(Valutazione equitativa del danno).
Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Il principio: la liquidazione ex art. 1226 c.c. presuppone la prova certa dell'esistenza del pregiudizio. […]
Leggi di più…[…] quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa, contenuta nell'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, […] riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono; c) il valore delle Tabelle Milanesi va inteso non già nel senso che dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, […]
Leggi di più…Allorquando il giudice di appello per risarcire il danno non patrimoniale eserciti il suo ministero riprovvedendo alla liquidazione del danno già liquidato dal primo giudice secondo una tabella risalente ad una certa data, egli, dovendo applicare l'art. 1226 c.c. ha il dovere di applicare la tabella aggiornata eventualmente sopravvenuta e non può, per applicarla, esigere l'istanza di parte, giacché il potere ex art. 1226 c.c. (ormai cristallizzatosi in appello nel senso dell'applicazione del relativo sistema tabellare) è potere esercitabile d'ufficio e l'applicazione dell'aggiornamento fa parte del suo contenuto.
Leggi di più…per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi La persona che, resa disabile dal fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze ha diritto di essere risarcita del danno rappresentato dai costi sostenuti per l'acquisto d'un nuovo immobile. La liquidazione di tale danno, essendo impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto tuttavia dei proventi o dei frutti che la vittima potrà ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora. Disabilità – Mutamento delle esigenze della persona- Risarcimento del danno – Sinistro stradale; Rif. Leg. Art. 1226 c.c.
Leggi di più…[…] Responsabilità degli amministratori sociali per mala gestio - Parametri per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. - Criteri del deficit fallimentare o criterio differenziale e criterio dei c.d. netti patrimoniali - Recepimento nell'art. 2486 c.c. - Doveri del giudice In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c., […]
Leggi di più…