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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/01/2024, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8/2023 promossa da:
Parte_1
[...] P.IVA_1 a ILARIA
- parte attrice opponente - nei confronti di:
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, difesa e rappresentata dall'avv.ta RINALDI VALENTINA;
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice
“Tutto ciò premesso, insiste nelle conclusioni di cui all'atto di citazione in Controparte_2 opposizione come inte opera l'eccezione di adempimento (per euro 68.000,00 complessivi pagati dalla data del ricorso per ingiunzione a oggi) e come modificate con l'eccezione ex art. 1227, primo comma, c.c. di cui alla prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. In via istruttoria […]”
Conclusioni di parte convenuta
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare: A] nel merito, se del caso in via ritenuta riconvenzionale, accertare che l'opponente è debitrice nei confronti dell' Parte_2 della somma di € 234.186,44, oltre interessi ex D.Lgs.231/2002 maturati e maturandi ed oltre s
[...] liquidate in € 4.185,00 per compensi e in € 634,00 per esborsi, ol-tre il 15% per spese generali, iva e cpa, e per l'effetto condannarla al pagamento della predetta somma ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia ad esito della effettuanda istruttoria. B] con vittoria di spese e competenze di giudizio;
C] in via istruttoria, […]”.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1.1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2 1026/2022, emesso dal Tribunale di Lodi il 13.10.2022, con il quale è stato ingiunto il pagamento, a favore di di € 306.226,40, oltre interessi e spese di lite per il giudizio Controparte_1 monitori rnitura di merce.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice rappresenta quanto segue
- in considerazione del debito maturato dalla società attrice durante l'emergenza pandemica, le parti, come risulta dal “Verbale incontro del 23Settembre 2021”, hanno convenuto un piano di rientro in forza del quale si è impegnata a corrispondere mensilmente la Controparte_2 somma di € 4.000,00 e a pagare la merce entro il mese di ricevimento, ad eccezione per il mese di dicembre, per il quale era stata pattuita una dilazione di pagamento al mese di gennaio per la merce risultata invenduta al 31 dicembre;
tale verbale è stato sottoscritto dal dott.
[...] Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di Persona_1
CP_1
- ha sempre puntualmente onorato gli impegni, tuttavia, in data 30.05.2022 Controparte_2
ha intimato l'immediato pagamento dell'importo di € 310.226,40 “atteso l'ammontare CP_1 urato e tenuto conto della violazione degli accordi commerciali intercorsi”;
- con comunicazione del 14.06.2022 ha contesto la legittimità della richiesta Controparte_2 di pagamento avendo sempre adem all'accordo del 23.09.2021;
- ha continuato a versare mensilmente la somma di € 4.000,00 anche Controparte_2 successivamente al giugno 2022.
1.2. L' si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, la pronuncia dell'ordinanza ex CP_1 art. 18 . per la somma di € 266.186,40, corrispondente al debito maturato e scaduto, in quanto controparte non ha sollevato nessuna contestazione in ordine all'esistenza del credito e alla sua quantificazione.
Nel merito, la società convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto per le seguenti ragioni:
- dal 2020 aveva maturato nei confronti di un debito di € Controparte_2 CP_1 241.000,00, tuttavia, stante il rapporto di lunga durata intercorso tra le due società, CP_1 aveva accordato un piano di rientro che preveda altresì l'impegno della co proseguire nell'acquisto dei prodotti dell' secondo il trend registrato nei precedenti CP_1 dieci anni;
- a fronte del crollo degli acquisti da parte dell' da gennaio 2022 ad aprile Controparte_2 2022, l' ha chiesto un incontro alla do le non ha dimostrato alcuna CP_1 CP_2 apertura e ha continuato a pubblicare foto sui social network del punto vendita allestito con prodotti dei competitors e, confermando, in uno scambio di messaggi whatsapp, di aver violato gli accordi commerciali nei confronti dell' ; ne consegue che la società convenuta ha CP_1 preteso legittimamente l'immediato rientro da parte di del debito maturato. Controparte_2
1.3. Con ordinanda del 22.06.2023 la Giudice ha rigettato le istanze e art. 186 bis e 648 c.p.c. formulate da atteso che parte attrice aveva documentato di aver effettuato i pagamenti periodici CP_1 pattuiti nel piano di rientro, mentre parte convenuta non aveva dimostrato che la dott.ssa si era CP_2 impegnata a proseguire negli acquisti dei prodotti secondo il trend degli anni pre CP_1
1.4. Rigettata la richiesta di assunzione della prova testimoniale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.01.2024.
2. L'opposizione è fondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato.
È incontestato che dal 2020 fino al mese di settembre 2021 la società attrice aveva maturato nei confronti di un debito pari a € 241.000,00 per fatture già scadute e € 90.048,86 per fatture CP_1 in scadenza rce già ricevuta.
pagina 2 di 3 È poi documentalmente provato che in data 23.09.2021 la dott.ssa si era impegnata nei CP_2 confronti di “a pagare la merce ricevuta da entro il mese di ricevimento della merca” CP_1 CP_1 nonché “a rientro per il debito residuo pa euro al mese”. Tale accordo reca la sottoscrizione, oltre che della dott.ssa anche del dott. in qualità di CP_2 Persona_1 Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di . CP_1
Di contro, dalla documentazione in atti non consta che le parti avessero mai previsto un accordo di esclusiva in forza del quale l' si era impegnata a vendere solo prodotti a Controparte_2 marchio né il tenore del messaggio whatsapp dell'11.11.2021, prodotto solo parzialmente, CP_1 consente provata tale circostanza, tanto più che parte convenuta ha omesso di depositare l'intera conversazione intercorsa tra le parti. Tale messaggio documenta esclusivamente che la dott.ssa al fine di incrementare gli incassi, ha acquistato della merca anche da altri fornitori. In esso, CP_2 non vi è alcuna ammissione della violazione di un patto di esclusiva né consente di appurare se e in quale misura la dott.ssa si fosse impegnata ad acquistare determinati quantitativi di merce. CP_2
In particolare, non è dimostrato che in occasione della sottoscrizione dell'accordo del 23.09.2021 la dott.ssa avesse assunto anche l'impegno di acquistare prodotti secondo il fatturato medio degli CP_2 acquisti ti negli anni precedenti. Tale circostanza non può essere provata in via testimoniale stanti i limiti imposti dall'art. 2722 c.c.. Si osserva che i capitoli di prova dedotti da non CP_1 tendo a fornire elementi idonei a chiarire o a interpretare il contenuto del docu to a dimostrare l'esistenza di un patto aggiunto, inteso come accordo diretto ad ampliare il contenuto della convenzione documentale.
Di contro, parte attrice ha dimostrato di aver corrisposto mensilmente la somma di € 4.000,00, sicché non può esserle imputato alcun inadempimento agli obblighi contrattuali assunti.
Pertanto, ha intimato l'immediata esecuzione della prestazione in assenza delle condizioni CP_1 previste dall'art. 1186 c.c.; in particolare, parte convenuta non ha dimostrato né l'esistenza dello stato di insolvenza dell' , da intendersi come condizione di squilibrio patrimoniale idonea ad alterare CP_2 la capacità di f e obbligazioni assunte, né che la dott.ssa avesse promesso di dare CP_2 garanzie poi mai prestate.
3. In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite devono essere poste integralmente a carico di parte convenuta opposta.
Le spese di lite vengono liquidate applicati i valori minimi previsti dal DM n. 147/2022 tenuto della semplicità delle questioni trattate (scaglione € 260.001,00 - € 520.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1026/2022 emesso dal Tribunale di Lodi il 13.10.2022;
2) condanna a rifondere a controparte le spese di lite che liquida Controparte_1 in € 11.229,00 per onorari, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Lodi, 17/01/2024
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8/2023 promossa da:
Parte_1
[...] P.IVA_1 a ILARIA
- parte attrice opponente - nei confronti di:
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, difesa e rappresentata dall'avv.ta RINALDI VALENTINA;
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice
“Tutto ciò premesso, insiste nelle conclusioni di cui all'atto di citazione in Controparte_2 opposizione come inte opera l'eccezione di adempimento (per euro 68.000,00 complessivi pagati dalla data del ricorso per ingiunzione a oggi) e come modificate con l'eccezione ex art. 1227, primo comma, c.c. di cui alla prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. In via istruttoria […]”
Conclusioni di parte convenuta
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare: A] nel merito, se del caso in via ritenuta riconvenzionale, accertare che l'opponente è debitrice nei confronti dell' Parte_2 della somma di € 234.186,44, oltre interessi ex D.Lgs.231/2002 maturati e maturandi ed oltre s
[...] liquidate in € 4.185,00 per compensi e in € 634,00 per esborsi, ol-tre il 15% per spese generali, iva e cpa, e per l'effetto condannarla al pagamento della predetta somma ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia ad esito della effettuanda istruttoria. B] con vittoria di spese e competenze di giudizio;
C] in via istruttoria, […]”.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1.1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2 1026/2022, emesso dal Tribunale di Lodi il 13.10.2022, con il quale è stato ingiunto il pagamento, a favore di di € 306.226,40, oltre interessi e spese di lite per il giudizio Controparte_1 monitori rnitura di merce.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice rappresenta quanto segue
- in considerazione del debito maturato dalla società attrice durante l'emergenza pandemica, le parti, come risulta dal “Verbale incontro del 23Settembre 2021”, hanno convenuto un piano di rientro in forza del quale si è impegnata a corrispondere mensilmente la Controparte_2 somma di € 4.000,00 e a pagare la merce entro il mese di ricevimento, ad eccezione per il mese di dicembre, per il quale era stata pattuita una dilazione di pagamento al mese di gennaio per la merce risultata invenduta al 31 dicembre;
tale verbale è stato sottoscritto dal dott.
[...] Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di Persona_1
CP_1
- ha sempre puntualmente onorato gli impegni, tuttavia, in data 30.05.2022 Controparte_2
ha intimato l'immediato pagamento dell'importo di € 310.226,40 “atteso l'ammontare CP_1 urato e tenuto conto della violazione degli accordi commerciali intercorsi”;
- con comunicazione del 14.06.2022 ha contesto la legittimità della richiesta Controparte_2 di pagamento avendo sempre adem all'accordo del 23.09.2021;
- ha continuato a versare mensilmente la somma di € 4.000,00 anche Controparte_2 successivamente al giugno 2022.
1.2. L' si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, la pronuncia dell'ordinanza ex CP_1 art. 18 . per la somma di € 266.186,40, corrispondente al debito maturato e scaduto, in quanto controparte non ha sollevato nessuna contestazione in ordine all'esistenza del credito e alla sua quantificazione.
Nel merito, la società convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto per le seguenti ragioni:
- dal 2020 aveva maturato nei confronti di un debito di € Controparte_2 CP_1 241.000,00, tuttavia, stante il rapporto di lunga durata intercorso tra le due società, CP_1 aveva accordato un piano di rientro che preveda altresì l'impegno della co proseguire nell'acquisto dei prodotti dell' secondo il trend registrato nei precedenti CP_1 dieci anni;
- a fronte del crollo degli acquisti da parte dell' da gennaio 2022 ad aprile Controparte_2 2022, l' ha chiesto un incontro alla do le non ha dimostrato alcuna CP_1 CP_2 apertura e ha continuato a pubblicare foto sui social network del punto vendita allestito con prodotti dei competitors e, confermando, in uno scambio di messaggi whatsapp, di aver violato gli accordi commerciali nei confronti dell' ; ne consegue che la società convenuta ha CP_1 preteso legittimamente l'immediato rientro da parte di del debito maturato. Controparte_2
1.3. Con ordinanda del 22.06.2023 la Giudice ha rigettato le istanze e art. 186 bis e 648 c.p.c. formulate da atteso che parte attrice aveva documentato di aver effettuato i pagamenti periodici CP_1 pattuiti nel piano di rientro, mentre parte convenuta non aveva dimostrato che la dott.ssa si era CP_2 impegnata a proseguire negli acquisti dei prodotti secondo il trend degli anni pre CP_1
1.4. Rigettata la richiesta di assunzione della prova testimoniale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.01.2024.
2. L'opposizione è fondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato.
È incontestato che dal 2020 fino al mese di settembre 2021 la società attrice aveva maturato nei confronti di un debito pari a € 241.000,00 per fatture già scadute e € 90.048,86 per fatture CP_1 in scadenza rce già ricevuta.
pagina 2 di 3 È poi documentalmente provato che in data 23.09.2021 la dott.ssa si era impegnata nei CP_2 confronti di “a pagare la merce ricevuta da entro il mese di ricevimento della merca” CP_1 CP_1 nonché “a rientro per il debito residuo pa euro al mese”. Tale accordo reca la sottoscrizione, oltre che della dott.ssa anche del dott. in qualità di CP_2 Persona_1 Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di . CP_1
Di contro, dalla documentazione in atti non consta che le parti avessero mai previsto un accordo di esclusiva in forza del quale l' si era impegnata a vendere solo prodotti a Controparte_2 marchio né il tenore del messaggio whatsapp dell'11.11.2021, prodotto solo parzialmente, CP_1 consente provata tale circostanza, tanto più che parte convenuta ha omesso di depositare l'intera conversazione intercorsa tra le parti. Tale messaggio documenta esclusivamente che la dott.ssa al fine di incrementare gli incassi, ha acquistato della merca anche da altri fornitori. In esso, CP_2 non vi è alcuna ammissione della violazione di un patto di esclusiva né consente di appurare se e in quale misura la dott.ssa si fosse impegnata ad acquistare determinati quantitativi di merce. CP_2
In particolare, non è dimostrato che in occasione della sottoscrizione dell'accordo del 23.09.2021 la dott.ssa avesse assunto anche l'impegno di acquistare prodotti secondo il fatturato medio degli CP_2 acquisti ti negli anni precedenti. Tale circostanza non può essere provata in via testimoniale stanti i limiti imposti dall'art. 2722 c.c.. Si osserva che i capitoli di prova dedotti da non CP_1 tendo a fornire elementi idonei a chiarire o a interpretare il contenuto del docu to a dimostrare l'esistenza di un patto aggiunto, inteso come accordo diretto ad ampliare il contenuto della convenzione documentale.
Di contro, parte attrice ha dimostrato di aver corrisposto mensilmente la somma di € 4.000,00, sicché non può esserle imputato alcun inadempimento agli obblighi contrattuali assunti.
Pertanto, ha intimato l'immediata esecuzione della prestazione in assenza delle condizioni CP_1 previste dall'art. 1186 c.c.; in particolare, parte convenuta non ha dimostrato né l'esistenza dello stato di insolvenza dell' , da intendersi come condizione di squilibrio patrimoniale idonea ad alterare CP_2 la capacità di f e obbligazioni assunte, né che la dott.ssa avesse promesso di dare CP_2 garanzie poi mai prestate.
3. In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite devono essere poste integralmente a carico di parte convenuta opposta.
Le spese di lite vengono liquidate applicati i valori minimi previsti dal DM n. 147/2022 tenuto della semplicità delle questioni trattate (scaglione € 260.001,00 - € 520.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1026/2022 emesso dal Tribunale di Lodi il 13.10.2022;
2) condanna a rifondere a controparte le spese di lite che liquida Controparte_1 in € 11.229,00 per onorari, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Lodi, 17/01/2024
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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