Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 320/2021 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dagli avv. Oronzo Mazzotta e dalle avv. Gabriella e Chiara Mazzotta) a mezzo ricorso depositato il 29/3/2021
contro
Controparte_1 all'avv. Vincenzo Cascone)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 10-11, letterali):
“affinché́ il giudice del lavoro di Siena voglia accertare e dichiarare la piena legittimità̀ della sanzione disciplinare irrogata alla convenuta con lettera del 5 febbraio 2021, ricevuta in data 15 febbraio 2021. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, Controparte_1 contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 6–7, letterali):
“- preliminarmente, dichiarare, per quanto sopra eccepito, la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale – Giudice del Lavoro di Ragusa;
- ancora preliminarmente, dire e ritenere, per quanto sopra eccepito al punto II, che la sanzione disciplinare in questione è nulla ed illegittima per vizio di forma e violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970;
1
- in via subordinata, dire e ritenere la medesima sanzione disciplinare eccessiva e sproporzionata;
conseguentemente, rideterminarla prudentemente secondo obiettivi criteri di adeguatezza e di proporzionalità alle effettive circostanze che dovessero emergere all'esito del giudizio, in quell'altra sanzione più lieve che si riterrà adeguata;
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio”
*
All'udienza 3/11//2021, nella causa n. 320/2021 sono comparsi: per la , l'avv. Chiara Parte_1
Mazzotta; per , l'avv. Francesca Paternò in sostituzione Controparte_1 dell'avv. Vincenzo Cascone.
Il giudice sente le parti, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. Pregiudizialmente l'avv. Paternò insiste nella eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Siena in favore di quello di Ragusa. Il giudice si riserva in ordine al programma processuale, eventualmente istruttorio, e decisorio.
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
sciolta la riserva assunta nella causa n. 320/2021 rgl, a mezzo ordinanza 3/7/2023; ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, disponeva l'assunzione dei mezzi di prova che seguono:
A) prova testimoniale chiesta dalla Parte_1
:
[...]
1) Vc la SI.ra è stata assunta presso in data 9 CP_1 _2 luglio 2018 in sostituzione di un congiunto deceduto, presso la sede
2 di , con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato e Pt_2 con mansioni di operatore di sportello;
NO: irrilevante, né contestato;
2) Vc a seguito di domanda della stessa lavoratrice è stata trasferita dal 26 novembre 2019 presso la filiale di Scicli;
NO: irrilevante, né contestato;
3) Vc a seguito in data 30 marzo 2020 la titolare Parte_3 ha informato il gestore risorse umane SI. Pt_4 rappresentando che un facoltoso cliente aveva fatto richiesta di chiusura del conto a seguito di vari episodi la cui protagonista era la SI.ra ; CP_1
testimone ( ); Pt_3
4) Vc alla presenza della titolare di filiale la Parte_3 SInora (titolare insieme al marito del conto n.12809.14) in Tes_1 data 27 marzo 2020 si è recata presso la filiale di Scicli per effettuare un bonifico;
SI': 1 testimone ( ); Pt_3
5) Vc la SI.ra le ha detto che il bonifico poteva farlo CP_1 tramite ATM;
SI': 1 testimone ( ); Pt_3
6) Vc la cliente ha risposto di non essere in grado;
SI': 1 testimone ( ); Pt_3
7) Vc la ha effettuato il bonifico, sbuffando;
CP_1
SI': 1 testimone ( ); Pt_3
8) Vc nella medesima occasione la SI.ra ha anche Tes_1 chiesto di poter prelevare denaro;
SI': 1 testimone ( ); Pt_3
9) Vc a tale richiesta la ha reagito in malo modo, urlando CP_1 di fare prelievi tramite sportello ATM chiedendo alla SInora di andarsene;
SI': 1 testimone ( ); Pt_3
3 10) Vc a quel punto è intervenuta la SI.ra chiedendo alla Pt_3 SI.ra di effettuare il prelievo richiesto dalla cliente;
CP_1
SI': 1 testimone ( ); Pt_3
11) Vc la ha prelevato una somma errata ed appena la CP_1 cliente lo ha fatto presente ha cominciato ad urlare, dicendo a quest'ultima di andarsene immediatamente;
SI': 1 testimone ( ); Pt_3
12) Vc la SI.ra appena la cliente è andata via, ha cercato Pt_3 di spiegare alla SI.ra che la è una primaria cliente per CP_1 Tes_1 la filiale e che la stessa ha avuto un atteggiamento sempre educato;
NO: irrilevante
13) Vc dopo questo episodio la SI.ra ha chiamato Pt_3 telefonicamente la cliente ed il marito (contitolare del conto) ha riferito che non vogliono più avere nessun rapporto presso la filiale, né personale né aziendale;
SI': 1 testimone ( ); Pt_3
14) Vc a seguito di tale episodio i SI.ri hanno richiesto Tes_1 la chiusura del conto con trasferimento presso un'altra banca;
SI': 1 testimone ( )(limitatamente al fatto: chiusura del Pt_3 conto e sue circostanze rali)
15) Vc il gestore delle risorse umane ha mosso formale richiamo al rispetto dei doveri e della correttezza nello svol- gimento delle proprie mansioni con lettera consegnata in data 24 aprile 2020; NO: documento prodotto (n. 2 MPS);
16) Vc in data 28 settembre 2020 il SI. ha inviato Pt_5 formale reclamo alla riferito al comportamento della SI.ra _2
; CP_1
SI: teste rif. contestazione e docc. 3 Pt_5
17) Vc in data 1° ottobre la ha ricevuto un secondo _2 reclamo da parte di un cliente della filiale di Scicli, il SI. CP_3 riferito al comportamento della SI.ra ; CP_1
SI: teste , rif. contestazione e docc.
4. Sebbene possa CP_3 ipotizzarsi genericità della contestazione sul punto, come del
4 reclamo in atti, vi è un dato fattuale costituito dalla concomitanza, anche cronologica di analoghe doglianze.
18) Vc a seguito di segnalazione da parte del gestore delle risorse umane il servizio rapporti di lavoro ha aperto un procedimento disciplinare inviando la lettera di contestazione in data 25 novembre;
NO: documento prodotto (n. 5 MPS);
19) Vc il successivo 17 dicembre la lavoratrice ha risposto con repliche;
NO: documento prodotto (n. 6 MPS);
20) Vc la commissione affari disciplinari ha comminato la sanzione conservativa di dieci giorni di sospensione dal servizio e dal trattamento economico. NO: documento prodotto (n. 7 MPS).
B) prova testimoniale chiesta dalla lavoratrice convenuta:
1) “Vero o no che diventava cliente di Parte_1
- filiale di Scicli - per il contatto diretto con la dipendente
[...]
”; Controparte_1 ante;
2) “Vero o no che – le volte che si recava presso la filiale di Scicli – aveva rapporti professionali con l'operatrice di cassa
”; Controparte_1 ante;
3) “Vero o no che in tali circostanze riscontrava – da parte della stessa - comportamento professionale e diligente”. Controparte_1
N l resto generico e valutativo;
1 ma 4) “Vero o no che, relativamente al reclamo scritto proposto dal SI. , può escludere che, nella circostanza Parte_6 della telefonata, la dipendente abbia usato Controparte_1
l'espressione “sono cazzi suoi”, o al ffensive, verso tale cliente”; SI': teste;
Pt_3
5 2 ma 5) “Vero o no che conferma provenienza, paternità̀ e contenuto della email 12.03.21 tratta dal fascicolo della resistente doc.11, e che Le viene esibita in copia”; NO: irrilevante;
3 ma 6) “Vero o no che il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per giorni 10 veniva comunicato alla dipendente in filiale a Scicli Controparte_1 il lunedì̀ 15.02.21, e che la sospensione dal servizio veniva applicata subito, già̀ dal giorno successivo”. SI': teste , ancorché circostanze di natura documentale;
Pt_3
1 ma 7) “Vero o no che quando si recava presso la filiale CP_5 di Scicli ha avuto rapporti professionali con l'operat
[...] sportello ”. Controparte_1
NO: irrilevante.
Programmata la discussione al 8/11/2024 ore 12:00, il giudice fissava per l'assunzione della prova testimoniale – non in forma delegata – l'udienza del 16/9/2024, ore 11:00.
All'udienza 16/9//2024, nella causa n. 320/2021 sono comparsi: per la , l'avv. Chiara Parte_1
Mazzotta;
, difesa dall'avv. Vincenzo Cascone. Controparte_1
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Si dà atto di giustificazione pervenuta per il testimone
[...]
S_
L'avv. Mazzotta esibisce, con riserva di produzione telematica, intimazione al teste Testimone_3
Viene introdotta la prima testimone, che presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (...) indicata Parte_3 congiuntamente:
6 “dipendente, Direttore di Filiale, , al tempo dei fatti Per_1 sempre nella stessa qualità, ma presso la Filiale di Scicli.
A) prova testimoniale chiesta dalla Parte_1
:
[...]
3) Vc a seguito in data 30 marzo 2020 la titolare Parte_3 ha informato il gestore risorse umane SI. via mail Pt_4 rappresentando che un facoltoso cliente aveva fatto richiesta di chiusura del conto a seguito di vari episodi la cui protagonista era la SI.ra ; CP_1 non ricordo la data esatta, ricordo che poco dopo il mio arrivo nella filiale di Scicli a gennaio 2020 una cliente facoltosa ha chiesto di prelevare una somma alla cassa dove lavorava la collega . CP_1
Penso che sia questo l'episodio a cui si fa riferimento nel capitolo. Non ricordo il nome della cliente ma era un conto cointestato, la cliente chiese di prelevare una cifra, la collega capì un altro importo e a seguito di ciò trattò male la cliente che ebbe un attacco di panico ed è quasi svenuta, le abbiamo dato acqua e zucchero e abbiamo chiamato il marito. Nei giorni a seguire o il giorno stesso il cliente fece presente di voler chiudere tutti i rapporti. Poi ho inviato una mail al gestore delle risorse umane e l'ho informato dell'accaduto. A d.r. non ricordo con esattezza il contenuto della mail sicuramente questo è stato l'episodio più grave che seguiva ad altri episodi di lamentele da parte dei clienti per il trattamento ricevuto. A d.r. capitava che a volte i clienti venissero nella mia stanza a porre lamentele su risposte poco garbate ricevute dalla cassiera
. DO bene l'episodio più grave di cui ho parlato. CP_1
4) Vc alla presenza della titolare di filiale la Parte_3 SInora (titolare insieme al marito del conto n.12809.14) in Tes_1 data 27 marzo 2020 si è recata presso la filiale di Scicli per effettuare un bonifico;
Confermo il cognome, dovrebbe trattarsi del cognome del marito. La collega disse, se non ricordo male, alla cliente di effettuare il bonifico tramite ATM considerando che eravamo in periodo COVID e questa modalità era preferibile, ma la cliente rispose di non essere in grado.
5) Vc la SI.ra le ha detto che il bonifico poteva farlo CP_1 tramite ATM;
7 Già risposto
6) Vc la cliente ha risposto di non essere in grado;
Già risposto.
7) Vc la ha effettuato il bonifico, sbuffando;
CP_1
La collega alla cassa ha effettuato il bonifico. La filiale era tale che la mia stanza e la cassa erano divise da una porta che lasciavo in genere aperta. Ho percepito quindi che la risposta data sin dalla richiesta iniziale di operare a mezzo ATM non era effettuata con la cortesia dovuta, non solo sul piano professionale ma in generale come dovuto tra persone civili. Adr non ricordo esattamente se vi sia stato uno sbuffo, ma più ampiamente come detto un comportamento poco cortese;
8) Vc nella medesima occasione la SI.ra ha anche Tes_1 chiesto di poter prelevare denaro;
Già risposto.
9) Vc a tale richiesta la ha reagito in malo modo, urlando CP_1 di fare prelievi tramite sportello ATM chiedendo alla SInora di andarsene;
Confermo, alzando il tono di voce e dicendo che i prelievi si dovevano fare tramite ATM.
10) Vc a quel punto è intervenuta la SI.ra chiedendo alla Pt_3 SI.ra di effettuare il prelievo richiesto dalla cliente;
CP_1
Confermo, sentendo che il tono di voce si alzava sono personalmente intervenuta. Ho ordinato alla cassiera di effettuare il prelievo perché non era un obbligo per i clienti utilizzare l'ATM nel periodo COVID sebbene modalità preferibile.
11) Vc la ha prelevato una somma errata ed appena la CP_1 cliente lo ha fatto presente ha cominciato ad urlare, dicendo a quest'ultima di andarsene immediatamente;
Potrei forse ricordare anche l'importo ma non ne sono sicura. La collega ha prelevato, se non sbaglio, la metà dell'importo richiesto dalla cliente, forse per una incomprensione che può essere stata favorita dalla barriera di protezione anticovid, e la cliente l'ha fatto presente. Fino a quel momento i toni erano rimasti tranquilli. A quel punto il finimondo. Sentivo tutto, non ricordo se ero rientrata nella
8 mia stanza, ma le due postazioni erano attaccate e ci divideva una porta aperta. Non ricordo le parole esatte ma il tono di voce era altissimo, la collega diceva che in quel periodo non si poteva permanere presso la cassa e doveva andarsene.
13) Vc dopo questo episodio la SI.ra ha chiamato Pt_3 telefonicamente la cliente ed il marito (contitolare del conto) ha riferito che non vogliono più̀ avere nessun rapporto presso la filiale, né personale né aziendale;
in presenza di un rischio di perdita del cliente è mia prassi contattarlo e ho chiamato, apprendendo della volontà di chiusura del rapporto. In seguito, in verità, mi sono scusata per l'episodio, ci siamo incontrati e il rapporto con la è proseguito. Pt_1
14) Vc a seguito di tale episodio i SI.ri hanno richiesto Tes_1 la chiusura del conto con trasferimento presso un'altra banca;
già risposto;
B) prova testimoniale chiesta dalla lavoratrice convenuta: 1 ma 4) “Vero o no che, relativamente al reclamo scritto proposto dal SI. , può̀ escludere che, nella circostanza Parte_6 della telefonata, la dipendente abbia usato Controparte_1
l'espressione “sono cazzi suoi”, o al ffensive, verso tale cliente”; in questa occasione le parolacce non le ho sentite, ho sentito per le condizioni ambientali già descritte lo svolgimento di una conversazione telefonica animata, e sono intervenuta. Non ricordo se abbia io stessa completata la chiamata o abbia richiamato subito dopo. Ho parlato quindi con DO di avere effettuato la S_ conversazione dalla postazione della collega, questo ricordo. adr il problema se non ricordo male riguardava una carta prepagata, ma non ricordo il problema specifico;
adr non si trattava di una conversazione extralavorativa;
adr in quel momento la collega era cassiera unica;
Questi dati non ricordo. DO che vi fu la sospensione e la collega non venne al lavoro.
Per l'audizione dei testimoni intimati e non comparsi
[...]
e il giudice aggiorna la causa all'u S_ Testimone_3
11/10/2024, ore 11:00.
All'udienza 11/10//2024, nella causa n. 320/2021 sono comparsi: per la , l'avv. Chiara Parte_1
Mazzotta; da remoto, per , l'avv. Vincenzo Cascone. Controparte_1
L'avv. Mazzotta per la riferisce che il testimone ha Pt_1 _3 contattato lo studio manife la propria impossibilità p vi condiziono sanitarie del padre. Il teste fino a poco tempo addietro non risulta avere Pt_5 ritirato l'intimazione inviata a mezzo lettera raccomandata.
L'avv. Mazzotta insiste per l'audizione. L'avv. Cascone insiste nel rinvio per discussione.
Il giudice conferma la programmazione della discussione al 8/11/2024 ore 12:00, autorizzando note entro il 3/11/2024, con facoltà di udienza da remoto in aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 11/11/2024, nella causa n. 320/2021 sono comparsi, presente la funzionaria , da remoto Controparte_6 ex art. 127 bis cpc:
per la , l'avv. Chiara Parte_1
Mazzotta;
, difesa dall'avv. Vincenzo Cascone. Controparte_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
* Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti il giudice pronuncia la seguente ordinanza:
10 ritenuto indispensabile procedere all'assunzione testimoniale di e Testimone_3 Parte_6 preso atto dell'impedimento del primo testimone e in ogni caso della notevole distanza della residenza dei testimoni (Scicli, RG) al di fuori della circoscrizione del Tribunale di Siena;
dispone l'assunzione della prova testimoniale in forma delegata, ex art. 203 cpc, su istanza della parte interessata, ad opera del Tribunale di Ragusa sulle seguenti circostanze: teste rif. contestazione e docc. 3 Pt_5
“16) Vc in data 28 settembre 2020 il SI. ha inviato Pt_5 formale reclamo alla riferito al comportamento della SI.ra _2
; CP_1
teste rif. contestazione e docc. 4 _3
17) Vc in data 1° ottobre la ha ricevuto un secondo _2 reclamo da parte di un cliente della filiale di Scicli, il SI. CP_3 riferito al comportamento della SI.ra ; CP_1
Fissa il termine del 31/1/2025, entro il quale la prova deve assumersi, e per la prosecuzione del giudizio, in sede di discussione, l'udienza del 4/4/2025 ore 12:00, autorizzando note difensive integrative sulla sola sopravvenienza probatoria e le sue implicazioni decisorie entro il 24/3.
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
provvedendo nella causa n. 320/2021 rgl;
su segnalazione e istanza del 22/1/2025 della
[...]
; Controparte_7 confermato di ritenere indispensabile procedere all'assunzione testimoniale di e Testimone_3 Parte_6 preso atto dell'impedimento del primo testimone e in ogni caso della notevole distanza della residenza dei testimoni (Scicli, RG) al di fuori della circoscrizione del Tribunale di Siena;
conferma la disposta l'assunzione della prova testimoniale in forma delegata, ex art. 203 cpc, su istanza della parte interessata, ad opera del Tribunale di Ragusa sulle seguenti circostanze: teste rif. contestazione e docc. 3 Pt_5
11 “16) Vc in data 28 settembre 2020 il SI. ha inviato Pt_5 formale reclamo alla riferito al comportamento della SI.ra _2
; CP_1
teste rif. contestazione e docc. 4 _3
17) Vc in data 1° ottobre la ha ricevuto un secondo _2 reclamo da parte di un cliente della filiale di Scicli, il SI. CP_3 riferito al comportamento della SI.ra ; CP_1
Preso atto della avvenuta audizione del teste all'udienza _3
20/1/2025 e dell'impedimento manifestato dal testimone Pt_5
Fissa il nuovo termine del 28/2/2025, entro il quale la prova delegata residua deve assumersi e per la prosecuzione del giudizio, in sede di discussione, l'udienza del 4/4/2025 ore 12:00, autorizzando note difensive integrative sulla sola sopravvenienza probatoria e le sue implicazioni decisorie entro il 24/3.
All'udienza 4/4/2025, nella causa n. 320/2021 sono comparsi, presente la funzionaria : Controparte_6 per la , l'avv. Chiara Parte_1
Mazzotta; per , l'avv. Vincenzo Cascone, da remoto ex art. Controparte_1
127 bis cpc:
Il giudice dà atto della acquisizione della prova delegata espletata dal Tribunale di Ragusa
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
12 Motivi della decisione.
§ 1. Oggetto del giudizio.
È stata la ad assumere Pt_1 Parte_1
l'iniziativa dell'esercizio dell'azione contro la propria dipendente per l'accertamento della legittimità della sanzione Controparte_1 disciplinare irrogatale con lettera del 5/2/2021 consegnata a mani alla lavoratrice il 15/2/2021 (doc. 7 Banca ric.):
“sospensione dal servizio e dal trattamento economico per giorni 10, ai sensi dell'art. 44 lettera c) del CCNL di Categoria del 31/3/2015, rinnovato con accordo del 19/12/2019”
Il provvedimento segue alla contestazione del 25/11/2020, notificata il 27/11/2020 (doc. 5 ric.):
“Risulta che Lei, in servizio presso la Filiale Scicli in qualità di Operatore di Sportello dal 26.11.2019, sia solita far registrare comportamenti in contrasto con i doveri di disciplina e di collaborazione contrattualmente assunti e ad infrangere le più elementari norme di etica e di civile convivenza. Ci viene infatti segnalato che, nonostante i ripetuti richiami da parte del Titolare, e la lettera da Lei ricevuta in data 27.4.2020, Lei persevera ad osservare comportamenti maleducati e inopportuni, non adeguati al contesto lavorativo in cui opera, generando con ciò frequenti occasioni di tensione e criticità con colleghi e clientela. Ci riferiamo in particolare ai reclami pervenuti alla Banca da parte dei Clienti e , i quali lamentano il Parte_6 Testimone_3
Suo comportamento, che definiscono poco professionale, non collaborativo, maleducato e non rispettoso. In particolare:
- Il SI. riferisce: “...in più di un'occasione non Parte_6 ha saputo risp a necessaria professionalità alle mie istanze, connesse ad alcune problematiche che aveva riscontrato, liquidandomi con sufficienza dicendomi testualmente “sono cazzi suoi” e arrivando addirittura a mandarmi a quel paese, chiudendomi il telefono in faccia”;
- Il SI. riferisce: “Buonasera, la presente Testimone_3 per comunicare na vostra dipendente, che svolge il ruolo di cassiera presso la filiale di Scicli, dal nome di Controparte_1
13 è incapace, maleducata, svogliata e insufficiente a svolgere la sua funzione lavorativa.”. Entrambi i clienti, peraltro, hanno manifestato la volontà di chiudere ogni rapporto con la in ragione del Suo Pt_1 comportamento. In merito a quanto sopra, Le muoviamo formali contestazioni ai sensi della normativa vigente e La invitiamo a rimetterci per il tramite della Direzione della Struttura di appartenenza ed entro i termini previsti dalla suddetta normativa – sette giorni lavorativi dal ricevimento della presente – le giustificazioni e/o i chiarimenti che avesse da addurre al riguardo".
Alla contestazione la lavoratrice replicava a sua difesa rilevando:
- Riguardo il reclamo quanto questo sia Pt_5 generico (fa riferimento a ”, senza citare CP_1 cognomi) ed è comunque esagerato e non veritiero, se (ammesso e non concesso) accostabile all'operato della scrivente. Da escludere peraltro, che la sottoscritta abbia fatto uso di parolacce o insulti nei confronti della clientela. Anche il prospettato intervento della IC fa riferimento a momento diverso e successivo, semmai non collegabile al mio operato.
- Riguardo il reclamo anche questo è oltremodo _3 generico e senza la pro one di precise doglianze legate all'attività di cassa che svolgo. Il SI. si è _3 limitato a lanciarsi in una aggettivazione nei co della mia persona che anzi assume pure tratti diffamatori. Più in generale, poi, anche se la scrivente è stata già oggetto di precedente, isolato, richiamo, ciò non vuol dire che, a semplice scrivere di “leoni da tastiera”, venga dato a questi ampio seguito e credito, invece subito a scapito della diligenza e professionalità messa quotidianamente al servizio della Banca dalla sottoscritta, ampiamente dimostrabile tramite diverse e numerose persone che vengono frequentemente in banca. Tutti sappiamo del difficile periodo che stiamo vivendo e delle restrizioni che sono in essere, per noi dipendenti e per la clientela, al fine di evitare focolai nelle agenzie bancarie. La clientela, spesso irrispettosa di tali restrizioni tende sempre e comunque a forzarle, sicché l'invocazione, da parte mia (e non solo), del rispetto di tali procedure aziendali (che altrimenti non mi 14 spiego perché disposte) viene travisata e intesa come mancanza di voglia o addirittura di maleducazione. In altre parole è un periodo stressante per tutti, per cui Vi esorto a dare il giusto peso a quello che scrivono i clienti mentre, dal mio canto, sono sempre e comunque disponibile a porgere le mie più sentite scuse qualora avessi ipoteticamente dato l'impressione di essere più rigida ed attenta alle disposizioni fornite da Questa Azienda. Da parte mia rinnovo sempre l'impegno ad operare sul posto di lavoro con diligenza, rispetto e professionalità, al fine di tutelare l'immagine della Banca. Ecco perché, concludo, ritengo di contestare ogni addebito e di chiedere l'archiviazione del paventato procedimento disciplinare a mio carico [...]”.
Successivamente alla comunicazione dell'esito del procedimento disciplinare la lavoratrice con PEC del 1/3/2021 (doc. 7 conv.) impugnava la sanzione chiedendo la costituzione del Collegio di Conciliazione ex art. 7, comma 6, l. 1970/n. 300.
Il 29/3/2021 la datrice proponeva il presente ricorso. Pt_1
*
§ 2. Eccezione di incompetenza per territorio: infondatezza.
La lavoratrice in via preliminare ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 413 c.p.c..
A sostegno della eccezione, la lavoratrice sostiene che “E', infatti, per le controversie di lavoro competente il Giudice della circoscrizione ove è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Solo nell'eventualità che non possano trovare applicazione le predette disposizioni si applica la disciplina generale di cui all'art. 18 c.p.c” (p. 1 ricorso).
15 Osserviamo che proprio la lettera della norma – art. 413 co. 2 cpc – è indicativa, inderogabilmente, di una alternatività di fori, della quale la si è avvalsa. Pt_1
A fronte della eccezione deve ricordarsi il principio ribadito, solo ad es., da Cass. SL, 2003/n. 12418: “in tema di competenza territoriale in ordine alle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, il secondo comma dell'art. 413 (nuovo testo) cod. proc. civ.
- di cui è manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., per il fatto che consente anche al datore di lavoro di instaurare la controversia con il lavoratore nel foro della conclusione del contratto o nel foro dell'azienda ancorché il lavoratore presti servizio in un luogo diverso (vedi Corte Cost. ord. nn. 341 del 1993 e 177 del 1994) - prevede, contemperando il contrapposto interesse delle parti, tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell'azienda e quello della dipendenza in cui il lavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) di carattere alternativo senza attribuire valore determinante esclusivo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa”. Cfr. in precedenza, ad es., Cass. SL, 1998/n. 5704:
“i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall' art. 413, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto;
quello ove si trova l' azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), senza che gli ultimi due possano intendersi compendiati unitariamente in quello di svolgimento della prestazione lavorativa e senza che sia dato argomentare diversamente, ne' in base al disposto della legge 11 febbraio 1992, n. 128, relativa ai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., ne' in base a quello dell'art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 per le controversie relative al pubblico impiego, attese le peculiarità delle situazioni ivi regolate, alla cui stregua sono altresì da escludere dubbi di illegittimità̀ costituzionale del sistema”. Massima espressamente richiamata e ribadita, più recentemente da Cass. SL, ord. 2010/n. 24695. Ancora Cass. SL 2011/n. 21690, incentrata peraltro sulla tematica del foro della “dipendenza”, ribadisce che “l'art. 413 c.p.c., comma 2 individua tre fori concorrenti ove possono essere radicate le controversie individuali di lavoro: 1) luogo in cui è sorto il
16 rapporto;
2) luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale il lavoratore è addetto;
3) luogo in cui il lavoratore prestava la propria opera al momento della fine del rapporto”.
Ancora Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13530 del 27/07/2012:
“nel rito del lavoro, si applica anche alle controversie introdotte dal datore di lavoro il principio secondo il quale i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), non consentendo la lettera della legge l'unificazione dei fori nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa;
né della legittimità costituzionale della disciplina può dubitarsi, attesa la discrezionalità del legislatore (v. Corte cost. n. 362 del 1985 e 241 del 1993) nella fissazione dei criteri di competenza territoriale”.
Sulla natura concorrente e alternativa della pluralità di fori proposta dall'art. 413 cpc sembra esservi, quindi, attualmente, prevalente accordo interpretativo in giurisprudenza.
Sussiste, dunque, territorialmente una competenza: a) del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto (forum contractus, art. 20 cpc); b) del giudice nella cui circoscrizione si trova l'”azienda” alla quale sia addetto o meno il lavoratore;
c) del giudice nella cui circoscrizione si trova “una sua dipendenza” alla quale è addetto il lavoratore;
d) del giudice nella cui circoscrizione si trova “una sua dipendenza” presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
“Tale competenza” - dispone il co. 3 (la dislocazione della norma genera qualche dubbio sulla sua estensione a tutte le ipotesi sopra indicate, in specie a quella sub a), esclusa ad es. da Cass. 2004/n. 22672) – “permane”: dopo il trasferimento dell'azienda o della dipendenza;
dopo la cessazione dell'azienda o della dipendenza.
17 Si tratta, peraltro, di una prorogatio limitata nel tempo, vigendo la permanenza del criterio di collegamento, “purché la domanda sia proposta entro sei mesi”, “dal trasferimento” o “dalla cessazione”.
Proprio il Tribunale di Siena, con ordinanza 11/5/2012, in causa 114/2011 rgl, c. TI, si era Parte_1 mostrato sensibile all'istanza di tutela sottesa alla eccezione sollevata dal lavoratore, così ragionando:
“Avviando a rimeditazione l'orientamento sopra esposto: nel caso concreto, la ha scelto Parte_1 Pt_1 per l'azione di mero accertamento esercitata il foro senese, cioè il foro aziendale. Non controverso che in si accentri attualmente, in Piazza Pt_1
Salimbeni, n. 3, sia la sede l che quella effettiva della Banca. Il rapporto di lavoro è sorto in Arezzo, secondo il lavoratore (memoria difensiva, pp. 2-3), ma lo stesso contratto 11/12/1992 prodotto dal lavoratore (doc. 1 conv.) invitava alla restituzione dell'accettazione in Firenze, Direzione Generale della Banca Toscana, come poi documentato (sia pure tardivamente, con contestazione della ritualità da parte del lavoratore) dalla Parte_1
.
[...]
Non è poi controverso, che ad Arezzo tuttora si svolga la prestazione lavorativa di Parte_7
In realtà̀, la lettera , cpc. si presta anche ad altra lettura, individuandosi anzitutto due soli fori (in tal senso anche interventi della giurisprudenza di legittimità, sia pur in seguito superati, rappresentati ad es. da Cass. 1996/n. 2618, 1997/n. 4683): il foro di origine del rapporto;
il foro del luogo di svolgimento della prestazione, sia essa l'azienda che la dipendenza di adibizione (accomunati anche dalla previsione del co. 3). Simile lettura non elimina (per la persistenza del forum contractus), ma elide anzitutto una possibile strategia datoriale in pregiudizio delle eSIenze difensive della parte debole del rapporto, secondo una lettura costituzionalmente orientata (artt. 3, 24). Proprio realtà lavorative come quelle della Parte_1
, estese su tutto il territorio nazio
[...] problematica in questione (al di là del caso concreto, dove la distanza tra ed Arezzo, o Firenze, rappresenta ben lieve ostacolo). Pt_1
18 Anche sistematicamente, ed evolutivamente (art. 413, co. 4, introdotto dalla l. 1992/n. 128; art. 413, co. 5, introdotto dall'art. 40, d.lgs. 1998/n. 80), altresì in una prospettiva tendenzialmente egalitaria, la competenza per territorio in materia di controversie di lavoro mira favorire l'accesso del lavoratore alla tutela, immedesimandosi idealmente con il luogo di svolgimento della prestazione, quindi ragionevolmente di residenza o di prossimità ad essa. Tanto da potersi argomentare (cfr. anche Trib. Roma, ord. 25/11/2011, in adesione a sentt. nn. 2025/2008 e 680/2011) che il foro correlato al luogo di svolgimento della prestazione possa considerarsi recessivo solo ad iniziativa del lavoratore, che intenda privilegiare quello di origine del rapporto o della sede aziendale, ma non ad iniziativa datoriale, per evidenti istanze costituzionalmente validate di riequilibrio dei poteri tra le parti sul terreno fondamentale del diritto di azione e difesa ex art. 24 co. 1 e 2 Cost. Per le argomentazioni esposte: visti gli artt. 39, 279, 428 cpc;
dichiara la propria incompetenza per territorio;
concede alle parti termine perentorio di giorni 30 per la riassunzione davanti al Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro”.
La decisione appena sopra ricordata era sostanzialmente finalizzata alla provocazione di conflitto di competenza ex art. 45 cpc, puntualmente definito dalla Corte di Cassazione, SL, in sede di regolamento con ordinanza 2014/n. 3381, nel senso di ribadire il proprio consolidato, tradizionale orientamento:
“1. - Con ordinanza 11-18.5.2012 il Tribunale di Siena adito da in quanto foro del luogo in Parte_1 cui ha sede l'azienda, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a conoscere della domanda proposta da detta società nei confronti di , per essere - invece - competente il Parte_7
Tribunale di Arezzo in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è compreso il luogo ove il convenuto lavoratore espleta la propria prestazione. 2. - Contro tale ordinanza Parte_1 propone regolamento di co
[...]
(…) 4. - La società ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 413 c.p.c., comma 2, anche in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., per avere il Tribunale di Siena ritenuto, secondo
19 un'esegesi costituzionalmente orientata, che i tre fori previsti nella citata disposizione codicistica concorrano in via alternativa fra loro soltanto se attore è il lavoratore e non anche se lo è il datore di lavoro, poiché in tale evenienza la parte debole del rapporto sarebbe penalizzata perché esposta a possibili strategie datoriali adottate in pregiudizio delle eSIenze difensive della parte debole del rapporto di lavoro. Obietta, invece, la ricorrente che la giurisprudenza di questa S.C. è, invece, da tempo consolidata (malgrado più remote oscillazioni) nel senso di prevedere che i tre fori dell'art. 413 c.p.c., concorrono in via elettiva fra loro anche quando ricorrente sia il datore di lavoro. 4.1. - La prospettazione della società ricorrente è manifestamente fondata. La giurisprudenza di questa S.C. è ormai consolidata da oltre tredici anni (da Cass.
9.6.98 n. 5704, fino alle più recenti Cass.
6.12.2010 n. 24695 e Cass. 27.7.2012 n. 13530) nello statuire che i tre fori di cui all'art. 413 c.p.c., comma 2, concorrono fra loro in via alternativa, senza che possa affermarsi la prevalenza di uno rispetto agli altri;
men che meno ciò potrebbe asserirsi (come invece propone il provvedimento impugnato) utilizzando come discrimine la qualità soggettiva dell'attore (lavoratore o datore di lavoro), mancando a tal fine il benché minimo spunto nel tenore letterale della norma, che - com'è noto - costituisce limite invalicabile anche a fronte di interpretazioni costituzionalmente conformi. 4.2. - Né si ravvisano margini per sollevare a riguardo un incidente di costituzionalità, atteso che la Corte cost. ha già avuto modo di statuire (con sentenza n. 362/85) l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 413 c.p.c., comma 2, nella parte in cui consente al datore di lavoro, che indossi la veste di attore, di evocare il lavoratore innanzi al giudice del luogo dell'azienda allorquando il rapporto di lavoro si svolga nell'ambito di una dipendenza aziendale (come nel caso di specie): il giudice delle leggi ha, infatti, escluso che rientri nei propri poteri l'emettere una sentenza-norma che per un verso limiti l'applicabilità della disposizione impugnata alle controversie individuali di lavoro promosse dal lavoratore e, per altro verso, le affianchi una disposizione di nuovo conio che non consenta al datore di lavoro di adire il giudice del luogo dell'azienda ogni volta che la domanda sia proposta nei confronti di un lavoratore addetto a una dipendenza aziendale.
20 4.3. - Le osservazioni svolte dal Tribunale di Siena, da ultimo, si risolvono nel calibrare la competenza territoriale a seconda della maggiore o minore distanza della dipendenza dal luogo in cui ha sede l'azienda, sul presupposto che la difesa presso tale ultimo foro risulti più onerosa per il lavoratore;
si tratta - tuttavia - di mera ipotesi, che può risultare smentita nel caso concreto (ad esempio, quando il luogo di residenza del lavoratore risulti più vicino alla sede dell'azienda piuttosto che a quello della dipendenza) e che, soprattutto, collide con le eSIenze di certezza proprie dei criteri attributivi della competenza territoriale.
5. - Per tutto quanto sopra considerato, si PROPONE l'accoglimento del proposto regolamento ai sensi dell'art. 375 c.p.c., nn. 4 e 5, con dichiarazione della competenza territoriale del Tribunale di Siena".
2 - Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375 c.p.c., nn. 4 e 5, per la definizione camerale del processo.
3 - Conseguentemente, il ricorso va accolto, con dichiarazione della competenza del Tribunale di Siena.
4 - Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del TI.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Siena e condanna il TI al pagamento delle spese, liquidate in (…) Così deciso in Roma, nella Camera di conSIlio, il 14 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2014”.
Concludendo sul punto, in relazione al caso concreto, la
[...]
ha scelto per l'azione di accertamento Parte_1 esercitata il foro senese, cioè il foro aziendale. Non controverso che in si accentri attualmente, in Piazza Pt_1
Salimbeni, n. 3, sia la sede legale che quella effettiva della in Pt_1 essa accentrandosi il vertice dei poteri di amministrazione e direzione dell'impresa.
*
§ 3. Eccezione di nullità per violazione dell'art. 7, c. 6, legge 1970/n. 300: infondatezza.
21 La lavoratrice ha eccepito la nullità dell'intero procedimento disciplinare in quanto la datrice avrebbe provveduto a irrogare Pt_1 la sanzione della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per 10 giorni con una trattenuta effettuata nella retribuzione di marzo 2021, quando risultava già promossa la procedura arbitrale dalla stessa e la sanzione doveva restare sospesa.
Art. 7, c. 6, legge 1970/n. 300: Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Devono ribadirsi i principi affermati da Cass. SL, 1983/n. 6133:
“La sanzione disciplinare applicabile al lavoratore dopo la contestazione scritta dell'addebito e il decorso di cinque giorni da tale contestazione non rimane sospesa in pendenza del termine di venti giorni entro cui il lavoratore può, a norma del sesto comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, promuovere la Costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato previsto dalla stessa disposizione. Solo l'effettivo inizio di tale procedura, ai sensi dell'ultima parte della disposizione citata, comporta la sospensione della sanzione fino alla pronuncia del collegio”.
E ancora Cass. SL, 1996/n. 3915: “Con riguardo a contratto collettivo il quale preveda che alcune mancanze del lavoratore, di
22 per sé costituenti illeciti disciplinari e punite con specifica sanzione, siano valutabili, in caso di recidiva, come unico comportamento sanzionabile con il licenziamento, la richiesta del lavoratore di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato, in relazione alle sanzioni irrogate per quelle mancanze, non preclude al giudice di tener conto - in sede di verifica della legittimità del recesso del datore di lavoro - delle sanzioni predette, atteso che la sospensione prevista (come effetto della suindicata richiesta) dall'art. 7, sesto comma, della legge n. 300 del 1970 agisce su misure disciplinari già efficaci e si risolve in una mera temporanea ineseguibilità (per la parte non ancora sofferta dal lavoratore) che è limitata alle sanzioni relative alle infrazioni considerate singolarmente e non già quali componenti del complesso e più grave illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento”.
La Banca ricorrente ha sostenuto che al momento in cui la lavoratrice aveva promosso la procedura arbitrale la sanzione disciplinare fosse già stata eseguita (pag. 2 note finali ric.). Al riguardo, la comunicazione dell'esito del procedimento disciplinare è stata data alla lavoratrice con lettera datata 5/2/2021 consegnata alla stessa a mani il 15/2/2021.
La lavoratrice impugnava la sanzione chiedendo la costituzione del Collegio di Conciliazione ex art. 7, comma 6, L. 300/1970 il 1/3/2021.
Il 29/3/2021 la datrice proponeva il presente ricorso. Pt_1
Nella busta paga del mese di marzo 2021 risulta la seguente trattenuta:
Tale trattenuta è riferita al mese di febbraio 2021 pur tuttavia è applicata nella busta paga di marzo 2021 con valuta al 26/3/2021. Si tratta di una mera necessità contabile rispetto al tempo mensilizzato di elaborazione della busta paga.
Nel periodo dal 15/2/2021 al 1/3/2021 la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico era immediatamente esecutiva ed attuata.
23 Riprendendo il testo del CCNL, la sanzione applicata ai sensi dell'art. 44 lett. C è quella della “sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni”. La lettera della norma indica che quella che viene applicata non è altro che una sanzione unica seppur caratterizzata da due aspetti differenti: l'allontanamento materiale dal luogo di lavoro la decurtazione a livello economico.
L'effetto economico della sanzione, che si manifesta con la trattenuta nella busta paga immediatamente successiva rispetto al periodo di sospensione, non è altro che la naturale conseguenza della mancata prestazione che avrebbe dovuto eseguire la lavoratrice ed è necessariamente specificata per eliminare ogni dubbio sulla mancata retribuzione in riferimento ai giorni di sospensione già eseguita.
Pertanto, per determinare l'ineseguibilità o meno della sanzione in pendenza di impugnazione, deve farsi riferimento all'evento della effettiva sospensione dal lavoro. In merito la testimone , pur non ricordando Parte_3 esattamente le date conferma che la lavoratrice non si è recata a lavoro a causa della sospensione “Questi dati non ricordo. DO che vi fu la sospensione e la collega non venne al lavoro”.
Risulta quindi corretto l'operato della che ha effettuato Pt_1 la trattenuta economica come un arretrato debitorio riferito al mese di febbraio, mese di esecuzione della sospensione dal lavoro.
*
§ 4. Fondatezza della contestazione disciplinare.
L'istruttoria si è sostanziata, in un primo tempo, nell'audizione della testimone , IC della filiale dove operava la Parte_3 lavoratrice all'epoca dei fatti. I testi e pur ritualmente intimati non sono _3 Pt_5 comparsi.
24 Ritenendo indispensabile procedere con la loro assunzione testimoniale questa è stata infine disposta in forma delegata ex art. 203 cpc a opera del Tribunale di Ragusa. La prova delegata si è tenuta il 20 e il 27 gennaio, come da deposito della del 23/3/2025 e trasmissione da parte del Pt_1
Tribunale di Ragusa del 1-2/4/2025.
Il teste sentito sul capitolo 17), che si riporta, Testimone_3
“Vc in data 1° ottobre la ha ricevuto un secondo reclamo da _2 parte di un cliente della di Scicli, il SI. riferito al CP_3 comportamento della SI.ra ” ha dichiarato dietro esibizione del CP_1 reclamo (doc. 4 ric.)
“Sì è vero;
io ho mandato un reclamo alla filiale di Scicli di per il comportamento della SI.ra . Riconosco il docum CP_1 mostratomi come il reclamo che io ho mandato;
le motivazioni del reclamo sono quelle indicate nel suddetto documento” Adr “non sono cliente di dal 2020 circa perché ho tolto tutti gli addebiti;
ma il conto l'ho chiuso solo qualche mese fa perché lo tenevo sempre a zero e la banca mi ha scritto;
non ho più fatto operazioni dal 2020”
Il testimone sentito sul capitolo 16), che si Testimone_2 riporta, “Vc in data 28 settembre 2020 il SI. ha inviato Pt_5 formale reclamo alla riferito al comport della SIra _2
;” ha dichiarato dietro esibizione del reclamo (doc. 3 ric.): CP_1
“Sì è vero;
ho mandato un reclamo alla filiale di Scicli di per il comportamento della SI.ra ; riconosco il documento CP_1 mostratomi come il mio reclamo che ho inviato;
le motivazione del reclamo sono quelle indicate nel detto documento”. Adr “il reclamo che mi viene mostrato è successivo ad un comportamento tenuto dalla SI.ra telefonicamente;
però CP_1 posso dire che anche in precedenza quando sono andato in presenza allo sportello avevo avuto modo di notare il medesimo comportamento da parte della SI.ra; che prima di allora avevo soprasseduto, finché poi infine ho inviato il reclamo”. Adr “ricordo che il periodo che interessa era il periodo del covid” Adr “mi pare di ricordare, ma non ne sono certo, che il contenuto della telefonata con la SIra riguardasse la scadenza CP_1 del bancomat o della carta prepagata, o il mancato arrivo di quella nuova”.
25 Adr “ricordo con esattezza che la SIra per telefono mi CP_1 disse sono cazzi suoi”.
L'episodio è riportato anche dalla teste, IC Pt_3
, che pur non confermando l'uso di parole volgari da parte della
[...] lavoratrice ha sottolineato i toni accesi dell'interazione: “in questa occasione le parolacce non le ho sentite, ho sentito per le condizioni ambientali già descritte lo svolgimento di una conversazione telefonica animata, e sono intervenuta. Non ricordo se abbia io stessa completata la chiamata o abbia richiamato subito dopo. Ho parlato quindi con DO di avere effettuato la S_ conversazione dalla postazione della collega, questo ricordo. adr il problema se non ricordo male riguardava una carta prepagata, ma non ricordo il problema specifico;
adr non si trattava di una conversazione extralavorativa;
adr in quel momento la collega era cassiera unica”
L'episodio che ha coinvolto la lavoratrice e il cliente è S_ stato ricostruito dai due testimoni ( e e conferma il Pt_3 S_ nucleo fattuale del giustificato reclamo (doc. 3 ric.). Una conversazione telefonica tra i due dal tenore eccessivamente animato, con espressioni tali da spingere il cliente a inoltrare reclamo alla banca. S_ ha dichiarato, inoltre, di aver riscontrato un S_ comportamento inopportuno da parte della lavoratrice anche allo sportello.
Dunque, la lavoratrice ha manifestato in almeno due occasioni (allo sportello e al telefono) un contegno che il cliente ha ragionevolmente percepito come del tutto non consono.
Sotto tale profilo riteniamo SInificativo, ai fini della valutazione di congruità della sanzione disciplinare, il ricorso anche a volgarità espressiva da parte della lavoratrice, circostanza confermata dal testimone più immediato.
Tra gli episodi contestati vi è inoltre il reclamo del cliente _3
26 Questi nella testimonianza delegata ha confermato il contenuto del proprio reclamo e ha sottolineato come, almeno di fatto, avesse in seguito interrotto i rapporti con la Banca.
Le doglianze del cliente appaiono generiche, non _3 attribuiscono fatti sufficientemente specifici alla lavoratrice, ma certamente sono da valorizzare integrativamente, poiché non casualmente egli minaccia e verrà attuando la cessazione del rapporto con la Banca.
Entrambe le vicende riteniamo assumere rilevanza anche poste in relazione all'esistenza di un fatto analogo che la Banca datrice aveva rilevato con lettera di richiamo del 16/4/2020 consegnata a mani alla lavoratrice il 27/4/2020.
Il riferimento è alla vicenda tra la lavoratrice e la cliente R_
- cognome aggiunto da coniugata - che si era recata
[...] Tes_1 alla cassa della banca per effettuare un bonifico e veniva trattata dalla convenuta con modi bruschi, alzando la voce e mostrando insofferenza. Dalle parole della teste, IC : “Non ricordo la data Pt_3 esatta, ricordo che poco dopo il mio arrivo nella filiale di Scicli a gennaio 2020 una cliente facoltosa ha chiesto di prelevare una somma alla cassa dove lavorava la collega . Penso che sia CP_1 questo l'episodio a cui si fa riferimento nel capitolo. Non ricordo il nome della cliente ma era un conto cointestato, la cliente chiese di prelevare una cifra, la collega capì un altro importo e a seguito di ciò trattò male la cliente che ebbe un attacco di panico ed è quasi svenuta, le abbiamo dato acqua e zucchero e abbiamo chiamato il marito. Nei giorni a seguire o il giorno stesso il cliente fece presente di voler chiudere tutti i rapporti. Poi ho inviato una mail al gestore delle risorse umane e l'ho informato dell'accaduto. A.d.r. non ricordo con esattezza il contenuto della mail sicuramente questo è stato l'episodio più grave che seguiva ad altri episodi di lamentele da parte dei clienti per il trattamento ricevuto. A.d.r. capitava che a volte i clienti venissero nella mia stanza a porre lamentele su risposte poco garbate ricevute dalla cassiera
. DO bene l'episodio più grave di cui ho parlato”. CP_1
27 La testimone ha sostanzialmente confermato il comportamento tenuto dalla lavoratrice:
“Ho percepito quindi che la risposta data sin dalla richiesta iniziale di operare a mezzo ATM non era effettuata con la cortesia dovuta, non solo sul piano professionale ma in generale come dovuto tra persone civili. Adr non ricordo esattamente se vi sia stato uno sbuffo, ma più ampiamente come detto un comportamento poco cortese;
E ancora: “Confermo, alzando il tono di voce e dicendo che i prelievi si dovevano fare tramite ATM”; “Confermo, sentendo che il tono di voce si alzava sono personalmente intervenuta. [...] Ho ordinato alla cassiera di effettuare il prelievo perché non era un obbligo per i clienti utilizzare l'ATM nel periodo COVID sebbene modalità preferibile. Prosegue in merito all'errore nel prelievo: “Potrei forse ricordare anche l'importo ma non ne sono sicura. La collega ha prelevato, se non sbaglio, la metà dell'importo richiesto dalla cliente, forse per una incomprensione che può essere stata favorita dalla barriera di protezione anticovid, e la cliente l'ha fatto presente. Fino a quel momento i toni erano rimasti tranquilli. A quel punto il finimondo. Sentivo tutto, non ricordo se ero rientrata nella mia stanza, ma le due postazioni erano attaccate e ci divideva una porta aperta. Non ricordo le parole esatte ma il tono di voce era altissimo, la collega diceva che in quel periodo non si poteva permanere presso la cassa e doveva andarsene”.
Tale fatto non è stato oggetto della contestazione posta a fondamento della sanzione impugnata ma di separata lettera di richiamo;
tuttavia, assurge a elemento confermativo e SInificativo sul piano interpretativo rispetto alla complessiva condotta della lavoratrice che ha portato la Banca ricorrente a deliberare un nuovo provvedimento disciplinare.
Al riguardo Cass. SL, 2016/n. 22322: “I fatti non tempestivamente contestati possono esser considerati quali circostanze confermative della SInificatività di altri addebiti (tempestivamente contestati) ai fini della valutazione della complessiva gravità, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore, secondo un giudizio che deve essere riferito al concreto rapporto di lavoro e al grado di affidamento richiesto dalle 28 specifiche mansioni. Pertanto, si deve ritenere possibile tener conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento, non ostando a tale valutazione il principio di cui alla l. n. 300 del 1970, art. 7”. Cass. SL, 2011/n.1145: “Il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 stat. lav. preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della SInificatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con logica e congrua motivazione, aveva ritenuto proporzionato il licenziamento irrogato ad un dipendente — addebitando allo stesso l'emissione di uno scontrino dietro versamento di una somma di importo superiore, l'esistenza di eccedenze di cassa e la violazione della regola aziendale che imponeva l'immediata digitazione dello scontrino e il successivo incasso del denaro, valutando a tal fine anche il fatto che l'azienda avesse in passato avviato procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente per comportamenti similari a quelli contestati e conclusisi con il mero rimprovero, trattandosi di circostanze sintomatiche della inaffidabilità del dipendente e della incompatibilità del suo comportamento con le mansioni svolte)”.
Il CCNL (art. 44, lett. C) prevede la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni per:
“1. mancanze punibili con sanzioni inferiori quando, per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano carattere di maggiore rilevanza;
2. inosservanza - ripetuta o di una certa gravità - dei doveri stabiliti dal contratto o delle istruzioni impartite dai superiori;
3. negligenza di una certa gravità nell'espletamento del lavoro".
La prestazione sappiamo doversi adempiere con “la diligenza del buon padre di famiglia” (art. 1176 c.c.), da graduarsi anche proprio in relazione alla natura dell'attività esercitata (cfr. co. 2, art. ult. cit.). Volgendoci più specificamente alla diligenza del prestatore di lavoro (art. 2104 c.c.) troviamo il riferimento a quella “richiesta
29 dalla natura della prestazione”, “dall'interesse dell'impresa”, tralasciando quello “superiore” più storicamente datato “della produzione nazionale”. La lavoratrice era cassiera, tra l'altro unica, impersonava quindi l'immagine stessa della davanti alla clientela, esponendo Pt_1 pertanto la con comportamenti inadeguati alla ragionevole Pt_1 probabilità della perdita stessa del cliente. Palese, nel caso concreto, la violazione di elementari obblighi di diligenza della prestatrice, quindi, la sua responsabilità contrattuale per inadempimento generatrice anche di potenziale danno risarcibile.
Sussistono nel comportamento contestato e accertato tutte le tre fattispecie contemplate dalla norma contrattuale collettiva cit.
A fronte della gravità del comportamento della lavoratrice e della rilevata reiterazione di tali condotte, il principio di gradualità e proporzionalità della leva disciplinare non riteniamo violato.
P.Q.M.
in accoglimento della domanda proposta dalla
[...]
accerta la legittimità̀ della sanzione disciplinare Parte_1 irrogata alla dipendente con lettera 5/2/2021. Controparte_1
Condanna la lavoratrice resistente al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1 ricorrente, liquidate in € 4.629,00 (causa di valore indeterminato, bassa complessità, parametri minimi per le quattro fasi) oltre Iva, CP e 15 %, oltre € 259,00 per spese (c.u.).
Siena, 4/4/2025
il giudice Delio Cammarosano
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 ma 6) “Vero o no che il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per giorni 10 veniva comunicato alla dipendente in filiale a Scicli Controparte_1 il lunedì̀ 15.02.21, e che la sospensione dal servizio veniva applicata subito, già̀ dal giorno successivo”.
9