Sentenza 28 marzo 2024
Massime • 2
L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva.
Il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/03/2024, n. 8486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8486 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro AR BE CA MAFFE', elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio ELl'avvocato GABRIELE FERABECOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA RODOLFO MASERA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2346/2016 ELla CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/06/2016. Udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 13/02/2024 dal Consigliere ALDO CARRATO;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore Generale CARMELO CELENTANO, che ha chiesto l'enunciazione dei principi di diritto, nonostante l'istanza di rinuncia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 281 EL 2011, in accoglimento ELla domanda proposta dal fallimento di Addventure s.p.a., in liquidazione, condannava RO ON, LO TO CA MA e NO ON, in solido fra loro, a pagare, in favore ELl’attore, la somma di € 2.413.810,63, oltre accessori fino alla concorrenza di € 2.500.000,00 per il danno arrecato, nella loro qualità di amministratori ELegati, alla società e ai creditori sociali per la perdita di bancali non rinvenuti dal Curatore. 3 di 50 La Curatela EL citato Fallimento aveva originariamente convenuto in giudizio anche altri amministratori e i sindaci, con i quali, però, nelle more EL giudizio di primo grado, erano intervenute una serie di transazioni pro quota. 1.1. Avverso la sentenza di primo grado formulava appello principale RO ON (con atto di citazione notificato anche ai condebitori), a seguito EL quale NO ON, nel costituirsi in giudizio (con comparsa EL 29 dicembre 2011), avanzava appello incidentale, chiedendo, a sua volta, in riforma ELla sentenza EL Tribunale, il rigetto ELle domande EL menzionato Fallimento nonché ELla domanda di manleva spiegata dal ON nei suoi confronti. Nel giudizio di appello interveniva la NE IM s.r.l., quale assuntrice EL concordato fallimentare di Addventure s.p.a. in liquidazione, proponendo appello incidentale condizionato, con cui invocava la condanna EL ON e EL ON in solido, nei limiti ELla somma di euro 2.500.000,00, in ragione ELle ulteriori condotte addebitate con l’atto introduttivo EL giudizio di primo grado e disattese dalla sentenza di primo grado. All’udienza (EL 25 gennaio 2012, differita ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. al 26 gennaio 2012) fissata per la prima comparizione ELle parti, si costituiva in giudizio anche LO TO CA MA, attraverso una comparsa “contenente di fatto” un’impugnazione incidentale (così qualificata dalla Corte di appello ed adesiva a quella ELl’appellante principale ON). Inoltre, lo stesso LO TO CA MA, con autonomo atto di citazione notificato a NE IM 4 di 50 s.r.l. (costituitasi nel giudizio di appello, nella qualità di assuntore EL Concordato fallimentare EL Fallimento Addventure s.p.a.), impugnava la sentenza di primo grado sollecitando il rigetto ELle pretese risarcitorie EL Fallimento. La Corte d’appello di Milano, riunite le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza, con sentenza n. 2346 EL 2016 (depositata il 14 giugno 2016) , in accoglimento degli appelli proposti da RO ON, LO TO CA MA e NO ON, in riforma ELla sentenza di primo grado, dichiarava che gli stessi nulla dovevano al predetto Fallimento per essere il relativo credito già estinto in conseguenza ELl’intervenuto pagamento da parte degli originari coobbligati, nonché, conseguentemente, assorbita la domanda di manleva proposta dal ON nei confronti EL ON. Con la medesima sentenza la Corte d’appello riteneva infondate le eccezioni di inammissibilità ELl’impugnazione proposta da LO TO CA MA, sollevate da NE IM s.r.l., in ragione EL fatto che il suo interesse all’impugnazione sarebbe sorto dall’appello incidentale EL coobbligato ON. Al riguardo, nella sentenza ELla Corte d’appello si legge (alle pagg. 17-18) testualmente: «…Discende da quanto argomentato che NO ON ha, comunque, impugnato tempestivamente la sentenza de qua. Benché analoghe conclusioni non si possano trarre nei confronti di LO TO CA MA posto che la sua costituzione nell’ambito ELl’appello iscritto al N. R.G. 3322/2011 (ancorché allo stesso modo contenente di fatto impugnazione incidentale) è 5 di 50 avvenuta direttamente all’udienza, quindi senza il rispetto dei termini di cui all’art. 334, comma 1, c.p.c., ritiene tuttavia la Corte che l’impugnazione notificata a NE il 26/01/2012 possa valere quale impugnazione incidentale tardiva, ex art. 334, comma 2, c.p.c. e sia perciò da ritenersi ammissibile. Ciò sul rilievo che l’impugnazione incidentale EL coobbligato NO ON (nel procedimento N. R.G. 3322/2011) ha determinato l’insorgere in capo a LO TO CA MA di nuovo ed autonomo interesse ad impugnare la sentenza nei confronti di NE s.r.l., conseguendo ad essa la possibilità – in caso di accoglimento (anche) EL gravame proposto da detto coobbligato - di vedere definitivamente perso il vincolo ELla solidarietà e di trovarsi perciò esposto, da solo e per l’intero, alla pesante condanna emessa dal tribunale (arg. ex Cass. S.U. 24627/2007)». MOTIVI DELLA DECISIONE 1.2. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione NE IM s.r.l., quale assuntrice EL Concordato fallimentare EL Fallimento Addventure s.p.a., nei confronti EL solo LO TO CA MA, censurandola, nella sostanza, per avere ritenuto ammissibile il relativo appello incidentale avverso la sentenza di primo grado sulla base EL percorso motivazionale poc’anzi riportato. 1.2.1. Con il primo motivo si denuncia – ai sensi ELl’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 343, comma 2, e 100 c.p.c., deducendo che, essendo stato introdotto l’appello principale, proposto nei confronti ELla Curatela, dal ON, CA MA 6 di 50 avrebbe dovuto proporre il proprio gravame in via incidentale, nelle modalità previste dall’art. 343, comma 1, c.p.c. o notificando un atto introduttivo nel termine di venti giorni prima ELl’udienza fissata;
l’appellato, non avendo rispettato questo termine, avrebbe dovuto essere considerato decaduto dalla possibilità di impugnare, non potendo trovare applicazione il comma 2 ELl’art. 343 c.p.c., in quanto - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello - nessun “nuovo e autonomo” interesse ad impugnare sarebbe sorto dall’impugnazione incidentale EL ON. Si sostiene che, d’altra parte, il precedente ELle Sezioni unite n. 24627 EL 2007 (evocato nella sentenza impugnata), che ha ritenuto ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva e adesiva EL coobbligato, nel caso di impugnazione principale esperita dall’altro coobbligato avverso la sentenza di condanna in solido, sarebbe stato erroneamente posto a sostegno ELla conclusione di ammissibilità ELl’appello EL CA MA, in quanto da esso non potrebbe trarsi alcun argomento ai fini ELl’applicabilità, al caso di specie, ELl’art. 343, comma 2, c.p.c. Si evidenzia che la citata pronuncia ELle Sezioni unite, infatti, da un lato si riferirebbe a una diversa norma, l’art. 334 c.p.c., e, quindi, all’appello incidentale tardivo in senso stretto, e, dall’altro lato, risolvendo il contrasto sull’ammissibilità ELl’impugnazione incidentale tardiva adesiva, individuerebbe proprio nell’impugnazione principale la fonte ELl’interesse all’impugnazione. Si precisa che, nel caso di specie, invece, avrebbe dovuto escludersi che l’interesse all’impugnazione di CA MA, 7 di 50 tesa ad ottenere la riforma ELla sentenza di primo grado per gli stessi motivi dedotti a sostegno ELl’impugnazione principale proposta dal ON, e quindi adesiva alla principale, fosse sorto dall’impugnazione incidentale (anch’essa adesiva alla principale) EL ON «perché solo l’impugnazione principale segna, a tutto concedere, il discrimine tra la definitività ELl’assetto stabilito in sentenza, che potrebbe essere accettata dalle parti soccombenti (di qui la ratio ELl’art. 334 c.p.c.) e un possibile diverso assetto EL rapporto, che può evidentemente essere anche di natura quantitativa». Si aggiunge che a ragionare diversamente, cioè individuando nell’appello incidentale tempestivo EL coobbligato (nel giudizio di impugnazione promosso da altro coobbligato) un fatto idoneo a far sorgere un nuovo e distinto interesse di un terzo coobbligato (nel caso di specie il CA MA), consentendone l’appello incidentale tardivo nel termine di cui all’art. 343, comma 2, c.p.c., si sovvertirebbe il sistema di preclusioni ELineato dal codice di procedura civile in tema di impugnazioni, rendendosi ammissibili appelli incidentali tardivi “a catena”, tanti quanti sono gli obbligati, con successive fissazioni di udienze, tante quante sono le parti in lite. Si segnala, inoltre, che lo stesso precedente ELle Sezioni unite EL 2007 è stato superato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che è tornata ad affermare l’inammissibilità ELl’impugnazione incidentale tardiva adesiva (si citano Cass. 25 febbraio 2008, n. 1610; Cass. 28 aprile 2014, n. 9369; Cass. 23 luglio 2014, n. 16787). 8 di 50 1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 334 e 343 c.p.c., perché la Corte di merito, dichiarando tardivo l’appello incidentale proposto da CA MA nella comparsa depositata all’udienza EL 26 gennaio 2012 e, viceversa, tempestivo l’appello incidentale proposto con citazione notificata nella stessa data, sarebbe contraddittoria e non avrebbe considerato che, stante la natura incidentale ELl’impugnazione, l’atto di citazione con cui la stessa era stata introdotta doveva essere notificato entro il termine previsto dall’art. 343, comma 1, c.p.c. (vale a dire entro il 5 gennaio 2012). 1.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, formulato ai sensi ELl’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce – per il caso in cui non si ritenesse che la Corte di merito, nel riferirsi all’art. 334 c.p.c., anziché all’art. 343 c.p.c., sia incorsa in un mero errore materiale – la violazione e falsa applicazione ELl’art. 334 c.p.c., in quanto tale norma non stabilisce il termine per la proposizione ELl’appello incidentale, ma solo la possibilità per le parti convenute di proporlo. 1.3. Ha resistito con controricorso l’intimato CA MA, il quale deduce l’applicabilità al caso di specie EL principio enunciato dalle Sezioni Unite nella già indicata sentenza n. 24627 EL 2007, ritenendo irrilevante il fatto che nella pronuncia la Corte di legittimità si sia specificamente occupata di stabilire l’ammissibilità ELl’impugnazione ai sensi ELl’art 334 c.p.c. e che abbia individuato nell’impugnazione principale la fonte ELl’interesse ad impugnare. Con tale 9 di 50 sentenza, infatti, la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui «l'impugnazione incidentale tardiva va sempre concessa contro le sentenze di condanna di coobbligati solidali, anche quando le loro posizioni siano sicuramente coincidenti e non si verifichi tra esse alcun rapporto di interrelazione che dia luogo a cause dipendenti». Non vi sarebbe, pertanto, ragione di distinguere tra impugnazione incidentale tardiva, perché proposta successivamente alla scadenza dei termini ex art. 325 e ss., ed impugnazione incidentale tardiva ex art. 343, comma 2, c.p.c., né tra l’ipotesi in cui l’interesse derivi dall’impugnazione principale e quella in cui l’interesse derivi da altra impugnazione incidentale di un coobbligato in solido. Quanto allo specifico interesse all’impugnazione sorto dall’impugnazione EL ON, lo stesso controricorrente rappresenta che l’accoglimento EL gravame di ON avrebbe per lui comportato il venir meno di coobbligati solidali con cui ripartire l’esito negativo ELla soccombenza. Ritiene che la proposizione ELl’impugnazione adesiva EL secondo coobbligato (a quella principale proposta dal primo coobbligato) aggraverebbe la posizione personale EL terzo coobbligato, ulteriormente rispetto a quanto determinato dall’impugnazione principale, perché rischierebbe di far venir meno un altro (e ultimo) coobbligato. In ordine al secondo motivo di ricorso, oltre a dedurne l’inammissibilità riproponendo la censura già svolta con il primo motivo, il medesimo controricorrente ne sostiene l’infondatezza nel merito. Rileva che non corrisponde al vero che la Corte d’appello abbia dichiarato tardivo l’appello 10 di 50 incidentale proposto con la comparsa depositata all’udienza, essendosi limitata ad accertare che la costituzione era avvenuta senza il rispetto dei termini di cui all’art. 343, comma 1, c.p.c. qualificando ammissibile il suo appello quale impugnazione incidentale tardiva ex art. 343, comma 2, c.p.c. Infine, con riferimento al terzo motivo di ricorso, il controricorrente riconosce che la Corte d’appello è incorsa in errore materiale e che, pertanto, il richiamo all’art. 334 c.p.c. va inteso come richiamo all’art. 343 c.p.c., e conclude, quindi, per l’inammissibilità EL motivo. 2. Fissata la trattazione EL ricorso dinanzi alla I Sezione civile, il collegio designato per la stabilita adunanza camerale EL 30 maggio 2023 adottava, all’esito, l’ordinanza interlocutoria n. 20588 EL 2023 (pubblicata il 17 luglio 2023), con la quale si ravvisava la necessità EL “superamento ELla distonia tuttora persistente nella giurisprudenza di questa Corte” (di cui – si rammenta - ha già dato atto Cass., Sez. 3, n. 26139 EL 5/09/2022) sulla disciplina ELle impugnazioni incidentali tardive prevista, in via generale, dall’art. 334 c.p.c., anche in relazione agli artt. 331 e 332 c.p.c. L’ordinanza parte dall’evocazione dei principi sanciti sulla questione dalle Sezioni unite con la citata sentenza n. 24627/2007, ma evidenzia che – nel successivo sviluppo giurisprudenziale – sono state emesse decisioni contrastanti (si richiama, in particolare, l’ordinanza ELla Sesta Sezione civile-1 n. 12584 EL 22/05/2018), le quali implicano l’esigenza di ritornare sulla portata e sull’impianto motivazionale addotto a sostegno ELla suddetta sentenza e sulle relative 11 di 50 conseguenze applicative con riguardo ad una serie di tematiche correlate Nella stessa ordinanza di rimessione si rileva, infatti, che la decisione ELla Corte di appello sull’ammissibilità EL ricorso incidentale tardivo adesivo EL CA MA si è fondata sull’esplicito richiamo alla sentenza ELle Sezioni unite n. 24627 EL 27/11/2007, nonché sulla considerazione che i principi in essa affermati siano applicabili con riferimento non solo all’appello principale di un coobbligato, ma anche all’appello incidentale di un diverso coobbligato, che avrebbe determinato l’insorgere in capo al terzo coobbligato di un nuovo e autonomo interesse a impugnare, in conseguenza ELla possibile ulteriore restrizione EL novero degli obbligati solidali. 2.1. Secondo il collegio rimettente, il primo problema posto dai motivi di ricorso è dato dal fatto che il principio affermato dalle Sezioni unite EL 2007, riguardo all’ammissibilità ELl’impugnazione incidentale tardiva adesiva nel processo con pluralità di parti, non appare univoco e incontroverso, essendosi registrato un più recente approdo interpretativo non EL tutto in linea con il citato arresto ELle Sezioni unite con la pronuncia n. 24627 EL 2007, riconducibile alla sentenza n. 23903 EL 29/10/2020 ELle stesse Sezioni unite. Viene, perciò, individuata una prima questione consistente nel «verificare se l'impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anche quando rivesta le forme ELl’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita ELl'impugnazione principale, in ragione EL fatto che l’interesse alla sua 12 di 50 proposizione sorge dall'impugnazione principale (la quale, se accolta, comporterebbe una modifica ELl'assetto ELle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale), oppure se la stessa possa essere esperita (tenuto conto EL tenore letterale ELl’art. 334, comma 1, cod. proc. civ. e EL carattere riflesso, e non diretto, ELl’interesse suscitato nell’obbligato solidale dall’impugnazione principale EL coobbligato) soltanto dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma ELl’art. 331 cod. proc. civ.». 2.2. Quindi, l’ordinanza di rimessione, rilevando che il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2007 si riferisce all’ipotesi in cui l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza (e quindi all’ipotesi di cui all’art. 343, comma 1, c.p.c., in cui un coobbligato aderisca, con l’impugnazione incidentale, all’appello principale di altro coobbligato), segnala che la sentenza impugnata ha applicato tale principio alla diversa ipotesi in cui un terzo coobbligato aderisca, con l’impugnazione incidentale tardiva, all’appello incidentale EL secondo coobbligato, adesivo all’appello principale EL primo coobbligato. Tale diversa ipotesi sarebbe riconducibile al secondo comma ELl’art. 343 c.p.c., che contempla il caso in cui l’interesse all’impugnazione incidentale sorga dall’impugnazione proposta da “altra parte che non sia 13 di 50 l’appellante principale”, quindi necessariamente da un appellante incidentale. La I Sezione civile rileva, quindi, la necessità di verificare non solo se il principio fissato dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 24627 EL 2007, possa essere confermato, ma anche – così ponendo una seconda specifica questione - se lo stesso «possa essere applicato con riferimento all’interesse insorto a seguito di un’impugnazione non principale, ma incidentale adesiva». 2.3. L’ordinanza di rimessione ritiene, inoltre, indispensabile considerare se una simile impugnazione incidentale tardiva, ove ammissibile, possa essere introdotta non solo “nella prima udienza successiva alla proposizione ELl’impugnazione stessa”, come prevede la norma, ma anche con autonomo atto di citazione, come avvenuto nel caso di specie. 2.4. Infine, muovendo dalla considerazione che l’impugnazione proposta in risposta all’appello principale EL ON (per quanto adesiva rispetto a questa, in base alla sintesi dei relativi contenuti evincibili dalla impugnata sentenza di appello) è stata ritenuta inammissibile, perché tardiva, da una statuizione che non è stata impugnata, l’ordinanza ritiene – così ponendo un terza questione - che si debba, altresì, verificare «se, una volta dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta reagendo all’impugnazione principale, debba considerarsi inammissibile, per consumazione EL diritto di impugnazione, una seconda impugnazione incidentale presentata dalla stessa parte in 14 di 50 relazione all’impugnazione incidentale di un differente coobbligato solidale». Ciò in applicazione, nel particolare ambito per cui è causa, EL principio - fissato dalla richiamata ordinanza ELla Sesta Sezione civile-1 n. 12584 EL 22/05/2018 - secondo cui «è inammissibile l’appello incidentale tardivo che riproponga le medesime censure già presentate dalla stessa parte mediante l’appello principale, sebbene proposto prima che l’originario gravame sia dichiarato inammissibile, perché, qualora sia decorso il termine utile per l’impugnazione principale, non trova applicazione il principio desumibile dall’art. 358 cod. proc. civ., secondo cui la consumazione EL diritto di impugnazione si verifica solo se, al momento ELl’introduzione EL nuovo gravame, sia già intervenuta la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità di quello precedente». 3. Occorre, innanzitutto, rilevare che la ricorrente AE s.p.a. (già NE IM s.r.l. a socio unico) ha depositato in cancelleria dichiarazione – sottoscritta dal suo legale rappresentante oltre che dal suo difensore – EL 6 febbraio 2024, con la quale ha rinunciato al ricorso e agli atti EL giudizio. Il controricorrente CA MA LO TO ha, di seguito, depositato, a sua volta, dichiarazione EL 7 febbraio 2024 - dal medesimo sottoscritta, congiuntamente al suo difensore – con la quale ha accettato la suddetta rinuncia ELla ricorrente. Sussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare – ai sensi ELl’art. 391 c.p.c. – l’estinzione EL giudizio di cassazione senza far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, ricorrendo le 15 di 50 condizioni di cui al comma 4 ELla citata norma e rimanendo, altresì, esclusa la sussistenza ELle condizioni previste dall’art. 13, comma 1-quater, EL d.P.R. n. 115 EL 2002, in funzione ELl’attestazione ELla ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte EL ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma EL comma 1-bis ELlo stesso articolo 13, se dovuto. Ciò malgrado, queste Sezioni unite ritengono che – alla stregua ELla particolare rilevanza ELle questioni processuali (specialmente di quella riferita all’interpretazione ELl’art. 334, comma 1, c.p.c.) poste con l’ordinanza di rimessione, anche per effetto ELla sollecitata possibile rimeditazione ELla conclusione raggiunta (in tempi ormai non più recenti) dalle Sezioni unite con la più volte menzionata sentenza n. 24627/2007 (sottoposta a critica da parte di un certo orientamento di questa Corte e particolarmente dibattuta anche in dottrina, soprattutto con riguardo alle conseguenze derivanti in tema di obbligazioni solidali) e ELla notevole incidenza riconducibile alla sua soluzione (anche per gli effetti correlati che può produrre su questioni processuali dipendenti) – emerga una effettiva opportunità di enunciare i correlati principi di diritto ai sensi ELl’art. 363, comma 3, c.p.c., ovviamente all’esito di un percorso logico-giuridico- argomentativo che supporti la soluzione che si riterrà conferente rispetto alle plurime questioni poste con l’ordinanza di rimessione. 16 di 50 Occorre, peraltro, rimarcare che, pur facendo la norma appena richiamata specifico riferimento alla possibilità di pronunciare il principio di diritto, anche d’ufficio, quando il ricorso proposto è inammissibile, tale potere – in continuità con l’evoluzione giurisprudenziale di questa Corte (cfr., ad es., Cass. SU, ordinanza 6 settembre 2010, n. 19051; Cass. SU, sentenza 24 settembre 2018, n. 22438 e, da ultimo, Cass. Sezione 1, ordinanza 28 febbraio 2023, n. 6074, nonché Cass. SU, sentenza 6 aprile 2023, n. 9479) - deve ritenersi esercitabile anche in caso di declaratoria di estinzione conseguente alla rinuncia al ricorso, sulla scorta ELla valorizzazione ELla ratio sottesa a tale norma, la quale è stata concepita in funzione ELl’attivazione ELla funzione nomofilattica pur a prescindere, eccezionalmente, dalla decisione sul fondo ELle censure con effetti sul concreto diritto dedotto in giudizio. Questa esigenza viene, infatti, certamente in rilievo anche nel caso di estinzione EL giudizio di cassazione qualora la questione da risolvere sia di particolare importanza o, ancor di più, se riguarda una questione oggetto di contrasto giurisprudenziale (al limite rinnovatosi nel tempo dopo una già intervenuta decisione ELle Sezioni unite) all’interno ELle Sezioni civili ELla Corte, e, quindi, soprattutto quando la decisione è rimessa alle Sezioni unite, nella sussistenza ELle condizioni previste dall’art. 374, comma 2, c.p.c. (come verificatosi nel caso di specie). Si è, al riguardo, opportunamente sottolineato che, nell’applicazione ELl’istituto EL principio di diritto 17 di 50 nell’interesse ELla legge, rimane viva e vitale quella necessaria compenetrazione tra l’esercizio dei compiti di nomofilachia e i “fatti ELla vita” portati dalle parti dinanzi al giudice;
ciò dà fondamento alle ragioni di una disciplina che, a fronte di questioni di diritto e di fatto rivestenti particolare importanza, consente di pronunciare una regola di giudizio che, sebbene non influente sulla concreta vicenda processuale, serva tuttavia come criterio di decisioni di casi analoghi o simili (v. Cass. SU n. 27187/2007; Cass. SU n. 19051/2010 e Cass. SU n. 9479/2023, cit.), finalità che si prospetta ancora più avvertita quando trattasi di pronunciarsi su questione processuale di carattere generale, come quella che viene in rilievo nella presente sede. 4. Tutto ciò premesso, si può, dunque, passare allo svolgimento motivazionale supportante le risposte risolutive ELle importanti e controverse questioni poste con la su richiamata ordinanza interlocutoria. Quanto al tema dei limiti oggettivi ELl’impugnazione incidentale tardiva (anche se tale non costituisce un aspetto sollecitato con l’ordinanza di rimessione, ma che – tuttavia – risulta connesso a quello dei “limiti soggettivi” di tale forma di impugnazione e che si ritiene opportuno richiamare), si osserva quanto segue. La giurisprudenza di questa Corte - dopo un lungo periodo in cui aveva imposto rigorosi confini oggettivi alla possibilità di esperire l’impugnazione incidentale tardiva, ritenendola ammissibile solo in quanto rimanesse nell’ambito EL capo ELla sentenza investita dall’impugnazione principale o riguardasse un capo connesso con quest’ultimo o 18 di 50 da questo dipendente - a partire dagli anni ottanta EL secolo scorso aveva avviato un percorso di ripensamento, consacrato dalla sentenza ELle SU n. 4640 EL 7/11/1989, con la quale venne affermato il seguente principio di diritto: «l'art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma ELl'art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti ELlo spirare EL termine ordinario o ELla propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione ELla sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo ELla sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale». Con questa pronuncia si ritenne che: (a) la ratio ELl'art. 334 c.p.c. è una finalità "transattivo- ritorsiva": la norma, infatti, ha lo scopo di indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all'impugnazione, per non correre il rischio che l'appellato, attraverso l'impugnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti ELla sentenza favorevoli all'appellante principale;
(b) se questa è la ratio ELla norma, essa sarebbe frustrata se si impedisse all'appellato di impugnare tardivamente anche capi di sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, perché l'esigenza di favorire la definitiva composizione ELla lite, dissuadendo le parti dall'impugnazione, sussiste anche in questa ipotesi;
19 di 50 (c) pertanto, l'interesse a proporre l'impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall'impugnazione altrui, "che tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza ELl'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato". Per effetto ELla sentenza appena ricordata, cadde il limite all'impugnazione incidentale tardiva rappresentato dalla medesimezza o dipendenza tra il capo di sentenza impugnato dall'impugnante principale e quello impugnato dall'impugnante incidentale. A quest'ultimo, di conseguenza, si è consentito impugnare qualsiasi capo ELla sentenza, anche se diverso da quello investito dall'impugnazione principale (cfr., ad es., Cass., Sez. 3, n. 14596 EL 9/07/2020) e anche se autonomo rispetto a questo (v. Cass., Sez. 3, n. 26139 EL 5/09/2022). E’ importante rimarcare che questo principio è stato recepito nell’art. 96 EL d. lgs. n. 104/2010 - che reca la nuova disciplina sul processo amministrativo – prevedendosi proprio, al comma 4, che «Con l’impugnazione incidentale proposta ai sensi ELl’art. 334 EL codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi ELla sentenza;
tuttavia, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia», impugnazione che la giurisprudenza amministrativa ha denominato come impugnazione incidentale tardiva c.d. “impropria”. 5. La prima questione sottoposta all’esame ELle Sezioni Unite coinvolge, direttamente, i temi ELla legittimazione attiva e passiva all’impugnazione incidentale tardiva e quello – 20 di 50 comunque correlato - dei limiti oggettivi di tale impugnazione, nei processi con pluralità di parti, nella peculiare fattispecie ELle obbligazioni solidali cd. “paritarie” o “a interesse comune”. L’impugnazione incidentale tardiva c.d. adesiva, nella fattispecie oggetto EL ricorso oggi rimesso alle Sezioni Unite, infatti: - proviene da un soggetto (il coobbligato condannato in solido) diverso da quello contro il quale è rivolta l’impugnazione principale (proposta dall’altro coobbligato, pure condannato in solido, nei confronti EL creditore), e coinvolge, pertanto, il tema ELla legittimazione attiva all’impugnazione incidentale tardiva;
- è rivolta contro una parte diversa da quella che ha proposto l’impugnazione principale, e coinvolge, pertanto, anche sotto questo profilo, il problema ELla legittimazione passiva all’impugnazione incidentale tardiva;
- ha ad oggetto un capo diverso ELla sentenza (la condanna ELl’impugnante incidentale) rispetto a quello oggetto ELl’impugnazione principale (la condanna ELl’impugnante principale). 5.1. Con riferimento a tale questione si registrava nella giurisprudenza di questa Corte un contrasto - persistito per un tempo considerevole - che fu risolto dal successivo intervento ELle Sezioni unite, con la (più volte indicata) sentenza n. 24627 EL 27/11/2007. 21 di 50 Questa pronuncia venne emessa con riferimento ad una causa avente ad oggetto un caso in cui, rimasti soccombenti due coobbligati solidali, solo uno di essi impugnò tempestivamente la sentenza, mentre l'altro l'impugnò tardivamente in via incidentale. Tutte e due le impugnazioni erano ovviamente rivolte contro il creditore comune. Chiamate a stabilire se l'impugnazione incidentale tardiva fosse in questo caso ammissibile, le Sezioni Unite dettero a tale quesito risposta affermativa, facendo leva sul concetto di "interesse" all'impugnazione e sulla necessità soddisfare l’esigenza ELla tutela ELl’«assetto comune» ELl’interesse ELle parti e ELla conservazione ELl’unitarietà EL rapporto sostanziale già dedotto in giudizio in primo grado. Nella motivazione, infatti, si affermò che sussiste un interesse all'impugnazione tardiva, meritevole di tutela, tutte le volte che l'impugnazione proposta da uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolta, comporterebbe una modifica ELl'assetto ELle situazioni giuridiche accettate da uno qualsiasi degli altri, poiché darebbe luogo o ad una soccombenza totale, oppure ad una soccombenza più grave di quella stabilita dalla sentenza impugnata. Con questa sentenza le Sezioni unite stabilirono, quindi, che l'impugnazione incidentale tardiva potesse essere rivolta anche contro parti diverse dall'impugnante principale (conformandosi come "adesiva"). Peraltro, fu precisato che questa ammissibilità non è automatica e non sussiste sempre e comunque, ma esige che il giudice valuti se l'interesse all'impugnazione tardiva, nel caso concreto, possa davvero 22 di 50 reputarsi sorto per effetto ELl'impugnazione principale: dunque si tratterà di stabilire caso per caso se l'accoglimento eventuale di quest'ultima possa pregiudicare o meno l'impugnante incidentale tardivo. In caso affermativo l'impugnazione tardiva sarà ammissibile, nel caso contrario no. Così ricostruito il contrasto, le Sezioni Unite EL 2007 ritennero di dover sottoporre a revisione «l'orientamento dominante - secondo cui l'impugnazione principale fissa immodificabilmente l'oggetto EL giudizio determinando in modo automatico l'ambito ELl'eventuale impugnazione incidentale in considerazione dei limiti derivanti dalla decadenza, dall'acquiescenza e dalla mancata riproposizione ELle domande e ELle eccezioni non espressamente riproposte» perché messo in crisi dalla enorme casistica con la quale viene valorizzato un diverso elemento, e cioè la ricerca ELl'interesse all'impugnazione. Il principio definitivamente statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24627 EL 2007 è stato condensato nella massima ufficiale di seguito riportata: «Sulla base EL principio ELl'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela ELla reale utilità ELla parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma ELla controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme ELla impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita ELl'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, 23 di 50 atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica ELl'assetto ELle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale». 5.2. Nello sviluppo successivo ELla giurisprudenza di questa Corte si è, tuttavia, constatato che: - mentre un orientamento ha continuato a fare applicazione dei principi espressi dalle citate Sezioni Unite EL 2007 - e, quindi a ritenere ammissibile, sotto il profilo ELla legittimazione attiva, l’impugnazione incidentale tardiva anche proveniente da parte diversa da quella contro la quale è rivolta l’impugnazione principale o chiamata ad integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c. -, un diverso orientamento ELla Corte ha negato che l’art. 334 c.p.c. sia applicabile al di fuori ELle ipotesi ivi espressamente previste e quindi che sia ammissibile, in ipotesi di cause scindibili, l’impugnazione incidentale tardiva di un soggetto diverso da quelli indicati da tale norma. Il contrasto sulla legittimazione attiva a proporre impugnazione incidentale tardiva assume rilievo soprattutto, nel campo ELle obbligazioni solidali a “interesse comune”, in quanto in ambiti in cui la connessione di cause è meno rilevante la giurisprudenza ELla Corte, sulla base dei diversi principi affermati, è giunta a conclusioni non contrastanti. Tale contrasto può, peraltro, assumere rilievo anche nei settori ELle obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo e, in generale, ELle cause connesse per pregiudizialità-dipendenza, ove non ricondotte sotto la disciplina di cui all’art. 331 c.p.c., come ad esempio nel caso in cui il debitore principale 24 di 50 condannato in primo grado in solido con il condebitore (o il convenuto, nel caso di accoglimento tanto ELla domanda principale quanto quella di garanzia) proponga impugnazione nei soli confronti ELl’attore, essendo, in tal caso, il condebitore o il terzo chiamato condannati parti diverse da quelle a cui l’art. 334 c.p.c. consente espressamente l’impugnazione incidentale tardiva. I principi affermati dalle Sezioni Unite EL 2007 sembrano, invece, essere rimasti consolidati nella giurisprudenza ELla Corte quanto all’ammissibilità ELl’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di soggetti diversi da quello che ha proposto impugnazione principale. D’altra parte, la giurisprudenza di questa Corte esclude pianamente tanto che la riforma ELla sentenza di condanna di un coobbligato in solido abbia efficacia nei confronti EL condebitore non impugnante, sia che il giudicato formatosi nei confronti di un condebitore in solido all’esito di un giudizio a cui non abbia partecipato un altro condebitore, possa esplicare efficacia nel successivo giudizio di regresso tra costoro, in ragione dei limiti soggettivi EL giudicato. 5.3. Le Sezioni unite EL 2007 avevano, quindi, affrontato e risolto due questioni distinte: - quella ELl’ammissibilità ELl’impugnazione incidentale tardiva rivolta contro una parte diversa dall’impugnante principale, che attiene ai limiti ELla “legittimazione passiva” EL gravame ex art. 334 c.p.c., che ritengono diversa da quella su cui vi era il contrasto;
- quella ELl’ammissibilità ELl’impugnazione incidentale tardiva adesiva proposta dal coobbligato nelle cause scindibili, a fronte ELl’impugnazione di altro coobbligato, relativamente ai limiti 25 di 50 ELla legittimazione attiva EL medesimo gravame, in quanto proveniente da soggetto diverso da quello contro il quale è proposta l’impugnazione principale. L’ampiezza dei temi sottostanti alla specifica questione ELl’ammissibilità ELl’impugnazione incidentale tardiva adesiva proposta dal coobbligato in solido a seguito ELl’impugnazione proposta in via principale da altro coobbligato fu immediatamente sottoposta dalla dottrina alla sua attenzione. 5.3.1. L’eliminazione ad opera ELle Sezioni Unite dei limiti soggettivi, sotto il profilo ELla “legittimazione passiva”, ELl’impugnazione incidentale tardiva proposta dalla parte contro la quale è proposta l’impugnazione principale, è stata accolta con favore da una parte ELla dottrina, secondo cui tali limiti non sono previsti dall’art. 334 c.p.c. La soluzione è stata ritenuta coerente con la ratio di tale norma, che è quella di evitare la “corsa” all’impugnazione e di consentire alla parte parzialmente soccombente disposta ad accettare l’esito complessivo ELla lite di stare “alla finestra” sapendo che se la sentenza, nella parte ad essa favorevole, sarà impugnata, potrà a sua volta impugnare nei termini ordinari, qualunque sia la ragione EL cumulo nello stesso processo di più cause tra parti differenti. La parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione avrebbe, infatti, un concreto interesse a proporre l’impugnazione incidentale tardiva, anche nei confronti di una parte diversa da quella che ha proposto l’impugnazione principale, derivante dalla circostanza che l'impugnazione (principale) rimette in discussione il risultato pratico complessivamente determinato dalla sentenza impugnata, 26 di 50 potendo condurre ad una soccombenza «più grave» di quella che l'impugnante incidentale era disposto ad accettare. Tale indirizzo dottrinale ha illustrato i positivi effetti ELla eliminazione dei limiti soggettivi in questione, nel settore ELle obbligazioni solidali, nel caso in cui, avendo il creditore ottenuto la condanna di taluno soltanto dei più condebitori convenuti (che tuttavia potrebbe soddisfarlo pienamente, qualora egli faccia affidamento sulla solvibilità EL soccombente), la sentenza sia impugnata da quest'ultimo, con il conseguente rischio per l’attore di un rigetto totale ELla domanda, che lo abilita ad avvalersi ELl'impugnazione incidentale tardiva nei confronti degli altri coobbligati risultati vittoriosi in primo grado. Effetti altrettanto positivi - come rilevato dalla stessa decisione ELle Sezioni Unite EL 2007 – conseguirebbero con riferimento alle fattispecie di garanzia c.d. impropria (facendo l’esempio ELla vendita a catena, in cui l'ultimo acquirente faccia valere i vizi ELla cosa nei confronti ELl'ultimo venditore, e questi chiami a sua volta in causa il proprio dante causa), allorché, avendo la sentenza accolto tanto la domanda principale quanto quella di rivalsa, l'impugnazione (principale) sia proposta dal garante, con l'evidente effetto di porre a rischio il risultato pratico derivante al convenuto-garantito dalla sentenza impugnata, che ha perciò interesse a proporre tardivamente l’impugnazione nei confronti ELl’originario attore, senza che rilevi la circostanza che il garante abbia censurato la sentenza impugnata solo nella parte relativa alla sussistenza ed ai limiti ELl'obbligo di garanzia ovvero anche per ragioni concernenti l'esistenza ELl'obbligazione principale in capo al convenuto. 27 di 50 5.3.2. Altra parte ELla dottrina ha, invece, criticato la sentenza ELle Sezioni Unite n. 24627 EL 2007 per aver ritenuto ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta dal coobbligato soccombente a fronte ELl’impugnazione principale proposta da altro coobbligato pure soccombente, sia perché proveniente da una parte diversa da quella contro la quale è proposta l’obbligazione principale, in contrasto con la lettera ELl’art. 334 c.p.c., sia perché, con detta pronuncia, si sarebbe data per scontata l’efficacia ELl’eventuale riforma ELla sentenza di primo grado in accoglimento ELl’impugnazione principale, nel successivo giudizio di regresso tra i condebitori, che sarebbe, invece, da escludersi. Altri indirizzi teorici sembrano far leva sui limiti soggettivi EL giudicato, escludendo tale efficacia «in quanto quella sentenza non ha avuto alla base un giudizio che vedesse davvero ancora come parte il condebitore solidale inerte», perché la notifica, ELl’impugnante principale, nei casi di cui all’art. 332 c.p.c., dovrebbe considerarsi una mera litis denuntiatio, con la conseguenza di doversi recisamente negare in apicibus il fatto che chi riceve questa notifica diventi parte EL giudizio di gravame e possa subire un qualsivoglia tipo di deterioramento ELla sua complessiva situazione giuridica quale fuoriuscente dalla sentenza di primo grado che egli ha espressamente, o tacitamente, o semplicemente facendo decorrere i termini, sostanzialmente accettato, facendo sì che si consolidi il capo di sentenza scindibile relativo alla propria condanna. 28 di 50 Si è, infine, ritenuto che la soluzione tracciata dalle Sezioni Unite con la più volte citata sentenza EL 2007 finisca per prestare eccessiva attenzione alla posizione dei coobbligati (in vista di un diritto, quello di regresso, non ancora esercitato) a scapito ELla posizione EL creditore che, per essere certo ELla propria vittoria, non dovrebbe soltanto attendere il decorso dei termini brevi o lunghi per l'impugnazione, ma anche chiedersi se, in ragione EL gravame proposto da un coobbligato, l’altro o gli altri coobbligati rimasti inerti possano subire un qualche pregiudizio, sia pure di mero fatto, tali da legittimarli all'esercizio ELl'impugnazione incidentale tardiva, in contrasto con la funzione stessa ELla solidarietà, intesa quale istituto che tutela, in via prioritaria, la posizione EL creditore. 6. Il principio di diritto enunciato con la sentenza ELle Sezioni unite n. 24627 EL 2007 è stato ribadito dalla prevalente successiva giurisprudenza di questa Corte che ha valorizzato la sussistenza in capo al condebitore solidale di un suo reale interesse a proporre impugnazione incidentale tardiva congiuntamente al soddisfacimento – innanzi ricordato – ELl’esigenza di garantire l’assetto complessivo ELle situazioni giuridiche dedotte in causa fin dalla sua introduzione nell’ottica di addivenire ad una soluzione riguardante un rapporto comune nella sua unitarietà (cfr., tra quelle massimate ufficialmente, come conformi Cass., Sez. L, n. 9264 EL 9/04/2008; Cass., Sez. 3, n. 10125 EL 30/04/2009; Cass., Sez. L, n. 15050 EL 26/06/2009; Cass., SU, n. 18049 EL 4/08/2010, ancorché in modo solamente reiterativo;
Cass., Sez. 1, n. 5146 EL 30/03/2011; Cass., Sez. L, n. 5086 EL 29/03/2012; Cass. SU, n. 18752 EL 7/08/2013, sempre in 29 di 50 senso soltanto reiterativo;
Cass., Sez. 3, n. 25848 EL 9/12/2014; Cass., Sez. 1, n. 23396 EL 16 novembre 2015; nonché, tre le più recenti, Cass., Sez. 2, n. 1879 EL 25/01/2018; Cass., Sez. 2, n. 5876 EL 12/03/2018; Cass., Sez. 2, n. 14596 EL 9/07/2020; Cass., Sez. 3, n. 25285 ELl’11/11/2020; Cass., Sez. 3, n. 26139 EL 5/09/2022). Si è, in special modo, affermato – ad es., con Cass., Sez. 3, n. 25285 ELl’11/11/2020, cit. (ampiamente motivata sulla questione in oggetto) - che l’impugnazione incidentale tardiva EL coobbligato in solido, rivolta contro la parte investita ELl'impugnazione principale, è ammissibile anche se fondata su motivi diversi da quelli fatti valere dal ricorrente principale, rilevandosi che «una diversa e più restrittiva interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi d'impugnazione». Sotto il profilo ELl’interesse all’impugnazione, con la stessa Cass. n. 25285 EL 2020, si è, poi, osservato che «nel caso ELle obbligazioni solidali l'interesse è dato dal possibile mutamento ELl'ampiezza ELla propria responsabilità, a nulla valendo la circostanza che la decisione da impugnare abbia, come nell'ipotesi, lasciato impregiudicato il profilo dei rapporti interni tra coobbligati, ovvero che, astrattamente, l'intera responsabilità, in sede di rivalsa (trattandosi di titoli differenti), potrebbe essere imputata a un solo soggetto: infatti, proprio perché il profilo in parola è impregiudicato, e proprio perché il soggetto in questione potrebbe essere o meno pregiudicato dalla rivalsa, è evidente che ha un 30 di 50 interesse specifico che sorge dall'impugnazione EL coobbligato, poiché quella vuole incidere sull'assetto regolato dalla decisione oggetto di censura e che lo coinvolge». Quanto alla compatibilità con la lettera ELl’art. 334 c.p.c. ELl’interpretazione che, in base al principio ELl'interesse all'impugnazione, ritiene ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva adesiva EL coobbligato in solido, con la medesima pronuncia è stato evidenziato che mancano «limitazioni letterali evincibili dall'art. 334, primo comma, cod. proc. civ., dovendosi intendere per "parte contro cui è proposto" il gravame ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli dall’accoglimento ELl’impugnazione proposta da altri» (in termini omologhi v., da ultimo Cass., Sez. 3, n. 26139 EL 5/09/2022, anch’essa diffusamente motivata sulla questione, con il riesame di tutto il pregresso stato giurisprudenziale e la riaffermazione ELla condivisibilità ELl’impianto logico-giuridico-argomentativo ELla sentenza ELle SU n. 24627/2007: è opportuno segnalare che con quest’ultima ordinanza citata si era ritenuto non necessario investire nuovamente ELla specifica questione le Sezioni Unite, giacché quello che si era definito come "orientamento minoritario" poteva in realtà ascriversi a fisiologiche oscillazioni giurisprudenziali, non convincenti nell'elaborazione dei presupposti ed in ogni caso non tali da ingenerare un autentico contrasto o contrapposizione tra indirizzi consolidati). 6.1. All’orientamento giurisprudenziale, adesivo alla sentenza ELle Sezioni Unite n. 24627 EL 2007, se ne è contrapposto un altro secondo cui, a fronte ELl'impugnazione 31 di 50 principale, proposta da un coobbligato contro la sentenza di condanna in solido, l'altro coobbligato, pur avendo il potere di impugnare in via incidentale adesiva, non può farlo quando siano spirati i termini lungo o breve per proporre impugnazione (tra quelle massimate si richiamano Cass., Sez. 5, n. 1610 EL 25/01/2008; Cass., Sez. 3, n. 1120 EL 21/01/2014; Cass., Sez. 5, n. 20040 EL 7/10/2015; Cass., Sez. 3, n. 17614 EL 24/08/2020 e Cass., SU, n. 23903 EL 29/10/2020). E’ stata esclusa l’ammissibilità ELl’impugnazione incidentale tardiva EL coobbligato in solido, sulla base EL principio secondo cui «l'art. 334 cod. proc. civ., che consente di proporre l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo ELla sentenza impugnata dalla controparte, si riferisce infatti esclusivamente all'impugnazione incidentale in senso stretto, ovverosia a quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma ELl'art. 331 cod. proc. civ.: quando invece il ricorso incidentale abbia contenuto adesivo a quello principale, la parte che lo propone è tenuta a rispettare il termine lungo di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ.». Occorre evidenziare che l’ordinanza ELla Sez.
6-1 n. 12584 EL 22/05/2018 evocata nell’ordinanza interlocutoria si è pronunciata, infatti, in una fattispecie in cui, pubblicata una sentenza di divorzio che aveva altresì disposto un assegno a carico EL marito in favore ELla moglie, entrambi i coniugi avevano proposto impugnazione in via principale, ma mentre quello ELla moglie era tempestivo, quello EL marito era tardivo. Il marito, quindi, aveva altresì riproposto lo stesso 32 di 50 appello in via incidentale tardiva a seguito ELl’appello principale proposto dalla moglie, e prima che venisse dichiarata l’inammissibilità ELl’appello da lui proposto in via principale. Con tale pronuncia è stato ritenuto inapplicabile, al caso di specie, l’orientamento assolutamente prevalente ELla Corte sopra descritto, in ragione EL fatto che, con riferimento all’appello principale, tale principio richiede che, al momento ELla proposizione EL nuovo gravame, non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione, mentre, nel caso al suo esame, tale termine era decorso tanto al momento ELla proposizione ELl’appello principale EL marito, quanto al tempo ELla proposizione ELl’appello incidentale da parte ELlo stesso. Nella sostanza, quindi, parrebbe che tale pronuncia sia stata determinata dalla necessità di evitare che in base ad un principio consolidato nella giurisprudenza ELla Corte si potesse consentire alla parte di eludere i termini previsti dalla legge per il suo appello principale. Va segnalato, inoltre, che tale decisione non si è pronunciata sulla questione relativa alla possibilità di conversione ELl’appello principale EL marito, successivo a quello ELla moglie, in appello incidentale tardivo (paragonabile a quella che si pone nel giudizio oggi rimesso a queste Sezioni unite), perché con il ricorso era stata rimessa la diversa questione ELl’ammissibilità ELl’appello incidentale tardivo, nonostante l’inammissibilità di quello principale per tardività. Il caso oggetto EL ricorso oggi rimesso alle Sezioni Unite si presenta, quindi, ben diverso, perché non viene in gioco la 33 di 50 questione ELla recuperabilità, attraverso la conversione in appello incidentale tardivo, di un appello principale tardivamente proposto, bensì quella, diversa, ELl’ammissibilità ELl’impugnazione incidentale tardiva proposta, anziché attraverso un’impugnazione incidentale, nelle forme di un’impugnazione autonoma, peraltro con l’osservanza dei termini previsti per tale impugnazione, ai sensi ELl’art. 343, comma 2, c.p.c., ove ritenuta ammissibile. L’ordinanza interlocutoria di rimessione ELla questione pone riferimento anche alla più recente pronuncia ELle Sezioni unite n. 23903 EL 2020, con cui è stata negata l’ammissibilità ELl’impugnazione incidentale tardiva EL coobbligato in solido al risarcimento EL danno erariale, aderendo all’orientamento più restrittivo, sul rilievo EL carattere reciprocamente scindibile e indipendente dei distinti rapporti processuali. Detta decisione ELle Sezioni unite riguardava, in effetti, la particolare ipotesi ELla responsabilità contabile (nell’ambito ELla risoluzione di un questione di giurisdizione), che è connotata, in virtù degli interessi pubblici coinvolti nell’azione di responsabilità, da caratteristiche precipue, quali la distinzione fra le figure ELl’obbligato principale e EL coobbligato secondario o la non operatività ELla c.d. rinunzia alla solidarietà da parte EL creditore-Erario, a favore di uno dei condebitori. 7. La giurisprudenza di questa Corte ha sempre inquadrato il caso ELle obbligazioni solidali a interesse comune nelle cause «scindibili» ex art. 332 c.p.c. (v., tra le tante, Cass., SU, n. 14700 EL 18/06/2010; Cass., Sez. 3, n. 11795 EL 34 di 50 30/08/2011; Cass., Sez. 2, n. 2854 EL 12/02/2016), a condizione che non sia stata da alcuna parte richiesta la pronuncia sulle pretese di regresso o sulla «ripartizione» nei rapporti interni. Questa posizione è stata fondata sul presupposto che l’obbligazione solidale determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori (plasticamente si discorre di “fascio di rapporti”), quanti sono i condebitori, con la duplice conseguenza che, «nel caso di giudizio di impugnazione promosso da uno solo dei debitori solidali, la sentenza passa in giudicato nei confronti dei condebitori riguardo ai quali l'impugnazione non è stata svolta e che, qualora l'esercizio EL diritto di impugnazione sia avvenuto da parte di tutti i condebitori, con la deduzione, però, da parte di ciascuno, di specifici motivi diversi da quelli dedotti dagli altri, i motivi dedotti dal condebitore non si comunicano agli altri». Al riguardo si è, infatti, sostenuto che la sentenza con cui ci si pronuncia sulla domanda proposta dal creditore nei confronti di una pluralità di condebitori, «pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa», con la conseguenza che, in caso di mancata impugnazione da parte di un condebitore, si determina il passaggio in giudicato ELla sentenza nei suoi confronti (Cass., Sez. 3, n. 16390 EL 14/07/2009), senza che egli possa giovarsi ELl’eventuale accoglimento ELl’impugnazione EL coobbligato, neanche qualora gli sia stata notificata l’impugnazione (Cass., Sez. 2, n. 24728 ELl’8/10/2018). 35 di 50 Ciò in quanto «la regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie EL giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato ELla sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma» (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20559 EL 30/09/2014). La disciplina ELle cause scindibili di cui all'art. 332 c.p.c., viene ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito ELle cause aventi ad oggetto obbligazioni solidali a interesse comune, sia nel caso in cui, risultando entrambe le domande accolte, l'impugnazione principale sia proposta da uno dei condebitori nei riguardi EL comune creditore (Cass., Sez. L, n. 7308 EL 26/03/2007; Cass., Sez. 3, n. 13607 EL 21/06/2011 e Cass., Sez. 2, n. 24728 ELl’8/10/2018, appena cit.), sia nel diverso caso in cui, a seguito EL rigetto (anche parziale) di tutte le (o di alcune ELle) domande, il creditore proponga impugnazione nei confronti di alcuni soltanto degli originari convenuti (Cass., Sez. 3, n. 3338 ELl’11/02/2009 e Cass., Sez. 3, n. 9625 EL 19/04/2018, non mass.). 36 di 50 Condividendo il riportato inquadramento, la dottrina assolutamente prevalente afferma che ogniqualvolta, indipendentemente dal tipo di connessione che è alla base EL cumulo soggettivo di cause, una ELle parti sia destinataria di una vera e propria impugnazione (id est di una domanda di riforma o annullamento di una statuizione a lui sfavorevole), non soltanto la ratio, ma anche la stessa lettera ELl’art. 334, comma 1, c.p.c., inducono ad escludere che l’impugnazione incidentale tardiva ELl’impugnato sia soggetta, dal lato passivo, ad alcuna limitazione di ordine soggettivo. 7.1. Alla regola ELla scindibilità ELle cause, la giurisprudenza di questa Corte ritiene si deroghi, allorquando nel processo uno dei due condebitori eserciti azione di regresso nei confronti ELl’altro, oppure la responsabilità ELl’uno presupponga quella ELl’altro «venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e quindi di litisconsorzio processuale necessario, quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua ELla loro strutturale subordinazione anche sul piano EL diritto sostanziale, sicché la responsabilità ELl'uno presupponga la responsabilità ELl'altro» (v., di recente, Cass., Sez. III, n. 34899 EL 28/11/2022). La Corte ritiene, inoltre, riconducibile alla disciplina di cui all’art. 331 c.p.c. anche il caso in cui nel giudizio in cui sia chiesta la condanna di varie parti in solido al risarcimento dei danni e tra le stesse insorga controversia circa la determinazione ELle rispettive quote di corresponsabilità, 37 di 50 versandosi in un’ipotesi di cause dipendenti (Cass. SU n. 3074 EL 3/03/2003 e Cass., Sez. I, n. 19584 EL 27/08/2013). 8. Passando, ora, a tirare le fila EL ragionamento – in un’ottica di complesso argomentativo di sistema – occorre evidenziare che le due questioni principali che discendono dall’esame EL rapporto tra obbligazione solidale “paritaria” e impugnazione incidentale tardiva pongono i seguenti interrogativi: a) chi, risultato soccombente rispetto ad una pronuncia di condanna in solido, possa impugnarla in via incidentale tardiva (ciò che attiene al profilo ELla legittimazione attiva); b) quale sia la parte contro cui l’impugnazione ai sensi ELl’art. 334 c.p.c. possa essere proposta (e ciò investe il profilo ELla legittimazione passiva). E’ stato già sottolineato che, per individuare chi abbia legittimazione a proporre gravame incidentale tardivo contro una sentenza (o decisione equiparabile quanto agli effetti) pronunciata su un’obbligazione solidale (ad interesse comune, che viene in rilievo nella causa oggetto di ricorso nel caso in esame), diventa imprescindibile partire dal presupposto – recepito dalla giurisprudenza pressoché consolidata di questa Corte (in precedenza illustrata), dalla quale non si ha motivo per discostarsi, peraltro seguita anche dalla dottrina predominante – che la pluralità di cause in tale ipotesi cumulate e poi decise con sentenza è riconducibile alla disciplina ELle cause scindibili (prevista dall’art. 332 c.p.c.). E’ risaputo che la scindibilità, in sede di gravame, EL cumulo di condanne in solido proposto in primo grado è ritenuta un corollario ELl’ambito applicativo ELl’art. 1306, comma 1, c.c., in base al quale la sentenza emessa tra un 38 di 50 coobbligato ed il creditore non ha effetto nei confronti dei coobbligati rimasti estranei alla controversia. E’ questa norma, pertanto, a legittimare la formazione di una pluralità di pronunce sull’esistenza e sull’atteggiarsi ELl’obbligazione solidale, senza che possa assume rilevanza la circostanza che le domande formulate contro i singoli coobbligati abbiano determinato un cumulo litisconsortile (non necessario) in primo grado ovvero che abbia formato oggetto di separati giudizi. Del resto, il principio desumibile dal citato art. 1306, comma 1, c.c. non costituisce altro che il riflesso ELla legittimazione disgiunta a contraddire in capo a ciascun coobbligato e, prima ancora, EL concetto stesso di solidarietà, per effetto ELla regola generale secondo cui il creditore può domandare a ciascuno dei coobbligati l’adempimento ELl’intera obbligazione. Orbene, sulla scorta di questo presupposto (ovvero EL fatto che la sentenza che abbia condannato in solido i coobbligati sia sottoposta alla disciplina ELle cause scindibili) e pur prendendosi atto che il disposto ELl’art. 334, comma 1, c.p.c. attribuisce il potere di impugnare in via incidentale tardiva a colui che riceve l’impugnazione o a coloro che sono chiamati ad integrare il contraddittorio ai sensi ELl’art. 331 c.p.c., non può dirsi che la sola lettera EL citato art. 334 c.p.c. sia di per sé impeditiva – con riguardo a tali tipi di obbligazioni caratterizzate da un vincolo di solidarietà “ad interesse comune” – ELla possibilità per il coobbligato non impugnante, a cui sia notificata l’impugnazione principale, di proporre gravame incidentale tardivo. Ciò perché con riferimento a questo tipo di situazioni giuridiche soggettivamente complesse 39 di 50 che trovano fonte in un’obbligazione comune connotata da una eadem ratio, in capo al suddetto coobbligato non impugnante si configura un interesse qualificato che – per effetto ELl’impugnazione altrui diretta contro il creditore - lo legittima a potersi servire di tale rimedio impugnatorio, ancorché in via tardiva: è per questo che – proprio per tali tipi di situazioni (non ricomprese nella previsione di un principio generale testuale, ma che lo diventano in un’ottica ermeneutica di carattere sistematico) – si afferma che, in effetti, il dettato EL comma 1 ELl’art. 334 c.p.c. minus dixit quam voluit. Tale interesse – con riferimento, per l’appunto, ad un’obbligazione solidale “paritaria” – si identifica nel pregiudizio, non di mero fatto ma giuridicamente rilevante (pur se lo si voglia qualificare come riflesso o indiretto o – seconda parte ELla dottrina – condizionato), che il coobbligato acquiescente potrebbe subire se fosse riformata la sentenza di condanna impugnata in via principale dall’altro condebitore. In termini più concreti, il rischio che si vuole salvaguardare è quello che il coobbligato inerte – che abbia, nel frattempo, pagato il creditore – non riesca ad ottenere, in sede di regresso, la quota parte dovuta dal coobbligato, che, invece, abbia visto riformata in sede di impugnazione la sentenza di condanna. Ed è in quest’ottica che, quindi, trova giustificazione (nella valorizzazione EL soddisfacimento di un interesse propriamente riconducibile nell’alveo applicativo ELl’art. 100 c.p.c.) la legittimazione EL coobbligato ad impugnare la sentenza in via incidentale tardiva: la proposizione di questo gravame, legato o anche solo condizionato all’esito di quello principale e ai motivi con esso formulati, garantirebbe in ogni 40 di 50 caso un risultato decisorio uniforme circa l’esistenza e il modo di essere ELl’obbligazione solidale, funzionale ad un corretto riparto ELl’obbligazione in sede di regresso (non si tratterebbe propriamente di una
contro
-impugnazione, ma di un’impugnazione tardiva dal contenuto adesivo). Ecco, dunque, che viene in risalto (in modo ancora una volta condivisibile) quanto è stato sostenuto nella sentenza ELle Sezioni unite n. 24627 EL 2007 nel passaggio logico- argomentativo centrale ELla motivazione, laddove si argomenta che - poiché l’unità EL giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, la cui intima coerenza verrebbe meno se ogni parte di esso fosse suscettibile di esame separato, con conseguente (pericolo) di difformità dei giudicati scaturenti dal medesimo rapporto, seppur tra parti diverse - «l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela ELla reale utilità ELla parte tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivanti dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza». E’, dunque, la prospettiva ELl’interesse (qualificato e concreto, e non insito solo nell’evitare un “pregiudizio di fatto” che può derivare dall’esito EL giudizio conseguente al gravame principale) ad impugnare (dal cui esercizio discende l’acquisizione ELla qualità di parte che fa valere uno ius quo utimur) che legittima il coobbligato solidale (a cui venga notificata l’impugnazione principale) a proporre l’impugnazione incidentale tardiva ai sensi ELl’art. 334, comma 1, c.p.c. In tal modo si ottiene non solo una semplificazione EL quadro che le Sezioni unite EL 2007 hanno inteso tracciare nel 41 di 50 contesto ispirato da un intento teleologico, ma anche una tutela maggiormente effettiva e garantistica nonché un’efficace economia processuale, evitando la moltiplicazione di processi a causa di sentenze che producano effetti soltanto tra alcune parti, a seguito di scissioni intervenute nello svolgersi ELle impugnazioni, pur essendo il giudizio iniziato ab origine nei confronti di una pluralità di parti e pur risentendo queste, quantomeno in via riflessa o indiretta (ma pur sempre giuridicamente apprezzabile), dei pregiudizi che si originano dalla formazioni di giudicati interni o soggettivamente parziali. In tal modo si garantisce una tutela effettiva ELle situazioni sostanziali e degli interessi in gioco, finalità che – con una previsione normativa, efficace ed esaustiva nella sua più ampia rappresentazione testuale e non, invece, improntata a genericità (come nel nuovo c.p.c., laddove non si pone uno specifico riferimento alle obbligazioni solidali) – perseguiva il codice di procedura civile EL 1865. Il relativo art. 471, dopo avere stabilito, al comma 2, n. 1, che la riforma o l’annullamento ELla sentenza giovasse anche a “coloro i quali (quantunque non l’abbiano domandato) hanno un interesse essenzialmente dipendente dalla persona che l’ottenne”, al n. 3 ELlo stesso comma disponeva che ELla riforma o ELl’annullamento ELla sentenza beneficiassero anche coloro che, pur non intervenuti nei gradi di impugnazione, fossero stati condannati in solido con la persona, che successivamente aveva ottenuto la riforma o l’annullamento (parte ELla dottrina ha acutamente sottolineato che – mediante questa complessiva previsione normativa – il sistema processuale 42 di 50 previgente permetteva, per così dire, “una perfetta quadratura EL cerchio”). Detta finalità può rinvenirsi – pur se il testo EL richiamato art. 471 c.p.c. 1865 non è, come detto, stato riprodotto nell’art. 334, comma 1, EL nuovo codice di rito civile - attraverso un inquadramento ermeneutico-sistematico che di quest’ultimo ha operato la sentenza ELle Sezioni unite n. 24627 EL 2007. Sussistono, perciò, sul piano ELla salvaguardia degli assetti generali di un istituto processuale di particolare rilievo, le condizioni per dare continuità all’orientamento espresso dalle Sezioni unite con la citata sentenza EL 2007. Con la stessa si è inteso subordinare l'interesse ad impugnare alla messa in discussione, mediante la proposizione ELl'appello principale, EL "complessivo" risultato EL giudizio di primo grado da parte EL coobbligato solidale che si era astenuto dal proporre gravame, così consentendo, altresì, di pervenire ad un accertamento uniforme ELl'esistenza e EL modo di essere ELl'obbligazione solidale nell'alveo di operatività ELl’art. 332 c.p.c. Come è stato opportunamente messo in evidenza (e già ricordato) da un’autorevole dottrina, ammettendo l'impugnazione incidentale tardiva si evita, more solito, la “corsa all’impugnazione precauzionale” da parte EL coobbligato soccombente che sia soddisfatto dal complessivo risultato EL giudizio di primo grado, ma che tema l'appello di altro coobbligato, così conseguendosi – come già evidenziato - una indubbia, coerente ed apprezzabile finalità di economia processuale. 43 di 50 Alla luce di tali considerazioni non si riscontrano, pertanto, idonee ragioni che inducano queste Sezioni unite ad un ripensamento, in risposta alla sollecitazione di cui al primo quesito, rispetto al principio statuito con la sentenza ELle stesse Sezioni unite n. 24627/2007. Peraltro, in proposito, si ravvisa l’opportunità di richiamare le valutazioni svolte - su un piano generale ed ispirato dall’esigenza di tenuta (per quanto possibile) EL sistema giurisprudenziale EL giudice ELla nomofilachìa che deve favorire la “stabilizzazione” dei principi giuridici che incidono soprattutto su questioni di rilevanza ed applicazione diffuse (come quelle in materia processuale) - da queste stesse Sezioni unite con l’ordinanza n. 23675 EL 2014, ricordata anche dal P.G. nelle sue conclusioni. Con la citata decisione si è affermato che “la salvaguardia ELl'unità e ELla stabilità” ELl'interpretazione giurisprudenziale (soprattutto di quella EL giudice di legittimità e, in essa, di quella ELle Sezioni unite) è ormai da considerare alla stregua di un criterio legale di interpretazione ELle norme giuridiche. Non l'unico certo e neppure quello su ogni altro prevalente, ma di sicuro un criterio di assoluto rilievo. Occorre dunque, per derogarvi, che vi siano fondate, rilevanti ed univoche ragioni (che, in relazione alla questione qui esaminata, non si rinvengono). In particolare, quando si tratta di interpretazione ELle norme processuali, è necessaria la ricorrenza di ragioni ancora più apprezzabili e di più ampia vastità, come insegna il "travaglio" che ha caratterizzato negli ultimi anni l'evoluzione 44 di 50 giurisprudenziale di queste Sezioni unite civili con riguardo all'overruling in materia di interpretazione di norme processuali, posto che, soprattutto in tale ambito, la "conoscenza" ELle regole (quindi, a monte, l'affidabilità, prevedibilità ed uniformità ELla relativa interpretazione) costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di "giustizia" EL processo medesimo (in senso conforme v., più recentemente, Cass., SU, n. 29862/2022 e Cass., Sez. L, n. 33012/2022). E’ necessario “garantire al sistema giuridico-normativo la possibilità di evolversi, adattarsi, correggersi e al tempo stesso conservare, entro ragionevoli limiti, l'uniformità e la prevedibilità ELl'interpretazione, soprattutto con riguardo a quella avente ad oggetto norme strumentali (come quelle processuali o comunque procedimentali)”. 9. Il contrasto sulla prima questione – alla luce EL complesso ELle argomentazioni svolte - va, quindi, risolto affermando il seguente principio di diritto ai sensi ELl’art. 363, comma 3, c.p.c.: l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme ELl’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria ELl’impugnazione principale, in ragione EL fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale. 45 di 50 10. In ordine alle altre due questioni sottoposte a queste Sezioni unite, non costituendo oggetto di contrasto all’interno ELla giurisprudenza ELla Corte, si ritiene di potere limitare l’analisi in questa sede a brevi considerazioni e a sintetici richiami ELla giurisprudenza consolidata sulla cui base possono trovare agevole soluzione. 10.1. La risposta alla seconda questione non può che essere consequenziale a quella data alla prima. Con essa – come detto in premessa - l’ordinanza di rimessione chiede «se il principio fissato da Cass., Sez. U., 24627/2007, ove confermato, possa essere applicato anche con riferimento all’interesse insorto a seguito di un’impugnazione incidentale tardiva (introdotta, peraltro, con autonomo atto di citazione)». Ritenendosi ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta dal secondo coobbligato in solido, in conseguenza ELl’impugnazione principale proposta dal primo coobbligato, non ci sono ragioni per escludere l’ammissibilità ELl’impugnazione incidentale EL terzo coobbligato, perché egli versa, nei confronti EL secondo, nella stessa situazione in cui quest’ultimo si trova nei confronti EL primo, quale che sia la ragione per cui si ritenga ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva EL secondo. Si intende dire che ove, ad esempio, la ragione ELl’ammissibilità ELl’impugnazione incidentale tardiva EL secondo coobbligato venisse ravvisata (come avevano fatto le Sezioni Unite nel 2007) nella perdita EL diritto di regresso EL secondo coobbligato nei confronti EL primo in caso di accoglimento ELl’impugnazione principale proposta dal primo, 46 di 50 il terzo coobbligato, a fronte ELl’impugnazione incidentale tardiva EL secondo, si troverebbe esposto non solo al rischio, conseguente alla proposizione ELl’impugnazione principale, ELla perdita EL diritto di regresso nei confronti EL primo, ma, a seguito ELl’impugnazione incidentale tardiva proposta dal secondo coobbligato, all’ulteriore rischio ELla perdita EL diritto di regresso anche nei confronti EL secondo. Il prospettato quesito sulla seconda questione va, perciò, risolto affermando il seguente principio di diritto ai sensi EL citato art. 363, comma 3, c.p.c.: Il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme ELl’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria ELl’impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all’interesse insorto a seguito di un’impugnazione incidentale tardiva. D’altra parte, la stessa lettera ELl’art. 343 c.p.c. prevede la possibilità di un appello incidentale il cui interesse sorga dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, disponendo che esso, anziché con comparsa depositata venti giorni prima ELl’udienza, debba e possa proporsi nella prima udienza successiva alla proposizione ELl'impugnazione stessa. Inoltre, il medesimo art. 343 c.p.c. disciplina le forme e i termini per la proposizione ELl’appello incidentale tanto tempestivo quanto tardivo. 10.2. Infine, rilevando che l’impugnazione proposta in risposta all’appello principale EL ON (per quanto adesiva rispetto a questa, in base alla sintesi dei relativi contenuti risultanti dalla sentenza di appello) è stata ritenuta 47 di 50 inammissibile, perché tardiva, attraverso una statuizione che non è stata impugnata, l’ordinanza interlocutoria rileva che si debba verificare se l’impugnazione incidentale fosse inammissibile in ragione ELla consumazione EL diritto di impugnazione avvenuta con l’appello incidentale tardivo presentato a seguito ELl’appello principale. Ciò tenendo presente, nel particolare ambito per cui è causa, il principio fissato dalla richiamata Cass., Sez. 6-1, n. 12584 EL 22/05/2018. Sul punto si ricorda che, nel caso all’esame di queste Sezioni unite, secondo quanto indicato nell’ordinanza di rimessione, mentre il ON ha proposto impugnazione incidentale tardiva all'atto ELla costituzione in cancelleria ai sensi ELl'art. 166 c.p.c., il CA FF ha a sua volta proposto impugnazione incidentale, adesiva a quella ELl’appellante principale ON, con comparsa depositata alla prima udienza, e impugnazione incidentale, adesiva a quella ELl’appellante incidentale ON, con atto di citazione notificato nella stessa data ELl’udienza. La Corte d’appello ha, contestualmente, dichiarato la tardività ELl’impugnazione proposta con la comparsa depositata direttamente all’udienza, quindi senza il rispetto dei termini di cui all’art. 343, comma 1, c.p.c., e l’ammissibilità ELl’impugnazione proposta dalla stessa parte e notificata alla società “NE IM s.r.l.” il giorno stesso di tale udienza, potendo valere quale impugnazione incidentale tardiva, ex art. 343, comma 2, c.p.c., sul rilievo – come in precedenza rammentato - che l’impugnazione incidentale EL coobbligato NO ON «ha determinato l’insorgere in 48 di 50 capo a LO TO CA MA di nuovo ed autonomo interesse ad impugnare la sentenza nei confronti di NE s.r.l., conseguendo ad essa la possibilità – in caso di accoglimento (anche) EL gravame proposto da detto coobbligato - di vedere definitivamente perso il vincolo ELla solidarietà e di trovarsi perciò esposto, da solo e per l’intero, alla pesante condanna emessa dal tribunale (arg. ex Cass. S.U. 24627/2007)». Il primo dato da tenere in considerazione è, quindi, la legittimità ELla contestuale dichiarazione di inammissibilità e di quella di ammissibilità ELle due impugnazioni pure congiuntamente proposte dal CA MA, alla luce ELla consolidata giurisprudenza ELla Corte, secondo cui «il divieto di riproposizione di un secondo appello quando il primo sia inammissibile o improcedibile è correlata - a norma ELl'art. 358 c.p.c. - non al momento in cui è stato proposto il primo appello inammissibile o improcedibile, bensì alla dichiarazione di tali inammissibilità o improcedibilità da parte EL giudice ELl'appello, con la conseguenza che la riproposizione non è impedita dalla pregressa verificazione di una fattispecie di inammissibilità o di improcedibilità EL precedente appello che non sia stata ancora dichiarata dal giudice» (v., per tutte, Cass. Sezione 5, n. 4658 EL 21/02/2020). Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio ELla consumazione ELl'impugnazione, che preclude la riproposizione di un secondo atto di appello, opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità EL primo, con la conseguenza che, nel caso in cui il primo atto di appello sia viziato, e fino a quando la 49 di 50 declaratoria di inammissibilità non venga adottata, può essere notificato un secondo atto di appello, immune dai vizi EL precedente e destinato a sostituirlo (cfr. Cass., Sezione Sesta- 5, n. 4754 EL 28/02/2018 e Cass., Sezione Sesta-3, n. 14214 EL 4/06/2018). Peraltro, la fattispecie che viene in rilievo nella causa di cui trattasi non è in concreto riconducibile al divieto di riproposizione di un secondo appello quando il primo sia inammissibile o improcedibile, perché al momento ELla proposizione ELl’appello EL CA FF, adesiva a quella incidentale EL ON, con citazione notificata il 26 gennaio 2012, la sua impugnazione incidentale adesiva a quella ELl’appellante principale ON non era stata ancora dichiarata inammissibile. La terza questione posta con l’ordinanza di rimessione va, quindi, risolta con l’affermazione (sempre ai sensi ELl’art. 363, comma 3, c.p.c.) EL seguente principio di diritto nell’interesse ELla legge: il principio di consumazione ELl'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi EL precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi ELla sentenza diversi da quelli oggetto EL precedente atto di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, dichiara l’estinzione EL giudizio di cassazione ed enuncia, ai sensi ELl’art. 363, comma 3, c.p.c., i principi nell’interesse ELla legge, così come riportati in parte motiva. 50 di 50 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ELle Sezioni