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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2024, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7444/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti..........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato ………………Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex Art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a Milano in [...]_2 C.F._2
17.12.1977,
entrambi con l'Avv. Elena Teresa Rossi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti in data 03.12.2024 hanno depositato note congiunte con le quali chiedono il recepimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo che qui si riportano
CONCLUSIONI
1) I figli minori e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i quali, pertanto eserciteranno congiuntamente e paritariamente la correlativa responsabilità genitoriale, obbligandosi ad assumere congiuntamente e paritariamente – tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli – le decisioni di maggiore interesse per gli stessi con riguardo all'istruzione, all'educazione e alla salute. Per la decisione delle questioni di c.d. ordinaria amministrazione, invece, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dai genitori separatamente.
2) Le parti continueranno a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura dei figli, nel loro pieno interesse, mantenendo in essere le decisioni e le scelte già concordate per la loro crescita, collaborando per quelle future e comunicandosi reciprocamente gli avvisi scolastici e i referti medici nel caso uno dei due non sia riuscito a partecipare;
per questo entrambi i genitori si impegnano ad avere un rapporto basato sul reciproco rispetto, in particolare alla presenza dei figli. 3) In conformità del precetto normativo, entrambi i genitori si impegnano a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i figli, di curarli nonché di consentire loro la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) La casa familiare sita in Sesto San Giovanni Via Carlo Marx n. 495/b, in comproprietà tra le parti e sulla quale grava un mutuo intestato solo al sig. , ma che è stato e viene Parte_2 pagato da entrambi i coniugi in parti uguali, viene assegnata, con tutti gli arredi, alla sig.ra quale genitore collocatario dei figli minori fino all'indipendenza Parte_3 economica degli stessi ed ove quest'ultimi avranno la loro residenza abituale.
5) Le utenze e le spese ordinarie – ad esempio tari, condominiali ordinarie, minuta manutenzione, assicurazione per rc verso terzi – della casa familiare saranno a carico della sig.ra Parte_1
Saranno invece a carico di entrambi i proprietari nella misura del 50% e che dovranno concordare, le spese straordinarie condominiali e quelle inerenti l'appartamento (più pertinenze) quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la sostituzione della caldaia, serramenti, altre parti strutturali relative all'abitazione, nonché lavori atti a modifiche necessarie per realizzare e/o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici dell'immobile.
6) Il sig. trasferirà la residenza dalla casa familiare ed impegnandosi di asportare i Parte_2 propri beni personali entro la fine del 2024.
7) I genitori concordano i seguenti tempi di cura dei propri figli, salvo diverso accordo, nonché impegni lavorativi di ciascuno:
a) Il padre starà con i figli il mercoledì di ogni settimana presso la casa materna, da dopo il lavoro fino al momento in cui i figli andranno a dormire, finchè non avrà una propria abitazione autonoma nelle vicinanze della casa materna;
b) quando il padre avrà una sua abitazione indipendente vicina all'abitazione materna e comunque consona alle esigenze dei figli, li terrà con sé 4 (quattro) giorni infrasettimanali consecutivi (dal lunedì dopo la scuola al venerdì mattina, considerando gli impegni scolastici, sportivi e sociali dei figli) nella settimana in cui non li avrà il fine settimana;
Nella settimana di spettanza paterna del fine settimana, i figli vivranno 4 (quattro) giorni infrasettimanali consecutivi (dal lunedì dopo la scuola al venerdì mattina) con la madre;
c) a fine settimane alternati, a partire dal venerdì sera dopo il lavoro, il padre starà con i figli, prelevandoli dalla casa materna e riaccompagnadoli alla stessa, fino alla domenica sera alle ore 22; quando il padre avrà una sua abitazione indipendente idonea e consona alle esigenze dei figli li riaccopagnerà a scuola il lunedì.
d) Natale: da dividersi in due periodi: ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre ore 10:00 al 30 dicembre ore 21:00 e con l'altro genitore dal 30 dicembre ore 21:00 sino al 6 gennaio alle ore 19:00. Il genitore che trascorrerà il secondo periodo con i bambini potrà stare con loro anche la Vigilia di Natale. Nel primo periodo, se il genitore a cui spetta decide di trascorrerlo in una località turistica potrà tenere con sé i figli dal 23 dicembre comunicandolo all'altro genitore entro la fine di novembre;
e) Pasqua e le festività di calendario in via alternata tra i genitori f) Estate: tre settimane di cui due consecutive nel mese di luglio o di agosto, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno e l'altra eventuale – o nel mese di giugno o nel mese di settembre - compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori;
in caso di disaccordo tra i genitori entro detta data, per gli anni pari la madre sceglierà il periodo estivo e per gli anni dispari lo sceglierà il padre. I genitori si impegnano a comunicare il luogo di villeggiatura ed il recapito della struttura/casa nonché l'orario ed il mezzo utilizzato per il viaggio.
8) Salvo diverso accordo i figli trascorreranno il loro compleanno con entrambi i genitori alternando il pranzo e la cena negli anni;
entrambi i genitori potranno partecipare a ciascun evento che vede protagonista ciascun figlio, indipendentemente dai giorni di rispettiva spettanza.
9) Salvo diverso accordo dei genitori, nei periodi di vacanze estive, natalizie, pasquali e festività di calendario e ponti scolastici, la normale turnazione rimarrà sospesa per riprendere al termine delle vacanze.
10) Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro, con anticipo di due giorni, eventuali fine settimana in cui non potrà tenere i figli con sé per impedimenti personali o lavorativi. In tal caso il fine settimana non goduto da ciascun genitore potrà essere recuperato dal medesimo nel fine settimana immediatamente successivo, sempre compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore ovvero impegni già programmati per i figli.
11) Il padre si obbliga a corrispondere alla madre, entro il giorno 12 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di €. 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, mediante bonifico bancario. Il mantenimento verrà corrisposto sino all'autosufficienza economica dei figli. Quando il padre avrà una propria abitazione e entrerà in vigore la clausola 7-b) il padre non dovrà più corrispondere l'assegno di mantenimento alla madre;
12) Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli secondo il protocollo del Tribunale di Milano allegato (doc. 4) e qui richiamato, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
13) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre ed il sig. si impegna sin Parte_2
d'ora a fornire l'eventuale documentazione/autorizzazione necessaria per la sua erogazione finchè i tempi di cura dei figli non diventeranno paritetici secondo la clausola 7b); da quel momento l'assegno unico sarà percepito dai genitori al 50%. In sede di rispettive dichiarazioni fiscali i sigg. e usufruiranno nella misura del 50% ciascuno delle Parte_1 Parte_2 deduzioni /detrazioni fiscali per le spese mediche/scolastiche/sportive per i figli secondo la normativa vigente. 14) Dal momento in cui l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori (clausola 13), la sig.ra usufruirà del 50% della detrazione degli interessi del mutuo della casa Parte_1 familiare ed a tal proposito corrisponderà la sua metà della rata di mutuo dedotta la metà del
19% degli interessi mensili di riferimento. 15) I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti, carta d'identità e documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio, con autorizzazione reciproca al rilascio e rinnovo del passaporto dei loro figli. Altresì i genitori acconsentono reciprocamente alla condivisione delle credenziali di accesso ai fascicoli sanitari elettronici e scolastici e qualsiasi altro account che riguarda i figli.
16) Nella famiglia vi è un cane il cui mantenimento e cure veterinarie sono a carico del sig.
; mentre per la sua gestione le parti concordano che il cane venga tenuto dal sig. Parte_2
nei giorni in cui tiene con sé i figli. Parte_2
17) Il sig. si obbliga a asportare dalla casa famigliare l'acquario entro fine dicembre Parte_2
2024 dal deposito del ricorso;
scaduto tale termine il sig. rimborserà il 30% della Parte_2 fattura della luce consumata nella casa familiare. 18) Il sig. ha in essere un finanziamento che è servito per l'acquisto del camper Arca Parte_2
America 407 TG. BM338EY, intestato alla sig.ra che si impegna a Parte_3 rimborsargli mensilmente. Le parti si accordano che il sig. dedurrà l'importo della Parte_2 rata suddetta dalla sua quota del 50% della rata di mutuo della casa familiare che entrambi versano nel conto corrente dedicato. 19) In relazione all'immobile sito in Sesto San Giovanni via Carlo Marx n. 495/b (casa familiare), il sig. , che detiene il 95% della proprietà, riconosce che il mutuo viene pagato da Parte_2 entrambi i proprietari nella misura del 50% ciascuno, pertanto in caso di vendita riconosce, sin d'ora, alla sig.ra pari diritto a concordare ed accettare il prezzo di Parte_3 vendita e si impegna a dividere con lei al 50% il valore di realizzo dalla vendita stessa, dedotti gli eventuali costi (agenzia immobiliare, spese condominiali arretrate).
20) La sig.ra in caso di vendita del camper, si impegna a versare il ricavato a Parte_1 copertura/estinzione del finanziamento suddetto alla clausola 18.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori;
ritenuto che
tali accordi sono conformi alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11.11.2024:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni concordate dalle parti;
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 13.12.2024
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti..........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato ………………Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex Art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a Milano in [...]_2 C.F._2
17.12.1977,
entrambi con l'Avv. Elena Teresa Rossi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti in data 03.12.2024 hanno depositato note congiunte con le quali chiedono il recepimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo che qui si riportano
CONCLUSIONI
1) I figli minori e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i quali, pertanto eserciteranno congiuntamente e paritariamente la correlativa responsabilità genitoriale, obbligandosi ad assumere congiuntamente e paritariamente – tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli – le decisioni di maggiore interesse per gli stessi con riguardo all'istruzione, all'educazione e alla salute. Per la decisione delle questioni di c.d. ordinaria amministrazione, invece, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dai genitori separatamente.
2) Le parti continueranno a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura dei figli, nel loro pieno interesse, mantenendo in essere le decisioni e le scelte già concordate per la loro crescita, collaborando per quelle future e comunicandosi reciprocamente gli avvisi scolastici e i referti medici nel caso uno dei due non sia riuscito a partecipare;
per questo entrambi i genitori si impegnano ad avere un rapporto basato sul reciproco rispetto, in particolare alla presenza dei figli. 3) In conformità del precetto normativo, entrambi i genitori si impegnano a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i figli, di curarli nonché di consentire loro la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) La casa familiare sita in Sesto San Giovanni Via Carlo Marx n. 495/b, in comproprietà tra le parti e sulla quale grava un mutuo intestato solo al sig. , ma che è stato e viene Parte_2 pagato da entrambi i coniugi in parti uguali, viene assegnata, con tutti gli arredi, alla sig.ra quale genitore collocatario dei figli minori fino all'indipendenza Parte_3 economica degli stessi ed ove quest'ultimi avranno la loro residenza abituale.
5) Le utenze e le spese ordinarie – ad esempio tari, condominiali ordinarie, minuta manutenzione, assicurazione per rc verso terzi – della casa familiare saranno a carico della sig.ra Parte_1
Saranno invece a carico di entrambi i proprietari nella misura del 50% e che dovranno concordare, le spese straordinarie condominiali e quelle inerenti l'appartamento (più pertinenze) quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la sostituzione della caldaia, serramenti, altre parti strutturali relative all'abitazione, nonché lavori atti a modifiche necessarie per realizzare e/o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici dell'immobile.
6) Il sig. trasferirà la residenza dalla casa familiare ed impegnandosi di asportare i Parte_2 propri beni personali entro la fine del 2024.
7) I genitori concordano i seguenti tempi di cura dei propri figli, salvo diverso accordo, nonché impegni lavorativi di ciascuno:
a) Il padre starà con i figli il mercoledì di ogni settimana presso la casa materna, da dopo il lavoro fino al momento in cui i figli andranno a dormire, finchè non avrà una propria abitazione autonoma nelle vicinanze della casa materna;
b) quando il padre avrà una sua abitazione indipendente vicina all'abitazione materna e comunque consona alle esigenze dei figli, li terrà con sé 4 (quattro) giorni infrasettimanali consecutivi (dal lunedì dopo la scuola al venerdì mattina, considerando gli impegni scolastici, sportivi e sociali dei figli) nella settimana in cui non li avrà il fine settimana;
Nella settimana di spettanza paterna del fine settimana, i figli vivranno 4 (quattro) giorni infrasettimanali consecutivi (dal lunedì dopo la scuola al venerdì mattina) con la madre;
c) a fine settimane alternati, a partire dal venerdì sera dopo il lavoro, il padre starà con i figli, prelevandoli dalla casa materna e riaccompagnadoli alla stessa, fino alla domenica sera alle ore 22; quando il padre avrà una sua abitazione indipendente idonea e consona alle esigenze dei figli li riaccopagnerà a scuola il lunedì.
d) Natale: da dividersi in due periodi: ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre ore 10:00 al 30 dicembre ore 21:00 e con l'altro genitore dal 30 dicembre ore 21:00 sino al 6 gennaio alle ore 19:00. Il genitore che trascorrerà il secondo periodo con i bambini potrà stare con loro anche la Vigilia di Natale. Nel primo periodo, se il genitore a cui spetta decide di trascorrerlo in una località turistica potrà tenere con sé i figli dal 23 dicembre comunicandolo all'altro genitore entro la fine di novembre;
e) Pasqua e le festività di calendario in via alternata tra i genitori f) Estate: tre settimane di cui due consecutive nel mese di luglio o di agosto, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno e l'altra eventuale – o nel mese di giugno o nel mese di settembre - compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori;
in caso di disaccordo tra i genitori entro detta data, per gli anni pari la madre sceglierà il periodo estivo e per gli anni dispari lo sceglierà il padre. I genitori si impegnano a comunicare il luogo di villeggiatura ed il recapito della struttura/casa nonché l'orario ed il mezzo utilizzato per il viaggio.
8) Salvo diverso accordo i figli trascorreranno il loro compleanno con entrambi i genitori alternando il pranzo e la cena negli anni;
entrambi i genitori potranno partecipare a ciascun evento che vede protagonista ciascun figlio, indipendentemente dai giorni di rispettiva spettanza.
9) Salvo diverso accordo dei genitori, nei periodi di vacanze estive, natalizie, pasquali e festività di calendario e ponti scolastici, la normale turnazione rimarrà sospesa per riprendere al termine delle vacanze.
10) Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro, con anticipo di due giorni, eventuali fine settimana in cui non potrà tenere i figli con sé per impedimenti personali o lavorativi. In tal caso il fine settimana non goduto da ciascun genitore potrà essere recuperato dal medesimo nel fine settimana immediatamente successivo, sempre compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore ovvero impegni già programmati per i figli.
11) Il padre si obbliga a corrispondere alla madre, entro il giorno 12 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di €. 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, mediante bonifico bancario. Il mantenimento verrà corrisposto sino all'autosufficienza economica dei figli. Quando il padre avrà una propria abitazione e entrerà in vigore la clausola 7-b) il padre non dovrà più corrispondere l'assegno di mantenimento alla madre;
12) Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli secondo il protocollo del Tribunale di Milano allegato (doc. 4) e qui richiamato, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
13) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre ed il sig. si impegna sin Parte_2
d'ora a fornire l'eventuale documentazione/autorizzazione necessaria per la sua erogazione finchè i tempi di cura dei figli non diventeranno paritetici secondo la clausola 7b); da quel momento l'assegno unico sarà percepito dai genitori al 50%. In sede di rispettive dichiarazioni fiscali i sigg. e usufruiranno nella misura del 50% ciascuno delle Parte_1 Parte_2 deduzioni /detrazioni fiscali per le spese mediche/scolastiche/sportive per i figli secondo la normativa vigente. 14) Dal momento in cui l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori (clausola 13), la sig.ra usufruirà del 50% della detrazione degli interessi del mutuo della casa Parte_1 familiare ed a tal proposito corrisponderà la sua metà della rata di mutuo dedotta la metà del
19% degli interessi mensili di riferimento. 15) I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti, carta d'identità e documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio, con autorizzazione reciproca al rilascio e rinnovo del passaporto dei loro figli. Altresì i genitori acconsentono reciprocamente alla condivisione delle credenziali di accesso ai fascicoli sanitari elettronici e scolastici e qualsiasi altro account che riguarda i figli.
16) Nella famiglia vi è un cane il cui mantenimento e cure veterinarie sono a carico del sig.
; mentre per la sua gestione le parti concordano che il cane venga tenuto dal sig. Parte_2
nei giorni in cui tiene con sé i figli. Parte_2
17) Il sig. si obbliga a asportare dalla casa famigliare l'acquario entro fine dicembre Parte_2
2024 dal deposito del ricorso;
scaduto tale termine il sig. rimborserà il 30% della Parte_2 fattura della luce consumata nella casa familiare. 18) Il sig. ha in essere un finanziamento che è servito per l'acquisto del camper Arca Parte_2
America 407 TG. BM338EY, intestato alla sig.ra che si impegna a Parte_3 rimborsargli mensilmente. Le parti si accordano che il sig. dedurrà l'importo della Parte_2 rata suddetta dalla sua quota del 50% della rata di mutuo della casa familiare che entrambi versano nel conto corrente dedicato. 19) In relazione all'immobile sito in Sesto San Giovanni via Carlo Marx n. 495/b (casa familiare), il sig. , che detiene il 95% della proprietà, riconosce che il mutuo viene pagato da Parte_2 entrambi i proprietari nella misura del 50% ciascuno, pertanto in caso di vendita riconosce, sin d'ora, alla sig.ra pari diritto a concordare ed accettare il prezzo di Parte_3 vendita e si impegna a dividere con lei al 50% il valore di realizzo dalla vendita stessa, dedotti gli eventuali costi (agenzia immobiliare, spese condominiali arretrate).
20) La sig.ra in caso di vendita del camper, si impegna a versare il ricavato a Parte_1 copertura/estinzione del finanziamento suddetto alla clausola 18.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori;
ritenuto che
tali accordi sono conformi alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11.11.2024:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni concordate dalle parti;
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 13.12.2024
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti