Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 103/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], titolare dell'impresa individuale “Emmesoi di Parte_1
Soi Marco”, c.f.: , C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Geltrude Carroni e Filippo Follesa;
- appellante -
CONTRO
con sede in Trapani, P.I.: Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Riggio;
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
evocava in giudizio la società esponeva di avere Parte_1 Controparte_1
concluso in data 7.8.2017 un contratto di fornitura di un impianto di minieolico
(Treolica Aria 238-20 kw) da posizionare su un terreno di sua proprietà sito nel Comune di Siurgus Donigala;
soggiungeva che il corrispettivo era stato interamente versato ma le opere non erano state eseguite per il diniego di un'autorizzazione amministrativa e che la società aveva pertanto restituito il denaro ricevuto a eccezione di € 10.000,00, trattenuti a titolo di rimborso spese;
deduceva di avere diritto all'integrale restituzione di quanto pagato e domandava pertanto la condanna della convenuta in tal senso.
costituitasi, respingeva come infondati gli assunti dell'attore e Controparte_1 chiedeva che fossero dichiarate l'avvenuta risoluzione del contratto e la sussistenza del proprio diritto di trattenere la somma non restituita, oltre all'ulteriore somma di €
2.000,00 per rimborso di spese successive all'instaurazione del giudizio.
Il Tribunale di Trapani, all'esito del procedimento sommario di cognizione, con ordinanza nr. 136/2020 del 16.12.2020, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava la risoluzione del contratto, autorizzava la convenuta a trattenere la somma di
€ 4.641,00 e ordinava la restituzione all'attore dell'importo di € 3.354,20.
ha proposto appello. Parte_1
si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
Precisate le conclusioni con il deposito di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dal giorno
8.5.2024.
MOTIVAZIONE
L'appellante si duole dell'esito del giudizio, derivato, a suo avviso, dall'errata interpretazione dell'art. 10 del contratto, invocato dalla società convenuta a fondamento della propria condotta. Sostiene che la lettura congiunta degli artt. 8 e 10 del contratto avrebbe dovuto portare, in funzione dell'esigenza di tutela del consumatore, all'integrale rimborso degli importi versati dal committente, tanto più che, anche ad accedere all'interpretazione recepita dal Giudice, l'irripetibilità non avrebbe potuto riguardare spese che non fossero state inevitabili per la programmata esecuzione delle opere né spese per acquisti comunque riutilizzabili dall'impresa.
La censura è infondata.
Recita il citato art. 10 che in caso di risoluzione del contratto, tranne se dovuta a ritardo nell'esecuzione dei lavori o a scelta arbitraria del committente, la società avrebbe dovuto restituire le somme eventualmente ricevute, anche a titolo di acconto, “salvo il riconoscimento di eventuali spese sostenute in nome e per conto del Titolare”.
In effetti, la previsione contrattuale di una precisa serie di scadenze dei pagamenti postula che alcuni acquisti e attività fossero da compiere prima dell'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa. E in tal senso depone anche la clausola del primo capoverso dell'art. 2, contemplante la documentazione di alcune attività prima e in vista del completamento della costruzione. 3
Reputa la Corte che l'interpretazione più plausibile dell'art. 10 imponga di applicare la clausola a tutte le ipotesi di risoluzione diverse dalle due espressamente contemplate in via di eccezione.
Tanto premesso, si osserva che sono stati dimostrati sia il pagamento dell'importo di €
3.890,00 per l'acquisto di materiali destinati alla realizzazione dell'impianto di minieolico sia l'esborso dell'importo di € 751,80 per spese di trasferta. E tanto basta a fondare la pretesa della convenuta, non potendo riconoscersi al committente il diritto di esigere che l'impresa mantenga tra le scorte di magazzino, in vista di possibili o anche probabili utilizzazioni future, quanto acquistato in funzione di una specifica fornitura, salvo ovviamente il diritto del medesimo, non dedotto tuttavia nel presente giudizio, di pretenderne la consegna.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Trapani nr. 136 del 16.12.2020; condanna a rifondere alla le spese di appello, che liquida Parte_1 Controparte_1 in complessivi € 2.906,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte di Appello in data 11 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Gabriele Strano Giuseppe Lupo