare la recinzione entro i confini (doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte appellata), posto che la comunicazione era generica ed in ogni caso la controparte non era informata della volontà di aderire alla proposta del tecnico.
Deve quindi concludersi, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, che al momento dell'instaurazione del giudizio, a settembre 2019, i SI.ri e avessero pieno interesse all'esperimento Pt_1 Parte_2
dell'azione di regolamento di confini e di condanna alla rimessione in pristino, in quanto solo successivamente all'instaurazione del giudizio di primo grado i SI.ri hanno effettivamente CP_1
manifestato la loro adesione alla individuazione dei confini a suo tempo operata dal Tecnico incaricato in fase di mediazione, prima tramite la propria comparsa di costituzione e risposta e poi nel verbale di conciliazione del 06.03.2020 (cfr. all. 9 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Oltretutto, è pacifico che la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, mediante distruzione della recinzione eseguita, sia stata compiuta solo dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado. Infatti, nel sopralluogo del 06.03.2020 le parti prendevano atto della perdurante presenza sul terreno di proprietà
degli odierni appellanti delle fondamenta in calcestruzzo della sopracitata recinzione “su una lunghezza di 25 metri”, completamente rimosse solo nel giugno del 2020, circostanza anche questa non contestata.
Peraltro, al fine di valutare la soccombenza virtuale è ininfluente la circostanza, allegata da parte appellata, che i SI.ri successivamente alla conciliazione, non abbiano adempiuto Pt_1 Parte_2
agli obblighi assunti nel verbale di conciliazione del 06.03.2020, che non sono oggetto del presente pagina 7 di 10 giudizio e costituiscono un'obbligazione autonoma avente ad oggetto parti del manufatto che non erano interessate dalla domanda di rimessione in pristino e che ben può trovare tutela in altra sede.
Prive di pregio sono poi le argomentazioni di parte appellata circa lo sconfinamento di cui i SI.ri Pt_1
e si sarebbero resi autori, posto che da un lato non è provato che essi fossero gli autori dei Parte_2
tratti di recinzione insistenti sulla proprietà dei SI.ri , e dall'altro che tale circostanza sarebbe, CP_1
parimenti a quella appena citata, ininfluente ai fini della valutazione della sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni appellanti.
Considerato dunque che è comprovato che la recinzione sia stata realizzata dai coniugi appellati invadendo l'altrui proprietà, pur volendo tenere conto dell'oggettiva difficoltà di ricostruire il confine tramite le mappe esistenti e pur volendo tenere conto della buona fede dei convenuti che avevano tentato un contatto stragiudiziale con i confinanti prima di eseguire l'opera, non si può sostenere che i SI.ri non avessero interesse ad agire riguardo alle domande ex art 950 c.c. e di condanna Pt_1 Parte_2
alla riduzione in pristino e che quindi siano virtualmente soccombenti con riguardo alle domande per le quali è cessata la materia del contendere.
D'altronde, anche con riguardo alla condotta processuale degli odierni appellanti, essa non può certo considerarsi abusiva per aver preteso il risarcimento del danno da occupazione abusiva e deciso, perciò,
di non accettare nella sua totalità la proposta conciliativa del 03.03.2020: alla data a cui risale l'introduzione del giudizio era ancora accreditato l'indirizzo interpretativo, ormai definitivamente superato dalla pronuncia a Sezioni Unite della Corte di cassazione citata anche da parte appellante (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 15/11/2022, n. 33645), secondo cui la prova della perdita del godimento del bene di proprietà era sufficiente a fondare in re ipsa la dimostrazione del danno emergente subito dal proprietario a seguito dell'occupazione abusiva, per cui la domanda giudiziale di risarcimento non poteva considerarsi di per sé pretestuosa o manifestamente infondata. Oltretutto, qualora il giudice avesse ritenuto immotivato il rifiuto della proposta conciliativa avrebbe potuto condannare gli attori al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, ex art. 91 primo comma secondo capoverso c.p.c., ma non già di quelle dell'intero processo.
Facendo corretta applicazione del criterio della soccombenza virtuale il Tribunale avrebbe dovuto valutare che gli attori, in caso di normale prosecuzione del giudizio, sarebbero stati vittoriosi sulla pagina 8 di 10 domanda di riduzione in pristino e di determinazione del confine ex art. 950 c.c. ma soccombenti con riguardo alla richiesta di risarcimento e di condanna per lite temeraria. Sussistendo dunque i presupposti per la compensazione delle spese per soccombenza reciproca delle parti ex art. 92 c.p.c., va esclusa in radice la possibilità di utilizzo, da parte del giudice, dello strumento sanzionatorio previsto dal comma 3 dell'art. 96 c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata ex art 96, comma 3 c.p.c. è comminata infatti quale sanzione nei confronti della parte che compia un abuso dello strumento processuale, inteso quale contegno processuale pretestuoso, oggettivamente contrario agli ordinari canoni di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale del canone costituzionale del dovere di solidarietà (si vedano, fra le altre, Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 15/11/2021,
n. 34349; Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/02/2022, n. 4212).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte questa forma di responsabilità aggravata,
al pari delle altre previste dei commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza totale e concreta della parte, non potendo essere emessa condanna ex art. 96 comma 3, c.p.c. nei confronti della parte le cui ragioni siano state riconosciute, sia pure parzialmente, fondate (ex multis, Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 09/12/2019, n. 32090).
Calando i suindicati principi nel caso di specie, deve ritenersi che il giudice di prime cure non abbia correttamente applicato l'istituto in oggetto dal momento che gli odierni appellanti non potevano essere considerati totalmente soccombenti, anzi le loro ragioni erano sicuramente in parte fondate allorché
agirono in giudizio.
La sentenza va dunque riformata come segue:, le spese di lite del primo grado di giudizio, ivi comprese quelle della fase di mediazione, devono essere compensate per soccombenza reciproca delle parti ex art. 92 c.p.c., essendo gli odierni appellanti virtualmente vittoriosi rispetto alle domande ex art 950 c.c. e di remissione in pristino ma soccombenti rispetto alla domanda di risarcimento del danno da occupazione abusiva e lite temeraria. La condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c., che presuppone la soccombenza totale, va conseguentemente revocata.
Per quanto riguarda poi le spese relative al presente grado di giudizio, gli appellanti hanno ottenuto la riforma del capo delle spese, anche se non nei termini richiesti (condanna dei convenuti alle spese di pagina 9 di 10 giudizio ed al rimborso di quelle di mediazione), nonché la revoca della condanna ex art. 96, comma 3.
Risultando dunque quasi totalmente vittoriosi, si ritiene giustificata la parziale compensazione (per un terzo) delle spese, che andranno poste per i restanti 2/3 a carico della parte appellata, soccombente in appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara compensate le spese relative al primo grado di giudizio e revoca la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. ; dichiara compensate per un terzo le spese processuali relative al presente grado e condanna CP_1
e al rimborso in favore di e dei residui
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2 due terzi delle spese, che per l'intero si liquidano in euro 174,00 per spese ed euro 3.300,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
Perugia, 3.4.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
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