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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4588/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 4588/2024 V.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso l'11.06.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
(codice fiscale ), nata a Parte_2 C.F._2
Starachowice (Polonia) il 20.05.1976, residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Pasquale Romano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 05.12.2024).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente in data pagina 1 di 3 20.11.2024, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento), alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 03.06.2022 nel Comune di Melilli (atto trascritto nel
Comune di Siracusa al n. 243, Parte II, serie C, Anno 2022);
- di essersi separati giusta convenzione di negoziazione assistita del 07.11.2022, conclusa dinanzi l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melilli.
All'udienza del 10.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio alla condizione di cui in ricorso, qui di seguito riportata:
“il sig. si obbliga a versare alla sig.ra un Parte_1 Parte_2 assegno divorzile mensile, pari ad €uro 400,00, entro il giorno 10 di ogni mese”.
Con provvedimento dell'11.06.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della
Legge n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto dell'unica condizione contenuta nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, contrariis rejectis:
pagina 2 di 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
il giorno 03.06.2022 nel Comune di Melilli, trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio dello Stato Civile del Comune di Siracusa nell'anno 2022 (Atto n. 243, Parte II,
Serie C), alla condizione concordata alle parti;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile, atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa l'11.06.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 4588/2024 V.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso l'11.06.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
(codice fiscale ), nata a Parte_2 C.F._2
Starachowice (Polonia) il 20.05.1976, residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Pasquale Romano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 05.12.2024).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente in data pagina 1 di 3 20.11.2024, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento), alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 03.06.2022 nel Comune di Melilli (atto trascritto nel
Comune di Siracusa al n. 243, Parte II, serie C, Anno 2022);
- di essersi separati giusta convenzione di negoziazione assistita del 07.11.2022, conclusa dinanzi l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melilli.
All'udienza del 10.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio alla condizione di cui in ricorso, qui di seguito riportata:
“il sig. si obbliga a versare alla sig.ra un Parte_1 Parte_2 assegno divorzile mensile, pari ad €uro 400,00, entro il giorno 10 di ogni mese”.
Con provvedimento dell'11.06.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della
Legge n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto dell'unica condizione contenuta nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, contrariis rejectis:
pagina 2 di 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
il giorno 03.06.2022 nel Comune di Melilli, trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio dello Stato Civile del Comune di Siracusa nell'anno 2022 (Atto n. 243, Parte II,
Serie C), alla condizione concordata alle parti;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile, atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa l'11.06.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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