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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/11/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 531/2020 R.G., avente ad oggetto altre ipotesi di responsabilità
extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
TRA
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
il 5.8.1958, entrambi rappresentati e difesi, disgiuntamente e con pari facoltà, come da procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli avvocati Vincenzo Toscano
e NA AC, presso il cui studio in Angri, alla Via G. D'Anna n. 40, sono elettivamente domiciliati, attori
E
OPCM 14-04-1995, convenuto contumace;
Controparte_1
NONCHE'
PREFETTO p.t. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, convenuto contumace
CONCLUSIONI
Come da udienza del 09 luglio 2025, celebrata mediante trattazione scritta, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo ma solo la motivazione.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del Commissario Delegato ex Ordinanza del
14.4.1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Prefetto p.t. della Provincia di Napoli, i quali, benchè regolarmente evocati in giudizio, hanno scelto di non costituirsi.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premettevano quanto segue: precisava di essere proprietario in via esclusiva di un Parte_1
appezzamento di terreno di 11,45 are sito nel Comune di Sant'Antonio Abate, pervenutogli per atto del Notaio di Napoli dell'1.5.1984 nonché individuato nel Nuovo Catasto Fabbricati del Per_1
Comune di Sant'Antonio Abate al foglio 3, part. 83.
Spiegava l'istante che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.4.1995 veniva dichiarato lo stato di emergenza socio economica ambientale dell'area del bacino idrografico del fiume Sarno, successivamente prorogato al 31.12.2004, ordinanza con la quale era altresì nominato il Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi all'uopo necessari. Con successiva ordinanza n. 91 del 2004 il Commissario Delegato incaricava la soc. “Italespro Espropriazioni” delle procedure espropriative necessarie alla realizzazione del progetto “Impianto di depurazione
Sant'Antonio Abate/Scafati”. Seguiva l'occupazione d'urgenza dell'intera particella n. 83 di proprietà e definitivo decreto di esproprio in favore del Demanio della Regione Parte_1
Campania di mq. 485 della superficie occupata, con conseguente restituzione all'espropriato dei restanti mq. 600, con conseguente frazionamento e novo mappale n. 1543 della porzione interessata.
Per l'espropriazione di tale sezione dell'area, a veniva inoltre corrisposta Parte_1
un'indennità per euro 5.993,70.
Senonché, l'Ente espropriante nel sopprimere una strada asfaltata di mt. 500 che insisteva sulla parte di fondo espropriato, la sostituiva con una in terra battuta, con la quale però finiva con l'occupare abusivamente una parte, pari a mq. 115, del fondo rimasto in proprietà di . Parte_1
Gli istanti, inoltre, segnalavano ulteriore occupazione usurpativa della P.A. avente invece ad oggetto un fondo di cui sono comproprietari ed identificato al foglio 3, part. 1198, are 8,34 e confinante con le sopra richiamate particelle 83 e 1543, loro pervenuto per atto di compravendita per Notaio
di Gragnano del 7.3.1989. Per_2
In particolare, con l'Ordinanza 2080/SARNO veniva approvato il progetto esecutivo di realizzazione della rete di collettori al servizio dei Comuni di Pompei, Sant'Antonio Abate e Scafati, attività per
2 cui veniva autorizzata, con decreto del Prefetto della Provincia di Napoli prot. 40660/I del 2002 di occupare in via temporanea e di urgenza gli immobili compresi nel piano particellare relativo al progetto. Ebbene, veniva all'uopo disposta altresì occupazione di mq. 230 della particella 1190, di cui mq. 75 per esproprio e mq. 155 per occupazione temporanea. Tale decreto veniva notificato ai coniugi in data 6.8.2002 e seguiva, in data 16.9.2002, all'immissione in possesso da Parte_3
parte dell'A.T.I. aggiudicataria.
Spiegavano ancora gli istanti, che la P.A. utilizzava il fondo costruendo la prevista opera pubblica,
producendone la radicale ed irreversibile trasformazione, ma senza provvedere invece a perfezionare la procedura ablatoria entro il termine quinquennale ex art. 20, II comma, Legge n. 865 del 1971.
Tale condotta, a detta degli attori, rendeva abusiva l'occupazione temporanea della P.A. con conseguente onere, ex art. 2043, di risarcimento dei danni patiti per la perdita del suolo occupato ed il degrado della parte residua.
Stante quanto sopra, gli istanti adivano l'Autorità Giudiziaria citando il Commissario Delegato ex
Ordinanza 14.4.1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Prefetto della Provincia di Napoli
al fine di: dichiararsi che l'irreversibile ed illegittima apprensione della porzione di terreno – mq. 115
della particella 83 – appartenente al solo aveva comportato nei suoi confronti la Parte_1
perdita del diritto di proprietà dell'immobile e di ogni facoltà da essa derivante;
condannarsi in solido i convenuti al risarcimento del danno subito da per l'occupazione usurpativa di una Parte_1
somma da determinarsi a mezzo C.T.U., oltre al pagamento dei frutti pendenti e di quanto altro esistente sul fondo;
dichiararsi, inoltre, che l'irreversibile ed illegittima apprensione della porzione di terreno – mq. 230 della particella 1198 – appartenente in comproprietà a e Parte_1 [...]
ha comportato nei loro confronti la perdita del diritto di proprietà dell'immobile e di ogni Parte_2
facoltà da essa derivante;
condannarsi in solido i convenuti al risarcimento del danno subito da e per l'occupazione della porzione di loro proprietà della Parte_1 Parte_2
particella 1198 mediante pagamento di una somma da determinarsi a mezzo C.T.U. commisurata al valore di mercato che la porzione aveva all'epoca dell'ultimazione dell'opera pubblica ovvero alla
3 scadenza del periodo di legittima occupazione;
condannarsi altresì i convenuti, in solido tra loro al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, con rivalutazione e interessi;
condannarsi altresì i convenuti, in solido tra loro al pagamento dei frutti pendenti e di quanto altro esistente sul fondo;
condannarsi infine i convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle indennità per il periodo di occupazione legittima, con interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Gianfranco Toscano.
Verificata la regolarità della notifica, il Tribunale concedeva alla parte attorea i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., ritenendo, all'esito del deposito delle memorie, necessario avvalersi dell'ausilio di C.T.U.
Conferito incarico al consulente d'Ufficio, , lo stesso provvedeva in data 8.4.2024 Parte_4
al deposito dell'elaborato peritale. Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni, trattenendolo in decisione all'esito dell'udienza del
9.7.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 17.7.2025.
Nel merito, la domanda della parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
In particolare, risulta, al fine di una corretta analisi della fattispecie in esame, richiamare che e pur se costituenti medesima parte processuale, hanno segnalato Parte_1 Parte_2
le proprie pretese con riferimento a due differenti procedure espropriative, di cui una riferita al fondo di proprietà esclusiva di e la restante, avente ad oggetto il fondo in comproprietà tra Parte_1
e Parte_1 Parte_2
Più precisamente, ha eccepito l'occupazione di un'area di estensione pari a mq. 115 Parte_1
con contestuale nuovo riferimento catastale dell'area in mappale 1543. Oltre a tale procedura, l'attore ha richiamato la realizzazione di una strada in terra battuta non inclusa nelle opere previste dalla procedura espropriativa introdotta ex O.P.C.M. del 14.4.1995, carente quindi del requisito della pubblica utilità e, dunque, costituente occupazione usurpativa, per la quale l'attore agiva al fine di ottenere il risarcimento del danno per la perdita di proprietà del suolo usurpato.
4 Di proprietà non solo di bensì anche di il fondo individuato nella Parte_1 Parte_2
part. 1198, occupato per la superficie di mq. 230 al fine di realizzare opere necessarie al progetto di depurazione che stava interessando l'area del fiume Sarno. In merito a tale procedura, gli attori hanno richiamato l'illegittimità dell'occupazione perché, ai provvedimenti di occupazione temporanei e alla realizzazione dell'opera pubblica non era seguito, da parte della Pubblica Amministrazione, il perfezionamento della procedura ablatoria entro il previsto termine quinquennale di cui all'art. 20, II
comma della L. 865/1971.
Ciò ricostruito, anche in considerazione della contumacia dei convenuti, non risultano in alcun modo dubbie le condotte poste in essere dalla Pubblica Amministrazione per le quali gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno, comprovate e supportate dalla documentazione versata in atti.
Fermo quanto sopra, nell'ambito del risarcimento del danno per espropriazione, come da consolidato richiamo della Corte di Cassazione, nei casi di occupazione usurpativa o acquisitiva, il proprietario,
che abbia implicitamente rinunciato alla proprietà del bene proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, che ricomprende non solo la perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, ma anche quella relativa all'integrale valore dello stesso, in quanto una implicita conformazione della proprietà privata non è desumibile dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il cui disposto, fino a quando non venga esercitato dalla
P.A. il relativo potere acquisitivo, non è idoneo a paralizzare i comuni rimedi civilistici attribuiti dall'ordinamento al proprietario (Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18142 del 6.6.2022).
Ciò posto, con riferimento all'entità del risarcimento da riconoscere agli attori, vanno in prima battuta appurate le caratteristiche e le condizioni dei fondi oggetto di espropriazione.
Per ciò che concerne la parte occupata del fondo di proprietà di (part. 83) si tratta, Parte_1
come da ausilio della conulenza tecnica d'ufficio, di porzione di terreno, per un'estensione esatta di mq. 118,00, utilizzata per la coltivazione di ortaggi in rotazione, tra i quali spiccano colture come la patata, il pomodoro ed il carciofo.
5 Per ciò che concerne invece la sezione espropriata dal fondo di proprietà di e Parte_2
(part. 1198), ci si riferisce ad un'area avente estensione di mq. 260 ed utilizzata per Parte_1
la coltivazione di specie fiorifere, in particolare di . Per_3
Circa la consistenza del risarcimento, con criteri ai quali può farsi integrale riferimento, il CTU ha approfondito i parametri in base ai quali calcolare quanto spettante a e Parte_1 [...]
in base alle peculiarità, all'estensione ed alle caratteristiche dei fondi oggetto di Parte_2
procedura espropriativa.
Il consulente ha quindi quantificato il danno patrimoniale subito dagli attori, considerato per mq. 378,
pari alla somma tra i mq. 118 della particella n. 83 ed i mq. 260 della particella 1198, in complessivi
€ 7.560,00, cui aggiungere l'importo a titolo di lucro cessante, inevitabilmente collegato all'attività
di coltivazione esercitata su dette aree.
Tali voci di danno ammontano ad € 6.670,00 per il fondo individuato con particella n. 83 (proprietà
) e ad € 31.006,21 per il fondo individuato con particella n. 1198 (proprietà Parte_1 Parte_1
e .
[...] Parte_2
Ne consegue che il danno da occupazione sofferto dagli attori ed il conseguente risarcimento dovuto ammontano ad € 45.200,00, totali.
Su tali importi va, inoltre, calcolato il valore dell'indennità dei frutti pendenti al momento dell'occupazione/espropriazione delle aree, come da petitum delle parti attoree.
Non avendo il consulente tecnico d'ufficio approfondito il tema, come da specificazione del
27.5.2024, il Tribunale ritiene opportuno far riferimento alla consulenza tecnica di parte, che ha quantificato tali oneri in complessivi € 9.423,39.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., ai sensi dei parametri d.m. 55/2014 aggiornati sulla base del d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa, alle questioni giuridiche affrontate ed all'attività difensiva, nella misura media prevista per lo scaglione suindicato, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute.
6 La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 531/2020 R.G., così provvede:
1. accoglie la domanda di , nato a [...] il [...], e di Parte_1 [...]
nata a [...] il [...]; Parte_2
2. condanna il Commissario Delegato ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nonché il Prefetto p.t. della Provincia di Napoli, in solido tra loro, al risarcimento in favore di e per le causali di cui in premessa, che liquida in € Parte_1 Parte_2
45.200,00 totali per danno patrimoniale e lucro cessante, di cui € 15.066,66 in favore si
, e € 30.133,33 in favore di e oltre Parte_1 Parte_1 Parte_2
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. condanna il Commissario Delegato ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nonché il Prefetto p.t. della Provincia di Napoli, in solido tra loro, al pagamento dell'importo totale di € 9.423,39 in favore di e quale indennità per Parte_1 Parte_2
frutti pendenti al momento dell'espropriazione;
4. condanna il Commissario Delegato ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nonché il Prefetto p.t. della Provincia di Napoli, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di , nato a [...] il [...], e di Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], che liquida in complessivi € 2.552,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%, come per legge, se dovute.
Torre Annunziata, 07 novembre 2025.
IL GOP
dr.ssa Cristina Gallo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 531/2020 R.G., avente ad oggetto altre ipotesi di responsabilità
extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
TRA
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
il 5.8.1958, entrambi rappresentati e difesi, disgiuntamente e con pari facoltà, come da procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli avvocati Vincenzo Toscano
e NA AC, presso il cui studio in Angri, alla Via G. D'Anna n. 40, sono elettivamente domiciliati, attori
E
OPCM 14-04-1995, convenuto contumace;
Controparte_1
NONCHE'
PREFETTO p.t. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, convenuto contumace
CONCLUSIONI
Come da udienza del 09 luglio 2025, celebrata mediante trattazione scritta, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo ma solo la motivazione.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del Commissario Delegato ex Ordinanza del
14.4.1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Prefetto p.t. della Provincia di Napoli, i quali, benchè regolarmente evocati in giudizio, hanno scelto di non costituirsi.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premettevano quanto segue: precisava di essere proprietario in via esclusiva di un Parte_1
appezzamento di terreno di 11,45 are sito nel Comune di Sant'Antonio Abate, pervenutogli per atto del Notaio di Napoli dell'1.5.1984 nonché individuato nel Nuovo Catasto Fabbricati del Per_1
Comune di Sant'Antonio Abate al foglio 3, part. 83.
Spiegava l'istante che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.4.1995 veniva dichiarato lo stato di emergenza socio economica ambientale dell'area del bacino idrografico del fiume Sarno, successivamente prorogato al 31.12.2004, ordinanza con la quale era altresì nominato il Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi all'uopo necessari. Con successiva ordinanza n. 91 del 2004 il Commissario Delegato incaricava la soc. “Italespro Espropriazioni” delle procedure espropriative necessarie alla realizzazione del progetto “Impianto di depurazione
Sant'Antonio Abate/Scafati”. Seguiva l'occupazione d'urgenza dell'intera particella n. 83 di proprietà e definitivo decreto di esproprio in favore del Demanio della Regione Parte_1
Campania di mq. 485 della superficie occupata, con conseguente restituzione all'espropriato dei restanti mq. 600, con conseguente frazionamento e novo mappale n. 1543 della porzione interessata.
Per l'espropriazione di tale sezione dell'area, a veniva inoltre corrisposta Parte_1
un'indennità per euro 5.993,70.
Senonché, l'Ente espropriante nel sopprimere una strada asfaltata di mt. 500 che insisteva sulla parte di fondo espropriato, la sostituiva con una in terra battuta, con la quale però finiva con l'occupare abusivamente una parte, pari a mq. 115, del fondo rimasto in proprietà di . Parte_1
Gli istanti, inoltre, segnalavano ulteriore occupazione usurpativa della P.A. avente invece ad oggetto un fondo di cui sono comproprietari ed identificato al foglio 3, part. 1198, are 8,34 e confinante con le sopra richiamate particelle 83 e 1543, loro pervenuto per atto di compravendita per Notaio
di Gragnano del 7.3.1989. Per_2
In particolare, con l'Ordinanza 2080/SARNO veniva approvato il progetto esecutivo di realizzazione della rete di collettori al servizio dei Comuni di Pompei, Sant'Antonio Abate e Scafati, attività per
2 cui veniva autorizzata, con decreto del Prefetto della Provincia di Napoli prot. 40660/I del 2002 di occupare in via temporanea e di urgenza gli immobili compresi nel piano particellare relativo al progetto. Ebbene, veniva all'uopo disposta altresì occupazione di mq. 230 della particella 1190, di cui mq. 75 per esproprio e mq. 155 per occupazione temporanea. Tale decreto veniva notificato ai coniugi in data 6.8.2002 e seguiva, in data 16.9.2002, all'immissione in possesso da Parte_3
parte dell'A.T.I. aggiudicataria.
Spiegavano ancora gli istanti, che la P.A. utilizzava il fondo costruendo la prevista opera pubblica,
producendone la radicale ed irreversibile trasformazione, ma senza provvedere invece a perfezionare la procedura ablatoria entro il termine quinquennale ex art. 20, II comma, Legge n. 865 del 1971.
Tale condotta, a detta degli attori, rendeva abusiva l'occupazione temporanea della P.A. con conseguente onere, ex art. 2043, di risarcimento dei danni patiti per la perdita del suolo occupato ed il degrado della parte residua.
Stante quanto sopra, gli istanti adivano l'Autorità Giudiziaria citando il Commissario Delegato ex
Ordinanza 14.4.1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Prefetto della Provincia di Napoli
al fine di: dichiararsi che l'irreversibile ed illegittima apprensione della porzione di terreno – mq. 115
della particella 83 – appartenente al solo aveva comportato nei suoi confronti la Parte_1
perdita del diritto di proprietà dell'immobile e di ogni facoltà da essa derivante;
condannarsi in solido i convenuti al risarcimento del danno subito da per l'occupazione usurpativa di una Parte_1
somma da determinarsi a mezzo C.T.U., oltre al pagamento dei frutti pendenti e di quanto altro esistente sul fondo;
dichiararsi, inoltre, che l'irreversibile ed illegittima apprensione della porzione di terreno – mq. 230 della particella 1198 – appartenente in comproprietà a e Parte_1 [...]
ha comportato nei loro confronti la perdita del diritto di proprietà dell'immobile e di ogni Parte_2
facoltà da essa derivante;
condannarsi in solido i convenuti al risarcimento del danno subito da e per l'occupazione della porzione di loro proprietà della Parte_1 Parte_2
particella 1198 mediante pagamento di una somma da determinarsi a mezzo C.T.U. commisurata al valore di mercato che la porzione aveva all'epoca dell'ultimazione dell'opera pubblica ovvero alla
3 scadenza del periodo di legittima occupazione;
condannarsi altresì i convenuti, in solido tra loro al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, con rivalutazione e interessi;
condannarsi altresì i convenuti, in solido tra loro al pagamento dei frutti pendenti e di quanto altro esistente sul fondo;
condannarsi infine i convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle indennità per il periodo di occupazione legittima, con interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Gianfranco Toscano.
Verificata la regolarità della notifica, il Tribunale concedeva alla parte attorea i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., ritenendo, all'esito del deposito delle memorie, necessario avvalersi dell'ausilio di C.T.U.
Conferito incarico al consulente d'Ufficio, , lo stesso provvedeva in data 8.4.2024 Parte_4
al deposito dell'elaborato peritale. Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni, trattenendolo in decisione all'esito dell'udienza del
9.7.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 17.7.2025.
Nel merito, la domanda della parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
In particolare, risulta, al fine di una corretta analisi della fattispecie in esame, richiamare che e pur se costituenti medesima parte processuale, hanno segnalato Parte_1 Parte_2
le proprie pretese con riferimento a due differenti procedure espropriative, di cui una riferita al fondo di proprietà esclusiva di e la restante, avente ad oggetto il fondo in comproprietà tra Parte_1
e Parte_1 Parte_2
Più precisamente, ha eccepito l'occupazione di un'area di estensione pari a mq. 115 Parte_1
con contestuale nuovo riferimento catastale dell'area in mappale 1543. Oltre a tale procedura, l'attore ha richiamato la realizzazione di una strada in terra battuta non inclusa nelle opere previste dalla procedura espropriativa introdotta ex O.P.C.M. del 14.4.1995, carente quindi del requisito della pubblica utilità e, dunque, costituente occupazione usurpativa, per la quale l'attore agiva al fine di ottenere il risarcimento del danno per la perdita di proprietà del suolo usurpato.
4 Di proprietà non solo di bensì anche di il fondo individuato nella Parte_1 Parte_2
part. 1198, occupato per la superficie di mq. 230 al fine di realizzare opere necessarie al progetto di depurazione che stava interessando l'area del fiume Sarno. In merito a tale procedura, gli attori hanno richiamato l'illegittimità dell'occupazione perché, ai provvedimenti di occupazione temporanei e alla realizzazione dell'opera pubblica non era seguito, da parte della Pubblica Amministrazione, il perfezionamento della procedura ablatoria entro il previsto termine quinquennale di cui all'art. 20, II
comma della L. 865/1971.
Ciò ricostruito, anche in considerazione della contumacia dei convenuti, non risultano in alcun modo dubbie le condotte poste in essere dalla Pubblica Amministrazione per le quali gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno, comprovate e supportate dalla documentazione versata in atti.
Fermo quanto sopra, nell'ambito del risarcimento del danno per espropriazione, come da consolidato richiamo della Corte di Cassazione, nei casi di occupazione usurpativa o acquisitiva, il proprietario,
che abbia implicitamente rinunciato alla proprietà del bene proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, che ricomprende non solo la perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, ma anche quella relativa all'integrale valore dello stesso, in quanto una implicita conformazione della proprietà privata non è desumibile dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il cui disposto, fino a quando non venga esercitato dalla
P.A. il relativo potere acquisitivo, non è idoneo a paralizzare i comuni rimedi civilistici attribuiti dall'ordinamento al proprietario (Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18142 del 6.6.2022).
Ciò posto, con riferimento all'entità del risarcimento da riconoscere agli attori, vanno in prima battuta appurate le caratteristiche e le condizioni dei fondi oggetto di espropriazione.
Per ciò che concerne la parte occupata del fondo di proprietà di (part. 83) si tratta, Parte_1
come da ausilio della conulenza tecnica d'ufficio, di porzione di terreno, per un'estensione esatta di mq. 118,00, utilizzata per la coltivazione di ortaggi in rotazione, tra i quali spiccano colture come la patata, il pomodoro ed il carciofo.
5 Per ciò che concerne invece la sezione espropriata dal fondo di proprietà di e Parte_2
(part. 1198), ci si riferisce ad un'area avente estensione di mq. 260 ed utilizzata per Parte_1
la coltivazione di specie fiorifere, in particolare di . Per_3
Circa la consistenza del risarcimento, con criteri ai quali può farsi integrale riferimento, il CTU ha approfondito i parametri in base ai quali calcolare quanto spettante a e Parte_1 [...]
in base alle peculiarità, all'estensione ed alle caratteristiche dei fondi oggetto di Parte_2
procedura espropriativa.
Il consulente ha quindi quantificato il danno patrimoniale subito dagli attori, considerato per mq. 378,
pari alla somma tra i mq. 118 della particella n. 83 ed i mq. 260 della particella 1198, in complessivi
€ 7.560,00, cui aggiungere l'importo a titolo di lucro cessante, inevitabilmente collegato all'attività
di coltivazione esercitata su dette aree.
Tali voci di danno ammontano ad € 6.670,00 per il fondo individuato con particella n. 83 (proprietà
) e ad € 31.006,21 per il fondo individuato con particella n. 1198 (proprietà Parte_1 Parte_1
e .
[...] Parte_2
Ne consegue che il danno da occupazione sofferto dagli attori ed il conseguente risarcimento dovuto ammontano ad € 45.200,00, totali.
Su tali importi va, inoltre, calcolato il valore dell'indennità dei frutti pendenti al momento dell'occupazione/espropriazione delle aree, come da petitum delle parti attoree.
Non avendo il consulente tecnico d'ufficio approfondito il tema, come da specificazione del
27.5.2024, il Tribunale ritiene opportuno far riferimento alla consulenza tecnica di parte, che ha quantificato tali oneri in complessivi € 9.423,39.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., ai sensi dei parametri d.m. 55/2014 aggiornati sulla base del d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa, alle questioni giuridiche affrontate ed all'attività difensiva, nella misura media prevista per lo scaglione suindicato, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute.
6 La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 531/2020 R.G., così provvede:
1. accoglie la domanda di , nato a [...] il [...], e di Parte_1 [...]
nata a [...] il [...]; Parte_2
2. condanna il Commissario Delegato ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nonché il Prefetto p.t. della Provincia di Napoli, in solido tra loro, al risarcimento in favore di e per le causali di cui in premessa, che liquida in € Parte_1 Parte_2
45.200,00 totali per danno patrimoniale e lucro cessante, di cui € 15.066,66 in favore si
, e € 30.133,33 in favore di e oltre Parte_1 Parte_1 Parte_2
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. condanna il Commissario Delegato ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nonché il Prefetto p.t. della Provincia di Napoli, in solido tra loro, al pagamento dell'importo totale di € 9.423,39 in favore di e quale indennità per Parte_1 Parte_2
frutti pendenti al momento dell'espropriazione;
4. condanna il Commissario Delegato ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nonché il Prefetto p.t. della Provincia di Napoli, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di , nato a [...] il [...], e di Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], che liquida in complessivi € 2.552,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%, come per legge, se dovute.
Torre Annunziata, 07 novembre 2025.
IL GOP
dr.ssa Cristina Gallo
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