Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1064/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede legale in Palermo, P.I.: Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Alfano;
appellante
CONTRO
con sede legale in Roma, P.I.: ; Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Briguglio, Elisabetta Perrone e Roberto Vaccarella;
appellata
In fatto e in diritto
1. La s.p.a., ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo Parte_2
n. 219 dei giorni 17-20/1/2022, di rigetto, con conseguente condanna dell'attrice alle spese di lite, della domanda di accertamento dell'indebito pagamento, da parte di di € Parte_3
20.611,95, per gli anni 2010, 2011 e sino al mese di marzo del 2012, dell'imposta addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, perché in contrasto con la direttiva europea 2008/118/CE, e di condanna di Controparte_1
alla restituzione dell'importo.
Costituitasi nel giudizio, (da ora anche soltanto ha dedotto Controparte_1 CP_1
l'infondatezza integrale e, in via subordinata, parziale dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 23.10.2024.
2. L'appellante lamenta che il Tribunale abbia respinto la domanda per avere ritenuto non invocabile, in ragione del disposto dell'art. 288 TFUE, il potere giudiziale di disapplicazione della normativa italiana contrastante con la direttiva europea, laddove avrebbe dovuto accoglierla alla stregua della interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di
Giustizia UE, e non quale effetto dell'immediata esecutività della direttiva 2008/112/CE.
La società appellata – rilevato in via preliminare che nell'atto di appello non sono contestati né
l'impossibilità di disapplicare nel giudizio inter cives la norma interna per contrasto con una direttiva europea né che i pagamenti fossero dovuti in forza (non di una norma di legge suscettibile di disapplicazione per contrasto con la direttiva unionale, bensì) di un contratto valido ed efficace – ha riproposto in forma di appello incidentale condizionato le medesime difese e eccezioni svolte in primo grado, riguardanti: a) l'insussistenza di un contrasto tra la normativa interna istitutiva dell'addizionale e la direttiva n. 2008/118/CE sul regime generale delle accise, mai accertato dalla Corte di Giustizia europea;
b) che tale contrasto, quand'anche sussistente e accertato dalla CGUE, non potrebbe essere fatto valere in un giudizio tra privati,
stante il principio di efficacia solo verticale delle direttive europee non (o mal) recepite;
c) la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito pagamento della fattura n. 2102476547 del
5.2.2010; d) la non debenza della restituzione di quanto pagato con riguardo alle fatture nn.
2102476547, 2105601181 e 2107592311 (rispettivamente gennaio, febbraio e marzo) del
2010; e) la non debenza della restituzione di quanto pagato a titolo di IVA sull'addizionale provinciale;
f) la buona fede dell'accipiens.
3. La non ha posto in dubbio la validità ed efficacia del contratto di fornitura, ma Parte_1
ha negato che nella definizione della controversia che la oppone a rilevi la distinzione di CP_1
matrice giuriprudenziale tra effetti diretti verticali e orizzontali della direttiva inattuata. Tanto basta a consentire a questa Corte di conoscere e valutare tutti gli aspetti rilevanti della causa senza preclusioni di sorta, alla stregua del principio secondo cui costituisce capo autonomo 3
della sentenza – come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno – solo quello che risolva una questione controversa tra le parti caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia sì da integrare in astratto gli estremi di un decisum affatto indipendente, non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata, posto che la minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno è data dalla sequenza logica di fatto, norma ed effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine a uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione (così da ultimo, Cass. 18241/2024).
Reputa il Collegio che il tema degli effetti diretti “orizzontali” della direttiva non sia pertinente alla fattispecie e che all'accoglimento parziale del gravame debba pervenirsi proprio in ragione della fonte contrattuale del preteso diritto di credito del fornitore.
Se il credito di trova fondamento nel rapporto contrattuale, e precisamente nell'art. 13 CP_1
delle Condizioni Generali di Fornitura – a mente del quale “tutti i corrispettivi previsti dal
Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa” (prod. primo grado, doc. 1) – e se si riconosce che destinataria del CP_1
precetto dell'art. 6 del d.l. 511/1988 era e non il consumatore finale su cui il fornitore CP_1
ribaltava in forza del contratto l'onere economico dell'imposta addizionale, dovrà convenirsi che la carenza di titolo causale legittimante l'azione di ripetizione dell'indebito non deriva dalla diretta efficacia nel rapporto tra privati della direttiva europea, ma è semplicemente il riflesso su quel rapporto dell'illegittimità della maggiorazione del corrispettivo praticato dalla società fornitrice al consumatore finale in ragione di un'imposta da essa non più dovuta allo Stato dal 1° aprile 2010 perché contraria alla direttiva 2008/118/CE.
Il fatto che non ha invocato a proprio favore e nei confronti dell'Erario, come ben CP_1
avrebbe potuto, l'efficacia diretta “verticale” della direttiva né fatto valere la disapplicabilità nei suoi riguardi della norma tributaria dell'art. 6 del d.l. 511/1988 non toglie che in virtù 4
dell'efficacia diretta della norma europea il versamento dell'imposta addizionale non poteva più esser preteso dallo Stato e il relativo onere, pertanto, non poteva più essere ribaltato sul consumatore quale quota del corrispettivo contrattuale (cfr. Cass. 21154/2024). La contraria tesi dell'appellata secondo cui il contrasto tra la direttiva e la norma tributaria interna sarebbe stato irrilevante poiché “l'asserito pagamento delle somme era dovuto in base al contratto tra utente e fornitore, contratto valido ed efficace nonché perfettamente conforme al quadro normativo vigente”, non è condivisibile, dal momento che l'importo dell'addizionale non costituiva parte indistinta di un corrispettivo globalmente concordato, ma era dovuto al fornitore, per l'art. 13 delle CGF, a titolo di rivalsa solo per quanto da questi versato allo Stato in adempimento di una valida obbligazione tributaria, essendo irragionevole, prima ancora che giuridicamente insostenibile, che il peso economico di una qualsiasi imposta potesse essere traslato sul consumatore finale sull'unico presupposto dell'avvenuto pagamento di essa, dovuta o meno che fosse.
4. Le considerazioni che precedono postulano ovviamente che la contrarietà dell'addizionale istituita dall'art. 6 del d.l. 511/1988 alla norma dell'art. 1 della direttiva 2008/118/CE sussista e che l'incomponibile contrasto tra la norma tributaria nazionale e quella dell'Unione dia luogo, per l'efficacia diretta verticale della direttiva, alla disapplicazione della norma interna.
Di ciò è convinto il Collegio in adesione alla cospicua serie di precedenti della Suprema Corte sul tema (v. Cass. 12667/2023, 10690/2020, 27101/2019, 15198/2019, e anche Cass.
31609/2022, 29980/2019, 27099/2019, 14200/2019), con conseguente reiezione delle contrarie e pur pregevoli argomentazioni della società appellata sul punto.
5. Sul termine di decorrenza degli effetti diretti preclusivi della direttiva, premesso che per costante giurisprudenza una direttiva può produrre direttamente effetti nell'ordinamento giuridico nazionale solo dopo la scadenza del termine fissato per il suo recepimento (v. sentenza del 17 gennaio 2008, , n. 246/06, punto 25 e giurisprudenza ivi Persona_1
citata), reputa la Corte che l'integrazione del presupposto d'imposta e dunque la debenza del tributo di cui all'art. 6 del d.l. 511/1988 e con essa il diritto contrattuale di rivalsa di
[...]
debbano essere ritenuti validi secondo la legge italiana anteriore alla direttiva CP_1
2008/118/CE se riferibili a forniture di energia elettrica anteriori al 1° aprile 2010 (art. 6, co. 5
3, d.l. 511/1988: “Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali…”).
6. Sulla restituzione della quota di IVA calcolata e corrisposta alla società fornitrice sull'addizionale non dovuta vale il principio generale che, ove un'operazione sia stata erroneamente assoggettata ad imposta sul valore aggiunto, restano privi di fondamento sia il pagamento dell'imposta da parte del cedente, sia la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario sia la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente avrà il diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario il diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass. 13149/2024).
7. Dall'importo di euro 20.611,95, di cui l'attrice ha documentato il pagamento (v. distinte di bonifico in atti) e chiesto il rimborso, sono in conclusione da detrarre euro 1.706,47, corrispondenti ad addizionale ed IVA relative alle forniture dei primi tre mesi dell'anno 2010.
Della restante somma, pari a euro 18.905,48 e relativa alle forniture fatte dopo il 1° aprile
2010 nel decennio anteriore alla domanda giudiziale, in parziale riforma Controparte_1
della sentenza di primo grado, dev'essere condannata al pagamento a titolo di restituzione d'indebito, con gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla data del
28.4.2020, di notificazione della domanda giudiziale, fino al soddisfacimento del credito, stante il difetto della prova che l'accipiens, al momento della ricezione dei pagamenti, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirli (Cass. 12362/2024).
Segue per la soccombenza la condanna di a rifondere all'appellante le Controparte_1
spese di lite, che si liquidano per il primo grado del giudizio in euro 5.077,00, e per il grado di appello in euro 5.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Non vi è luogo, nei confronti dell'appellata, integralmente vittoriosa in primo grado, alla dichiarazione di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002, configurandosi l'”appello incidentale condizionato” da essa proposto, come una semplice riproposizione di difese ed eccezioni già dedotte nel primo grado. 6
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo dei giorni 17-20/1/2022, n. 219, appellata da condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 18.905,48, oltre agli interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla data del 28.4.2020 fino al soddisfacimento del credito;
condanna a rifondere a le spese del primo grado del giudizio, Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna a rifondere all'appellante le spese del secondo grado del Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 5.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 30 gennaio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo